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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI AO RE, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1212 /2025 R.G., promossa da: nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CANTALI MARIA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. MONORITI ANTONELLO;
- resistente -
OGGETTO: Indebito malattia agricola
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/04/2025, il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2014, 2015, 2016 e
2017 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta Cusmà CC Rosario.
Lamentava che l' , con diverse note datate novembre e dicembre 2024, le aveva richiesto CP_1 la restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di malattia per gli anni 2015,
2016 e 2018.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'impugnato provvedimento di indebito, con riconoscimento del diritto ad ottenere l'indennità di disoccupazione per il 2015, 2016 e 2018, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, in CP_1 ogni caso alla restituzione delle somme che a seguito del disconoscimento l' aveva trattenuto CP_1 illegittimamente o compensato, con vittoria di spese e compensi.
L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso del ricorso per CP_1 intervenuta decadenza, e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi. La causa veniva istruita documentalmente.
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, sull'istruttoria documentale, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente domanda l'annullamento dei provvedimenti di indebito notificatigli relativi alla indennità di malattia agricola per diversi periodi del 2015, 2016 e 2018. A tal fine, la ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il medesimo anno, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 102 giornate nel 2014, 2015, 2016 e 2017 alle dipendenze della ditta Cusmà CC
Rosario.
Ed in effetti, l'indennità di malattia risulta disciplinata dall'art. 5, co. 6, d.l. n. 463/83, convertito nella l. n. 638/83, a mente del quale “I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
Presupposto fondamentale, ai fini del chiesto riconoscimento, è dunque (anche) l'aver prestato
– nell'anno precedente a quello di verificazione dell'evento protetto – attività lavorativa per il numero di. giornate indicato, da comprovarsi essenzialmente tramite l'iscrizione nelle liste all'uopo istituite, ciò/ che peraltro non assume la veste di prova legale circa la dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività.
La normativa che regola la materia ha, infatti, consentito alla giurisprudenza di sancire il principio generale dell'allocazione in capo al lavoratore dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti costituitivi del diritto all'invocata prestazione: “in materia di assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura, presupposto indispensabile per l'iscrizione negli elenchi nominativi e quindi per l'instaurazione del rapporto assicurativo è lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento, la cui prova unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge deve esser fornita dall'interessato” (Cass. n. 3820/99).
A tal fine, la ricorrente indica il possesso dei requisiti per l'ottenimento della indennità in oggetto, come da sentenza del Tribunale di Patti n.1593/2025 resa nel giudizio portante rg. n. 17/2021, inerente la cancellazione delle giornate agricole della parte ricorrente. Dalle allegazioni della parti, risulta che il giudizio proposto avverso la cancellazione delle giornate si sia concluso con sentenza di accoglimento, con condanna dell' a reiscrivere la CP_1 Pt_2 per 102 giornate negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.
Tale sentenza non risulta essere passata in giudicato.
Occorre ora richiamare il disposto dell'art. 431 c.p.c., che, nel rito del lavoro, riconosce efficacia provvisoriamente esecutiva alle sentenze di primo grado.
Tale efficacia, ricorrendone i presupposti, può essere sospesa eventualmente solo ordinanza del giudice di appello.
Allo stato, non risulta agli atti di causa che la sentenza sia stata impugnata e che l'eventuale provvedimento di sospensione dell'efficacia sia stato richiesto e ottenuto dall' . Controparte_2
Il ricorrente ha altresì provato il diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno in questione, con la produzione della sentenza suindicata;
l' non ha Controparte_2 dato prova né dell'impugnativa della sentenza né di eventuali provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Per tali ragioni, in mancanza di provvedimenti di sospensione dell'esecutività della sentenza,
e stante la condanna alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità di interesse, dovendo attenersi il sottoscritto decidente a quanto allegato e provato nel presente giudizio, si ritiene di dover accogliere a domanda avanzata da con Parte_1 conseguente annullamento dei provvedimenti di indebito impugnati.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , e vanno liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi e in CP_1 ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 CP_1 con ricorso depositato il 18/04/2025 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie il ricorso;
- Annulla i provvedimenti di indebito impugnati, con condanna dell' alla restituzione CP_1 delle somme eventualmente trattenute in virtù di tali provvedimenti;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1 liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Patti, 18/12/2025. Il Giudice
PI AO RE