Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4263/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4263/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 18.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. RUSSO ANTONIO ( ) VIA G. C.F._2
PELLEGRINO,7 dal quale è rappresentato e difeso;
Parte_2
ATTORE
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._3
VIA G. PELLEGRINO, 7 84013 presso lo studio dell'Avv. RUSSO Parte_2
ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_4 C.F._4
VIA G. PELLEGRINO, 7 84013 presso lo studio dell'Avv. RUSSO Parte_2
ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente Parte_5 C.F._5
domiciliato in VIA G. PELLEGRINO, 7 84013 presso lo studio Parte_2 dell'Avv. RUSSO ANTONIO (c.f.: ) dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso;
ATTORE
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VIA G. PELLEGRINO, 7 84013 presso lo studio dell'Avv. RUSSO Parte_2
ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTRICE
(c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_7 C.F._7 presso lo studio dell'Avv. RUSSO ANTONIO ( ) VIA G. C.F._2
PELLEGRINO,7 dal quale è rappresentata e difesa;
Parte_2
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente Parte_8 C.F._8
domiciliato presso lo studio dell'Avv. RUSSO ANTONIO ( ) VIA G. C.F._2
PELLEGRINO,7 dal quale è rappresentato e difeso;
Parte_2
ATTORE
E
Controparte_1
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA BALZICO,46 84013
[...] P.IVA_1 Parte_2 presso lo studio dell'Avv. GALLO TOMMASO (c.f.: ), dal
[...] C.F._9
quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 CodiceFiscale_10
VIA BALZICO,46 CAVA DEI TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. DI GAETA MARIA
GRAZIA (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._11
CONVENUTA
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 17.1.2024 veniva disposta la mediazione delegata ai sensi dell'art.
5- quater del D. Lgs. 28/2010.
Le parti non davano luogo all'introduzione del tentativo di mediazione delegata disposto.
Pagina 2 di 4 In diritto deve rilevarsi come la mediazione delegata, art.
5-quater del D.Lgs. 28/2010, costituisca un obbligo per le parti, laddove disposta da parte del Giudice, il cui mancato esperimento, entro il termine dell'udienza di rinvio fissata per verifica dell'esito conciliativo
(nel caso di specie udienza del 18.12.2024) determina l'improcedibilità della domanda (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 40035 del 14/12/2021).
Nel caso di mediazione c.d. “delegata”, l'obbligatorietà della mediazione non deriva dall'oggetto/materia della controversia, ma da una valutazione operata dal Giudice in relazione alla potenziale “mediabilità” della lite, derivando da ciò, che tale vaglio non può essere operato dalle parti al primo incontro informativo previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 4 marzo
2010, n. 28, poiché esso è già stato fatto dal Giudice stesso, prima di decidere di demandare la promozione della procedura.
Pertanto, il mediatore e le parti devono, già in sede di primo incontro, iniziare immediatamente la discussione in ordine ai profili di merito della controversia, onde tentare di trovare una composizione amichevole (Tribunale Siracusa sez. II 15 maggio 2018).
Infatti, il Giudice che ravvisi un'opportunità, in base all'oggetto e al tipo di controversia, nonché alle difese esperite, può mandare in mediazione le parti, e la parte onerata è tenuta ad adempiervi.
Nel caso di specie le parti erano già ben edotte dei motivi inerenti l'opportunità di una definizione transattiva, come riportati nelle premesse del provvedimento giudiziale che l'ha disposta ma le parti non hanno inteso adempiervi.
Deve, quindi, concludersi che in applicazione del disposto di cui al secondo comma dell'art.
5-quater del D.Lgs. 28/2010 la mediazione delegata è condizione di procedibilità, e che la sua mancata attivazione determina l'improcedibilità delle domande.
Invero, l'art 5 citato dispone che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Pertanto, va dichiarata l'improcedibilità delle domande proposte da parte attrice.
Pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile complessità media) e della definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara l'improcedibilità delle domande proposte dagli attori per mancata attivazione del procedimento di mediazione demandata;
2) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Tommaso
Gallo, difensore di Controparte_3
dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 5.430,00 per
[...]
compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Maria Grazia
Di Gaeta, difensore di dichiaratasi antistatario, che si liquidano in Controparte_2
euro 5.430,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 03/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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