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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/08/2025, n. 4086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4086 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. OSnna De OS Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4012/2021 RGAC
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del Tribunale di
Benevento deliberata il 17.8.2021 e pubblicata il 31.8.2021 (n. 1876/2069 RG); diritto di proprietà immobiliare – divisione di immobile – rimozione opere;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Felice Medici (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , CP_1 C.F._3 difesa dall'avv. Domenico Mauro (c.f. ) C.F._4 domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
LA VICENDA DI CAUSA
Il Tribunale di Benevento, con l'ordinanza impugnata, ha statuito quanto segue.
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IV sezione civile
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IV sezione civile
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IV sezione civile
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IV sezione civile
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IV sezione civile
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IV sezione civile
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, ogni contraria istanza disattesa:
1. accogliere l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza emessa in data
17.08.2021, pubblicata il 30.08.2021, dal Giudice Unico del Tribunale di Benevento –
Prima Sezione Civile– Dott.ssa Ida Moretti, a conclusione del giudizio civile R.G. n.
1876/2018, accertare e dichiarare che la particella 72 sub 13 del foglio 4 del catasto fabbricati del Comune di Paolisi, definita come “spazio antistante la stalla”, è di esclusiva proprietà di come risulta dai titoli di proprietà; Parte_1
2. accertare e dichiarare che il fondo, individuato in catasto terreni del Comune di
Paolisi (Bn) con la particella n. 82 del foglio 4, è per 10 mq di proprietà di e CP_1 per 30 mq di proprietà di e, attribuire le quote “a” e “b”, riportate nella Parte_1 planimetria allegata alla C.T.U., a e la quota “c” ad , in quanto Parte_1 CP_1 confinante con la p.lla 81, già di proprietà dell'appellata, senza procedere alla rimozione dei picchetti;
3. rigettare la richiesta di rimozione dei pozzetti in cemento e delle tubazioni presenti sulla porzione di 10 mq della p.lla n. 82 del fg. 4 Catasto Terreni al Comune di Paolisi
(Bn), attribuita in proprietà esclusiva a la cui installazione veniva CP_1 espressamente autorizzata dall'appellata con il verbale di conciliazione sottoscritto in data 27.10.1989 dinanzi al Pretore di Airola (Bn);
4. accertare e dichiarare, in ogni caso, il vizio di ultrapetizione del provvedimento impugnato, per la violazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ordinato la rimozione delle tubazioni sulla porzione di 10 mq della p.lla n. 82 del fg. 4 in catasto terreni del Comune di Paolisi (Bn), da attribuire in proprietà esclusiva a , in quanto mai richiesta dalla ricorrente nel libello introduttivo;
CP_1
5. vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, per l'inattendibilità e la contraddittorietà della consulenza tecnica
d'ufficio del primo grado di giudizio, che contrasta con i titoli di proprietà e con le stesse conclusioni dell'Ausiliario, a cui si è attenuto il Giudice di prime cure, si chiede alla
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IV sezione civile
Ecc.ma Corte di Appello di Napoli disponga il rinnovo della consulenza tecnica
d'ufficio.”.
ha resistito all'impugnazione ed ha concluso come segue: CP_1
“Piaccia alla Corte di Appello di Napoli, contraris rejectis, cosi giudicare:
- Dichiarare inammissibile ed in ogni caso rigettare, perché infondato in fatto ed in diritto, l'appello porposto dal e, conseguentemente, confermare l'ordinanza Parte_1 del tribunale di Benevento pronunciata nel giudizio civile, ex art. 702 bis, R.G.
1876/2018 e, pubblicata 30.08.2021;
- Spese rifuse.”.
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 22.4.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., con assegnazione di termini per comparse conclusionali.
L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. CP_1
342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
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IV sezione civile
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da risponde ai Parte_1 requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro l'ordinanza del Tribunale di Benevento
e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
ha eccepito l'inammissibilità del gravame, sotto il profilo di CP_1 cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., ed ha chiesto una pronuncia diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
La sede propria di valutazione di tale richiesta è quella della fase iniziale del giudizio di appello, che è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4996/2024, ha statuito che “… la facoltà per il giudice d'appello di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., dopo aver sentito le parti, prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al secondo comma del medesimo art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass.
20 maggio 2020, n. 9225; Cass. 1° giugno 2020, n. 10409; Cass. 19 luglio 2016, n.
14696).”.
LA PROPRIETA' DELL'ANDRONE A PIANO TERRA
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IV sezione civile ha dedotto, a sostegno del gravame, che il Tribunale ha Parte_1 erroneamente stabilito che la particella 72 sub 13 del foglio 4 del catasto fabbricati del Comune di Paolisi fosse un bene comune tra le parti, qualificandola impropriamente come “androne”, sulla mera scorta dell'elaborato planimetrico presente all'Agenzia del Territorio, senza tenere conto dei titoli di proprietà, di origine derivativa, depositati da esso Pt_1
[...]
Ha rimarcato che, dall'esame degli atti di provenienza del bene e, CP_ segnatamente, dall'atto di divisione tra i germani , stipulato dal Notaio il 30.09.1946, risulta che viene assegnato in proprietà esclusiva a Per_1 [...]
tra l'altro, il vano sottano uso stalla ed il piccolo spazio antistante la CP_2 stalla. Tale area, come emerge altresì dalle mappe catastali allegate alla CTU, coincide proprio con la p.lla 72 sub 13, in quanto era ed è utilizzata per accedere alla stalla di proprietà di ed all'orticello di 40 mq, costituente la Parte_1
p.lla 82. Con successivo atto di compravendita del 22.01.1967 per notaio Per_2
alienava a e (danti causa di CP_2 Persona_3 Persona_4 Pt_1
tutto ciò che le venne attribuito con l'atto di donazione del 1946 e
[...] quindi, la stalla ed il piccolo spazio antistante la stalla. I predetti beni, infine, sono di proprietà di in quanto donati dai genitori con atto del Parte_1
4.1.2000 per notaio Persona_5
I motivi meritano reiezione.
Il comune titolo di provenienza dei compendi immobiliari di Pt_1 ed è costituito dall'atto di divisione per notar
[...] CP_1 Per_6 in data 30.9.1946, rep. 3443, racc. 2563, con il quale si procedeva
[...] all'attribuzione di quote ai condividenti , , CP_3 CP_4 CP_2
ed , nonché agli eredi di deceduta
[...] Controparte_5 Per_7 precedentemente.
Nella descrizione dei beni, riportata al punto b) dell'atto, si riportano i confini dei beni immobili, tra i quali viene menzionato il “… cortile comune …”.
Al punto 7) del rogito resta specificato che “Resta comune tra le condividenti
, ed eredi di OS, con altri condomini, ul cortile, di dento CP_4 CP_2 CP_5
e di fuori …” [n.d.r.: i refusi sono riportati dal testo]. Il titolo di comune
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IV sezione civile provenienza, dunque, contiene espressa menzione del cortile rimasto comune alle condividenti (quota oggi di ed agli eredi di OS CP_2 Parte_1
(quota oggi di ), oltre che a ed . CP_1 CP_4 CP_5
Nella descrizione dei fabbricati attribuiti a viene CP_2 specificato, al punto 4), che “Viene attribuita alla stessa il piccolo spazio antistante la stalla.”, che l'appellante individua nella porzione in contestazione (p.lla 72 sub
13) e che ritiene di sua proprietà esclusiva. Tuttavia, nessuno degli elementi istruttori raccolti in giudizio autorizza a ritenere che “il piccolo spazio antistante la stalla” si identifichi esattamente e proprio con il cortile in contestazione. Tale sedime, è descritto nei termini sopra riportati, senza compiuta localizzazione, senza indicazione della superficie e senza indicazione dei lati perimetrali, sicchè
è del tutto impossibile ritenere, come sostiene che si tratti del Parte_1 cortile oggi in catasto al fol. 4, p.lla 72 sub 13. ha ricevuto la nuda proprietà degli immobili del Parte_1 compendio dai genitori, ed con atto notar Persona_3 Persona_4 in data 4.1.2000, rep. 42245, nel quale il compendio viene Persona_5 indicato “… confinante con … cortile ed orticello.” e che “Sono compresi altresì nella presente donazione i diritti di comunione ai cortili, pozzo, forno e scalinata, …”.
Ancora una volta, dunque, il cortile viene catalogato tra le parti comuni.
L'esame dei titoli riceve conforto dalle risultanze catastali, esaminate dal
CTU, il quale ha riportato che “Nell'elaborato planimetrico presente all'Agenzia del
Territorio al catasto fabbricati del comune di Paolisi, in relazione al foglio 4 p.lla 72, risulta essere individuato un bene con il subalterno 13, bene che viene indicato comune ai sub 1 – 3 – 10 e altre ditte.
Questo bene, individuato dal sub 13, corrisponde all'androne di cui alla comparsa di risposta, prospiciente sia i vani cantina al piano terra sia il varco che conduce alle p.lle 81 e 82.
Ne deriva che l'androne in questione, è un bene comune anche alla proprietà CP_ della sig.ra , che ne usufruisce per accedere alla sua proprietà individuata dalle p.lle
81 e 82 del foglio 4.”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va confermata l'ordinanza del Tribunale di Benevento, nella parte in cui ha ritenuto in
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IV sezione civile comproprietà di il cortile identificato al fol. 4, p.lla 72 sub 13, essendo CP_1 fallita la prova documentale, da parte di che ne era onerato, a Parte_1 norma dell'art. 2697 cod. civ., della sua proprietà esclusiva e risultando insufficienti gli elementi fino a qui addotti.
LA DIVISIONE DELLA P.LLA 82
ha recriminato contro l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Benevento, nella parte in cui, previo accertamento che la p.lla 82 al fol. 4 appartiene ad per mq. 10 e ad esso appellante per mq. 30, ha CP_1 proceduto alla divisione nei termini proposti dal CTU e lo ha condannato alla rimozione dei picchetti apposti sulla p.lla 81.
Ha dedotto che la porzione di mq. 30 del terreno veniva acquistata dai suoi genitori, ed con atto di compravendita Persona_3 Persona_8 per notaio del 22.01.1967, stipulato con , e Per_2 CP_2 Controparte_6
. A sua volta, era divenuta proprietaria di Controparte_7 CP_2 mq. 20 dell'orticello con atto di divisione del notaio del 30.09.1946. Per_1
e , invece, acquistavano la porzione di mq. Controparte_6 Controparte_8
10 del terreno mediante atto di compravendita per notaio el 20.05.1953, Per_9 stipulato con che, in precedenza, era divenuta proprietaria CP_4 sempre con atto di divisione del notaio del 30.9.1946. Per_1
Ha lamentato che le risultanze della CTU, basate esclusivamente sugli accertamenti catastali, a cui la decisione rimanda, sono del tutto errate e non tengono in considerazione le CCTTPP prodotte in atti ed i titoli di proprietà, da cui emerge in modo chiaro ed incontestato che la p.lla 82 ha un'estensione di mq. 40 (di cui mq. 30 sono di proprietà di ). Parte_1
Ha aggiunto che la sentenza di primo grado è ingiusta, iniqua e contraddittoria, in quanto, pur statuendo l'estensione di mq. 40 della part.lla 82, accoglie l'assurda tesi prospettata dal CTU, secondo cui si dovrebbe procedere alla rimozione dei picchetti posizionati a confine con la p.lla 81, riducendo di fatto l'estensione della p.lla 82, di ben 13,03 mq, passando dall'attuale dimensione di mq 37,35, misurata in loco, durante le operazioni peritali, ad un'area di appena mq. 24,32. La rimozione dei picchetti e la susseguente
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IV sezione civile riduzione della p.lla 82, da una parte arreca un ingiusto e notevole pregiudizio ad esso appellante, a cui verrebbero attribuiti soltanto mq 18,24 (rispetto ai 30 mq di cui è legittimo proprietario) e, dall'altro, amplierebbe in modo del tutto ingiustificato la p.lla 81 di proprietà di . CP_1
Sui motivi va precisato quanto segue.
Con il ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., ha chiesto al CP_1
Tribunale di Benevento la divisione del terreno di mq. 40 circa, identificato in catasto del Comune di Paolisi (BN) al foglio 4, p.lla 82, sostenendo di esserne proprietaria per mq. 10, mentre ne sarebbe proprietario per i Parte_1 residui mq. 30. La ricorrente, dunque, ha esercitato un'azione di divisione del terreno indiviso.
E' emerso, tuttavia, in atti, che la p.lla 82 venne divisa in tre parti, delle quali mq. 10 pervenuti ad e soltanto mq. 20 pervenuti a , CP_1 Parte_1 mentre residua una terza quota di mq. 10 assegnata ad altra condividente.
Con l'atto di divisione per notar in data 30.9.1946, Persona_6 rep. 3443, racc. 2563, si dava atto della presenza nel compendio del “… piccolo orticello di circa quaranta metri quadrati …”.
Al punto 3) si legge “… alla condividente rimane attribuito … infine CP_4 la giusta quarta parte del piccolo orticello di circa quaranta metri l'intero descritto alla lettera b) …”.
Al punto 4) si legge “… alla condividente resta attribuita … la giusta CP_2 metà dell'orticello esteso l'intero circa quaranta metri …”.
Al punto 6) si legge “… Agli aventi causa della germana OS, si attribuiscono
… l'altra quarta parte del piccolo giardino esteso lo intero circa quaranta metri quadrati
…”.
Pertanto, il titolo di comune provenienza rivela che l'attuale sedime contraddistinto con la p.lla 82 fu diviso in tre quote: una prima assegnata a di mq. 10, una seconda assegnata a di mq. 20 ed una terza CP_4 CP_2 assegnata agli eredi di OS di mq. 10.
I successivi trasferimenti dimostrano che a è pervenuta la Parte_1 quota di mq. 20 – e non di mq. 30, come sostiene – mentre ad è CP_1 pervenuta la quota di mq. 10. Ciò trova conferma, per il primo, nell'atto notar
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IV sezione civile del 4.1.2000, ove si legge chiaramente che ed Persona_5 Persona_3 hanno donato al figlio, unitamente ad altri cespiti, appunto la Persona_4
“zona di orticello di circa metri quadrati venti (mq. 20)” e, per la seconda, nell'atto per notar in data 18.4.1982, rep. 33069, ove si legge l'attribuzione Persona_10 della porzione di circa mq. 10.
Deriva da quanto precede che la terza quota di mq. 10 dell'orticello, originariamente attribuita alla condividente non appartiene né a CP_4
, né ad , ma è rimasta tuttora in proprietà aliena. Parte_1 CP_1
Anche il CTU ha accertato, all'esito dell'esame dei titoli, che “Dalla lettura degli atti di trasferimento della stessa p.lla 82 emerge che al sig. spetta una quota Pt_1 pari a mq.20.00 (originariamente di proprietà della sig.ra – dante causa CP_2 del sig. mentre alla sig.ra una quota pari a mq.10.00 (originariamente Pt_1 CP_1 di proprietà della sig.ra – dante causa della sig.ra . … Per_7 CP_1
Resta da attribuire la quota di mq. 10.00 originariamente di proprietà della sig.ra
[...]
…” (v. foll.
9-10 della relazione). CP_4
Sulla base di tale situazione del cespite, questa Corte rileva che CP_1
avrebbe dovuto proporre la domanda di divisione della p.lla 82 anche nei
[...] confronti di o dei suoi aventi causa, quale litisconsorte necessaria. CP_4
Analogo difetto di integrità del contraddittorio si manifesta anche in relazione all'azione di regolamento dei confini tra la p.lla 81 di proprietà di e la p.lla 82 in comproprietà tra i condividenti. E' evidente, infatti, CP_1 che anche la determinazione del confine in discorso dovrà essere eseguita con la necessaria partecipazione in giudizio di tutti i comproprietari della porzione di circa mq. 40, rispetto alla quale ha chiesto individuarsi l'esatta linea CP_1 di confine e, successivamente, procedersi a divisione.
Il difetto di contraddittorio impone la riforma dell'ordinanza del
Tribunale, con la quale ha statuito sull'attribuzione delle quote e sul regolamento del confine tra la p.lla 81 e la p.lla 82, e la rimessione della causa al
Tribunale di Benevento, quale giudice di primo grado, a norma dell'art. 354 comma I cod. proc. civ., che deciderà sulla domanda di divisione e sulla domanda di regolamento dei confini, nel contraddittorio di tutti i litisconsorti necessari.
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IV sezione civile
L'IMPIANTO DI SCARICO DELLE ACQUE
ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Benevento nella Parte_1 parte in cui lo condanna alla rimozione dei pozzetti in cemento e delle tubazioni di scarico delle acque, perché realizzata in violazione del verbale di accordo transattivo del 27.10.1989.
Ha addotto che il Giudice di primo grado, in violazione dell'art. 112
c.p.c., è incorso nel vizio di ultrapetizione, in quanto ha ordinato la rimozione delle tubazioni, mai richiesta dalla controparte. Infatti, nell'atto introduttivo del giudizio, chiedeva la sola rimozione dei pozzetti in cemento (e non CP_1 anche delle tubazioni!!!) che, a seguito della divisione della p.lla 82 foglio 4, sarebbero stati eventualmente presenti nella porzione di circa mq. 10 a lei assegnata ed attribuita in via esclusiva.
Ha lamentato che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto che l'installazione delle tubazioni, della fossa biologica e dei pozzetti in cemento, apposti sulla p.lla 82, era stata autorizzata, espressamente, da nel CP_1 verbale di conciliazione sottoscritto in data 27.10.1989 dinanzi al Pretore di
Airola.
Ha rimarcato che l'ordinanza impugnata è generica e lacunosa, in quanto statuisce la “… rimozione dei pozzetti in cemento e delle tubazioni realizzate sui beni comuni e/o di proprietà della ricorrente non rispondenti al contenuto del verbale di conciliazione del 27.10.1989 …”, senza indicare quali. La stessa CTU, a cui rimanda il Giudice di prime cure, è superficiale in quanto riferisce vagamente di difformità riscontrate in sede di sopralluogo rispetto al verbale di conciliazione del 27.10.1989, senza indicare in maniera chiara e specifica quali siano le tubazioni ed i pozzetti in cemento, insistenti sull'ipotetica porzione di terreno da assegnare ad , che andrebbero eventualmente rimossi. CP_1
Ritiene questa Corte che l'ordinanza del Tribunale di Benevento va annullata, nella parte in contestazione, per le ragioni che seguono.
ha lamentato, con l'originario ricorso ex art. 702 bis cod. proc. CP_1 civ., l'installazione di “… tre pozzetti di ispezioni in cemento, che fuoriescono dal nuovo piano di campagna, per circa la metà della loro profondità, ricadendo su tutta la
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IV sezione civile
larghezza del mappale 82, direzione sud-nord e parte del 81, interessando, per l'effetto porzioni di terreno della ricorrente. …”.
ha eccepito che le opere sono state concordate con il verbale Parte_1 di conciliazione recante la data 27.10.1989.
Il CTU ha accertato che “Il rilievo effettuato in sede di sopralluogo e relativo al sistema fognario presente sulla p.lla 82 (come materializzata in loco e delimitata dai picchetti in ferro), ha evidenziato che detto sistema si sviluppa attraverso una serie di tubazioni provenienti dai fabbricati a monte che confluiscono in alcuni pozzetti di raccolta acque nere e di coinvolgimento e confluiscono nella fossa biologica posta sulla stessa p.lla 82, dalla quale le stesse acque nere vengono convogliate nella fogna comunale.
Questa situazione, a detta dello scrivente, non trova riscontro nel verbale di conciliazione sopra richiamato, il quale fa riferimento a tubazioni che vengono direttamente collegate alla fogna comunale. In particolare, nel verbale di conciliazione, non si fa esplicitamente riferimento alla fossa biologica presente sulla p.lla 82.”. I pozzetti, inoltre, “… risultano essere posizionati con la parte superiore apribile ben al di sopra del piano di campagna della p.lla 82.”.
Allo stato – e fino a quando non si procederà alla divisione in tre quote – la p.lla 82 risulta in comproprietà anche di il quale, pertanto, ha Parte_1 diritto di utilizzarla anche con l'attraversamento di condotte interrate, entro i limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., che, nella fattispecie, non risultano violati.
Peraltro, ha posto a fondamento della domanda il suo diritto di CP_1 proprietà esclusiva della p.lla 82 e giammai la violazione dei diritti a lei spettanti quale partecipante alla comunione della zonetta di terreno.
Pertanto, il diritto dell'appellata alla rimozione dei pozzetti, sulla base della causa petendi da lei prospettata in questo giudizio (proprietà esclusiva del sedime occupato dagli impianti di scarico), non può trovare accoglimento, giacchè – come già detto – vanta soltanto un diritto di comunione pro indiviso sulla p.lla 82, fino a quando non si procederà allo scioglimento tra gli aventi diritto ed all'individuazione della quota di proprietà della condividente CP_1
.
[...]
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IV sezione civile
Inoltre, nulla può statuire questa Corte sulla condanna di Parte_1 alla rimozione delle tubazioni insistenti sulla p.lla 81, essendosi su tale pronuncia consolidato il giudicato interno, poiché l'appellante, come si rileva dalle conclusioni dell'atto di appello, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Benevento soltanto con riferimento alle parti dell'impianto di scarico delle acque che insistono sulla p.lla 82 e ne ha chiesto la modifica soltanto in relazione a tale statuizione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'ordinanza del
Tribunale di Benevento dev'essere riformata nella parte in cui ha condannato alla rimozione dei tre pozzetti e delle tubazioni di scarico delle Parte_1 acque reflue mediante il rigetto della domanda avanzata in primo grado da
. CP_1
LE SPESE DI CAUSA
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che possono essere compensate per intero tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza (art. 92 comma II cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ. del Tribunale di
Benevento deliberata il 17.8.2021 e pubblicata il 31.8.2021 (n. 1876/2069 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie, entro i limiti che seguono, l'appello proposto da e, Parte_1 per l'effetto,
18 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
2) in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta la domanda di di CP_1 rimozione dei pozzetti e delle tubazioni insistenti sulla p.lla 82;
3) in riforma dell'ordinanza impugnata, rileva il difetto di contraddittorio, in ordine alla domanda di divisione dell'immobile in comunione indicato in catasto al fol. 4, p.lla 82 (orticello di circa mq. 40) ed alla domanda di regolamento dei confini tra le p.lle 81 ed 82, e rimette le parti avanti al
Tribunale di Benevento, quale giudice di primo grado, fissando termine di tre mesi dalla comunicazione di questa sentenza per la riassunzione del giudizio;
4) compensa per intero tra le parti le spese doppio grado di giudizio;
5) conferma nel resto l'ordinanza gravata.
Così deciso in Napoli, in data 31 luglio 2025
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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