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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2123/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2123/2024 promossa da:
AR MI (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Bologna, via
Rialto n. 9, presso lo studio dell'avv. Tea Poli, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.
Francesco Pruccoli, come da procura allegata al ricorso introduttivo
ATTORE contro
EREDITÀ GIACENTE DI LD VA (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Como, via G.B. Grassi n. 7, presso lo studio dell'avv. Roberta
Annoni, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: <IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - accertare e dichiarare, preso atto dell'accettazione tacita dell'eredità EA CA da parte del de cuius DO CA
e per esso dell'EREDITÀ GIACENTE di DO CA (DO CA, C.F.
[...]), in persona del Curatore pro-tempore dell'eredità giacente Avv. Massimo
pagina 1 di 18 TT, C.F. [...], i diritti di credito maturati dalla Sig.ra IM AR, in proprio e in qualità di erede del Sig. EA CA, nei confronti dell'EREDITÀ
GIACENTE di DO CA (DO CA, C.F. [...]), in persona del Curatore pro-tempore dell'eredità giacente Avv. Massimo TT, C.F.
[...]e per l'effetto, dichiarare parte convenuta tenuta e condannarla al pagamento a favore della ricorrente della complessiva somma di € 45.643,77
(A+B+C+D+E+F), oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, fatto salvo ogni diritto di surrogazione e rivalsa della ricorrente ove l'Istituto dovesse procedere direttamente nei confronti della medesima per la quota dovuta da DO CA e dai suoi aventi causa. IN
VIA SUBORDINATA: - Accertare e dichiarare, preso atto dell'accettazione tacita dell'eredità
EA CA da parte del de cuius DO CA e per esso dell'EREDITÀ
GIACENTE di DO CA (DO CA, C.F. [...]), in persona del Curatore pro-tempore dell'eredità giacente Avv. Massimo TT, C.F.
[...], il diritto dalla Sig.ra IM AR, in proprio e in qualità di erede del
Sig. EA CA, ad ottenere un indennizzo per la somma di € 45.643,77 ovvero per la maggior o minor somma che risulterà di giustizia, conseguente all'arricchimento senza giusta causa del sig. DO CA e, per esso, dell'EREDITÀ GIACENTE di DO CA
(DO CA, C.F. [...]), in persona del Curatore pro-tempore dell'eredità giacente Avv. Massimo TT, C.F. [...]; per l'effetto, dichiarare parte convenuta tenuta e condannarla al pagamento a favore della ricorrente della complessiva somma di € 45.643,77, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio. Si insiste nelle istanze istruttorie ex art. 183/6 n. 2 c.p.c., con conseguente rimessione della causa in istruttoria, di seguito ritrascritte: - Esibizione ex art. 213 c.p.c. alla Direzione Territoriale del
Lavoro di Verona, con sede in Verona, alla Via Quirico Filopanti n. 3/5, del verbale di conciliazione del 21.07.2015 sottoscritto dalla lavoratrice NI CA e dalla datrice di lavoro NA FR (deceduta il 31.10.2014 ), e per essa sottoscritto dagli eredi DO
CA, EA CA (quest'ultimo dante causa dell'attrice), avente ad oggetto il contenzioso di lavoro all'epoca pendente avanti al Tribunale di Verona, Sez. 1, n. 24I5/2014
RGL. - Ammettersi prova testimoniale a conferma di quanto esposto in narrativa nel libello
pagina 2 di 18 introduttivo, sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, negli anni 2014/2015 prestò la propria attività professionale nella vertenza di lavoro tra la datrice di lavoro NA FR, deceduta il 31.10.2014 (e per essa gli eredi DO CA, EA CA) e la lavoratrice
Sig.ra NI CA? 2. Vero che, in data 21.07.2015 venne sottoscritta da DO
CA, EA CA e dalla lavoratrice Sig.ra NI CA la conciliazione avanti alla D.T.L. di Verona che prevedeva, a tacitazione di ogni pretesa della lavoratrice, il pagamento da parte dei datori di lavoro della somma di€ 20.000, come da doc. 21 che si rammostra al teste? 3. Vero che la somma di € 20.000 veniva corrisposta contestualmente alla sottoscrizione della conciliazione sindacale a mezzo di assegno circolare n. 985331886 del
15.07.2015 tratto su Cre-dito Valtellinese s.p.a. portante NI CA quale beneficiario, come da doc. 1 che si rammostra al teste? Si indicano come testi i rispettivi legali che seguirono la vicenda assistendo le parti nella vertenza lavorativa e nella successiva conciliazione: Avv.
Michele Rosa del Foro di Verona, con studio in Verona, Lungadige Catena n. 13; Avv.
Francesco Zanardi del Foro di Verona, con studio in Verona, alla Via Gian Matteo Giberti n.7. -
Esibizione ex art. 210 c.p.c. a Poste Italiane s.p.a. con sede in Roma, Viale Europa n. 190 e senza che ciò comporti l'inversione dell'onere della prova sulla prescrizione del credito a carico di parte convenuta, dell'avvenuta consegna e/o avvenuta giacenza della raccomandata n.
14962901314-7 spedita il 02.10.2015 alle ore 12.12 già prodotta in atti al doc. 4. - Ammettersi
CTU contabile e senza che ciò comporti l'inversione dell'onere della prova a carico di parte convenuta diretta ad accertare il credito vantato dalla ricorrente ed ampiamente documentato mediante la movimentazione bancaria risultante dagli estratti conto, dalle contabili di bonifico e dalle ricevute in atti, ponendo provvisoriamente a carico di controparte i relativi costi della perizia in considerazione delle contestazioni del credito richiesto, generiche e prive di fondamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.>>.
Per parte convenuta: <rigettare tutte le domande di parte ricorrente, per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di causa>>.
Fatto e diritto
1) Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ritualmente depositato in data 29.04.2022, AR IM ha adito l'intestato ufficio esponendo di essere la moglie ed erede per la quota di 2/3 del defunto
EA CA, deceduto ab intestato in data 25.05.2017, e che l'eredità dello stesso si era pagina 3 di 18 devoluta, per la restante quota di 1/3, a favore del fratello DO CA, deceduto a propria volta in data 14.01.2021, senza lasciare moglie, figli e altri ascendenti o collaterali, che si era limitato, con testamento, a disporre un legato a favore di MA RU, estranea al presente giudizio, sicché l'eredità di quest'ultimo era risultata giacente ed era stato, pertanto, nominato
Massimo TT, su ricorso della Aurelia SPV s.r.l., quale curatore.
1.1) L'istante ha rappresentato che, allorché era in vita, DO CA aveva accettato l'eredità relitta dal fratello, divenendo così erede per la quota di 1/3; a partire dall'11.10.2018, questi aveva, infatti, concesso in locazione a terzi l'immobile sito in Verona, via Poiano n. 77, già in comproprietà con il fratello, e incassato i relativi canoni.
Proprio in ragione di ciò, il Giudice di Pace di Milano aveva accolto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla IM nei confronti di DO CA per l'importo di
€3.615,15 per imposte successorie, costi legati alle onoranze funebri e servizi cimiteriali, che aveva titolo, per l'appunto, nella sua qualità di erede.
Alla luce di ciò, la ricorrente ha domandato, innanzitutto, di accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di EA CA, da parte del defunto DO, quest'ultimo evocato in giudizio in persona del curatore dell'eredità giacente Massimo TT.
1.2) Svolta tale premessa, ha dedotto di vantare molteplici ragioni di credito nei confronti della massa ereditaria di DO CA, siccome succeduto per la quota di 1/3 al fratello EA.
1.2.1) In primo luogo, ha rappresentato di aver sostenuto plurime spese nell'interesse dell'immobile in comunione tra le parti, sito ad IO, via del Coperto n. 1, corrispondendo la somma di € 10.000,00 per la messa in sicurezza del ballatoio e per il ripristino dello stabile e l'importo di € 122,00 per la sistemazione della basculante del garage. Inoltre, la stessa attrice aveva provveduto al pagamento di € 2.556,39, per debiti facenti capo al de cuius, a gravare sull'eredità giacente di DO CA per la quota di 1/3 e, così, per € 4.226,11.
1.2.2) Ha aggiunto, peraltro, che l'immobile sito in Verona, già in comproprietà tra i due fratelli, era gravato da ipoteca a favore della Banco BPM s.p.a., iscritta a garanzia del mutuo contratto dagli stessi per complessivi € 126.630,96, e che avrebbe, inoltre, dovuto rispondere dei debiti del de cuius nei confronti della Compass s.p.a. e della Findomestic s.p.a.
Premesso, quindi, il proprio diritto nei confronti del coobbligato solidale, tenuto nei rapporti pagina 4 di 18 interni al pagamento per la quota di 2/3, ha chiesto di condannare, in via di regresso, l'eredità di
DO CA, subordinatamente all'effettivo pagamento, alla restituzione della somma di €
84.429,64, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Ulteriori pretese sono state, poi, avanzate dalla IM quale erede di EA CA, ma rispetto a crediti che quest'ultimo aveva acquistato in vita nei confronti del fratello.
1.2.3) In primo luogo, l'istante ha esposto che il proprio dante causa aveva mutuato al fratello
DO la complessiva somma di € 21.375,66, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2016, e che tali somme erano state impiegate dal mutuatario per vari scopi, quali rientrare del debito legato all'uso di una carta di credito American SS, saldare un risalente debito con la TIM s.p.a., pagare il mutuo dell'immobile e coprire i costi delle ristrutturazioni.
1.2.4) Ha aggiunto che, nel 2014, entrambi i fratelli CA avevano stipulato un accordo transattivo con CA NI (badante della madre), a tacitazione delle pretese vantate da quest'ultima nell'ambito di un giudizio pendente innanzi al Tribunale di Verona, e in ragione di ciò entrambi si erano impegnati, in solido tra loro, al versamento della complessiva somma di €
20.000,00; tale importo era stato, tuttavia, corrisposto dal solo EA CA, anche per conto del fratello coobbligato, avvalendosi della provvista fornitagli proprio dalla moglie
IM, a mezzo di assegno circolare n. 985331886 del 15.07.2015, sicché il fratello DO era tenuto alla restituzione della quota di 1/2, il tutto per un totale di € 10.000,00.
1.2.5) Ha dedotto, inoltre, di essere succeduta per la quota di 2/3 nel diritto di comproprietà del marito EA (pari ad 1/2) sull'immobile di Verona e che, tuttavia, DO CA, allorché era in vita, l'aveva locato a terzi, sicché alla stessa spettavano canoni per € 3.950,00.
1.2.6) Infine, l'attrice ha dedotto un proprio credito personale nei confronti dell'eredità, rappresentando di aver concesso alla controparte, in proprio, prestiti personali per complessivi €
6.092,00 per il pagamento di bollette, acquisto di strumenti musicali e viaggi, che, nonostante le plurime richieste, il cognato mai aveva restituito.
Alla luce di quanto sopra, ha concluso per la condanna dell'eredità giacente di DO
CA al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 132.073,41, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
2) Fissata l'udienza di prima comparizione e notificato il ricorso al convenuto, quest'ultimo si è
pagina 5 di 18 costituito tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la prescrizione di gran parte dei crediti dedotti in giudizio dalla controparte, siccome relativi a somme mutuate oltre il decennio prima dell'introduzione del giudizio in assenza di validi atti interruttivi.
Nel merito, ha disconosciuto la paternità dei messaggi di posta elettronica prodotti dalla controparte (riguardanti un presunto riconoscimento di debito) e contestato i presupposti per la richiesta pronuncia di condanna, soprattutto avuto riguardo all'importo di € 84.420,64, relativo ai debiti verso Banca BPM S.p.a., non avendo quest'ultima domandato il pagamento in via esclusiva alla IM. Ha concluso, quindi, per il rigetto delle suddette richieste.
3) Con separato ricorso, ritualmente depositato in data 25.10.2022, anche la Aurelia SPV s.r.l. ha adito l'intestato Tribunale, in persona della mandataria Gardant Liberty Servicing s.p.a., chiedendo di accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di EA CA da parte del fratello DO, evocato in giudizio in persona del curatore convenuto.
Ha rappresentato, infatti, di essere creditrice di entrambi i fratelli CA sulla base del contratto di mutuo fondiario, da loro stipulato in data 23.05.2011 con Banco BPM S.p.a., avendo acquistato tale credito con contratto di cessione in blocco ex art. 4 legge n. 130/1999, e che il proprio diritto era assistito da ipoteca volontaria, iscritta in data 3.06.2011 sull'immobile sito in
Verona, via Poiano n. 77 (distinto al Catasto dei fabbricati, al foglio 9, part. 128, sub. 3 e 4), inizialmente in comproprietà tra NA FR, DO CA e EA CA.
In data 25.05.2017, quest'ultimo era deceduto e l'eredità dello stesso si era devoluta, in assenza di testamento, a favore della IM, per la quota di 2/3, e del fratello DO, per il restante
1/3; mentre la prima aveva accettato espressamente l'eredità relitta dal marito, con atto del
12.02.2021, il secondo era deceduto senza alcun atto di accettazione espressa.
Ha rappresentato, in ogni caso, che quest'ultimo aveva accettato tacitamente l'eredità del fratello in quanto, trovandosi in possesso di uno dei beni immobili dell'eredità (in particolare, l'immobile di Verona, già pervenutogli per la quota di 1/2 dal padre, NE CA, e dalla madre,
NA FR), non aveva effettuato l'inventario nel termine di tre mesi, così come previsto dall'art. 485, primo comma, c.c., e, comunque, era stata effettuata la voltura catastale a suo nome, dopo la presentazione della dichiarazione di successione.
Ha concluso domandando di accertare e dichiarare che DO CA è divenuto erede del pagina 6 di 18 fratello EA CA per la quota di 1/3; anche in tal caso, la domanda è stata proposta nei confronti di Massimo TT, curatore dell'eredità giacente.
4) Notificato tempestivamente il ricorso, quest'ultimo si è costituito in giudizio anche nel parallelo giudizio (che assumeva R.G. n. 3815/2022), insistendo per il rigetto della domanda attorea.
Ha rappresentato che il de cuius aveva stipulato il contratto di mutuo e iscritto ipoteca sull'immobile in qualità di comproprietario, mentre la dichiarazione di successione e la voltura catastale erano state effettuate esclusivamente dalla IM.
5) In occasione della prima udienza, nel giudizio incardinato dalla IM, è stato disposto il mutamento del rito, da sommario a ordinario, ed è stato assegnato termine per lo svolgimento della mediazione obbligatoria. All'esito, la trattazione è proseguita con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., in occasione delle quali l'attrice ha dichiarato di rinunciare alla propria domanda di regresso condizionata, riducendo ad € 45.643,77 l'entità complessiva delle proprie richieste economiche.
La stessa ha avanzato, inoltre, domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c., essendosi l'eredità convenuta arricchita con proprio depauperamento.
Nel giudizio promosso dalla Aurelia SPV s.r.l., è stato assegnato termine alla parte ricorrente per interloquire sul proprio interesse ad agire.
All'esito, i due giudizi sono stati riuniti senza disporre il mutamento del rito con riferimento al procedimento di più recente iscrizione, attratto, per connessione, dal rito ordinario ex art. 40, terzo comma, c.p.c.
Con ordinanza del 13.06.2023, sono state respinte tutte le istanze istruttorie articolate dalle parti e la causa è stata rinviata all'udienza del 25/06/2024 per la precisazione delle conclusioni, con discussione orale.
A tale udienza, su richiesta dell'attrice IM e dell'eredità giacente convenuta, tra le quali pendevano trattative di bonario componimento della lite, è stata disposta la separazione delle cause ex art. 103, secondo comma, c.p.c., relativamente alle domande di condanna proposte dalla prima nei confronti della seconda, oggetto del presente giudizio. In tale sede, è stato definito il giudizio R.G. N. 1584/2022 (cui era riunito il giudizio R.G. N. 3815/2022) accertando che pagina 7 di 18 <DO CA, nato a [...] il [...] e deceduto a San Fermo della Battaglia in data 14.01.2021, è erede per la quota di 1/3, in concorso con il coniuge, del fratello EA
CA, nato a [...] il [...] e deceduto a San Fermo della Battaglia in data
25.05.2017>>.
§§§
Preso atto della rinuncia alla domanda di regresso condizionata, proposta dall'istante nei confronti del coobbligato per € 84.420,64, si osservi quanto segue con riferimento a ciascuna posta di credito vantata dall'attrice.
A) I prestiti di AR IM ad DO CA (€6.092,00)
La ricorrente ha allegato di aver prestato al cognato, negli anni dal 2008 al 2016, €6.092,00 a vario titolo, quale anticipo economico per pagare le bollette oppure per la propria attrezzatura musicale o per trasferte e viaggi (doc. 2).
La convenuta ha eccepito il difetto di prova.
Il documento depositato dall'attrice sub 2 si compone di dieci pagine riportanti ciascuna una dazione.
Nessuna di queste risale a oltre il decennio dalla presente iniziativa giudiziaria.
La domanda di restituzione di una somma assertivamente concessa a mutuo richiede l'assolvimento dell'onere della prova per i seguenti aspetti: 1) prova della consegna della somma;
2) prova, natura e titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Tale onere può dirsi soddisfatto per i seguenti importi:
- €200,00 prestati il 29.05.2017, in virtù della ricevuta di ricarica, che dimostra la consegna,
e della causale (<prestito viaggio Verona Como>>), che fornisce un elemento indiziario in senso favorevole al titolo dedotto (pag. 1 e pag. 6);
- €870,00 prestati il 30.5.2017, in virtù della ricevuta di ricarica, che dimostra la consegna,
e della causale (<prestito mutuo casa di Verona>>), che fornisce un elemento indiziario in senso favorevole al titolo dedotto (pag. 2 e pag. 7);
- €250,00 prestati il 25.7.2016, in virtù della ricevuta di ricarica, che dimostra la consegna,
e della causale (<da dott prof AR Elena IM prestito>>), che fornisce un pagina 8 di 18 elemento indiziario in senso favorevole al titolo dedotto (pag. 8).
Nulla può, viceversa, essere riconosciuto quanto agli importi di:
- €900,00 in data 26.4.2017, poiché non v'è causale (pag. 3);
- €150,00 in data 25.11.2015, poiché non v'è prova della consegna (pag. 4);
- €2.000,00 in data 23.3.2017, poiché la causale (<spese>>) non si confà al titolo dedotto
(pag. 5);
- €350,00 in data 16.6.2016, poiché non v'è causale (pag. 9);
- €301,00 in data 14.5.2016, poiché non v'è causale (pag. 10).
È, pertanto, dovuta, per questa voce, la somma di €1.320,00, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al saldo, così come richiesto.
B) I prestiti di EA CA (di cui AR IA è erede) ad DO CA
(€21.375,66)
La ricorrente ha allegato che EA CA aveva prestato al fratello, dall'anno 2010 al
2016, €21.375,00 per i più svariati motivi, quali rientrare dal debito legato all'uso di una carta di credito American SS (mediante pagamenti mensili da €120,00 allo Studio Vallesi di
Pontedera incaricato del recupero del credito), saldare debiti con la TIM s.p.a., versare il mutuo dell'immobile, saldare le bollette, coprire costi di ristrutturazione dell'immobile di IO (docc.
3 e 4).
La convenuta ha eccepito difetto di prova e prescrizione.
Seguendo lo stesso criterio sub B), la domanda per tale voce è integralmente infondata, posto che le dazioni (doc. 3): i) non riportano una causale;
ii) riportano una causale non di per sé significativa (<American SS Studio Vallesi>>, <CA DO per spese>>,
<NA FR bonifico DO>>); iii) non erano destinate ad DO CA (doc.
3- bis); iv) sono antecedenti al decennio e, pertanto, prescritte.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, occorre evidenziare, in punto di fatto, come la missiva asseritamente inviata da DO CA depositata dall'attrice sub doc. 4 – oltre all'estrema genericità, facendosi riferimento alla non meglio specificata intenzione di restituire tutto quanto prestatogli dal fratello e dalla moglie (cfr., in particolare, l'e-mail del 6.03.2017, ove si legge pagina 9 di 18 “Grazie della lista fattami. Tuttavia come sai non sono ancora in grado di restituire le somme prestate da te e da mio fratello, comunque troverò un modo. Come sai la carriera da musicista è molto lunga e ci vuole tempo per incominciare a guadagnare decentemente”) – è un semplice messaggio di posta elettronica ordinaria, privo di firma e dei necessari elementi per identificare la provenienza e la paternità della scrittura. Trattasi, dunque, di un documento non opponibile al curatore dell'eredità giacente.
Segue il rigetto della citata domanda, senza necessità di disporre né l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. né la CTU, sollecitati dall'attrice nella seconda memoria integrativa.
C) Gli anticipi e le spese sul passivo ereditario anticipate dalla sola coerede IM (€852,12)
La ricorrente ha allegato di aver anticipato per intero €2.556,39 per debiti del de cuius quali spese
Tari e utenze dell'immobile di IO (CO), alla via del Coperto n. 1 (doc. 15), maturate da
EA CA alla data del decesso.
La convenuta ha eccepito il difetto di prova.
La domanda di condanna al rimborso pro quota di quanto versato dall'attrice, oltre la propria, in adempimento dei debiti ereditari, così come previsto dall'art. 754, primo comma, c.c., non può essere accolta.
Sul punto, l'attrice si è, infatti, limitata a svolgere delle allegazioni generiche accompagnate da una confusa produzione documentale (doc. 15).
Preme, peraltro, evidenziare che alcuni dei debiti dedotti in giudizio risultano maturati solo in seguito al decesso del de cuius (ad esempio, la TARI per l'anno 2019 o l'utenza idrica per il
2020), trattandosi quindi, piuttosto, di spese sostenute dalla IM per il proprio godimento esclusivo dell'immobile; quanto, invece, ai (pochi) debiti maturati prima della data del decesso del de cuius (ad esempio, la TARI per l'anno 2017), non è provata l'identità del solvens.
D) Le spese e gli anticipi per la manutenzione dell'immobile di IO (CO) sostenute dalla sola coerede IM (€3.333,33 + €40,66)
La ricorrente ha allegato di aver anticipato per intero €10.000,00 per la messa in sicurezza del ballatoio e per il ripristino dell'immobile di IO (CO), alla via del Coperto n. 1, a seguito di infiltrazioni (doc. 13), ed €122,00 per la sistemazione e ripristino del basculante del garage (doc.
14).
pagina 10 di 18 La fattispecie va necessariamente ricondotta alla previsione di cui all'art. 1110 c.c. in tema di rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune;
la IM ha, infatti, domandato che le sia rimborsato quanto da lei speso per la messa in sicurezza del ballatoio, per il ripristino dell'immobile di IO e per la sistemazione della porta basculante del garage.
Ciò premesso, va detto che il rimborso delle spese di conservazione dell'immobile in comproprietà è strettamente legato alla ricorrenza del duplice presupposto, da un lato, della trascuratezza del comproprietario che, una volta interpellato, rifiuti di sostenere l'esborso e, dall'altro, della necessarietà della spesa avuto riguardo all'esigenza di conservazione della cosa, cioè al mantenimento della sua integrità (cfr. Cass., sez. II, 1° agosto 2003, n. 11747). Esulano, invece, dall'ambito applicativo della norma tutti quegli interventi che occorrono solo per il godimento, cioè la migliore fruizione della cosa comune (cfr. Cass., sez. II, 8 gennaio 2013, n.
253), giacché questi ultimi, se non sono connessi a innovazioni, devono essere approvati dalla maggioranza semplice dei comunisti;
altrimenti, devono essere deliberati con la maggioranza qualificata di due terzi ex art. 1108, primo comma, c.c.
È, invece, esclusa la necessità dell'ulteriore requisito dell'urgenza, previsto unicamente dall'art. 1134 c.c. per il caso del rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per la conservazione delle cose comuni nel condominio degli edifici (cfr. Cass., sez. II, 6 gennaio 2022,
n. 27106).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la domanda è infondata e merita di essere respinta. L'attrice ha, infatti, senza dubbio dimostrato di aver sostenuto esborsi per €10.122,00
(docc. 13 e 14), ma nulla ha dedotto e provato in ordine alla effettiva necessità dei citati interventi, nulla avendo argomentato in tal senso nel ricorso e non avendo neppure articolato dei capitoli di prova orale volti a dimostrare lo stato dell'immobile al momento della loro esecuzione.
Né la prova potrebbe essere ricavata dalle sole dichiarazioni contenute nella documentazione prodotta dall'istante sub doc. 13 e provenienti da un soggetto terzo, tale IZ NO, che non è stata sentita come testimone nel contraddittorio tra le parti.
Sul punto, preme infatti evidenziare che <le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile
pagina 11 di 18 censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia>> (Cass. 24976/2017).
Né potrebbe applicarsi il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., pure ripetutamente invocato dall'istante nei suoi scritti difensivi.
Come correttamente dedotto da parte convenuta, nonostante il curatore stia in giudizio per conto dell'eredità giacente, egli è, infatti, pur sempre un soggetto formalmente e sostanzialmente terzo, che, a norma dell'art. 529 c.c., si limita ad assumere compiti di gestione sui beni ereditari;
inoltre, occorre rammentare che <l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione>>
(Cass. 4681/2023).
Non può, pertanto, farsi carico al curatore dell'eredità giacente l'onere di contestare, in modo specifico e dettagliato, tutte le circostanze addotte dalla controparte.
Alla luce di quanto sopra, la citata domanda di rimborso deve, quindi, essere respinta.
E) I canoni di locazione riscossi dal solo DO CA dell'immobile di Verona in comproprietà (€3.950,00)
La ricorrente ha allegato che DO CA aveva incassato l'intera quota dei canoni di locazione, come da contratti conclusi con la Virtusvecomp Verona s.r.l., senza versare alla coerede IM il corrispettivo pro quota spettantele, pari a 1/3 (docc. 11-12).
La domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile di Verona, in comproprietà con la IM per la quota di 1/3, va accolta, essendo provata l'intervenuta stipula del contratto di locazione da parte del solo DO CA.
Sul punto, va inevitabilmente premessa la piena validità ed efficacia del contratto di locazione stipulato con terzi da uno solo dei comproprietari. La concessione del bene in locazione non costituisce, infatti, un atto esclusivo del proprietario, ben potendo legittimamente assumere la veste di locatore chiunque abbia la disponibilità del bene medesimo, sempre che ciò avvenga sulla base di un titolo non contrario a norme di ordine pubblico (Cass. 15443/2011); non si dubita, dunque, della legittimazione del singolo comproprietario, quale soggetto che abbia la pagina 12 di 18 detenzione qualificata ed esclusiva dell'immobile, alla conclusione di un contratto di locazione avente a oggetto l'intero bene in comunione.
Sulla scorta di tali premesse, si è precisato in giurisprudenza che la locazione della cosa comune, da parte di uno dei comproprietari, va ricondotta alla fattispecie della gestione di affari altrui di cui agli artt. 2028 e ss. c.c. (cfr. Cass., sez. un., 4 luglio 2012, n. 11135).
Ricorre, infatti, in primo luogo, il requisito del compimento di atti giuridici spontaneamente e utilmente posti in essere dal gestore nell'altrui interesse (cfr. Cass., sez. I, 5 dicembre 2003, n.
18626) e vi è, poi, l'ulteriore elemento della c.d. absentia domini, integrata non solo dall'impossibilità oggettiva o soggettiva di curare i propri interessi, ma anche dalla semplice mancanza di un rapporto giuridico che giustifichi l'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione o divieto da parte del dominus (cfr. Cass., sez. II, 7 giugno 2011, n. 12304).
Infine, vi è l'ultimo elemento rappresentato dall'utilità della gestione (c.d. utiliter coeptum), che si manifesta ogniqualvolta l'attività, producendo un incremento patrimoniale o evitando una perdita, sarebbe stata esercitata dallo stesso interessato, quale buon padre di famiglia, se avesse dovuto provvedere da sé all'affare (cfr. Cass., sez. V, 25 maggio 2007, n. 12280).
Occorre, poi, rammentare che, a norma dell'art. 2030, primo comma, c.c., il gestore dell'affare altrui è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato e, ai sensi dell'art. 2032 c.c., la ratifica dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli stessi effetti del mandato, anche se è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio.
Da qui, la rilevanza della nota distinzione tra gestione rappresentativa e non rappresentativa, che varia, cioè, a seconda che la gestione d'affari abba comportato la spendita del nome altrui, giacché solo nel primo caso, per effetto della ratifica, il dominus subentra nella posizione del gestore nel rapporto costituito da quest'ultimo (Cass. 12102/2003), mentre nel secondo caso l'affare continua a far capo al gestore;
questo, a meno che, a norma dell'art. 1705, secondo comma, c.c., il mandante, sostituendosi al mandatario, eserciti i diritti di credito derivanti dall'esecuzione dello stesso e, quindi, nel caso di specie, esiga dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la propria quota dei canoni (Cass., sez. un., 4 luglio 2012, cit.).
Facendo applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, si osserva che la stipula del contratto di locazione relativo all'immobile di Verona, in comproprietà con la IM per la pagina 13 di 18 quota di 1/3, è stata effettuata spontaneamente nel 2018 da parte di DO CA, senza alcuna opposizione dell'attrice, e la gestione è avvenuta utilmente avendo essa comportato un incremento patrimoniale, al quale la IM avrebbe ragionevolmente acconsentito ove fosse stata messa in condizione di aderire al contratto. Quest'ultima ha, inoltre, ratificato l'operato del gestore chiedendo che le sia attribuita la propria quota dei canoni di locazione.
Trattasi, infine, di gestione non rappresentativa, giacché non risulta che il CA avesse speso il nome della comproprietaria al momento della stipula della locazione, sicché alcun rapporto contrattuale diretto si è instaurato tra la IM e il terzo conduttore;
né vi è prova che la stessa abbia richiesto direttamente al conduttore il pagamento dei canoni.
Se ne ricava che il rapporto locatizio si è svolto unicamente tra il terzo e il gestore, che, in adempimento delle obbligazioni derivanti da un qualsiasi contratto di mandato (cfr. art. 2030, primo comma, c.c.), è tenuto a rimettere al dominus, previo rendiconto, tutto quanto ricevuto a causa della gestione (art. 1713, primo comma, c.c.).
Considerata, quindi, la durata del contratto di locazione (dal 20.10.2018 al 19.07.2021), quale si evince dall'originario testo contrattuale e dal successivo rinnovo del 20.07.2019, per totali 33 mensilità, e considerata, altresì, la misura del canone, pattuito per €850,00 mensili fino al mese di luglio 2019 ed €600,00 dal 20.07.2019 in avanti, deve ritenersi che la IM abbia diritto a vedersi rimessa la complessiva somma di €7.350,00 per canoni (€22.050,00 : 3 = €7.350,00), che l'attrice ha, tuttavia, domandato solo per €3.950,00.
Né rileva il fatto che l'attrice non abbia fornito prova dell'effettivo incasso di dette somme a opera del defunto. Considerata l'intervenuta riqualificazione della domanda attorea in termini di azione di esatto adempimento di un'obbligazione di fonte non contrattuale, ma comunque assimilabile al mandato, era, infatti, onere del convenuto-debitore dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione, rappresentato dall'intervenuto pagamento, o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (Cass., sez. un., 13533/2001).
A fronte del rapporto gestorio, spettava, in altri termini, al debitore-mandatario fornire la prova delle ragioni dell'impossibilità di riscuotere i canoni dal terzo conduttore.
La domanda attorea va, tuttavia, accolta solo nella ridotta misura di €3.950,00, così come richiesto dall'istante, a nulla rilevando, nel caso di specie, l'utilizzo della formula “maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia”, trattandosi di una mera clausola di stile che non pagina 14 di 18 incide in alcun modo sul quantum della domanda, giacché si verte in materia di debito di valuta e non si è dovuto procedere ad alcuna forma di liquidazione del credito.
Il convenuto, nella sua qualità di curatore dell'eredità giacente di DO CA, va, pertanto, condannato al pagamento dell'importo sopra indicato (maturato meno di un decennio prima della presente iniziativa giudiziaria), il tutto oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda (ovvero, dalla notifica del ricorso) al saldo.
F) Le somme prestate da AR IM ad DO CA per la vertenza sindacale
CA NI (€10.000,00)
La ricorrente ha allegato di aver prestato al marito, negli anni dal 2008 al 2016, €20.000,00 per permettere, a lui e al fratello DO, di chiudere la vertenza lavorativa, a seguito di conciliazione (doc. 21), con la sig.ra CA NI, colf e badante della madre (doc. 1).
La domanda deve essere qualificata come un'ordinaria azione di regresso ex art. 1299, primo comma, c.c., a fronte dell'integrale pagamento dell'obbligazione solidale da parte di uno solo dei due condebitori. Benché l'attrice si riferisca, a tratti, a un prestito erogato in favore di DO, è, infatti, documentalmente provato che l'importo di €20.000,00 era stato, dapprima, corrisposto dalla stessa IM al marito e, successivamente, erogato da quest'ultimo alla terza (comune) creditrice, NI CA, a mezzo assegno circolare (cfr. all. 1 al ricorso).
Deve, pertanto, ritenersi che l'istante non abbia inteso dedurre in giudizio l'intervenuta stipula di un contratto di mutuo, tra il marito e il cognato, bensì ottenere la restituzione delle somme erogate dal primo in eccesso rispetto alla propria quota.
Così ricostruita la fattispecie, tale domanda è, tuttavia, infondata e non può che essere respinta, non avendo l'attrice fornito prova del fondamentale presupposto dell'azione di regresso, ovvero l'esistenza dell'obbligazione solidale.
L'unica prova del titolo negoziale a fondamento dell'atto solutorio, ovvero la transazione con la terza beneficiaria del pagamento, è, infatti, rappresentata da un documento privo di firma e di data certa (doc. 21), del tutto privo, quindi, di efficacia probatoria nei confronti del curatore dell'eredità giacente.
Né è possibile ammettere l'unico capitolo di prova per testi articolato sul punto dall'attrice nella seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. (cap. 2), a fronte dell'espressa eccezione d'inammissibilità formulata da parte convenuta, atteso che si controverte in materia di contratto pagina 15 di 18 di transazione, per il quale è prevista la forma scritta ad probationem; se ne ricava che il ricorso alla prova testimoniale avrebbe potuto essere ammesso, a norma dell'art. 2725, primo comma,
c.c., solo in ipotesi di perdita incolpevole del documento (art. 2724, n. 3 c.c.), circostanza sulla quale nulla ha dedotto l'istante nei propri scritti difensivi.
Infine, va detto che neppure potrebbe disporsi l'ordine di esibizione richiesto dall'attrice nei confronti della Direzione Territoriale del Lavoro di Verona, erroneamente qualificato come richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 c.p.c.
Sul punto, si osserva, infatti, che la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione differisce dall'ordine di esibizione sia per i presupposti, giacché solo per quest'ultimo è richiesta l'indispensabilità dell'acquisizione del documento e l'iniziativa della parte, sia per la natura, pubblica o privata, del destinatario di tale richiesta, sia, infine, per l'oggetto, in quanto <mentre la richiesta di ordine di esibizione è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire, la richiesta ex art. 213 cod. proc. civ. ha per oggetto informazioni scritte relative ad atti e documenti propri della P.A. e, dunque, istituzionalmente in possesso di quest'ultima>> (Cass., sez. lav., 1484/2014). Posto che l'attrice intendeva ottenere l'acquisizione al giudizio di un documento determinato e non anche informazioni istituzionalmente nel possesso dell'amministrazione, è evidente che la richiesta vada qualificata come ordine di esibizione.
Anche così, l'istanza non è, tuttavia, ammissibile, difettando il fondamentale presupposto della non accessibilità aliunde del documento;
va, infatti, rammentato che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha carattere residuale e non è, quindi, esperibile tutte le volte in cui la parte non dimostri l'impossibilità di acquisire autonomamente la prova del fatto (Cass. 23120/2010).
Se ne ricava che l'attrice non avrebbe dovuto limitarsi a sollecitare il tribunale ad acquisire il documento, ma avrebbe dovuto, quantomeno, diligentemente attivarsi, nel rispetto del principio dispositivo in materia di prova (art. 115, primo comma, c.p.c.), per ottenerne copia da parte dell'ente e, solo all'esito, sollecitarne l'esibizione giudiziale.
Infine, occorre rammentare che – come sopra precisato – non vi sono i presupposti per un'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., giacché la dedotta circostanza (ovvero, la stipula del contratto di transazione da parte dei fratelli CA con la badante della madre) è estranea alla sfera di conoscibilità del curatore dell'eredità giacente.
pagina 16 di 18 Segue il rigetto integrale della suesposta domanda di regresso.
§§§
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. che, ancorché consequenziale alle difese del convenuto (c.d. reconventio reconventionis), è stata proposta oltre la prima udienza, nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., dedicata unicamente alla precisazione e modificazione delle domande già proposte.
Né la stessa potrebbe ritenersi espressione dell'attività emendativa ammessa dalla citata norma, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
È senz'altro vero, infatti, che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi); ciò
è tuttavia permesso a condizione che “la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. Cass., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310).
Ciò che connota, dunque, la modificazione ammissibile della domanda giudiziale è il nesso di alternatività con l'iniziale domanda, alla quale va a sostituirsi.
Nel caso di specie, l'attrice ha invece semplicemente cumulato la domanda di ingiustificato arricchimento alle proprie iniziali richieste economiche.
§§§
Per il principio della soccombenza, la convenuta va condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attrice, da quantificarsi in conformità ai parametri tra medi e minimi del decreto ministeriale, stante la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l'eredità giacente convenuta al pagamento, in favore di AR IM, della somma di €1.320,00, in adempimento del contratto di mutuo, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda (notifica del ricorso) al saldo;
- condanna l'eredità giacente convenuta al pagamento, in favore di AR IM, della pagina 17 di 18 somma di €3.950,00, a titolo di gestione d'affari altrui, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda (notifica del ricorso) al pagamento effettivo;
- dichiara inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento proposta da AR
IM nei confronti dell'eredità giacente convenuta;
- rigetta le ulteriori domande attoree;
- condanna l'eredità giacente convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in €406,50 per spese anticipate ed €2.600,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Como, 11/03/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2123/2024 promossa da:
AR MI (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Bologna, via
Rialto n. 9, presso lo studio dell'avv. Tea Poli, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.
Francesco Pruccoli, come da procura allegata al ricorso introduttivo
ATTORE contro
EREDITÀ GIACENTE DI LD VA (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Como, via G.B. Grassi n. 7, presso lo studio dell'avv. Roberta
Annoni, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI
Per parte attrice: <IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - accertare e dichiarare, preso atto dell'accettazione tacita dell'eredità EA CA da parte del de cuius DO CA
e per esso dell'EREDITÀ GIACENTE di DO CA (DO CA, C.F.
[...]), in persona del Curatore pro-tempore dell'eredità giacente Avv. Massimo
pagina 1 di 18 TT, C.F. [...], i diritti di credito maturati dalla Sig.ra IM AR, in proprio e in qualità di erede del Sig. EA CA, nei confronti dell'EREDITÀ
GIACENTE di DO CA (DO CA, C.F. [...]), in persona del Curatore pro-tempore dell'eredità giacente Avv. Massimo TT, C.F.
[...]e per l'effetto, dichiarare parte convenuta tenuta e condannarla al pagamento a favore della ricorrente della complessiva somma di € 45.643,77
(A+B+C+D+E+F), oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, fatto salvo ogni diritto di surrogazione e rivalsa della ricorrente ove l'Istituto dovesse procedere direttamente nei confronti della medesima per la quota dovuta da DO CA e dai suoi aventi causa. IN
VIA SUBORDINATA: - Accertare e dichiarare, preso atto dell'accettazione tacita dell'eredità
EA CA da parte del de cuius DO CA e per esso dell'EREDITÀ
GIACENTE di DO CA (DO CA, C.F. [...]), in persona del Curatore pro-tempore dell'eredità giacente Avv. Massimo TT, C.F.
[...], il diritto dalla Sig.ra IM AR, in proprio e in qualità di erede del
Sig. EA CA, ad ottenere un indennizzo per la somma di € 45.643,77 ovvero per la maggior o minor somma che risulterà di giustizia, conseguente all'arricchimento senza giusta causa del sig. DO CA e, per esso, dell'EREDITÀ GIACENTE di DO CA
(DO CA, C.F. [...]), in persona del Curatore pro-tempore dell'eredità giacente Avv. Massimo TT, C.F. [...]; per l'effetto, dichiarare parte convenuta tenuta e condannarla al pagamento a favore della ricorrente della complessiva somma di € 45.643,77, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio. Si insiste nelle istanze istruttorie ex art. 183/6 n. 2 c.p.c., con conseguente rimessione della causa in istruttoria, di seguito ritrascritte: - Esibizione ex art. 213 c.p.c. alla Direzione Territoriale del
Lavoro di Verona, con sede in Verona, alla Via Quirico Filopanti n. 3/5, del verbale di conciliazione del 21.07.2015 sottoscritto dalla lavoratrice NI CA e dalla datrice di lavoro NA FR (deceduta il 31.10.2014 ), e per essa sottoscritto dagli eredi DO
CA, EA CA (quest'ultimo dante causa dell'attrice), avente ad oggetto il contenzioso di lavoro all'epoca pendente avanti al Tribunale di Verona, Sez. 1, n. 24I5/2014
RGL. - Ammettersi prova testimoniale a conferma di quanto esposto in narrativa nel libello
pagina 2 di 18 introduttivo, sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che, negli anni 2014/2015 prestò la propria attività professionale nella vertenza di lavoro tra la datrice di lavoro NA FR, deceduta il 31.10.2014 (e per essa gli eredi DO CA, EA CA) e la lavoratrice
Sig.ra NI CA? 2. Vero che, in data 21.07.2015 venne sottoscritta da DO
CA, EA CA e dalla lavoratrice Sig.ra NI CA la conciliazione avanti alla D.T.L. di Verona che prevedeva, a tacitazione di ogni pretesa della lavoratrice, il pagamento da parte dei datori di lavoro della somma di€ 20.000, come da doc. 21 che si rammostra al teste? 3. Vero che la somma di € 20.000 veniva corrisposta contestualmente alla sottoscrizione della conciliazione sindacale a mezzo di assegno circolare n. 985331886 del
15.07.2015 tratto su Cre-dito Valtellinese s.p.a. portante NI CA quale beneficiario, come da doc. 1 che si rammostra al teste? Si indicano come testi i rispettivi legali che seguirono la vicenda assistendo le parti nella vertenza lavorativa e nella successiva conciliazione: Avv.
Michele Rosa del Foro di Verona, con studio in Verona, Lungadige Catena n. 13; Avv.
Francesco Zanardi del Foro di Verona, con studio in Verona, alla Via Gian Matteo Giberti n.7. -
Esibizione ex art. 210 c.p.c. a Poste Italiane s.p.a. con sede in Roma, Viale Europa n. 190 e senza che ciò comporti l'inversione dell'onere della prova sulla prescrizione del credito a carico di parte convenuta, dell'avvenuta consegna e/o avvenuta giacenza della raccomandata n.
14962901314-7 spedita il 02.10.2015 alle ore 12.12 già prodotta in atti al doc. 4. - Ammettersi
CTU contabile e senza che ciò comporti l'inversione dell'onere della prova a carico di parte convenuta diretta ad accertare il credito vantato dalla ricorrente ed ampiamente documentato mediante la movimentazione bancaria risultante dagli estratti conto, dalle contabili di bonifico e dalle ricevute in atti, ponendo provvisoriamente a carico di controparte i relativi costi della perizia in considerazione delle contestazioni del credito richiesto, generiche e prive di fondamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.>>.
Per parte convenuta: <rigettare tutte le domande di parte ricorrente, per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di causa>>.
Fatto e diritto
1) Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ritualmente depositato in data 29.04.2022, AR IM ha adito l'intestato ufficio esponendo di essere la moglie ed erede per la quota di 2/3 del defunto
EA CA, deceduto ab intestato in data 25.05.2017, e che l'eredità dello stesso si era pagina 3 di 18 devoluta, per la restante quota di 1/3, a favore del fratello DO CA, deceduto a propria volta in data 14.01.2021, senza lasciare moglie, figli e altri ascendenti o collaterali, che si era limitato, con testamento, a disporre un legato a favore di MA RU, estranea al presente giudizio, sicché l'eredità di quest'ultimo era risultata giacente ed era stato, pertanto, nominato
Massimo TT, su ricorso della Aurelia SPV s.r.l., quale curatore.
1.1) L'istante ha rappresentato che, allorché era in vita, DO CA aveva accettato l'eredità relitta dal fratello, divenendo così erede per la quota di 1/3; a partire dall'11.10.2018, questi aveva, infatti, concesso in locazione a terzi l'immobile sito in Verona, via Poiano n. 77, già in comproprietà con il fratello, e incassato i relativi canoni.
Proprio in ragione di ciò, il Giudice di Pace di Milano aveva accolto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla IM nei confronti di DO CA per l'importo di
€3.615,15 per imposte successorie, costi legati alle onoranze funebri e servizi cimiteriali, che aveva titolo, per l'appunto, nella sua qualità di erede.
Alla luce di ciò, la ricorrente ha domandato, innanzitutto, di accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di EA CA, da parte del defunto DO, quest'ultimo evocato in giudizio in persona del curatore dell'eredità giacente Massimo TT.
1.2) Svolta tale premessa, ha dedotto di vantare molteplici ragioni di credito nei confronti della massa ereditaria di DO CA, siccome succeduto per la quota di 1/3 al fratello EA.
1.2.1) In primo luogo, ha rappresentato di aver sostenuto plurime spese nell'interesse dell'immobile in comunione tra le parti, sito ad IO, via del Coperto n. 1, corrispondendo la somma di € 10.000,00 per la messa in sicurezza del ballatoio e per il ripristino dello stabile e l'importo di € 122,00 per la sistemazione della basculante del garage. Inoltre, la stessa attrice aveva provveduto al pagamento di € 2.556,39, per debiti facenti capo al de cuius, a gravare sull'eredità giacente di DO CA per la quota di 1/3 e, così, per € 4.226,11.
1.2.2) Ha aggiunto, peraltro, che l'immobile sito in Verona, già in comproprietà tra i due fratelli, era gravato da ipoteca a favore della Banco BPM s.p.a., iscritta a garanzia del mutuo contratto dagli stessi per complessivi € 126.630,96, e che avrebbe, inoltre, dovuto rispondere dei debiti del de cuius nei confronti della Compass s.p.a. e della Findomestic s.p.a.
Premesso, quindi, il proprio diritto nei confronti del coobbligato solidale, tenuto nei rapporti pagina 4 di 18 interni al pagamento per la quota di 2/3, ha chiesto di condannare, in via di regresso, l'eredità di
DO CA, subordinatamente all'effettivo pagamento, alla restituzione della somma di €
84.429,64, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Ulteriori pretese sono state, poi, avanzate dalla IM quale erede di EA CA, ma rispetto a crediti che quest'ultimo aveva acquistato in vita nei confronti del fratello.
1.2.3) In primo luogo, l'istante ha esposto che il proprio dante causa aveva mutuato al fratello
DO la complessiva somma di € 21.375,66, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2016, e che tali somme erano state impiegate dal mutuatario per vari scopi, quali rientrare del debito legato all'uso di una carta di credito American SS, saldare un risalente debito con la TIM s.p.a., pagare il mutuo dell'immobile e coprire i costi delle ristrutturazioni.
1.2.4) Ha aggiunto che, nel 2014, entrambi i fratelli CA avevano stipulato un accordo transattivo con CA NI (badante della madre), a tacitazione delle pretese vantate da quest'ultima nell'ambito di un giudizio pendente innanzi al Tribunale di Verona, e in ragione di ciò entrambi si erano impegnati, in solido tra loro, al versamento della complessiva somma di €
20.000,00; tale importo era stato, tuttavia, corrisposto dal solo EA CA, anche per conto del fratello coobbligato, avvalendosi della provvista fornitagli proprio dalla moglie
IM, a mezzo di assegno circolare n. 985331886 del 15.07.2015, sicché il fratello DO era tenuto alla restituzione della quota di 1/2, il tutto per un totale di € 10.000,00.
1.2.5) Ha dedotto, inoltre, di essere succeduta per la quota di 2/3 nel diritto di comproprietà del marito EA (pari ad 1/2) sull'immobile di Verona e che, tuttavia, DO CA, allorché era in vita, l'aveva locato a terzi, sicché alla stessa spettavano canoni per € 3.950,00.
1.2.6) Infine, l'attrice ha dedotto un proprio credito personale nei confronti dell'eredità, rappresentando di aver concesso alla controparte, in proprio, prestiti personali per complessivi €
6.092,00 per il pagamento di bollette, acquisto di strumenti musicali e viaggi, che, nonostante le plurime richieste, il cognato mai aveva restituito.
Alla luce di quanto sopra, ha concluso per la condanna dell'eredità giacente di DO
CA al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 132.073,41, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
2) Fissata l'udienza di prima comparizione e notificato il ricorso al convenuto, quest'ultimo si è
pagina 5 di 18 costituito tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la prescrizione di gran parte dei crediti dedotti in giudizio dalla controparte, siccome relativi a somme mutuate oltre il decennio prima dell'introduzione del giudizio in assenza di validi atti interruttivi.
Nel merito, ha disconosciuto la paternità dei messaggi di posta elettronica prodotti dalla controparte (riguardanti un presunto riconoscimento di debito) e contestato i presupposti per la richiesta pronuncia di condanna, soprattutto avuto riguardo all'importo di € 84.420,64, relativo ai debiti verso Banca BPM S.p.a., non avendo quest'ultima domandato il pagamento in via esclusiva alla IM. Ha concluso, quindi, per il rigetto delle suddette richieste.
3) Con separato ricorso, ritualmente depositato in data 25.10.2022, anche la Aurelia SPV s.r.l. ha adito l'intestato Tribunale, in persona della mandataria Gardant Liberty Servicing s.p.a., chiedendo di accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di EA CA da parte del fratello DO, evocato in giudizio in persona del curatore convenuto.
Ha rappresentato, infatti, di essere creditrice di entrambi i fratelli CA sulla base del contratto di mutuo fondiario, da loro stipulato in data 23.05.2011 con Banco BPM S.p.a., avendo acquistato tale credito con contratto di cessione in blocco ex art. 4 legge n. 130/1999, e che il proprio diritto era assistito da ipoteca volontaria, iscritta in data 3.06.2011 sull'immobile sito in
Verona, via Poiano n. 77 (distinto al Catasto dei fabbricati, al foglio 9, part. 128, sub. 3 e 4), inizialmente in comproprietà tra NA FR, DO CA e EA CA.
In data 25.05.2017, quest'ultimo era deceduto e l'eredità dello stesso si era devoluta, in assenza di testamento, a favore della IM, per la quota di 2/3, e del fratello DO, per il restante
1/3; mentre la prima aveva accettato espressamente l'eredità relitta dal marito, con atto del
12.02.2021, il secondo era deceduto senza alcun atto di accettazione espressa.
Ha rappresentato, in ogni caso, che quest'ultimo aveva accettato tacitamente l'eredità del fratello in quanto, trovandosi in possesso di uno dei beni immobili dell'eredità (in particolare, l'immobile di Verona, già pervenutogli per la quota di 1/2 dal padre, NE CA, e dalla madre,
NA FR), non aveva effettuato l'inventario nel termine di tre mesi, così come previsto dall'art. 485, primo comma, c.c., e, comunque, era stata effettuata la voltura catastale a suo nome, dopo la presentazione della dichiarazione di successione.
Ha concluso domandando di accertare e dichiarare che DO CA è divenuto erede del pagina 6 di 18 fratello EA CA per la quota di 1/3; anche in tal caso, la domanda è stata proposta nei confronti di Massimo TT, curatore dell'eredità giacente.
4) Notificato tempestivamente il ricorso, quest'ultimo si è costituito in giudizio anche nel parallelo giudizio (che assumeva R.G. n. 3815/2022), insistendo per il rigetto della domanda attorea.
Ha rappresentato che il de cuius aveva stipulato il contratto di mutuo e iscritto ipoteca sull'immobile in qualità di comproprietario, mentre la dichiarazione di successione e la voltura catastale erano state effettuate esclusivamente dalla IM.
5) In occasione della prima udienza, nel giudizio incardinato dalla IM, è stato disposto il mutamento del rito, da sommario a ordinario, ed è stato assegnato termine per lo svolgimento della mediazione obbligatoria. All'esito, la trattazione è proseguita con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., in occasione delle quali l'attrice ha dichiarato di rinunciare alla propria domanda di regresso condizionata, riducendo ad € 45.643,77 l'entità complessiva delle proprie richieste economiche.
La stessa ha avanzato, inoltre, domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c., essendosi l'eredità convenuta arricchita con proprio depauperamento.
Nel giudizio promosso dalla Aurelia SPV s.r.l., è stato assegnato termine alla parte ricorrente per interloquire sul proprio interesse ad agire.
All'esito, i due giudizi sono stati riuniti senza disporre il mutamento del rito con riferimento al procedimento di più recente iscrizione, attratto, per connessione, dal rito ordinario ex art. 40, terzo comma, c.p.c.
Con ordinanza del 13.06.2023, sono state respinte tutte le istanze istruttorie articolate dalle parti e la causa è stata rinviata all'udienza del 25/06/2024 per la precisazione delle conclusioni, con discussione orale.
A tale udienza, su richiesta dell'attrice IM e dell'eredità giacente convenuta, tra le quali pendevano trattative di bonario componimento della lite, è stata disposta la separazione delle cause ex art. 103, secondo comma, c.p.c., relativamente alle domande di condanna proposte dalla prima nei confronti della seconda, oggetto del presente giudizio. In tale sede, è stato definito il giudizio R.G. N. 1584/2022 (cui era riunito il giudizio R.G. N. 3815/2022) accertando che pagina 7 di 18 <DO CA, nato a [...] il [...] e deceduto a San Fermo della Battaglia in data 14.01.2021, è erede per la quota di 1/3, in concorso con il coniuge, del fratello EA
CA, nato a [...] il [...] e deceduto a San Fermo della Battaglia in data
25.05.2017>>.
§§§
Preso atto della rinuncia alla domanda di regresso condizionata, proposta dall'istante nei confronti del coobbligato per € 84.420,64, si osservi quanto segue con riferimento a ciascuna posta di credito vantata dall'attrice.
A) I prestiti di AR IM ad DO CA (€6.092,00)
La ricorrente ha allegato di aver prestato al cognato, negli anni dal 2008 al 2016, €6.092,00 a vario titolo, quale anticipo economico per pagare le bollette oppure per la propria attrezzatura musicale o per trasferte e viaggi (doc. 2).
La convenuta ha eccepito il difetto di prova.
Il documento depositato dall'attrice sub 2 si compone di dieci pagine riportanti ciascuna una dazione.
Nessuna di queste risale a oltre il decennio dalla presente iniziativa giudiziaria.
La domanda di restituzione di una somma assertivamente concessa a mutuo richiede l'assolvimento dell'onere della prova per i seguenti aspetti: 1) prova della consegna della somma;
2) prova, natura e titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
Tale onere può dirsi soddisfatto per i seguenti importi:
- €200,00 prestati il 29.05.2017, in virtù della ricevuta di ricarica, che dimostra la consegna,
e della causale (<prestito viaggio Verona Como>>), che fornisce un elemento indiziario in senso favorevole al titolo dedotto (pag. 1 e pag. 6);
- €870,00 prestati il 30.5.2017, in virtù della ricevuta di ricarica, che dimostra la consegna,
e della causale (<prestito mutuo casa di Verona>>), che fornisce un elemento indiziario in senso favorevole al titolo dedotto (pag. 2 e pag. 7);
- €250,00 prestati il 25.7.2016, in virtù della ricevuta di ricarica, che dimostra la consegna,
e della causale (<da dott prof AR Elena IM prestito>>), che fornisce un pagina 8 di 18 elemento indiziario in senso favorevole al titolo dedotto (pag. 8).
Nulla può, viceversa, essere riconosciuto quanto agli importi di:
- €900,00 in data 26.4.2017, poiché non v'è causale (pag. 3);
- €150,00 in data 25.11.2015, poiché non v'è prova della consegna (pag. 4);
- €2.000,00 in data 23.3.2017, poiché la causale (<spese>>) non si confà al titolo dedotto
(pag. 5);
- €350,00 in data 16.6.2016, poiché non v'è causale (pag. 9);
- €301,00 in data 14.5.2016, poiché non v'è causale (pag. 10).
È, pertanto, dovuta, per questa voce, la somma di €1.320,00, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda al saldo, così come richiesto.
B) I prestiti di EA CA (di cui AR IA è erede) ad DO CA
(€21.375,66)
La ricorrente ha allegato che EA CA aveva prestato al fratello, dall'anno 2010 al
2016, €21.375,00 per i più svariati motivi, quali rientrare dal debito legato all'uso di una carta di credito American SS (mediante pagamenti mensili da €120,00 allo Studio Vallesi di
Pontedera incaricato del recupero del credito), saldare debiti con la TIM s.p.a., versare il mutuo dell'immobile, saldare le bollette, coprire costi di ristrutturazione dell'immobile di IO (docc.
3 e 4).
La convenuta ha eccepito difetto di prova e prescrizione.
Seguendo lo stesso criterio sub B), la domanda per tale voce è integralmente infondata, posto che le dazioni (doc. 3): i) non riportano una causale;
ii) riportano una causale non di per sé significativa (<American SS Studio Vallesi>>, <CA DO per spese>>,
<NA FR bonifico DO>>); iii) non erano destinate ad DO CA (doc.
3- bis); iv) sono antecedenti al decennio e, pertanto, prescritte.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, occorre evidenziare, in punto di fatto, come la missiva asseritamente inviata da DO CA depositata dall'attrice sub doc. 4 – oltre all'estrema genericità, facendosi riferimento alla non meglio specificata intenzione di restituire tutto quanto prestatogli dal fratello e dalla moglie (cfr., in particolare, l'e-mail del 6.03.2017, ove si legge pagina 9 di 18 “Grazie della lista fattami. Tuttavia come sai non sono ancora in grado di restituire le somme prestate da te e da mio fratello, comunque troverò un modo. Come sai la carriera da musicista è molto lunga e ci vuole tempo per incominciare a guadagnare decentemente”) – è un semplice messaggio di posta elettronica ordinaria, privo di firma e dei necessari elementi per identificare la provenienza e la paternità della scrittura. Trattasi, dunque, di un documento non opponibile al curatore dell'eredità giacente.
Segue il rigetto della citata domanda, senza necessità di disporre né l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. né la CTU, sollecitati dall'attrice nella seconda memoria integrativa.
C) Gli anticipi e le spese sul passivo ereditario anticipate dalla sola coerede IM (€852,12)
La ricorrente ha allegato di aver anticipato per intero €2.556,39 per debiti del de cuius quali spese
Tari e utenze dell'immobile di IO (CO), alla via del Coperto n. 1 (doc. 15), maturate da
EA CA alla data del decesso.
La convenuta ha eccepito il difetto di prova.
La domanda di condanna al rimborso pro quota di quanto versato dall'attrice, oltre la propria, in adempimento dei debiti ereditari, così come previsto dall'art. 754, primo comma, c.c., non può essere accolta.
Sul punto, l'attrice si è, infatti, limitata a svolgere delle allegazioni generiche accompagnate da una confusa produzione documentale (doc. 15).
Preme, peraltro, evidenziare che alcuni dei debiti dedotti in giudizio risultano maturati solo in seguito al decesso del de cuius (ad esempio, la TARI per l'anno 2019 o l'utenza idrica per il
2020), trattandosi quindi, piuttosto, di spese sostenute dalla IM per il proprio godimento esclusivo dell'immobile; quanto, invece, ai (pochi) debiti maturati prima della data del decesso del de cuius (ad esempio, la TARI per l'anno 2017), non è provata l'identità del solvens.
D) Le spese e gli anticipi per la manutenzione dell'immobile di IO (CO) sostenute dalla sola coerede IM (€3.333,33 + €40,66)
La ricorrente ha allegato di aver anticipato per intero €10.000,00 per la messa in sicurezza del ballatoio e per il ripristino dell'immobile di IO (CO), alla via del Coperto n. 1, a seguito di infiltrazioni (doc. 13), ed €122,00 per la sistemazione e ripristino del basculante del garage (doc.
14).
pagina 10 di 18 La fattispecie va necessariamente ricondotta alla previsione di cui all'art. 1110 c.c. in tema di rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune;
la IM ha, infatti, domandato che le sia rimborsato quanto da lei speso per la messa in sicurezza del ballatoio, per il ripristino dell'immobile di IO e per la sistemazione della porta basculante del garage.
Ciò premesso, va detto che il rimborso delle spese di conservazione dell'immobile in comproprietà è strettamente legato alla ricorrenza del duplice presupposto, da un lato, della trascuratezza del comproprietario che, una volta interpellato, rifiuti di sostenere l'esborso e, dall'altro, della necessarietà della spesa avuto riguardo all'esigenza di conservazione della cosa, cioè al mantenimento della sua integrità (cfr. Cass., sez. II, 1° agosto 2003, n. 11747). Esulano, invece, dall'ambito applicativo della norma tutti quegli interventi che occorrono solo per il godimento, cioè la migliore fruizione della cosa comune (cfr. Cass., sez. II, 8 gennaio 2013, n.
253), giacché questi ultimi, se non sono connessi a innovazioni, devono essere approvati dalla maggioranza semplice dei comunisti;
altrimenti, devono essere deliberati con la maggioranza qualificata di due terzi ex art. 1108, primo comma, c.c.
È, invece, esclusa la necessità dell'ulteriore requisito dell'urgenza, previsto unicamente dall'art. 1134 c.c. per il caso del rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per la conservazione delle cose comuni nel condominio degli edifici (cfr. Cass., sez. II, 6 gennaio 2022,
n. 27106).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la domanda è infondata e merita di essere respinta. L'attrice ha, infatti, senza dubbio dimostrato di aver sostenuto esborsi per €10.122,00
(docc. 13 e 14), ma nulla ha dedotto e provato in ordine alla effettiva necessità dei citati interventi, nulla avendo argomentato in tal senso nel ricorso e non avendo neppure articolato dei capitoli di prova orale volti a dimostrare lo stato dell'immobile al momento della loro esecuzione.
Né la prova potrebbe essere ricavata dalle sole dichiarazioni contenute nella documentazione prodotta dall'istante sub doc. 13 e provenienti da un soggetto terzo, tale IZ NO, che non è stata sentita come testimone nel contraddittorio tra le parti.
Sul punto, preme infatti evidenziare che <le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile
pagina 11 di 18 censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia>> (Cass. 24976/2017).
Né potrebbe applicarsi il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., pure ripetutamente invocato dall'istante nei suoi scritti difensivi.
Come correttamente dedotto da parte convenuta, nonostante il curatore stia in giudizio per conto dell'eredità giacente, egli è, infatti, pur sempre un soggetto formalmente e sostanzialmente terzo, che, a norma dell'art. 529 c.c., si limita ad assumere compiti di gestione sui beni ereditari;
inoltre, occorre rammentare che <l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione>>
(Cass. 4681/2023).
Non può, pertanto, farsi carico al curatore dell'eredità giacente l'onere di contestare, in modo specifico e dettagliato, tutte le circostanze addotte dalla controparte.
Alla luce di quanto sopra, la citata domanda di rimborso deve, quindi, essere respinta.
E) I canoni di locazione riscossi dal solo DO CA dell'immobile di Verona in comproprietà (€3.950,00)
La ricorrente ha allegato che DO CA aveva incassato l'intera quota dei canoni di locazione, come da contratti conclusi con la Virtusvecomp Verona s.r.l., senza versare alla coerede IM il corrispettivo pro quota spettantele, pari a 1/3 (docc. 11-12).
La domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile di Verona, in comproprietà con la IM per la quota di 1/3, va accolta, essendo provata l'intervenuta stipula del contratto di locazione da parte del solo DO CA.
Sul punto, va inevitabilmente premessa la piena validità ed efficacia del contratto di locazione stipulato con terzi da uno solo dei comproprietari. La concessione del bene in locazione non costituisce, infatti, un atto esclusivo del proprietario, ben potendo legittimamente assumere la veste di locatore chiunque abbia la disponibilità del bene medesimo, sempre che ciò avvenga sulla base di un titolo non contrario a norme di ordine pubblico (Cass. 15443/2011); non si dubita, dunque, della legittimazione del singolo comproprietario, quale soggetto che abbia la pagina 12 di 18 detenzione qualificata ed esclusiva dell'immobile, alla conclusione di un contratto di locazione avente a oggetto l'intero bene in comunione.
Sulla scorta di tali premesse, si è precisato in giurisprudenza che la locazione della cosa comune, da parte di uno dei comproprietari, va ricondotta alla fattispecie della gestione di affari altrui di cui agli artt. 2028 e ss. c.c. (cfr. Cass., sez. un., 4 luglio 2012, n. 11135).
Ricorre, infatti, in primo luogo, il requisito del compimento di atti giuridici spontaneamente e utilmente posti in essere dal gestore nell'altrui interesse (cfr. Cass., sez. I, 5 dicembre 2003, n.
18626) e vi è, poi, l'ulteriore elemento della c.d. absentia domini, integrata non solo dall'impossibilità oggettiva o soggettiva di curare i propri interessi, ma anche dalla semplice mancanza di un rapporto giuridico che giustifichi l'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione o divieto da parte del dominus (cfr. Cass., sez. II, 7 giugno 2011, n. 12304).
Infine, vi è l'ultimo elemento rappresentato dall'utilità della gestione (c.d. utiliter coeptum), che si manifesta ogniqualvolta l'attività, producendo un incremento patrimoniale o evitando una perdita, sarebbe stata esercitata dallo stesso interessato, quale buon padre di famiglia, se avesse dovuto provvedere da sé all'affare (cfr. Cass., sez. V, 25 maggio 2007, n. 12280).
Occorre, poi, rammentare che, a norma dell'art. 2030, primo comma, c.c., il gestore dell'affare altrui è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato e, ai sensi dell'art. 2032 c.c., la ratifica dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli stessi effetti del mandato, anche se è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio.
Da qui, la rilevanza della nota distinzione tra gestione rappresentativa e non rappresentativa, che varia, cioè, a seconda che la gestione d'affari abba comportato la spendita del nome altrui, giacché solo nel primo caso, per effetto della ratifica, il dominus subentra nella posizione del gestore nel rapporto costituito da quest'ultimo (Cass. 12102/2003), mentre nel secondo caso l'affare continua a far capo al gestore;
questo, a meno che, a norma dell'art. 1705, secondo comma, c.c., il mandante, sostituendosi al mandatario, eserciti i diritti di credito derivanti dall'esecuzione dello stesso e, quindi, nel caso di specie, esiga dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la propria quota dei canoni (Cass., sez. un., 4 luglio 2012, cit.).
Facendo applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, si osserva che la stipula del contratto di locazione relativo all'immobile di Verona, in comproprietà con la IM per la pagina 13 di 18 quota di 1/3, è stata effettuata spontaneamente nel 2018 da parte di DO CA, senza alcuna opposizione dell'attrice, e la gestione è avvenuta utilmente avendo essa comportato un incremento patrimoniale, al quale la IM avrebbe ragionevolmente acconsentito ove fosse stata messa in condizione di aderire al contratto. Quest'ultima ha, inoltre, ratificato l'operato del gestore chiedendo che le sia attribuita la propria quota dei canoni di locazione.
Trattasi, infine, di gestione non rappresentativa, giacché non risulta che il CA avesse speso il nome della comproprietaria al momento della stipula della locazione, sicché alcun rapporto contrattuale diretto si è instaurato tra la IM e il terzo conduttore;
né vi è prova che la stessa abbia richiesto direttamente al conduttore il pagamento dei canoni.
Se ne ricava che il rapporto locatizio si è svolto unicamente tra il terzo e il gestore, che, in adempimento delle obbligazioni derivanti da un qualsiasi contratto di mandato (cfr. art. 2030, primo comma, c.c.), è tenuto a rimettere al dominus, previo rendiconto, tutto quanto ricevuto a causa della gestione (art. 1713, primo comma, c.c.).
Considerata, quindi, la durata del contratto di locazione (dal 20.10.2018 al 19.07.2021), quale si evince dall'originario testo contrattuale e dal successivo rinnovo del 20.07.2019, per totali 33 mensilità, e considerata, altresì, la misura del canone, pattuito per €850,00 mensili fino al mese di luglio 2019 ed €600,00 dal 20.07.2019 in avanti, deve ritenersi che la IM abbia diritto a vedersi rimessa la complessiva somma di €7.350,00 per canoni (€22.050,00 : 3 = €7.350,00), che l'attrice ha, tuttavia, domandato solo per €3.950,00.
Né rileva il fatto che l'attrice non abbia fornito prova dell'effettivo incasso di dette somme a opera del defunto. Considerata l'intervenuta riqualificazione della domanda attorea in termini di azione di esatto adempimento di un'obbligazione di fonte non contrattuale, ma comunque assimilabile al mandato, era, infatti, onere del convenuto-debitore dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione, rappresentato dall'intervenuto pagamento, o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (Cass., sez. un., 13533/2001).
A fronte del rapporto gestorio, spettava, in altri termini, al debitore-mandatario fornire la prova delle ragioni dell'impossibilità di riscuotere i canoni dal terzo conduttore.
La domanda attorea va, tuttavia, accolta solo nella ridotta misura di €3.950,00, così come richiesto dall'istante, a nulla rilevando, nel caso di specie, l'utilizzo della formula “maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia”, trattandosi di una mera clausola di stile che non pagina 14 di 18 incide in alcun modo sul quantum della domanda, giacché si verte in materia di debito di valuta e non si è dovuto procedere ad alcuna forma di liquidazione del credito.
Il convenuto, nella sua qualità di curatore dell'eredità giacente di DO CA, va, pertanto, condannato al pagamento dell'importo sopra indicato (maturato meno di un decennio prima della presente iniziativa giudiziaria), il tutto oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda (ovvero, dalla notifica del ricorso) al saldo.
F) Le somme prestate da AR IM ad DO CA per la vertenza sindacale
CA NI (€10.000,00)
La ricorrente ha allegato di aver prestato al marito, negli anni dal 2008 al 2016, €20.000,00 per permettere, a lui e al fratello DO, di chiudere la vertenza lavorativa, a seguito di conciliazione (doc. 21), con la sig.ra CA NI, colf e badante della madre (doc. 1).
La domanda deve essere qualificata come un'ordinaria azione di regresso ex art. 1299, primo comma, c.c., a fronte dell'integrale pagamento dell'obbligazione solidale da parte di uno solo dei due condebitori. Benché l'attrice si riferisca, a tratti, a un prestito erogato in favore di DO, è, infatti, documentalmente provato che l'importo di €20.000,00 era stato, dapprima, corrisposto dalla stessa IM al marito e, successivamente, erogato da quest'ultimo alla terza (comune) creditrice, NI CA, a mezzo assegno circolare (cfr. all. 1 al ricorso).
Deve, pertanto, ritenersi che l'istante non abbia inteso dedurre in giudizio l'intervenuta stipula di un contratto di mutuo, tra il marito e il cognato, bensì ottenere la restituzione delle somme erogate dal primo in eccesso rispetto alla propria quota.
Così ricostruita la fattispecie, tale domanda è, tuttavia, infondata e non può che essere respinta, non avendo l'attrice fornito prova del fondamentale presupposto dell'azione di regresso, ovvero l'esistenza dell'obbligazione solidale.
L'unica prova del titolo negoziale a fondamento dell'atto solutorio, ovvero la transazione con la terza beneficiaria del pagamento, è, infatti, rappresentata da un documento privo di firma e di data certa (doc. 21), del tutto privo, quindi, di efficacia probatoria nei confronti del curatore dell'eredità giacente.
Né è possibile ammettere l'unico capitolo di prova per testi articolato sul punto dall'attrice nella seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. (cap. 2), a fronte dell'espressa eccezione d'inammissibilità formulata da parte convenuta, atteso che si controverte in materia di contratto pagina 15 di 18 di transazione, per il quale è prevista la forma scritta ad probationem; se ne ricava che il ricorso alla prova testimoniale avrebbe potuto essere ammesso, a norma dell'art. 2725, primo comma,
c.c., solo in ipotesi di perdita incolpevole del documento (art. 2724, n. 3 c.c.), circostanza sulla quale nulla ha dedotto l'istante nei propri scritti difensivi.
Infine, va detto che neppure potrebbe disporsi l'ordine di esibizione richiesto dall'attrice nei confronti della Direzione Territoriale del Lavoro di Verona, erroneamente qualificato come richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 c.p.c.
Sul punto, si osserva, infatti, che la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione differisce dall'ordine di esibizione sia per i presupposti, giacché solo per quest'ultimo è richiesta l'indispensabilità dell'acquisizione del documento e l'iniziativa della parte, sia per la natura, pubblica o privata, del destinatario di tale richiesta, sia, infine, per l'oggetto, in quanto <mentre la richiesta di ordine di esibizione è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire, la richiesta ex art. 213 cod. proc. civ. ha per oggetto informazioni scritte relative ad atti e documenti propri della P.A. e, dunque, istituzionalmente in possesso di quest'ultima>> (Cass., sez. lav., 1484/2014). Posto che l'attrice intendeva ottenere l'acquisizione al giudizio di un documento determinato e non anche informazioni istituzionalmente nel possesso dell'amministrazione, è evidente che la richiesta vada qualificata come ordine di esibizione.
Anche così, l'istanza non è, tuttavia, ammissibile, difettando il fondamentale presupposto della non accessibilità aliunde del documento;
va, infatti, rammentato che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha carattere residuale e non è, quindi, esperibile tutte le volte in cui la parte non dimostri l'impossibilità di acquisire autonomamente la prova del fatto (Cass. 23120/2010).
Se ne ricava che l'attrice non avrebbe dovuto limitarsi a sollecitare il tribunale ad acquisire il documento, ma avrebbe dovuto, quantomeno, diligentemente attivarsi, nel rispetto del principio dispositivo in materia di prova (art. 115, primo comma, c.p.c.), per ottenerne copia da parte dell'ente e, solo all'esito, sollecitarne l'esibizione giudiziale.
Infine, occorre rammentare che – come sopra precisato – non vi sono i presupposti per un'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., giacché la dedotta circostanza (ovvero, la stipula del contratto di transazione da parte dei fratelli CA con la badante della madre) è estranea alla sfera di conoscibilità del curatore dell'eredità giacente.
pagina 16 di 18 Segue il rigetto integrale della suesposta domanda di regresso.
§§§
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. che, ancorché consequenziale alle difese del convenuto (c.d. reconventio reconventionis), è stata proposta oltre la prima udienza, nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., dedicata unicamente alla precisazione e modificazione delle domande già proposte.
Né la stessa potrebbe ritenersi espressione dell'attività emendativa ammessa dalla citata norma, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
È senz'altro vero, infatti, che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi); ciò
è tuttavia permesso a condizione che “la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. Cass., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310).
Ciò che connota, dunque, la modificazione ammissibile della domanda giudiziale è il nesso di alternatività con l'iniziale domanda, alla quale va a sostituirsi.
Nel caso di specie, l'attrice ha invece semplicemente cumulato la domanda di ingiustificato arricchimento alle proprie iniziali richieste economiche.
§§§
Per il principio della soccombenza, la convenuta va condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attrice, da quantificarsi in conformità ai parametri tra medi e minimi del decreto ministeriale, stante la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l'eredità giacente convenuta al pagamento, in favore di AR IM, della somma di €1.320,00, in adempimento del contratto di mutuo, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda (notifica del ricorso) al saldo;
- condanna l'eredità giacente convenuta al pagamento, in favore di AR IM, della pagina 17 di 18 somma di €3.950,00, a titolo di gestione d'affari altrui, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda (notifica del ricorso) al pagamento effettivo;
- dichiara inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento proposta da AR
IM nei confronti dell'eredità giacente convenuta;
- rigetta le ulteriori domande attoree;
- condanna l'eredità giacente convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in €406,50 per spese anticipate ed €2.600,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a., da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Como, 11/03/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
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