Art. 16.
Ai sensi dell' art. 50 del regio decreto 5 giugno 1941, n. 874 , viene stabilito in complessive L. 7.200.000, per esercizio finanziario 1951-52, il concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese che lo Stato sostiene per stipendi al personale di ruolo, per stampati e cancelleria e per spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua.
Ai sensi dell' art. 50 del regio decreto 5 giugno 1941, n. 874 , viene stabilito in complessive L. 7.200.000, per esercizio finanziario 1951-52, il concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese che lo Stato sostiene per stipendi al personale di ruolo, per stampati e cancelleria e per spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua.