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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 29/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Daniele VENIER Consigliere
Dott. Alberto VALLE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: divorzio nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n°
255 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
– cf – residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Ballo del foro di Rovigo ed avv. Alessandro Luciano del foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Padova via San Fermo n° 38
siccome da mandato indicato nella citazione depositata 22.7.2024;
ATTORE in RIASSUNZIONE
E
cf - residente in [...], non costituita, CP_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTA in RIASSUNZIONE
E
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA di TRIESTE,
INTERVENUTO in RIASSUNZIONE
Oggetto della causa: divorzio scioglimento del matrimonio, giudizio in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza n° 10475/24 resa il 8.2 - 17.4.2024 dalla Corte di Cassazione.
Causa rimessa in decisione all'udienza del 28.1.2025.
CONCLUSIONI Del : Voglia l'adita Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, accogliendo la domanda proposta dal signor Pt_1
– in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione Parte_1 nell'ordinanza n. 10475/2024 pronunciata nel procedimento n. 9747/2023 RG, pubblicata il 17 aprile 2024
– riformare, nei limiti dell'accoglimento, quanto statuito in precedenza dalla Corte d'Appello di Trieste/ Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 409/2022 del 25 ottobre 2022 (pubblicata il 28 ottobre 2022) e, per l'effetto, condannare la convenuta signora al pagamento integrale a favore del signor CP_1
dei compensi di difesa e delle spese di lite del doppio grado di merito del giudizio e del Parte_1 grado di legittimità, quantificati nella somma complessiva di € 25.912,00 per compensi di avvocato (di cui € 10.859,50 per compenso del primo grado di giudizio celebrato avanti il Tribunale di Pordenone;
€ 8.468,50 per compenso del grado d'appello celebrato avanti la Corte d'Appello di Trieste ed € 6.584,00 per compenso del giudizio di legittimità celebrato avanti la Suprema Corte di Cassazione) oltre al rimborso forfetario spese generali calcolato sui compensi di avvocato nella misura del 15 % ed oltre agli accessori di legge (c.p.a. 4 % ed i.v.a. 22 % sull'imponibile), oltre ad € 1.593,65 per spese esenti, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in ragione dell'applicazione del D.M. n. 147/2022 o di altra norma di riferimento per la quantificazione del tariffario forense, con vittoria di compensi di avvocato e spese anche del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
Del P.G.; spese a carico della parte soccombente.
Fatti di causa
ebbe ad avviare procedimento per lo scioglimento del suo Parte_1
matrimonio con avanti il Tribunale di Pordenone e, resistendo la CP_1
he non s'opponeva alla declaratoria sullo status ma instava per disciplina CP_1
afferente i rapporti patrimoniali, il Collegio pordenonese – dapprima - pronunciava sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio e – quindi - con sentenza definitiva onerava il d'assegno in favore dell'ex coniuge. Pt_1
Il propose appello avverso la sentenza definitiva e, resistendo la Pt_1 CP_1
questa Corte - quale Giudice d'appello – accolse il gravame e rigettò la domanda della d'esser titolare di assegno post matrimoniale. CP_1
Ambedue le parti proposero ricorso per la cassazione della decisione;
il – Pt_1
ricorso principale- attingendo esclusivamente la statuizione – ingiustificata - di compensazione delle spese, e la – ricorso incidentale - attingendo la CP_1
statuizione di rigetto della sua domanda afferente il godimento dell'assegno.
Il Supremo Collegio ha accolto il ricorso del poiché non motivata la decisione Pt_1
del Giudice d'appello di avvalersi del disposto ex art 92 cod. proc. civ., mentre ha rigettato il ricorso incidentale della CP_1 ha provveduto a riassumere la lite avanti questo Giudice di rinvio Parte_1
con citazione notificata il 17.7.2024 e depositata in Cancelleria il 22.7.2024.
La benché regolarmente evocata, non s'è costituita ed è stata dichiarata CP_1
contumace.
All'udienza del 28.1.2025 è comparso il solo difensore della che ha Pt_1
pertrattata la causa, quindi il Collegio ha assunto decisione nella susseguente camera di consiglio, siccome illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
La riassunzione, ex art 392 cod. proc. civ. della causa limitatamente alla domanda afferente la condanna della al pagamento delle spese dell'intera lite – CP_1
unico oggetto di contesa non coperto dal giudicato residuato ad esito del giudizio di legittimità – appare tardiva con conseguente declaratoria di estinzione del presente procedimento di rinvio, ex art 393 cod. proc. civ.
Difatti il ha riassunto il giudizio in tema di scioglimento del matrimonio, Pt_1
anche se solo ai fini del regolamento delle relative spese di lite, mediante atto di citazione notificato alla il 17.7.2024, ossia entro il termine perentorio ex CP_1
art 392 comma 1 cod. proc. civ.
Tuttavia il procedimento in tema di scioglimento del matrimonio risulta regolato dal normativa speciale portata nella legge 898/70 e prevede che l'appello si proponga mediante ricorso ex art 4 comma 12 – come modificato ex lege 74/87 -
, siccome insegna costantemente il Supremo Collegio – Cass. SU n° 4876/91 -.
Posto che, ex art 394 cod. proc. civ., in sede di rinvio si osservano le norme previste per il giudizio – nella specie - d'appello, la forma dell'atto introduttivo doveva esser il ricorso e, non già, l'atto di citazione.
Nella specie è dato documentale che la citazione notificata è stata depositata in cancelleria il 22.7.2024 ossia scaduto il termine trimestrale per la tempestiva riassunzione con conseguente estinzione del procedimento con relazione alla sola questione ancora oggetto del giudizio di rinvio, ossia la statuizione sulle spese di lite.
Non essendosi costituita la nulla s'ha da provvedere sulle spese. CP_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
dichiara estinto per tardiva riassunzione, ex art 393 cod. proc. civ., il procedimento, limitatamente alla questione ancora oggetto del giudizio di rinvio avviato dal , con citazione depositata in cancelleria il 22.7.2024. Pt_1
Nulla per le spese stante la contumacia della CP_1
Così deciso in Trieste il 28 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Daniele VENIER Consigliere
Dott. Alberto VALLE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: divorzio nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n°
255 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
– cf – residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Ballo del foro di Rovigo ed avv. Alessandro Luciano del foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Padova via San Fermo n° 38
siccome da mandato indicato nella citazione depositata 22.7.2024;
ATTORE in RIASSUNZIONE
E
cf - residente in [...], non costituita, CP_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTA in RIASSUNZIONE
E
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA di TRIESTE,
INTERVENUTO in RIASSUNZIONE
Oggetto della causa: divorzio scioglimento del matrimonio, giudizio in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza n° 10475/24 resa il 8.2 - 17.4.2024 dalla Corte di Cassazione.
Causa rimessa in decisione all'udienza del 28.1.2025.
CONCLUSIONI Del : Voglia l'adita Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, accogliendo la domanda proposta dal signor Pt_1
– in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione Parte_1 nell'ordinanza n. 10475/2024 pronunciata nel procedimento n. 9747/2023 RG, pubblicata il 17 aprile 2024
– riformare, nei limiti dell'accoglimento, quanto statuito in precedenza dalla Corte d'Appello di Trieste/ Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 409/2022 del 25 ottobre 2022 (pubblicata il 28 ottobre 2022) e, per l'effetto, condannare la convenuta signora al pagamento integrale a favore del signor CP_1
dei compensi di difesa e delle spese di lite del doppio grado di merito del giudizio e del Parte_1 grado di legittimità, quantificati nella somma complessiva di € 25.912,00 per compensi di avvocato (di cui € 10.859,50 per compenso del primo grado di giudizio celebrato avanti il Tribunale di Pordenone;
€ 8.468,50 per compenso del grado d'appello celebrato avanti la Corte d'Appello di Trieste ed € 6.584,00 per compenso del giudizio di legittimità celebrato avanti la Suprema Corte di Cassazione) oltre al rimborso forfetario spese generali calcolato sui compensi di avvocato nella misura del 15 % ed oltre agli accessori di legge (c.p.a. 4 % ed i.v.a. 22 % sull'imponibile), oltre ad € 1.593,65 per spese esenti, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia in ragione dell'applicazione del D.M. n. 147/2022 o di altra norma di riferimento per la quantificazione del tariffario forense, con vittoria di compensi di avvocato e spese anche del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.
Del P.G.; spese a carico della parte soccombente.
Fatti di causa
ebbe ad avviare procedimento per lo scioglimento del suo Parte_1
matrimonio con avanti il Tribunale di Pordenone e, resistendo la CP_1
he non s'opponeva alla declaratoria sullo status ma instava per disciplina CP_1
afferente i rapporti patrimoniali, il Collegio pordenonese – dapprima - pronunciava sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio e – quindi - con sentenza definitiva onerava il d'assegno in favore dell'ex coniuge. Pt_1
Il propose appello avverso la sentenza definitiva e, resistendo la Pt_1 CP_1
questa Corte - quale Giudice d'appello – accolse il gravame e rigettò la domanda della d'esser titolare di assegno post matrimoniale. CP_1
Ambedue le parti proposero ricorso per la cassazione della decisione;
il – Pt_1
ricorso principale- attingendo esclusivamente la statuizione – ingiustificata - di compensazione delle spese, e la – ricorso incidentale - attingendo la CP_1
statuizione di rigetto della sua domanda afferente il godimento dell'assegno.
Il Supremo Collegio ha accolto il ricorso del poiché non motivata la decisione Pt_1
del Giudice d'appello di avvalersi del disposto ex art 92 cod. proc. civ., mentre ha rigettato il ricorso incidentale della CP_1 ha provveduto a riassumere la lite avanti questo Giudice di rinvio Parte_1
con citazione notificata il 17.7.2024 e depositata in Cancelleria il 22.7.2024.
La benché regolarmente evocata, non s'è costituita ed è stata dichiarata CP_1
contumace.
All'udienza del 28.1.2025 è comparso il solo difensore della che ha Pt_1
pertrattata la causa, quindi il Collegio ha assunto decisione nella susseguente camera di consiglio, siccome illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
La riassunzione, ex art 392 cod. proc. civ. della causa limitatamente alla domanda afferente la condanna della al pagamento delle spese dell'intera lite – CP_1
unico oggetto di contesa non coperto dal giudicato residuato ad esito del giudizio di legittimità – appare tardiva con conseguente declaratoria di estinzione del presente procedimento di rinvio, ex art 393 cod. proc. civ.
Difatti il ha riassunto il giudizio in tema di scioglimento del matrimonio, Pt_1
anche se solo ai fini del regolamento delle relative spese di lite, mediante atto di citazione notificato alla il 17.7.2024, ossia entro il termine perentorio ex CP_1
art 392 comma 1 cod. proc. civ.
Tuttavia il procedimento in tema di scioglimento del matrimonio risulta regolato dal normativa speciale portata nella legge 898/70 e prevede che l'appello si proponga mediante ricorso ex art 4 comma 12 – come modificato ex lege 74/87 -
, siccome insegna costantemente il Supremo Collegio – Cass. SU n° 4876/91 -.
Posto che, ex art 394 cod. proc. civ., in sede di rinvio si osservano le norme previste per il giudizio – nella specie - d'appello, la forma dell'atto introduttivo doveva esser il ricorso e, non già, l'atto di citazione.
Nella specie è dato documentale che la citazione notificata è stata depositata in cancelleria il 22.7.2024 ossia scaduto il termine trimestrale per la tempestiva riassunzione con conseguente estinzione del procedimento con relazione alla sola questione ancora oggetto del giudizio di rinvio, ossia la statuizione sulle spese di lite.
Non essendosi costituita la nulla s'ha da provvedere sulle spese. CP_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
dichiara estinto per tardiva riassunzione, ex art 393 cod. proc. civ., il procedimento, limitatamente alla questione ancora oggetto del giudizio di rinvio avviato dal , con citazione depositata in cancelleria il 22.7.2024. Pt_1
Nulla per le spese stante la contumacia della CP_1
Così deciso in Trieste il 28 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan