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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico,ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 314 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 , avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali, cui risulta riunito il procedimento n. 409/2008
R.G. e riservata in decisione all'udienza del 28/1/2025, vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania Parte_1 C.F._1 alla via G. Di Vietri n.11, presso lo studio dell'avv. Gennarino Crocamo, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato;
ATTORE nel procedimento n. 314/2008 R.G.
( , elettivamente domiciliato in Vallo della Parte_2 C.F._2
Lucania alla via G. Di Vietri n.11, presso lo studio dell'avv. Gennarino Crocamo, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato;
ATTORE nel procedimento n. 409/2008 R.G.
E elettivamente domiciliato in Agropoli alla via Saturno n. 8, presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Antonio Fasolino, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO nei procedimenti nn. 314/2008 e 409/2008 R.F.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 28/1/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e proponevano opposizione rispettivamente avverso i Parte_1 Parte_2 decreti ingiuntivi nn. 755/2007 e 14/08 emessi dal Tribunale di Vallo della Lucania, con il quale
1 era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 3.250,19 ciascuno, oltre interessi e spese legali in favore del sig. per il pagamento di compensi professionali. Controparte_1
Gli opponenti chiedevano anche di dichiarare risolto il contratto concluso con il creditore opposto, il risarcimento dei danni subiti e, in via meramente gradata, la riduzione del corrispettivo richiesto, in ogni caso con vittoria di spese.
I fascicoli erano riuniti in data 21/4/2010.
Successivamente all'udienza del 28/1/2025 le parti chiedevano di dichiarare cessata la materia del contendere e di revocare i decreti ingiuntivi opposti con compensazione delle spese.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere è sostanzialmente una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, che registra il venir meno dell'interesse delle parti costituite alla naturale conclusione del giudizio;
la pronuncia di cessazione della materia del contendere può e deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza ( cfr. Cass. Civ. n. 19568/2017).
Ricorrono alla luce di quanto indicato da entrambe le parti gli estremi per aderire alla richiesta di pronuncia di una declaratoria di cessazione della materia del contendere;
non occorre alcuna pronuncia in ordine alla liquidazione delle spese, previa valutazione della soccombenza virtuale, per aver chiesto le parti la compensazione delle stesse
Può essere accolta anche la richiesta di revoca dei decreti ingiuntivi opposti;
ed, invero, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità a validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione” (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 10 aprile 2000 n. 4531).
Il Tribunale deve pertanto, pronunciare una declaratoria della cessazione della materia del contendere, con revoca dei decreti ingiuntivi opposti e compensazione delle spese della lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alle domande formulate dai sigg. Pt_1
2 e confronti di ogni avversa istanza, deduzione ed Pt_1 Parte_2 Controparte_1 eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca i decreti ingiuntivi nn. 755/2007 e 14/08 emessi dal Tribunale di Vallo della
Lucania;
3) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 4/2/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico,ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 314 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 , avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali, cui risulta riunito il procedimento n. 409/2008
R.G. e riservata in decisione all'udienza del 28/1/2025, vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Vallo della Lucania Parte_1 C.F._1 alla via G. Di Vietri n.11, presso lo studio dell'avv. Gennarino Crocamo, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato;
ATTORE nel procedimento n. 314/2008 R.G.
( , elettivamente domiciliato in Vallo della Parte_2 C.F._2
Lucania alla via G. Di Vietri n.11, presso lo studio dell'avv. Gennarino Crocamo, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato;
ATTORE nel procedimento n. 409/2008 R.G.
E elettivamente domiciliato in Agropoli alla via Saturno n. 8, presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Antonio Fasolino, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO nei procedimenti nn. 314/2008 e 409/2008 R.F.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 28/1/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e proponevano opposizione rispettivamente avverso i Parte_1 Parte_2 decreti ingiuntivi nn. 755/2007 e 14/08 emessi dal Tribunale di Vallo della Lucania, con il quale
1 era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 3.250,19 ciascuno, oltre interessi e spese legali in favore del sig. per il pagamento di compensi professionali. Controparte_1
Gli opponenti chiedevano anche di dichiarare risolto il contratto concluso con il creditore opposto, il risarcimento dei danni subiti e, in via meramente gradata, la riduzione del corrispettivo richiesto, in ogni caso con vittoria di spese.
I fascicoli erano riuniti in data 21/4/2010.
Successivamente all'udienza del 28/1/2025 le parti chiedevano di dichiarare cessata la materia del contendere e di revocare i decreti ingiuntivi opposti con compensazione delle spese.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere è sostanzialmente una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, che registra il venir meno dell'interesse delle parti costituite alla naturale conclusione del giudizio;
la pronuncia di cessazione della materia del contendere può e deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza ( cfr. Cass. Civ. n. 19568/2017).
Ricorrono alla luce di quanto indicato da entrambe le parti gli estremi per aderire alla richiesta di pronuncia di una declaratoria di cessazione della materia del contendere;
non occorre alcuna pronuncia in ordine alla liquidazione delle spese, previa valutazione della soccombenza virtuale, per aver chiesto le parti la compensazione delle stesse
Può essere accolta anche la richiesta di revoca dei decreti ingiuntivi opposti;
ed, invero, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità a validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione” (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 10 aprile 2000 n. 4531).
Il Tribunale deve pertanto, pronunciare una declaratoria della cessazione della materia del contendere, con revoca dei decreti ingiuntivi opposti e compensazione delle spese della lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alle domande formulate dai sigg. Pt_1
2 e confronti di ogni avversa istanza, deduzione ed Pt_1 Parte_2 Controparte_1 eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca i decreti ingiuntivi nn. 755/2007 e 14/08 emessi dal Tribunale di Vallo della
Lucania;
3) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 4/2/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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