Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/05/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2637 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2637/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, posta in decisione con decreto reso in data 23.4.2025, ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA
ALABO N. 30, presso lo studio dell'avv. BORRELLO ANTONIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA BARONE
ZUPPELLO N. 51, presso lo studio dell'avv. MIRABELLA ELIANA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 25.7.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 27/06/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 16.5.2009.
pagina 1 di 5
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 16.5.2009 in Comune di Augusta;
- che dall'unione sono nati i figli il 2.8.2010 e il 30.5.2014; Per_1 Per_2
- di essersi separati consensualmente con verbale del 18.1.2017, omologato con decreto n. 46/2018, emesso da questo Tribunale in data 1.2.2018 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Augusta (SR), in data 16.05.2009 (atto n. 10, P2 S.A. Uff.1 anno 2009 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Augusta), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Augusta, a messo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Confermare le condizioni stabilite nel ricorso per separazione consensuale omologate dal
Tribunale di Siracusa con decreto n. 46/2018 (cron. N. 858/2018 – R.G. 2996/2017) e quindi prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare residenza e dimora ove loro meglio aggraderà, prestandosi reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto o carta di identità valida per l'espatrio. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare preventivamente ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio;
2) La casa coniugale sita in Augusta Via Meucci n. 6, di proprietà del IG. Parte_2
, resta assegnata allo stesso;
[...]
3) I figli vengono affidati ad entrambi i genitori, con stabile collocazione del figlio Per_1
presso la dimora paterna, sita in Augusta in Via Meucci n. 6, e con stabile collocazione della figlia presso l'abitazione della madre sita in Villasmundo – Melilli via Anapo n. Per_2
6/A. La IG.ra autorizza sin da ora espressamente il IG. Parte_1 Parte_2
a spostare la residenza del figlio presso quella del padre nella eventualità
[...] Per_1
di un trasferimento di questi in altra città.
In ogni caso è dovere dei genitori garantire ai propri figli continue frequentazioni a salvaguardia del rapporto di fratellanza così che gli stessi possano crescere condividendo la propria vita;
4) La madre avrà piena ed incondizionata facoltà di vedere e tenere con sé il figlio Per_1
pagina 2 di 5 anche per più giorni a settimana e con pernottamento, compatibilmente con gli impegni scolastici del bambino, al fine di consentire ai propri figli di trascorrere insieme quanto più tempo possibile. La vedrà e terrà con sé il figlio per almeno due volte alla settimana Per_1
(orientativamente il sabato e la domenica) dalle ore 10:00 alle ore 17:00;
5) Il avrà piena ed incondizionata facoltà di vedere e tenere con sé la figlia , anche per Per_2
più giorni a settimana e con pernottamento, da concordarsi sulla base delle eIGenze e degli e impegni suoi e della madre collocataria e sempre al fine di consentire ai propri figli di trascorrere insieme quanto più tempo possibile. Il padre vedrà e terrà con sé la figlia per almeno due volte alla settimana (orientativamente il sabato e la domenica) dalle ore 10:00 alle ore 17:00;
6) Per la festività di Natale, Pasqua et similia, i figli trascorreranno ad anni alterni, e sempre insieme, il giorno della Vigilia di Natale con il padre, il giorno di Natale con la madre, e viceversa, lo stesso vale per il giorno di capodanno e per la viglia e per il giorno di Pasqua
e di Pasquetta.
Durante l'estate, ed esattamente nel periodo di ferie lavorative, il padre terrà con sé entrambi i figli, per almeno 15 giorni di seguito-previo accordo con la IG.ra ; la madre terrà Pt_1
con se i figli per ugual periodo da concordarsi entro il mese di giugno.
Detti tempi e modalità potranno essere ampliati, su accordo dei genitori compatibilmente alla volontà dei figli;
in particolare modo il figlio potrà trasferirsi presso l'abitazione Per_1
della madre, durante il periodo estivo per almeno 15 giorni ove manifesti favorevole volontà in tal senso.
7) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , per il Parte_2 Parte_1 mantenimento della figlia , la somma di € 375,00 mensili, entro e non oltre il 23 di Per_2
ciascun mese;
il predetto provvederà, in via esclusiva, al mantenimento diretto del figlio collocato presso l'abitazione; egli dovrà altresì rimborsare al genitore Per_1
anticipatario il 100% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal SSN, nonché il 100% delle spese straordinarie, concordate tra i genitori salvo comprovate urgenze. Dette somme saranno versate dal entro 10 giorni dalla richiesta documentata. Per il figlio Pt_2
in quanto collocato presso il padre, tali spese verranno sostenute direttamente dal Per_1
predetto in misura pari al 100% senza alcuna rivalsa nei confronti della moglie.
8) Le decisioni relative alla ordinaria amministrazione per i figli minori, saranno prese dal genitore presso cui staranno al momento, mentre quelle di straordinaria e rilevante importanza saranno concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze.
Per effetto di tali patti, i coniugi si danno atto di avere come sopra regolato ogni loro rapporto pagina 3 di 5 patrimoniale, di essere definitivamente tacitati e soddisfatti, e di non avere null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo.
All'esito dell'udienza del 22.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 16.5.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Augusta dell'anno 2009
(Anno 2009 – n. 10 – Parte II – Serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti ai figli minori e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Augusta di procedere all'annotazione della presente pagina 4 di 5 sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conIGlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 8.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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