TRIB
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/04/2024, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2426/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona della Giudice dr.ssa Raffaella Brogi ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2426/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
d O e ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
d
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
FATTO E DIRITTO
Premesso che la IG.ra ha riassunto presso il Tribunale di Parte_1
Prato il giudizio originar resso il Tribunale di Pistoia. In particolare, quest'ultimo aveva emesso, dapprima, un decreto ingiuntivo, con il quale aveva ingiunto a il pagamento di € 600.000 in favore CP_1 della IG.ra i opposizione, aveva accolto, infine, Parte_1 con senten cezione di incompetenza in favore del Tribunale di Prato sollevata dalla parte opponente, revocando il decreto ingiuntivo opposto. In relazione alle vicende processuali occorre evidenziare che, contestualmente all'atto di riassunzione la IG.ra ha proposto appello avverso Parte_1
Tribunale di Prato R.G. n. 2426/2019 pagina 1 di 8 la sentenza del Tribunale di Pistoia. Di conseguenza, anche il presente giudizio – ritenuta la pregiudizialità della definizione del giudizio di secondo grado ai sensi dell'art. 295 c.p.c. - è stato sospeso, con ordinanza del 20 febbraio 2020, in attesa della pronuncia della Corte d'appello di Firenze, che ha, poi, rigettato, con sentenza n. 1291/2022 (pubblicata in data 20 giugno 2022) l'appello proposto dalla IG.ra avverso la Pt_1 sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia. È necessario evidenziare che la sentenza del giudice di seconde cure, nel confermare la sentenza del Tribunale di Pistoia, ha rigettato i motivi proposti dalla IG.ra sia in relazione all'infondatezza dell'eccezione di incompetenza Pt_1 sollev llo che in merito alla questione relativa all'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti da parte dell'opponente. Tali questioni, a fronte del decisum del giudice di seconde cure, non verranno, quindi, affrontate nella presente sentenza, resa al termine del giudizio riassunto dalla IG.ra successivamente alla pronuncia della Corte d'appello di Pt_1
Firenze, co sitato in data 7 settembre 2022. Esauriti gli aspetti processuali occorre scendere nel merito della res in iudicio deducta. Come già rilevato il presente giudizio nasce da un decreto ingiuntivo chiesto dalla IG.ra nei confronti del fratello, dapprima concesso dal Parte_1
Tribunale to di € 600.000 e successivamente revocato con la sentenza declinatoria dell'incompetenza in favore del Tribunale di Prato. A fondamento di tale pretesa di pagamento la parte attrice, IG.ra ha Pt_1 prodotto una scrittura privata datata 10 febbraio 2017, in cui si leg itto Minore in relazione alle somme ricevute dal padre riconosce che € 600.000,00 CP_1 CP_2 spettano ore , quale quota di sua competen rovvederà a farli avere alla Pt_1 suddetta Minore tro il 31/05/2017. Con questo pagamento dichiariamo entrambi Pt_1 di aver ricevuto a li stessi importi dal genitore. Il IG. ha disconosciuto la sottoscrizione apposta a tale documento, Pt_1 contesta i della c.t.u. disposta davanti al Tribunale di Pistoia, anche in relazione alla perfetta sovrapponibilità, al millimetro, delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata di riconoscimento del debito e a quella di rinuncia agli atti del giudizio. In merito al credito vantato dalla sorella ha evidenziato che, ad avviso di quest'ultima, l'importo di € 600.000 corrisponderebbe alla quota residua di sua spettanza dell'eredità della madre rispetto alla quale i tre eredi Persona_1 legittimi avrebbero provveduto n ivisione del solo compendio immobiliare, lasciando indiviso il patrimonio in denaro. Tribunale di Prato R.G. n. 2426/2019 pagina 2 di 8 Ha evidenziato che:
− al momento del decesso della Sig.ra avvenuto il 18.09.1981, Persona_1
i figli ed eredi erano entrambi minore 17 anni ed Pt_1 CP_1
14 anni;
− l'attivo ereditario della Sig.ra ra rappresentato esclusivamente dai Per_1 beni immobili posti in via Casale a Prato, come risulta dalla dichiarazione di successione (doc. 6),
− non vi era dunque alcun conto corrente intestato alla Sig.ra né è Per_1 credibile che quest'ultima avesse una ricchezza mobiliare pari a 00 e che tale ricchezza fosse gestita dal padre e dal fratello, quest'ultimo, peraltro, appena quattordicenne all'epoca del decesso della madre.
Ritenuto che la presente causa ha per oggetto la condanna del IG. CP_1 al pagamento dell'importo di € 600.000 in favore della so
[...]
. Quest'ultima, a fondamento della propria pretesa Parte_1
la scrittura privata del 10 febbraio 2017, disconosciuta, tuttavia, dal fratello. Occorre dare atto, in via preliminare, che la cancelleria del Tribunale di Prato non ha provveduto ad acquisire dalla cancelleria del Tribunale di Pistoia il fascicolo relativo al giudizio svolto davanti a quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 d.att. c.p.c. Si ritiene, tuttavia, di non dover dare impulso a tale incombente, considerato che gli atti rilevanti ai fini della decisione (scrittura privata del 10 febbraio 2017, c.t.u. della dr.ssa , c.t.p. della dr.ssa CP_3
) sono stati, comunque, prod trice all'intero del CP_4
, all'interno del quale sono stati altresì concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (arg. ex Cass., n. 4759 del 2014 e n. 10123 del 2011). La IG.ra ha, poi, prodotto con l'atto di riassunzione gli atti elencati Pt_1 nella com osta depositata davanti al Tribunale di Pistoia nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dal fratello. Ciò premesso, occorre dare atto che nel presente giudizio è stata disposta ulteriore perizia grafologica sulla scrittura privata del 10 febbraio 2017, nominato c.t.u. il dr. sentito il Presidente del Tribunale – che nulla Persona_2 ha rilevato mma 2, d. att. c.p.c. A differenza della c.t.u. svolta davanti al Tribunale di Pistoia, gli esiti della relazione peritale del dr. sono esattamente opposti: è Persona_2 stata, infatti, esclusa la rife INORE della sottoscrizione CP_1 apposta sulla scrittura privata datata 1 2017 e posta dalla parte attrice a fondamento della domanda di condanna nei confronti del fratello. Tribunale di Prato R.G. n. 2426/2019 pagina 3 di 8 Nella c.t.u. svolta davanti al Tribunale di Pistoia dalla dr.ssa - CP_3 prodotta agli atti del presente giudizio - sono state analizzate si a sulla scrittura privata del 10 febbraio 2017, che quella apposta sull'atto di rinuncia agli atti del giudizio (quest'ultimo irrilevante nel caso di specie, v. supra). La dr.ssa ha così concluso: “Il confronto tra le firme in verifica del IG. CP_3
e le che sono presenti aspetti sostanziali e strutturali, pur nella sua Pt_1
variabilità. La pressione si mantiene omogena in tutti gli scritti, i gesti personalizzanti ben rappresentati, i gesti aerei si presentano in varie occasioni. Le firme apposte sui documenti di identità rilasciati nel 2018 nonché quelle acquisite tramite saggio grafico, pur presentando apparentemente modalità formative e ideative diverse e una velocità più marcata rispetto alle altre e una disgregazione della forma delle singole lettere, tanto da risultare illeggibili, in realtà hanno analoghe modalità ideative e gesti fuggitivi che, per loro natura sfuggono al controllo dello scrivente, permettono di ricondurre alla stessa mano anche queste firme. Pertanto la quantità e la pregnanza dei riscontri emersi risulta determinante ai fini dell'attribuzione tecnica delle firme oggetto di indagine “Atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.” (X1) e “Atto di ricognizione del debito del 10 febbraio 2017” (X2) al Sig. ” CP_1
Diversam sioni del c.t.u. dr. nell'ambito Persona_2 della c.t.u. grafologica espletata nel present so che: “A seguito delle risultanze delle analisi, valutate le analogie e le differenze emerse e il loro grado di probatorietà peritale anche alla luce delle leggi grafologiche, posso esprimere il giudizio finale che: la firma dicente Minore apposta su doc. 2 di Parte attrice non è opera della mano CP_1 grafica di m ottenuta ad imitazione della sua modalità di firma.” CP_1
Tali co supportate da un'analisi comparata della firma in verifica, con quelle oggetto di comparazione, così riassunta:
Tribunale di Prato R.G. n. 2426/2019 pagina 4 di 8 La c.t.u. del dr. a svolto una comparazione tra la firma contestata (i.e. Per_2 la scrittura privat scimento del debito datata 10 febbraio 2017) e le firme in comparazione evidenziando i singoli parametri di rilievo sopra riportati ed eseguendo i raffronti indicati nella tabella sopra indicata. Ciascuno dei parametri riportato nello schema sopra trascritto è stato analizzato nelle pag. 43 ss. della relazione tecnica del dr. Per_2
Con particolare rifer i parametri del cd. ductus, modulazione sagome, pressione e movimento finale (dove sono stati rilevati elementi di diversità elevata rispetto alle firme comparative riconosciute del IG. MINORE ed apposti in atti pubblici) il c.t.u. dr. ha evidenziato (pag. 45 rel.), quanto al gesto Per_2 esecutivo (ductus) contestata ha gesto contrastante nella velocità, nella difformazione delle sagome, nella scioltezza: infatti il gesto si produce con scioltezza nella realizzazione delle figure *e, le altre figure sono intessute di tensione che coarta la Parte_ disinvoltura spigliata;
il gesto e riduce anche notevolmente la velocità lungo il tracciato per rigidità e tremolii;
il gesto rispetta la sagome nelle figure M, E, n, m;
difformando (quasi destrutturando) le altre sagome anche in virtù di una accentuata volontà coesiva;
diverso è il gesto della comparativa: il movimento è più rapido che fluido, nel senso che la mano si apposta velocemente sulla carta, ma non altrettanto elevato è lo spostamento abduttivo verso destra;
si ha sicurezza dell'espressione, la mancanza di esitazioni, di soffermi, di tremori, di tensioni elevate che portano al rallentamento. Il c.t.u. a pag. 46 riporta anche un confronto fotografico tra la firma contestata e quelle in comparazione. In merito al ritmo delle firme il dr. evidenzia che: “Il procedere della Per_2 contestata tende ad una diseuritmia, a delle sto non coerenza tra i fattori costitutivi quali incoerente scioltezza, incoerente collocazione spaziale, incoerente fluidità e tremolii. Nella comparativa invece la vivacità e la estemporaneità del movimento portano sicuramente ad un prodotto grafico poco coerente riguardo all'armonia delle masse, quindi un quadro un po' disordinato: ma lo scritto mantiene una sua ritmicità di andatura e di rapporto curva /angolosa. Non compatibilità.” In merito alla pressione il dr. a rilevato che: “L'esame della pressione Per_2 scaricata dalla punta della penna sul fo rivere è un accertamento che il più delle volte viene fatto in maniera che ha poco di scientifico (intendendo con ciò *sottoposto alle leggi di sperimentazione ripetuta*), e cioè l'apprezzamento del solco tramite polpastrelli, o il chiaroscuro,
o la larghezza dl solco di scrittura. Migliore affidabilità dà l'esame in IR a luce radente. L'esame in 3D è quello che dà la precisione della quantità della pressione e delle sue variazioni. In questo lavoro è stato utilizzato l'esame in IR e la luce radente e si è potuto rilevare che nella contestata non c'è evidente, apprezzabile differenza di pressione tra linee ascendenti e linee discendenti;
si hanno affievolimenti (assottigliamenti) in fine di lettera e soprattutto si ha assottigliamento nel movimento finale. Per la comparativa: l'accertamento strumentale della pressione è stata fatta Tribunale di Prato R.G. n. 2426/2019 pagina 5 di 8 solo su saggio: ho potuto rilevare che il quantum è pesante, piuttosto maggiore nella comparativa, la vezione discendente è solo di poco maggiore di quella ascendente;
nelle firme autografe su documenti (notaio, anagrafe) che riportano analogia di forma con la contestata, il movimento finale termina con ingrossamento. Pertanto valutata nel suo insieme l'analisi della pressione è compatibile;
ma c'è diversità importante soprattutto nel finale di firma.” In merito alle sagome il dr. a evidenziato che: “La firma in verifica come Per_2 già osservato, contiene nel tracciato igurali che derivano dal modello stampatello (M, E) e altre del corsivo. In questo la contestata ha analogia con la comparativa. Ma la contestata evidenzia una modulazione realizzatrice delle forme (ad es.: direttrice vettoriale del taglio, robustezza e curvatura della linea, coerenza, abilità, ecc) sensibilmente diversa da quella della comparativa, come evidenziano le immagini. M la contestata differisce dalla comparativa perché è rigida nell'esecuzione: tutte le linee vettoriali sono tese e dritte;
nella comparativa si hanno linee più sciolte, curve, come spesso le lunghe linee ascendente e discendente e sempre la linea del plateau. Si può inoltre rilevare come mentre nella comparativa il plateau sulla destra ha un bottone lungo e stretto, nella contestata il bottone è piccolo e rotondo. r la sagoma contestata ha plateau orizzontale con due angolosità laterali: la comparativa ha figura molto deformata, l'unica volta che la sagoma è leggibile, ha curve all'estremità; e la contestata è analoga alla comparativa sia nella forma che nelle dimensioni (tende ad essere più grande delle altre lettere piccole) che nel movimento finale che scivola sotto il rigo E la contestata si inserisce all'interno della variabilità della comparativa nri in entrambe le scritture a confronto il gruppo viene espresso con tre aste corte assialmente variabili collegamento i+c nella contestata si ha giustapposizione dopo stacco di penna, quindi non si vede il perché lo scrivente scelto il percorso di coesione abile che ha la comparativa, senza però riuscirci . c la sagoma della contestata rientra nella variabilità della comparativa, nella linea discendente quasi dritta;
differisce il risvolto basale che nella comparativa non è mai acuto come nella contestata: e che anche in questo tratto fa trapelare uno sforzo piuttosto che la scioltezza. Venendo alla relazione della dr.ssa esaminate le firme in verifica CP_3
(i.e. l'atto di riconoscimento del de nche davanti al Tribunale di Prato, sia l'atto di rinuncia agli atti del giudizio e quelle comparative), a pag. 45 (nel paragrafo intitolato Confronto tra le firme), si leggono le seguenti considerazioni:
“Esaminate le caratteristiche delle firme disconosciute dal Sig. X1 e X2 ed CP_1 esaminate le scritture di comparazione, come sopra descritto, è e ue: Lo stile grafico delle firme X1 e X2 è ben definito nei profili letterali;
presentano buon ritmo e padronanza del gesto grafico;
spontaneità; Tribunale di Prato R.G. n. 2426/2019 pagina 6 di 8 buona pressione;
velocità; presenza di gesti personalizzanti e gesti fuggitivi che sfuggono al controllo dello scrivente;
buona tenuta dell'ideale rigo di base con tratti ascendenti, in particolare con il gambino allungato finale della lettera “o” di Enrico angolosità nei punti di collegamento assenza di chiusura dell'ovale superiore della lettera “o”. Pertanto, dal confronto con le comparative esaminate si sintetizza che: le firme X1 e X2 presentano analogie sia formative sia ideative con quelle comparative riconosciute come atti pubblici in quanto rilasciate dinanzi al Notaio nell'anno 1998; Per_3 le firme X1 e X2 presentano analogie ideative e formative con la car ntità e il cartellino firme depositato presso l'anagrafe del comune di Prato;
le firme X1 e X2 presentano analogie ideative con i saggi grafici e con i documenti del 2018 (patente auto e Tessera di riconoscimento) Per quanto riguarda la modalità formativa, che apparentemente risulta diversa, pur non avendo dichiarato il Sig. di aver sofferto di alcuna patologia invalidante dopo il 2014 Pt_1
(anno di rilascio della car tità) e i nuovi documenti del 2018, si osservano caratteristiche tali da poter affermare che sono anch'esse riconducibili alla stessa mano scrivente.” Il Tribunale di Prato ritiene che la ricchezza dei riferimenti tecnici e le spiegazioni con le quali il dr. effettuando anche plurime comparazioni Per_2 mediante rappresentazioni fo delle firme confrontate le une accanto alle altre - ha costruito le premesse che hanno portato alla conclusione della non riferibilità della firma apposta alla scrittura privata del 10 febbraio 2017 al IG.
, presentino un maggior grado di analiticità tale da CP_1 mente le relative conclusioni. Di conseguenza, l'analisi condotta dalla dr.ssa nella sua CP_3 relazione non è in grado di scardinare le conclusioni d la presenza Per_2 di risultati difformi delle due c.t.u. su una medesima ione porta, comunque, a ritenere che non possa essere raggiunta la prova univoca della riferibilità della sottoscrizione della scrittura privata del 10 febbraio 2017 al IG.
. CP_1
causa petendi della pretesa creditoria avanzata dalla IG.ra
è costituito proprio dall'atto di riconoscimento del debito Parte_1
la conclusione non può che essere quella dell'infondatezza della domanda in quanto non provata. Le domande di parte attrice devono essere, quindi, rigettate, in quanto non provate. Tribunale di Prato R.G. n. 2426/2019 pagina 7 di 8 Occorre dare, infine, atto che nelle note di precisazioni delle conclusioni depositate in data 5 novembre 2023 la parte convenuta IG. CP_1 non ha riproposto la domanda riconvenzionale di condanna Pt_1 al pagamento di € 13.000 nei suoi confronti, con la conseguenza che tal deve ritenersi rinunciata (Cass., n. 16840 del 2013). In base al principio di soccombenza le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della parte attrice soccombente e devono essere liquidate secondo i parametri ex D.M. n. 55 del 2014 riferibili all'importo del credito azionato nel presente giudizio, per ciascuna delle fasi. Le spese di c.t.u., da liquidare in favore del dr. in € Persona_2
1.636,53 (pari a 200 vacazioni), oltre accessori di l te a carico della IG.ra . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande proposte dalla IG.ra contro il IG. Parte_1
; CP_1
a pagare in favore del IG. Parte_1 CP_1 le spese d quidate in € 25.000, oltre
[...]
.a. e c.a.; pone a carico della IG.ra le spese di c.t.u., liquidate in Parte_1 favore del dr. oltre accessori di legge;
Persona_2
Si comunic Prato, 30 marzo 2024 La Giudice dott. Raffaella Brogi
Tribunale di Prato R.G. n. 2426/2019 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona della Giudice dr.ssa Raffaella Brogi ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2426/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
d O e ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
d
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
FATTO E DIRITTO
Premesso che la IG.ra ha riassunto presso il Tribunale di Parte_1
Prato il giudizio originar resso il Tribunale di Pistoia. In particolare, quest'ultimo aveva emesso, dapprima, un decreto ingiuntivo, con il quale aveva ingiunto a il pagamento di € 600.000 in favore CP_1 della IG.ra i opposizione, aveva accolto, infine, Parte_1 con senten cezione di incompetenza in favore del Tribunale di Prato sollevata dalla parte opponente, revocando il decreto ingiuntivo opposto. In relazione alle vicende processuali occorre evidenziare che, contestualmente all'atto di riassunzione la IG.ra ha proposto appello avverso Parte_1
Tribunale di Prato R.G. n. 2426/2019 pagina 1 di 8 la sentenza del Tribunale di Pistoia. Di conseguenza, anche il presente giudizio – ritenuta la pregiudizialità della definizione del giudizio di secondo grado ai sensi dell'art. 295 c.p.c. - è stato sospeso, con ordinanza del 20 febbraio 2020, in attesa della pronuncia della Corte d'appello di Firenze, che ha, poi, rigettato, con sentenza n. 1291/2022 (pubblicata in data 20 giugno 2022) l'appello proposto dalla IG.ra avverso la Pt_1 sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia. È necessario evidenziare che la sentenza del giudice di seconde cure, nel confermare la sentenza del Tribunale di Pistoia, ha rigettato i motivi proposti dalla IG.ra sia in relazione all'infondatezza dell'eccezione di incompetenza Pt_1 sollev llo che in merito alla questione relativa all'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti da parte dell'opponente. Tali questioni, a fronte del decisum del giudice di seconde cure, non verranno, quindi, affrontate nella presente sentenza, resa al termine del giudizio riassunto dalla IG.ra successivamente alla pronuncia della Corte d'appello di Pt_1
Firenze, co sitato in data 7 settembre 2022. Esauriti gli aspetti processuali occorre scendere nel merito della res in iudicio deducta. Come già rilevato il presente giudizio nasce da un decreto ingiuntivo chiesto dalla IG.ra nei confronti del fratello, dapprima concesso dal Parte_1
Tribunale to di € 600.000 e successivamente revocato con la sentenza declinatoria dell'incompetenza in favore del Tribunale di Prato. A fondamento di tale pretesa di pagamento la parte attrice, IG.ra ha Pt_1 prodotto una scrittura privata datata 10 febbraio 2017, in cui si leg itto Minore in relazione alle somme ricevute dal padre riconosce che € 600.000,00 CP_1 CP_2 spettano ore , quale quota di sua competen rovvederà a farli avere alla Pt_1 suddetta Minore tro il 31/05/2017. Con questo pagamento dichiariamo entrambi Pt_1 di aver ricevuto a li stessi importi dal genitore. Il IG. ha disconosciuto la sottoscrizione apposta a tale documento, Pt_1 contesta i della c.t.u. disposta davanti al Tribunale di Pistoia, anche in relazione alla perfetta sovrapponibilità, al millimetro, delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata di riconoscimento del debito e a quella di rinuncia agli atti del giudizio. In merito al credito vantato dalla sorella ha evidenziato che, ad avviso di quest'ultima, l'importo di € 600.000 corrisponderebbe alla quota residua di sua spettanza dell'eredità della madre rispetto alla quale i tre eredi Persona_1 legittimi avrebbero provveduto n ivisione del solo compendio immobiliare, lasciando indiviso il patrimonio in denaro. Tribunale di Prato R.G. n. 2426/2019 pagina 2 di 8 Ha evidenziato che:
− al momento del decesso della Sig.ra avvenuto il 18.09.1981, Persona_1
i figli ed eredi erano entrambi minore 17 anni ed Pt_1 CP_1
14 anni;
− l'attivo ereditario della Sig.ra ra rappresentato esclusivamente dai Per_1 beni immobili posti in via Casale a Prato, come risulta dalla dichiarazione di successione (doc. 6),
− non vi era dunque alcun conto corrente intestato alla Sig.ra né è Per_1 credibile che quest'ultima avesse una ricchezza mobiliare pari a 00 e che tale ricchezza fosse gestita dal padre e dal fratello, quest'ultimo, peraltro, appena quattordicenne all'epoca del decesso della madre.
Ritenuto che la presente causa ha per oggetto la condanna del IG. CP_1 al pagamento dell'importo di € 600.000 in favore della so
[...]
. Quest'ultima, a fondamento della propria pretesa Parte_1
la scrittura privata del 10 febbraio 2017, disconosciuta, tuttavia, dal fratello. Occorre dare atto, in via preliminare, che la cancelleria del Tribunale di Prato non ha provveduto ad acquisire dalla cancelleria del Tribunale di Pistoia il fascicolo relativo al giudizio svolto davanti a quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 d.att. c.p.c. Si ritiene, tuttavia, di non dover dare impulso a tale incombente, considerato che gli atti rilevanti ai fini della decisione (scrittura privata del 10 febbraio 2017, c.t.u. della dr.ssa , c.t.p. della dr.ssa CP_3
) sono stati, comunque, prod trice all'intero del CP_4
, all'interno del quale sono stati altresì concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (arg. ex Cass., n. 4759 del 2014 e n. 10123 del 2011). La IG.ra ha, poi, prodotto con l'atto di riassunzione gli atti elencati Pt_1 nella com osta depositata davanti al Tribunale di Pistoia nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dal fratello. Ciò premesso, occorre dare atto che nel presente giudizio è stata disposta ulteriore perizia grafologica sulla scrittura privata del 10 febbraio 2017, nominato c.t.u. il dr. sentito il Presidente del Tribunale – che nulla Persona_2 ha rilevato mma 2, d. att. c.p.c. A differenza della c.t.u. svolta davanti al Tribunale di Pistoia, gli esiti della relazione peritale del dr. sono esattamente opposti: è Persona_2 stata, infatti, esclusa la rife INORE della sottoscrizione CP_1 apposta sulla scrittura privata datata 1 2017 e posta dalla parte attrice a fondamento della domanda di condanna nei confronti del fratello. Tribunale di Prato R.G. n. 2426/2019 pagina 3 di 8 Nella c.t.u. svolta davanti al Tribunale di Pistoia dalla dr.ssa - CP_3 prodotta agli atti del presente giudizio - sono state analizzate si a sulla scrittura privata del 10 febbraio 2017, che quella apposta sull'atto di rinuncia agli atti del giudizio (quest'ultimo irrilevante nel caso di specie, v. supra). La dr.ssa ha così concluso: “Il confronto tra le firme in verifica del IG. CP_3
e le che sono presenti aspetti sostanziali e strutturali, pur nella sua Pt_1
variabilità. La pressione si mantiene omogena in tutti gli scritti, i gesti personalizzanti ben rappresentati, i gesti aerei si presentano in varie occasioni. Le firme apposte sui documenti di identità rilasciati nel 2018 nonché quelle acquisite tramite saggio grafico, pur presentando apparentemente modalità formative e ideative diverse e una velocità più marcata rispetto alle altre e una disgregazione della forma delle singole lettere, tanto da risultare illeggibili, in realtà hanno analoghe modalità ideative e gesti fuggitivi che, per loro natura sfuggono al controllo dello scrivente, permettono di ricondurre alla stessa mano anche queste firme. Pertanto la quantità e la pregnanza dei riscontri emersi risulta determinante ai fini dell'attribuzione tecnica delle firme oggetto di indagine “Atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.” (X1) e “Atto di ricognizione del debito del 10 febbraio 2017” (X2) al Sig. ” CP_1
Diversam sioni del c.t.u. dr. nell'ambito Persona_2 della c.t.u. grafologica espletata nel present so che: “A seguito delle risultanze delle analisi, valutate le analogie e le differenze emerse e il loro grado di probatorietà peritale anche alla luce delle leggi grafologiche, posso esprimere il giudizio finale che: la firma dicente Minore apposta su doc. 2 di Parte attrice non è opera della mano CP_1 grafica di m ottenuta ad imitazione della sua modalità di firma.” CP_1
Tali co supportate da un'analisi comparata della firma in verifica, con quelle oggetto di comparazione, così riassunta:
Tribunale di Prato R.G. n. 2426/2019 pagina 4 di 8 La c.t.u. del dr. a svolto una comparazione tra la firma contestata (i.e. Per_2 la scrittura privat scimento del debito datata 10 febbraio 2017) e le firme in comparazione evidenziando i singoli parametri di rilievo sopra riportati ed eseguendo i raffronti indicati nella tabella sopra indicata. Ciascuno dei parametri riportato nello schema sopra trascritto è stato analizzato nelle pag. 43 ss. della relazione tecnica del dr. Per_2
Con particolare rifer i parametri del cd. ductus, modulazione sagome, pressione e movimento finale (dove sono stati rilevati elementi di diversità elevata rispetto alle firme comparative riconosciute del IG. MINORE ed apposti in atti pubblici) il c.t.u. dr. ha evidenziato (pag. 45 rel.), quanto al gesto Per_2 esecutivo (ductus) contestata ha gesto contrastante nella velocità, nella difformazione delle sagome, nella scioltezza: infatti il gesto si produce con scioltezza nella realizzazione delle figure *e, le altre figure sono intessute di tensione che coarta la Parte_ disinvoltura spigliata;
il gesto e riduce anche notevolmente la velocità lungo il tracciato per rigidità e tremolii;
il gesto rispetta la sagome nelle figure M, E, n, m;
difformando (quasi destrutturando) le altre sagome anche in virtù di una accentuata volontà coesiva;
diverso è il gesto della comparativa: il movimento è più rapido che fluido, nel senso che la mano si apposta velocemente sulla carta, ma non altrettanto elevato è lo spostamento abduttivo verso destra;
si ha sicurezza dell'espressione, la mancanza di esitazioni, di soffermi, di tremori, di tensioni elevate che portano al rallentamento. Il c.t.u. a pag. 46 riporta anche un confronto fotografico tra la firma contestata e quelle in comparazione. In merito al ritmo delle firme il dr. evidenzia che: “Il procedere della Per_2 contestata tende ad una diseuritmia, a delle sto non coerenza tra i fattori costitutivi quali incoerente scioltezza, incoerente collocazione spaziale, incoerente fluidità e tremolii. Nella comparativa invece la vivacità e la estemporaneità del movimento portano sicuramente ad un prodotto grafico poco coerente riguardo all'armonia delle masse, quindi un quadro un po' disordinato: ma lo scritto mantiene una sua ritmicità di andatura e di rapporto curva /angolosa. Non compatibilità.” In merito alla pressione il dr. a rilevato che: “L'esame della pressione Per_2 scaricata dalla punta della penna sul fo rivere è un accertamento che il più delle volte viene fatto in maniera che ha poco di scientifico (intendendo con ciò *sottoposto alle leggi di sperimentazione ripetuta*), e cioè l'apprezzamento del solco tramite polpastrelli, o il chiaroscuro,
o la larghezza dl solco di scrittura. Migliore affidabilità dà l'esame in IR a luce radente. L'esame in 3D è quello che dà la precisione della quantità della pressione e delle sue variazioni. In questo lavoro è stato utilizzato l'esame in IR e la luce radente e si è potuto rilevare che nella contestata non c'è evidente, apprezzabile differenza di pressione tra linee ascendenti e linee discendenti;
si hanno affievolimenti (assottigliamenti) in fine di lettera e soprattutto si ha assottigliamento nel movimento finale. Per la comparativa: l'accertamento strumentale della pressione è stata fatta Tribunale di Prato R.G. n. 2426/2019 pagina 5 di 8 solo su saggio: ho potuto rilevare che il quantum è pesante, piuttosto maggiore nella comparativa, la vezione discendente è solo di poco maggiore di quella ascendente;
nelle firme autografe su documenti (notaio, anagrafe) che riportano analogia di forma con la contestata, il movimento finale termina con ingrossamento. Pertanto valutata nel suo insieme l'analisi della pressione è compatibile;
ma c'è diversità importante soprattutto nel finale di firma.” In merito alle sagome il dr. a evidenziato che: “La firma in verifica come Per_2 già osservato, contiene nel tracciato igurali che derivano dal modello stampatello (M, E) e altre del corsivo. In questo la contestata ha analogia con la comparativa. Ma la contestata evidenzia una modulazione realizzatrice delle forme (ad es.: direttrice vettoriale del taglio, robustezza e curvatura della linea, coerenza, abilità, ecc) sensibilmente diversa da quella della comparativa, come evidenziano le immagini. M la contestata differisce dalla comparativa perché è rigida nell'esecuzione: tutte le linee vettoriali sono tese e dritte;
nella comparativa si hanno linee più sciolte, curve, come spesso le lunghe linee ascendente e discendente e sempre la linea del plateau. Si può inoltre rilevare come mentre nella comparativa il plateau sulla destra ha un bottone lungo e stretto, nella contestata il bottone è piccolo e rotondo. r la sagoma contestata ha plateau orizzontale con due angolosità laterali: la comparativa ha figura molto deformata, l'unica volta che la sagoma è leggibile, ha curve all'estremità; e la contestata è analoga alla comparativa sia nella forma che nelle dimensioni (tende ad essere più grande delle altre lettere piccole) che nel movimento finale che scivola sotto il rigo E la contestata si inserisce all'interno della variabilità della comparativa nri in entrambe le scritture a confronto il gruppo viene espresso con tre aste corte assialmente variabili collegamento i+c nella contestata si ha giustapposizione dopo stacco di penna, quindi non si vede il perché lo scrivente scelto il percorso di coesione abile che ha la comparativa, senza però riuscirci . c la sagoma della contestata rientra nella variabilità della comparativa, nella linea discendente quasi dritta;
differisce il risvolto basale che nella comparativa non è mai acuto come nella contestata: e che anche in questo tratto fa trapelare uno sforzo piuttosto che la scioltezza. Venendo alla relazione della dr.ssa esaminate le firme in verifica CP_3
(i.e. l'atto di riconoscimento del de nche davanti al Tribunale di Prato, sia l'atto di rinuncia agli atti del giudizio e quelle comparative), a pag. 45 (nel paragrafo intitolato Confronto tra le firme), si leggono le seguenti considerazioni:
“Esaminate le caratteristiche delle firme disconosciute dal Sig. X1 e X2 ed CP_1 esaminate le scritture di comparazione, come sopra descritto, è e ue: Lo stile grafico delle firme X1 e X2 è ben definito nei profili letterali;
presentano buon ritmo e padronanza del gesto grafico;
spontaneità; Tribunale di Prato R.G. n. 2426/2019 pagina 6 di 8 buona pressione;
velocità; presenza di gesti personalizzanti e gesti fuggitivi che sfuggono al controllo dello scrivente;
buona tenuta dell'ideale rigo di base con tratti ascendenti, in particolare con il gambino allungato finale della lettera “o” di Enrico angolosità nei punti di collegamento assenza di chiusura dell'ovale superiore della lettera “o”. Pertanto, dal confronto con le comparative esaminate si sintetizza che: le firme X1 e X2 presentano analogie sia formative sia ideative con quelle comparative riconosciute come atti pubblici in quanto rilasciate dinanzi al Notaio nell'anno 1998; Per_3 le firme X1 e X2 presentano analogie ideative e formative con la car ntità e il cartellino firme depositato presso l'anagrafe del comune di Prato;
le firme X1 e X2 presentano analogie ideative con i saggi grafici e con i documenti del 2018 (patente auto e Tessera di riconoscimento) Per quanto riguarda la modalità formativa, che apparentemente risulta diversa, pur non avendo dichiarato il Sig. di aver sofferto di alcuna patologia invalidante dopo il 2014 Pt_1
(anno di rilascio della car tità) e i nuovi documenti del 2018, si osservano caratteristiche tali da poter affermare che sono anch'esse riconducibili alla stessa mano scrivente.” Il Tribunale di Prato ritiene che la ricchezza dei riferimenti tecnici e le spiegazioni con le quali il dr. effettuando anche plurime comparazioni Per_2 mediante rappresentazioni fo delle firme confrontate le une accanto alle altre - ha costruito le premesse che hanno portato alla conclusione della non riferibilità della firma apposta alla scrittura privata del 10 febbraio 2017 al IG.
, presentino un maggior grado di analiticità tale da CP_1 mente le relative conclusioni. Di conseguenza, l'analisi condotta dalla dr.ssa nella sua CP_3 relazione non è in grado di scardinare le conclusioni d la presenza Per_2 di risultati difformi delle due c.t.u. su una medesima ione porta, comunque, a ritenere che non possa essere raggiunta la prova univoca della riferibilità della sottoscrizione della scrittura privata del 10 febbraio 2017 al IG.
. CP_1
causa petendi della pretesa creditoria avanzata dalla IG.ra
è costituito proprio dall'atto di riconoscimento del debito Parte_1
la conclusione non può che essere quella dell'infondatezza della domanda in quanto non provata. Le domande di parte attrice devono essere, quindi, rigettate, in quanto non provate. Tribunale di Prato R.G. n. 2426/2019 pagina 7 di 8 Occorre dare, infine, atto che nelle note di precisazioni delle conclusioni depositate in data 5 novembre 2023 la parte convenuta IG. CP_1 non ha riproposto la domanda riconvenzionale di condanna Pt_1 al pagamento di € 13.000 nei suoi confronti, con la conseguenza che tal deve ritenersi rinunciata (Cass., n. 16840 del 2013). In base al principio di soccombenza le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della parte attrice soccombente e devono essere liquidate secondo i parametri ex D.M. n. 55 del 2014 riferibili all'importo del credito azionato nel presente giudizio, per ciascuna delle fasi. Le spese di c.t.u., da liquidare in favore del dr. in € Persona_2
1.636,53 (pari a 200 vacazioni), oltre accessori di l te a carico della IG.ra . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande proposte dalla IG.ra contro il IG. Parte_1
; CP_1
a pagare in favore del IG. Parte_1 CP_1 le spese d quidate in € 25.000, oltre
[...]
.a. e c.a.; pone a carico della IG.ra le spese di c.t.u., liquidate in Parte_1 favore del dr. oltre accessori di legge;
Persona_2
Si comunic Prato, 30 marzo 2024 La Giudice dott. Raffaella Brogi
Tribunale di Prato R.G. n. 2426/2019 pagina 8 di 8