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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RG nr. 505/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 25 agosto 2023, da
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 in proprio e quale mandatario di
[...]
, , in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore, in virtù del contratto di cessione del 29.11.1999 e successivi e della procura speciale del 3.7.14 Rep. n. 37521 Racc. n. 5762 Notaio di Persona_1
Tivoli, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti del 23.1.2023 Repertorio 37590 Raccolta n. 7131 Dr.
Notaio in Fiumicino, dall'avv. Antonella Tomasello (pec: Persona_2
), Email_1 contro
(c.f. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 giusta procura depositata unitamente al fascicolo telematico, dagli avv.ti
Roberto Tosetto, Rossana Bembo e Giovanni Pettoello (pec:
, Email_2 appellante
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Vicenza nn. 119/2023 d.d. 28.02.2023, non notificata.-
1 In punto: impugnazione estratto di ruolo;
prescrizione; interesse ad agire.-
CONCLUSIONI
INPS, Parte_2
“In riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 119/2023 pubblicata il 28.2.2023,
I. In principalità:
1 – dichiarare inammissibile e respingere perché infondato il ricorso di CP_1
.
[...]
2 – Spese di lite rifuse di entrambi i gradi di giudizio.
II. In subordine: disporre la compensazione integrale o quantomeno parziale delle spese di lite del primo grado di giudizio e del giudizio d'appello”.
: Controparte_1
1. respingere l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, accertare l'importo effettivamente dovuto dal sig. in base al regime CP_1 della prescrizione applicabile ai crediti contributivi oggetto della oggetto della cartella di pagamento notificata da Equitalia n. CP_2
12420050041484549/501;
3. con rifusione di spese e di compensi professionali per l'attività difensiva, oltre
15% per spese generali, Iva e Cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza accoglieva il ricorso presentato da in data 3 maggio 2022, con il quale Controparte_1 aveva proposto azione di accertamento negativo (nei confronti di e di Pt_1 [...]
del credito portato nella cartella di pagamento notificata in data Pt_2
15.12.2007/09.01.2008 da n. Controparte_3
12420050041484549/501, per l'importo originario di € 184.716,31, per intervenuta prescrizione (quinquennale) in difetto di atti interruttivi, laddove in data 28.04.2021 presentava all' nonché al Concessionario - senza ricevere Pt_1 riscontro alcuno - istanza di annullamento in autotutela del debito contributivo.
In parte dispositiva così disponeva:
1) accerta l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito contributivo oggetto della cartella di pagamento n. 12420050041484549/501;
2 2) condanna le parti resistenti, in solido tra loro, a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.300,00, oltre a spese generali, iva
e cpa, e al rimborso delle spese per contributo unificato pari ad euro 379,50.
In parte motiva il giudice berico così argomentava:
a) l'eccezione di inammissibilità va rigettata;
in assenza di qualsivoglia azione esecutiva o di reazione dell'Amministrazione all'istanza di revoca in autotutela avanzata dal ricorrente nell'aprile 2021 (doc. 5 ricorrente), infatti, la situazione di oggettiva incertezza che deriva dall'esistenza di una cartella esattoriale validamente notificata nel 2008 e di considerevole importo, il cui credito potrebbe essere tuttavia prescritto, può essere rimossa soltanto con
l'intervento del giudice;
ne deriva l'affermazione di un effettivo interesse ad agire in capo al ricorrente;
come indicato nella memoria difensiva stessa, peraltro, l'art. 3bis d. l. n. 146/2021 esclude l'impugnabilità degli estratti di ruolo con riferimento alle cartelle non notificate o la cui notifica risulti invalida;
b) il ricorso va accolto, non avendo l' dimostrato la regolare di notifica di alcun Pt_1 atto interruttivo del credito successivo alla notifica della cartella avvenuta nel
2008; anche a voler considerare il termine decennale previsto dalla legislazione antecedente alla l. n. 335/1995, in base al principio della ragione più liquida va infatti accertata l'intervenuta prescrizione del credito, dal momento che successivamente al 2008 non risulta alcun valido atto interruttivo della stessa;
in particolare, l'intimazione di pagamento datata 21/10/2016 non è stata validamente notificata al ricorrente;
dal doc. 25 prodotto dall' infatti si Pt_1 evince che a fronte della non meglio specificata irreperibilità del destinatario presso l'indirizzo di Creazzo, via Brenta n. 12, l'Ufficiale giudiziario ha operato una notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. senza che risulti l'esistenza dei relativi presupposti;
emerge infatti sia dalle ricerche da quest'ultimo operate, sia dall'estratto prodotto dal procuratore di parte ricorrente, che il sig. Parte_3 risiedesse, come oggi, all'indirizzo sopra indicato;
prima di procedere ai sensi dell'art. 143 c.p.c. l'Ufficiale avrebbe quindi dovuto raccogliere o tentare di raccogliere in loco informazioni sul destinatario, come richiesto dalla ormai consolidata giurisprudenza sul punto (v. ex multis Cass. n. 2530/2022); è
d'altra parte evidente che il rimedio contemplato dalla norma in questione rappresenti l'extrema ratio, considerate le scarsissime probabilità che il destinatario venga effettivamente a conoscenza del tentativo di notifica 3 esperito, e va per questo relegato alle ipotesi di effettiva impossibilità di reperire il soggetto. Ciò spiega la ragione per cui la giurisprudenza esiga, ai fini dell'esperibilità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non solo l'assenza del nominativo del destinatario sui citofoni e/o sulle caselle della posta dello stabile risultante dall'indirizzo di cui l'Ufficiale giudiziario è in possesso, ma anche il compimento di ulteriori verifiche volte appunto ad escludere l'effettiva reperibilità del soggetto. Di tale attività non è dato il minimo conto nella cartolina prodotta in atti;
nella situazione di fatto descritta dall'Ufficiale giudiziario nel documento, egli avrebbe dovuto compiere una notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; mancando alcun riscontro della spedizione della raccomandata contente l'avviso di deposito presso la casa comunale, la notifica deve ritenersi invalida”.
2. Avverso la sentenza propone appello l' (in uno con svolgendo Pt_1 Parte_2 tre (3) motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 3bis del d.l. n. 146/2021 laddove la disposizione con l'incipit “
4-bis.
L'estratto di ruolo non è impugnabile.”, vieta all'assicurato di promuovere un'azione di accertamento negativo del credito di cui all'estratto di ruolo per farne accertare la prescrizione in presenza di cartelle di pagamento validamente notificate.
2.2. Con il secondo motivo, svolto in via subordinata, premesso che alla fattispecie si applica ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335/1995 il termine di prescrizione decennale trattandosi di “contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge“ per le quali erano già stati compiuti “atti interruttivi….. nel rispetto della normativa preesistente”, si duole della pronuncia per aver erroneamente applicato nella fattispecie la normativa ordinaria in materia di notificazione di atti giudiziari (come si evince dal riferimento a Cass.
n. 2530/2022) laddove l'intimazione di pagamento è invece atto stragiudiziale, la cui notifica nella fattispecie si è perfezionata nelle forme previste dall'art. 50 comma 2 del Dpr. n. 602/1973 e dunque con il rito degli ignoti (art. 143 c.p.c.)
e non degli irreperibili (art. 140 c.p.c.), dunque con il deposito dell'intimazione di pagamento nella Casa Comunale di Sovizzo (previa verifica della residenza
4 anagrafica) e con comunicazione del deposito mediante raccomandata n.
61234116529-8.
2.3. Con il terzo motivo impugna autonomamente il capo della sentenza relativo alle spese per violazione dell'art. 92 c.p.c.. e ribadisce – nella denegata ipotesi di conferma della decisione - che il giudicante avrebbe comunque dovuto compensare integralmente o quanto meno parzialmente le spese di lite, tenuto conto dell'incertezza normativa derivante dall'art. 3bis del D.L. n. 146/2021 nonché della circostanza che l'intimazione di pagamento è stata emessa dal
Concessionario e non direttamente dall' . Pt_1
Per i medesimi motivi conclude per la compensazione anche delle spese di lite di questo grado di appello.
3. Nel costituirsi con memoria d.d. 31 dicembre 2024 , Controparte_1 preliminarmente evidenzia, che il Concessionario sebbene notiziato della sentenza favorevole del Tribunale di Vicenza non solo non ha proceduto alla sgravio della sua posizione debitoria ma ha anche notificato in data 02.03.2023 una nuova intimazione di pagamento relativa agli stessi crediti previdenziali oggetto di questo giudizio.
3.1. In relazione al primo motivo difende la sentenza laddove ha enucleato la sussistenza di uno stato di “oggettiva incertezza” superabile solo con l'intervento del giudice, incertezza che può sorgere anche nel corso del giudizio, com'è nel caso in cui l'ente previdenziale, nel difendersi, contesti l'intervenuta prescrizione e ribadisca l'attuale sussistenza del credito nei confronti dell'assicurato.
3.2. In relazione al secondo motivo, pur senza nulla osservare sul termine (decennale o quinquennale) della prescrizione nella fattispecie, ribadisce l'inesistenza della notifica dell'atto interruttivo rappresentato un'intimazione di pagamento del
Concessionario datata 21.10.2016, laddove la notificazione non si è comunque Parte perfezionata in mancanza della .
3.3. Con riferimento al terzo motivo conclude per la conferma del capo della sentenza relativo alle spese laddove il giudice ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza.
5 4. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo di udienza, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 29 maggio 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'originario ricorso va dichiarata inammissibile per le ragioni che seguono (in termini Corte di Appello Venezia n. 267/2023 d.d. 03.05.2023, n. 622/2023 d.d.
24.10.2023, n. 259/2024 d.d. 08.05.2024, tutte irrevocabili, richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
6. Nella fattispecie si è in presenza di cartella di pagamento validamente notificata, avendo il contribuente impugnato il solo estratto di ruolo, di cui è casualmente venuto a conoscenza a seguito di verifiche personali.
L'impugnazione è allora tout court inammissibile, ai sensi della prima parte dell'art. 12 co.
4-bis D.P.R. 602/1973, come introdotto dall'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021,
n. 215, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile” laddove sul punto la
Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. n. 26283/2022) nello stabilire che la norma è applicabile anche ai processi in corso ha chiaramente enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n.
215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
7. Invero, sulla scorta dei principi affermati da Cass. S.U. n. 19704/2015, la giurisprudenza della Suprema Corte aveva stabilito - anche prima dello ius superveniens - che l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è ammissibile solo nel caso in cui la cartella di pagamento non sia stata validamente notificata e per tale motivo l'interessato abbia appreso della sua esistenza attraverso l'estratto di ruolo, perché solamente in questo caso ricorrono le condizioni per ritenere ammissibile una tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica
(cfr. Cass. n 5443/2019, Cass. n. 6273/2019, Cass. n. 6166/2019).
6 8. In particolare, Cass. 14695/2021 aveva rilevato che il principio “evidenzia i limiti di impugnabilità dell'estratto di ruolo costituiti dalla assenza di una regolare notifica della pregressa cartella;
in caso contrario, accertata la rituale notifica della cartella
e la sua mancata impugnazione nei termini stabiliti, l'impugnazione dell'estratto di ruolo deve essere dichiarata inammissibile”.
9. Il principio era stato in precedenza ribadito da Cass. 29294/2019 e Cass.
15603/2020 per le quali “in materia di riscossione di crediti previdenziali,
l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda fra valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando – sul piano dell'interesse ad agire – uno stato di oggettiva incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice”.
10. Nemmeno è valorizzabile in senso favorevole alle tesi dell'assicurato la pronuncia
Cass. n. 29294/2019 cit. - sulla cui rilevanza nella fattispecie insiste l'appellato
- che ha affrontato ex professo la questione dell'interesse ad agire.
E' vero che tale sentenza, dopo aver esaminato la problematica dell'ammissibilità dell'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, ha affermato che la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non
è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, «laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore» (punto 24 della sentenza), ma al punto
25, la sentenza ha precisato che “in tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire”.
La contestazione da parte dell'ente creditore dell'effettiva estinzione del credito
è quindi il presupposto affinché l'attore deduca quale sia, in concreto e nella specifica vicenda processuale, l'interesse ad agire. Insomma, a tal fine non basta allegare sic et simpliciter che l'ente contesta l'effettiva prescrizione del credito, ma bisogna allegare che, data questa contestazione, sussiste nella singola fattispecie un interesse ad agire che deve essere in concreto individuato 7 dall'attore. Ed invero, al punto 26 della predetta sentenza, la Suprema Corte., esemplificando un possibile caso che giustifica l'interesse ad agire mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, indica come rilevante “l'iscrizione ipotecaria avvenuta in corso di giudizio”.
E al punto 27 ribadisce ancor più chiaramente che nei casi in esame si tratta di compiere “un giudizio di merito, poiché, come chiarito da questa Corte, l'interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte
e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda».
Orbene, se il giudizio sulla valutazione dell'interesse ad agire è un giudizio di merito, ciò significa che l'attore non può limitarsi ad affermare che l'ente nega l'effettiva prescrizione, ma deve prospettare che a motivo e sul presupposto di tale contestazione, è insorto, a causa di atti o comportamenti posti in essere dall'ente, un concreto interesse ad agire che legittima la proposizione dell'azione.
Opinare diversamente, comporterebbe legittimare l'esercizio di un'azione giudiziaria volta in pratica ad ottenere una pronuncia che si limiti ad accertare solo e soltanto che l'attore non è debitore (quasi si trattasse di uno status), ossia ammettere in via generale la possibilità di ottenere una pronuncia di mero accertamento, svincolata da un concreto interesse ad agire.
11. La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7353/2022) ha poi significativamente precisato che ”la ricostruita conformazione utile della pretesa stessa non può declinarsi per divenire scrutinabile a seconda dell'evento della lite”, negando così rilievo, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, a un'intimazione di pagamento intervenuta successivamente alla notifica della cartella di pagamento, ma taciuta dal debitore nell'atto introduttivo della lite e allegata dall'amministrazione solo ai fini interruttivi della prescrizione.
Anche dopo la sentenza Cass. n. 29294/2019 cit. è stato allora riaffermato il principio dell'inammissibilità dell'autonoma opposizione all'estratto di ruolo esattoriale nei casi in cui la cartella esattoriale sia stata notificata, chiarendo che la mancanza di sgravio – sulla cui rilevanza fondava il proprio interesse ad agire
8 il ricorrente come anche ribadito in questa sede di gravame - ha “significato
"neutro" e non sintomatico di quell'incertezza che legittima l'interesse ad agire utilizzando la risorsa giudiziaria, opponendo l'intervenuta prescrizione” e che anche la successiva notificazione di un'intimazione di pagamento non configura di per sé quell'obbiettiva incertezza sul credito fondante l'interesse ad agire.
12. Peraltro, nel caso di specie, anche a ritenere - e non si vede come stante la chiarezza del dato normativo - che l'estratto di ruolo sia sempre e comunque direttamente impugnabile (e quindi anche anche se la cartella di pagamento è stata validamente notificata) l'assicurato non ha prima ancora che dimostrato nemmeno allegato la ricorrenza di una delle ipotesi tassative di pregiudizio di cui all'art. 12 comma 4bis del Dpr. n. 602/193 (come novellato prima dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021 e poi modificato dall'art. 1 del Dlgs. n. 110/2024).
13. Dunque, in relazione all'intimazione di pagamento d.d. 02.03.2023 si tratta di atto sopravvenuto finalizzato all'interruzione della prescrizione ma non significativo della pretesa come dimostrato dalla circostanza che alla data della prima udienza (29.05.2025) nulla ha dedotto parte appellata sull'effettiva adozione del Concessionario di procedure esecutive.
Osserva la Corte che anche in relazione alla precedente intimazione di pagamento di d.d. 21.10.2016 – di cui al secondo motivo di Controparte_3 gravame (assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo) – a prescindere dalla validità o meno della relativa notifica è evidente che l'atto era finalizzato alla mera interruzione della prescrizione non essendo stato seguito come quello d.d. 02.03.2023 da atti esecutivi.
14. Va, peraltro, aggiunto che proprio nelle ipotesi in cui intervengano successivi atti interruttivi del Concessionario, di natura esecutiva e/o prodromica (come nella fattispecie), il debitore è tenuto a dedurre e dimostrare di avere impugnato detti atti e ciò proprio al fine di dimostrare la concreta sussistenza di un interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, che altrimenti non avrebbe ragion d'essere ovvero si tradurrebbe in una mera duplicazione di altra più specifica impugnazione, rispetto a cui l'accertamento negativo rimarrebbe irrilevante.
9 Dunque, l'interesse giuridicamente rilevante non può fondarsi sulla mera allegazione della sussistenza di atti con i quali il Concessionario avrebbe dimostrato la propria volontà di precedere all'esecuzione senza allegare e dimostrare di avere tempestivamente azionato gli specifici strumenti che l'ordinamento offre a tutela di un'azione esecutiva che si assuma illegittima.
Il difetto di deduzione in relazione alla mancata reazione agli atti esecutivi o a quelli prodromici posti in essere dal Concessionario (quale l'intimazione di pagamento d.d. 21.10.2016 della quale l'assicurato ha avuto quanto meno contezza a seguito della costituzione in giudizio in primo grado dell' ), Pt_1 denota l'assoluta assenza di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, non potendo questa ritenersi ammissibile a fronte della mancata contestazione, nelle sedi deputate, del diritto di procedere in executivis ovvero del mancato ricorso alle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario
(sostenere diversamente comporterebbe l'irragionevole risultato, contrario all'ordinamento, di porre nel nulla gli strumenti da questo specificamente previsti).
15. Da ultimo ma non ultimo osserva la Corte che il ricorrente non è insorto avverso atti del o dell'Istituto con i quali hanno chiesto il pagamento dei CP_4 contributi, ma è stato il debitore ad agire per ottenere una pronuncia declaratoria dell'intervenuta prescrizione.
Ora, da una parte non è mai stata accertata la prescrizione del credito portato nella cartella di pagamento, né dall'altra parte una simile pronuncia può essere adottata nel presente giudizio in quanto la prescrizione opera come eccezione per paralizzare un'azione volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione, e non può, invece, essere fatta valere in via di azione.
16. Pertanto, poiché nel ricorso di primo grado il ricorrente non ha allegato a dimostrazione del proprio interesse ad agire alcuna circostanza ulteriore rispetto al mero silenzio sull'istanza di sgravio nonché tenuto altresì conto che successivamente il Concessionario non ha intrapreso azioni esecutive,
l'opposizione è inammissibile.
17. In considerazione della circostanza che la ratio decidendi si basa su una recentissima pronuncia giurisprudenziale intervenuta nel corso del giudizio
10 nonché tenuto conto dell'incertezza normativa derivante dall'applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 3bis del d.l. n. 146/2021 (come anche evidenziato dall'Istituto con il proprio terzo motivo di gravame), le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono interamente compensate tra tutte le parti.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo grado da CP_1
;
[...]
2) compensa fra tutte le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 29.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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