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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/06/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 2334/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 2334/2022 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 7.5.2025 vertente
TRA
, CF , Parte_1 C.F._1
, CF: Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi come in atti dall'avv. BIANCHI VALENTINA
ATTORE
E
CF: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 come in atti dall'avv. OSTI ANNA (rinuncia al mandato del 9.3.2023)
CONVENUTO
OGGETTO: Proprieta
Conclusioni: all'udienza del 7/5/2025 le parti concludevano come in atti.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. La presente causa ha ad oggetto la sola domanda di divisione, riepilogati nelle conclusioni attoree, qui trascritte:
in via principale: accertato che il cortile, foglio 16 individuato con il mapp 184 sub 2 C.F Comune di Ro Sez Ro/CT Sez. RO appartiene nella misura dei 2/3 agli attori e di 1/3 al convenuto, accertata la comoda divisibilità si chiede venga autorizzato l'attore a suddividere in natura lo stesso mediante l'apposizione di una rete metallica secondo l'elaborato contenuto nel doc. A o secondo l'elaborato planimetrico predisposto dal ctu, qualora il giudice voglia procedere accertato che il mapp foglio 16 con il mapp1 84 sub 1 C.F Comune di Ro appartiene nella misura dei 2/3 agli attori e di 1/3 al convenuto, accertata la comoda divisibilità si chiede venga autorizzato l'attore a suddividere in natura lo stesso mediante l'apposizione di elemento materiale secondo l'elaborato planimetrico predisposto dal ctu, qualora il giudice voglia predisporla.
in via subordinata: nella denegata potesi di accoglimento della domanda in via principale accertato il diritto d'uso esclusivo del cortile a favore della parte attorea del bene immobile individuato al Foglio 16 con il mapp. 184 sub 2 C.F
Comune di Ro Sez Ro e al CT Sez. RO sempre mapp 184, condannare il convenuto al rilascio dello stesso da persone e cose che ne impediscano l'uso in modo esclusivo e pacifico cessando fin'd'ora di utilizzarlo in modo promiscuo e da ogni turbativa e contestazione.
Nella comparsa di costituzione del convenuto, unico atto depositato, è puntualizzato che, nell'atto di provenienza, è previsto in favore di questo l'uso esclusivo del garage.
3. La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e successivo supplemento, che ha incluso anche attività di frazionamento corrispondenti al progetto di divisione depositato nel fascicolo dal CTU in data 18.2.2025 e poi fatto proprio dal
Giudice mediante formale deposito del 3-4.4.2025.
2 4. Osserva il giudicante che il progetto divisionale in atti è stato formalmente approvato dall'attore sin dal 30.1.2024, come risulta dal verbale di udienza. Rileva questo giudicante che, a seguito del deposito formale e dell'assenza di contestazioni da parte delle parti costituite, lo stesso deve ritenersi approvato;
ad ogni buon conto, posto che la parte convenuta è solo legalmente a conoscenza dello stato del processo, in quanto a norma dell'art. 85 c.p.c. la rinuncia al mandato non produce effetti nei confronti delle altre parti del giudizio sino a sostituzione del procuratore rinunciante, appare comunque opportuno definire il giudizio con sentenza.
5. Il progetto divisionale predisposto dal consulente, su cui peraltro non sono insorte contestazioni, deve essere fatto proprio da questo giudicante, in quanto razionale e idoneo a garantire una congrua divisione in natura che preservi la fruibilità dei diritti degli attuali condividenti.
Questo, dunque, l'esito della divisione:
A parte ATTRICE vengono attribuiti:
- Area urbana priva di fabbriche identificata catastalmente al foglio
16 particella 184 sub. 4 di m2 334 del valore di €18.598,68;
- Area urbana priva di fabbriche identificata catastalmente al foglio
16 particella 184 sub. 3 di m2 64 del valore di € 2.207,69.
Sull'area urbana priva di fabbriche identificata catastalmente al foglio 16 particella 184 sub. 3 dovrà essere costituita contestualmente servitù di passaggio e manovra a favore del fondo
(dominante) che verrà attribuito a parte convenuta e individuato al foglio 16 particella 184 sub. 6.
A parte CONVENUTA vengono attribuiti:
- Area urbana priva di fabbriche identificata catastalmente al foglio
16 particella 184 sub. 6 di m2 187 del valore di € 6.427,88;
3 - il garage in identificato catastalmente al foglio 16 particella 184 sub. 5 di m2 12 del valore di € 4.000,00.
Sull'area urbana priva di fabbriche identificata catastalmente al foglio 16 particella 184 sub. 3 dovrà essere costituita contestualmente servitù di passaggio e manovra a favore del fondo
(dominante) che verrà attribuito a parte convenuta e individuato al foglio 16 particella 184 sub. 6.
Il tutto come graficamente rappresentato dall'all. A all'elaborato del
18.2.2025, che di seguito si riproduce:
6. Le spese di CTU, in quanto funzionali alla divisione, vanno ripartite nei rapporti interni tra le parti nella misura corrispondente ai diritti spettanti, ovverosia 2/3 parte attrice e 1/3 parte convenuta.
7. Le spese possono compensarsi, non essendovi stata opposizione alla divisione e non essendo, di fatto, insorto contenzioso.
4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dispone lo scioglimento della comunione tra
[...]
e , e Parte_1 Parte_2 CP_1 disponendo le assegnazioni così come previste dal progetto divisionale depositato dal consulente d'ufficio in data 18.2.2025, da intendersi richiamato e trascritto, anche riprodotto in parte motiva della presente sentenza.
2. Dispone che le spese di CTU siano ripartite tra le parti nella misura corrispondente alla all'entità dei diritti oggetto di divisione (2/3 parte attrice, 1/3 parte convenuta).
3. Spese di lite integralmente compensate.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 4/6/2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 2334/2022 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 7.5.2025 vertente
TRA
, CF , Parte_1 C.F._1
, CF: Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi come in atti dall'avv. BIANCHI VALENTINA
ATTORE
E
CF: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 come in atti dall'avv. OSTI ANNA (rinuncia al mandato del 9.3.2023)
CONVENUTO
OGGETTO: Proprieta
Conclusioni: all'udienza del 7/5/2025 le parti concludevano come in atti.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. La presente causa ha ad oggetto la sola domanda di divisione, riepilogati nelle conclusioni attoree, qui trascritte:
in via principale: accertato che il cortile, foglio 16 individuato con il mapp 184 sub 2 C.F Comune di Ro Sez Ro/CT Sez. RO appartiene nella misura dei 2/3 agli attori e di 1/3 al convenuto, accertata la comoda divisibilità si chiede venga autorizzato l'attore a suddividere in natura lo stesso mediante l'apposizione di una rete metallica secondo l'elaborato contenuto nel doc. A o secondo l'elaborato planimetrico predisposto dal ctu, qualora il giudice voglia procedere accertato che il mapp foglio 16 con il mapp1 84 sub 1 C.F Comune di Ro appartiene nella misura dei 2/3 agli attori e di 1/3 al convenuto, accertata la comoda divisibilità si chiede venga autorizzato l'attore a suddividere in natura lo stesso mediante l'apposizione di elemento materiale secondo l'elaborato planimetrico predisposto dal ctu, qualora il giudice voglia predisporla.
in via subordinata: nella denegata potesi di accoglimento della domanda in via principale accertato il diritto d'uso esclusivo del cortile a favore della parte attorea del bene immobile individuato al Foglio 16 con il mapp. 184 sub 2 C.F
Comune di Ro Sez Ro e al CT Sez. RO sempre mapp 184, condannare il convenuto al rilascio dello stesso da persone e cose che ne impediscano l'uso in modo esclusivo e pacifico cessando fin'd'ora di utilizzarlo in modo promiscuo e da ogni turbativa e contestazione.
Nella comparsa di costituzione del convenuto, unico atto depositato, è puntualizzato che, nell'atto di provenienza, è previsto in favore di questo l'uso esclusivo del garage.
3. La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e successivo supplemento, che ha incluso anche attività di frazionamento corrispondenti al progetto di divisione depositato nel fascicolo dal CTU in data 18.2.2025 e poi fatto proprio dal
Giudice mediante formale deposito del 3-4.4.2025.
2 4. Osserva il giudicante che il progetto divisionale in atti è stato formalmente approvato dall'attore sin dal 30.1.2024, come risulta dal verbale di udienza. Rileva questo giudicante che, a seguito del deposito formale e dell'assenza di contestazioni da parte delle parti costituite, lo stesso deve ritenersi approvato;
ad ogni buon conto, posto che la parte convenuta è solo legalmente a conoscenza dello stato del processo, in quanto a norma dell'art. 85 c.p.c. la rinuncia al mandato non produce effetti nei confronti delle altre parti del giudizio sino a sostituzione del procuratore rinunciante, appare comunque opportuno definire il giudizio con sentenza.
5. Il progetto divisionale predisposto dal consulente, su cui peraltro non sono insorte contestazioni, deve essere fatto proprio da questo giudicante, in quanto razionale e idoneo a garantire una congrua divisione in natura che preservi la fruibilità dei diritti degli attuali condividenti.
Questo, dunque, l'esito della divisione:
A parte ATTRICE vengono attribuiti:
- Area urbana priva di fabbriche identificata catastalmente al foglio
16 particella 184 sub. 4 di m2 334 del valore di €18.598,68;
- Area urbana priva di fabbriche identificata catastalmente al foglio
16 particella 184 sub. 3 di m2 64 del valore di € 2.207,69.
Sull'area urbana priva di fabbriche identificata catastalmente al foglio 16 particella 184 sub. 3 dovrà essere costituita contestualmente servitù di passaggio e manovra a favore del fondo
(dominante) che verrà attribuito a parte convenuta e individuato al foglio 16 particella 184 sub. 6.
A parte CONVENUTA vengono attribuiti:
- Area urbana priva di fabbriche identificata catastalmente al foglio
16 particella 184 sub. 6 di m2 187 del valore di € 6.427,88;
3 - il garage in identificato catastalmente al foglio 16 particella 184 sub. 5 di m2 12 del valore di € 4.000,00.
Sull'area urbana priva di fabbriche identificata catastalmente al foglio 16 particella 184 sub. 3 dovrà essere costituita contestualmente servitù di passaggio e manovra a favore del fondo
(dominante) che verrà attribuito a parte convenuta e individuato al foglio 16 particella 184 sub. 6.
Il tutto come graficamente rappresentato dall'all. A all'elaborato del
18.2.2025, che di seguito si riproduce:
6. Le spese di CTU, in quanto funzionali alla divisione, vanno ripartite nei rapporti interni tra le parti nella misura corrispondente ai diritti spettanti, ovverosia 2/3 parte attrice e 1/3 parte convenuta.
7. Le spese possono compensarsi, non essendovi stata opposizione alla divisione e non essendo, di fatto, insorto contenzioso.
4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dispone lo scioglimento della comunione tra
[...]
e , e Parte_1 Parte_2 CP_1 disponendo le assegnazioni così come previste dal progetto divisionale depositato dal consulente d'ufficio in data 18.2.2025, da intendersi richiamato e trascritto, anche riprodotto in parte motiva della presente sentenza.
2. Dispone che le spese di CTU siano ripartite tra le parti nella misura corrispondente alla all'entità dei diritti oggetto di divisione (2/3 parte attrice, 1/3 parte convenuta).
3. Spese di lite integralmente compensate.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 4/6/2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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