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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 185 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Roberto Parise) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Giulia Renzetti, Marcello Carnovale, Francesco Muscari Tomaioli, Umberto CP_1
Ferrato) appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Assegno per il nucleo familiare.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Castrovillari ha rigettato il ricorso con cui Parte_1 aveva rivendicato il “trattamento assegno al nucleo familiare” che l' , pur CP_1 erogandole l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, non le aveva corrisposto. Il tribunale ha affermato che “non risultano allegati dalla parte ricorrente, a ciò tenuta, tutti gli elementi costitutivi del vantato diritto” e che, pertanto, non può
Pag. 1 di 5 operare, in suo favore, il “principio della non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.”.
Ha compensato le spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
2. La ricorrente impugna la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché lamenta che il tribunale le abbia addebitato di non aver “fornito prova della sussistenza degli elementi costitutivi delle prestazioni richieste”, benché essa “avesse allegato al proprio fascicolo di parte tutta la documentazione attestante i requisiti di legge”. Deduce che il proprio nucleo familiare, nel periodo di interesse, era composto da lei, dal coniuge e da due figli minorenni e il reddito familiare era “composto per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente rappresentato dal solo reddito dell'appellante”.
3. Nella resistenza dell' , che ha chiesto il rigetto dell'appello assumendolo CP_1 infondato, il Collegio ha sentito i difensori comparsi all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
4. L'appello è infondato.
5. Il tribunale ha fatto discendere il rigetto della domanda di prestazione dalla condivisibile constatazione che l'assicurata si era limitata a lamentare che gli assegni per il nucleo familiare connessi alla conseguita indennità di disoccupazione agricola non le erano stati erogati benché, in sede amministrativa, avesse prodotto una “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del coniuge” attestante che questi non era “tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi perché non produce alcun reddito”. Tali laconiche allegazioni hanno esaurito l'esposizione della premessa in fatto a cui, in ricorso, seguono immediatamente le “conclusioni” – con la rivendicazione della prestazione
“degli assegni familiari sulla disoccupazione anno 2021 – e l'indicazione dei documenti prodotti a fini di prova.
6. Il giudizio del tribunale in ordine all'insufficienza delle allegazioni che affligge il ricorso va condiviso.
7. Ed invero, nel ricorso introduttivo del giudizio non si rinviene la benché minima allegazione relativa agli elementi costitutivi del diritto al trattamento di famiglia rivendicato.
8. Il beneficio è infatti riservato ai nuclei familiari che non superino determinati limiti reddituali e il suo importo è determinato in funzione diretta del numero dei
Pag. 2 di 5 componenti e in funzione inversa del livello di reddito del nucleo familiare. Tuttavia, la ricorrente, nell'agire in giudizio, non ha fatto menzione di alcuno di questi elementi fattuali, né ha integrato il ricorso con lo specifico rimando ai documenti che ha prodotto, al fine di fornire, per il loro tramite, quelle allegazioni che nel ricorso mancano relativamente alla composizione del suo nucleo familiare e al reddito di ciascuno dei componenti.
9. Correttamente, pertanto, il tribunale ha ritenuto che il difetto di allegazione specifica dei requisiti in parola renda inoperante quel peculiare meccanismo di agevolazione probatoria che è costituito dalla non contestazione. Ciò in quanto l'onere di contestazione presuppone un'allegazione sufficientemente precisa, giacché l'effetto di prova di cui all'art. 115 c.p.c. può conseguire solo alla circostanziata indicazione in ricorso dei requisiti di accesso alla prestazione previdenziale, che nella specie, lo si ribadisce, è mancata1.
10. Non potrebbe obiettarsi che la ricorrente ha allegato implicitamente i requisiti di accesso alla prestazione economica che rivendica. Una tale allegazione è infatti da escludere quando, come nella specie, abbia ad oggetto elementi non generali ed astratti che implicano una prova positiva e la cui consistenza rileva ai fini della misura della prestazione. Proprio con riguardo all'assegno per il nucleo familiare, la più attenta dottrina rimarca la necessità di una precisa allegazione che dia la possibilità all'ente previdenziale convenuto di calibrare le proprie contestazioni, proprio perché non esiste un'unica soglia predeterminata per accedere alla prestazione, essendoci invece vari scaglioni rispetto ai quali varia la consistenza della prestazione medesima. In siffatta ipotesi, pertanto, non può ravvisarsi un'allegazione implicita e, conseguentemente, riprende vigore il principio generale secondo cui l'onere di contestazione sorge solo a seguito dell'allegazione ed è proporzionale, quanto al grado di specificità, alla precisione dell'allegazione stessa.
Pag. 3 di 5 11. Né le allegazioni mancanti potrebbero evincersi dal compendio dei documenti depositati unitamente al ricorso perché essi, nel ricorso, non vengono richiamati allo scopo di integrare l'esposizione dei fatti rilevanti e, in particolare, degli elementi costitutivi del diritto azionato2. Non è dunque sufficiente che quei documenti siano stati versati nel fascicolo di parte, perché al giudice non spetta l'unilaterale ricerca dei contenuti rilevanti all'interno del compendio documentale, potenzialmente sterminato, al fine di desumere la prova di fatti che non siano stati specificamente allegati3.
12. D'altronde, in appello, la ricorrente si duole soltanto della mancata considerazione dei documenti prodotti e, dunque, non censura il giudizio del tribunale relativo al difetto di allegazione dei ridetti elementi costitutivi, ma pretende, in contrasto con il divieto di nova sancito dall'art. 437 c.p.c. e dunque ammissibilmente, di colmare le relative lacune assertive indicando, per la prima volta, quale sia la composizione del proprio nucleo familiare e fornendo indicazioni, seppur generiche, sul reddito familiare nell'anno di interesse.
13. Sicché il limite alla sua iniziativa probatoria, così come, del pari, all'iniziativa probatoria officiosa del giudice, è costituito dal preliminare difetto di allegazione del dato da provare. Tanto comporta: a) che non si può dar prova di ciò che non si è ritualmente allegato in ricorso;
b) che il tribunale non può acquisire d'ufficio quella stessa prova, perché i poteri istruttori del giudice possono essere esercitati al solo fine di superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che quei fatti siano stati
Pag. 4 di 5 puntualmente allegati nell'atto introduttivo del giudizio4, e nel caso di specie tale allegazione, lo si ribadisce, manca.
14. L'appello, pertanto, va respinto.
15. Le spese del grado vanno compensate tra le parti, perché il tribunale ha già verificato l'assolvimento dell'onere autocertificativo imposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'applicazione della speciale deroga al principio della soccombenza a favore dei non abbienti, con una dichiarazione che esplica efficacia anche nei gradi successivi (Cass.
n. 13367/2011).
16. Stante l'esito dell'impugnazione, ricorrono i presupposti oggettivi (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 22/02/2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Castrovillari, giudice del lavoro, n. 114/2024, pubblicata in data 30/01/2024 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/06/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 15486/2007: “In controversia per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità ai sensi della legge n. 118 del 1971 il giudice di merito è tenuto a verificare il requisito della non occupazione dell'istante, pur in mancanza di specifica contestazione dell'amministrazione, ove l'istante stesso non abbia precisato la natura dei redditi percepiti. Infatti, la P.A., convenuta nel giudizio per il pagamento di prestazioni di invalidità civile, ha l'onere di contestare specificamente il possesso del requisito reddituale richiesto per beneficiare delle prestazioni solo ove il ricorrente abbia allegato e provato specificamente la sua situazione reddituale, indicando i redditi percepiti e precisando la loro natura, mentre resta irrilevante sul piano processuale la non contestazione ove l'indicazione dei redditi fatta dal ricorrente sia generica”. 2 Cfr. Cass. 17122/2013, secondo cui occorre che il ricorrente abbia fatto riferimento agli atti allegati al ricorso introduttivo, qualificati come parte integrante dello stesso, affinché l'accertamento del giudice del merito debba estendersi, con eguale profondità, al contenuto degli allegati richiamati, i quali, specialmente se di natura tecnica, costituiscono lo strumento necessario a manifestare compiutamente la volontà posta a base della domanda giudiziale. 3 Cfr. Cass. 21032/2008, secondo cui, ai fini della utilizzabilità come prova dei documenti, non è sufficiente che essi siano allegati al ricorso, ma è necessario che nel ricorso sia descritto il loro contenuto nella parte idonea ad attestarne la rilevanza ai fini decisori. Vds. anche Cass. 2461/2019: “La mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata”. Conf. Cass. 8377/2009 e Cass. 20287/2005. 4 Cass. 15618/2004: "Nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo".
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 185 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Roberto Parise) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Giulia Renzetti, Marcello Carnovale, Francesco Muscari Tomaioli, Umberto CP_1
Ferrato) appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Assegno per il nucleo familiare.
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Castrovillari ha rigettato il ricorso con cui Parte_1 aveva rivendicato il “trattamento assegno al nucleo familiare” che l' , pur CP_1 erogandole l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021, non le aveva corrisposto. Il tribunale ha affermato che “non risultano allegati dalla parte ricorrente, a ciò tenuta, tutti gli elementi costitutivi del vantato diritto” e che, pertanto, non può
Pag. 1 di 5 operare, in suo favore, il “principio della non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.”.
Ha compensato le spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
2. La ricorrente impugna la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché lamenta che il tribunale le abbia addebitato di non aver “fornito prova della sussistenza degli elementi costitutivi delle prestazioni richieste”, benché essa “avesse allegato al proprio fascicolo di parte tutta la documentazione attestante i requisiti di legge”. Deduce che il proprio nucleo familiare, nel periodo di interesse, era composto da lei, dal coniuge e da due figli minorenni e il reddito familiare era “composto per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente rappresentato dal solo reddito dell'appellante”.
3. Nella resistenza dell' , che ha chiesto il rigetto dell'appello assumendolo CP_1 infondato, il Collegio ha sentito i difensori comparsi all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
4. L'appello è infondato.
5. Il tribunale ha fatto discendere il rigetto della domanda di prestazione dalla condivisibile constatazione che l'assicurata si era limitata a lamentare che gli assegni per il nucleo familiare connessi alla conseguita indennità di disoccupazione agricola non le erano stati erogati benché, in sede amministrativa, avesse prodotto una “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del coniuge” attestante che questi non era “tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi perché non produce alcun reddito”. Tali laconiche allegazioni hanno esaurito l'esposizione della premessa in fatto a cui, in ricorso, seguono immediatamente le “conclusioni” – con la rivendicazione della prestazione
“degli assegni familiari sulla disoccupazione anno 2021 – e l'indicazione dei documenti prodotti a fini di prova.
6. Il giudizio del tribunale in ordine all'insufficienza delle allegazioni che affligge il ricorso va condiviso.
7. Ed invero, nel ricorso introduttivo del giudizio non si rinviene la benché minima allegazione relativa agli elementi costitutivi del diritto al trattamento di famiglia rivendicato.
8. Il beneficio è infatti riservato ai nuclei familiari che non superino determinati limiti reddituali e il suo importo è determinato in funzione diretta del numero dei
Pag. 2 di 5 componenti e in funzione inversa del livello di reddito del nucleo familiare. Tuttavia, la ricorrente, nell'agire in giudizio, non ha fatto menzione di alcuno di questi elementi fattuali, né ha integrato il ricorso con lo specifico rimando ai documenti che ha prodotto, al fine di fornire, per il loro tramite, quelle allegazioni che nel ricorso mancano relativamente alla composizione del suo nucleo familiare e al reddito di ciascuno dei componenti.
9. Correttamente, pertanto, il tribunale ha ritenuto che il difetto di allegazione specifica dei requisiti in parola renda inoperante quel peculiare meccanismo di agevolazione probatoria che è costituito dalla non contestazione. Ciò in quanto l'onere di contestazione presuppone un'allegazione sufficientemente precisa, giacché l'effetto di prova di cui all'art. 115 c.p.c. può conseguire solo alla circostanziata indicazione in ricorso dei requisiti di accesso alla prestazione previdenziale, che nella specie, lo si ribadisce, è mancata1.
10. Non potrebbe obiettarsi che la ricorrente ha allegato implicitamente i requisiti di accesso alla prestazione economica che rivendica. Una tale allegazione è infatti da escludere quando, come nella specie, abbia ad oggetto elementi non generali ed astratti che implicano una prova positiva e la cui consistenza rileva ai fini della misura della prestazione. Proprio con riguardo all'assegno per il nucleo familiare, la più attenta dottrina rimarca la necessità di una precisa allegazione che dia la possibilità all'ente previdenziale convenuto di calibrare le proprie contestazioni, proprio perché non esiste un'unica soglia predeterminata per accedere alla prestazione, essendoci invece vari scaglioni rispetto ai quali varia la consistenza della prestazione medesima. In siffatta ipotesi, pertanto, non può ravvisarsi un'allegazione implicita e, conseguentemente, riprende vigore il principio generale secondo cui l'onere di contestazione sorge solo a seguito dell'allegazione ed è proporzionale, quanto al grado di specificità, alla precisione dell'allegazione stessa.
Pag. 3 di 5 11. Né le allegazioni mancanti potrebbero evincersi dal compendio dei documenti depositati unitamente al ricorso perché essi, nel ricorso, non vengono richiamati allo scopo di integrare l'esposizione dei fatti rilevanti e, in particolare, degli elementi costitutivi del diritto azionato2. Non è dunque sufficiente che quei documenti siano stati versati nel fascicolo di parte, perché al giudice non spetta l'unilaterale ricerca dei contenuti rilevanti all'interno del compendio documentale, potenzialmente sterminato, al fine di desumere la prova di fatti che non siano stati specificamente allegati3.
12. D'altronde, in appello, la ricorrente si duole soltanto della mancata considerazione dei documenti prodotti e, dunque, non censura il giudizio del tribunale relativo al difetto di allegazione dei ridetti elementi costitutivi, ma pretende, in contrasto con il divieto di nova sancito dall'art. 437 c.p.c. e dunque ammissibilmente, di colmare le relative lacune assertive indicando, per la prima volta, quale sia la composizione del proprio nucleo familiare e fornendo indicazioni, seppur generiche, sul reddito familiare nell'anno di interesse.
13. Sicché il limite alla sua iniziativa probatoria, così come, del pari, all'iniziativa probatoria officiosa del giudice, è costituito dal preliminare difetto di allegazione del dato da provare. Tanto comporta: a) che non si può dar prova di ciò che non si è ritualmente allegato in ricorso;
b) che il tribunale non può acquisire d'ufficio quella stessa prova, perché i poteri istruttori del giudice possono essere esercitati al solo fine di superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che quei fatti siano stati
Pag. 4 di 5 puntualmente allegati nell'atto introduttivo del giudizio4, e nel caso di specie tale allegazione, lo si ribadisce, manca.
14. L'appello, pertanto, va respinto.
15. Le spese del grado vanno compensate tra le parti, perché il tribunale ha già verificato l'assolvimento dell'onere autocertificativo imposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'applicazione della speciale deroga al principio della soccombenza a favore dei non abbienti, con una dichiarazione che esplica efficacia anche nei gradi successivi (Cass.
n. 13367/2011).
16. Stante l'esito dell'impugnazione, ricorrono i presupposti oggettivi (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 22/02/2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Castrovillari, giudice del lavoro, n. 114/2024, pubblicata in data 30/01/2024 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/06/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 15486/2007: “In controversia per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità ai sensi della legge n. 118 del 1971 il giudice di merito è tenuto a verificare il requisito della non occupazione dell'istante, pur in mancanza di specifica contestazione dell'amministrazione, ove l'istante stesso non abbia precisato la natura dei redditi percepiti. Infatti, la P.A., convenuta nel giudizio per il pagamento di prestazioni di invalidità civile, ha l'onere di contestare specificamente il possesso del requisito reddituale richiesto per beneficiare delle prestazioni solo ove il ricorrente abbia allegato e provato specificamente la sua situazione reddituale, indicando i redditi percepiti e precisando la loro natura, mentre resta irrilevante sul piano processuale la non contestazione ove l'indicazione dei redditi fatta dal ricorrente sia generica”. 2 Cfr. Cass. 17122/2013, secondo cui occorre che il ricorrente abbia fatto riferimento agli atti allegati al ricorso introduttivo, qualificati come parte integrante dello stesso, affinché l'accertamento del giudice del merito debba estendersi, con eguale profondità, al contenuto degli allegati richiamati, i quali, specialmente se di natura tecnica, costituiscono lo strumento necessario a manifestare compiutamente la volontà posta a base della domanda giudiziale. 3 Cfr. Cass. 21032/2008, secondo cui, ai fini della utilizzabilità come prova dei documenti, non è sufficiente che essi siano allegati al ricorso, ma è necessario che nel ricorso sia descritto il loro contenuto nella parte idonea ad attestarne la rilevanza ai fini decisori. Vds. anche Cass. 2461/2019: “La mera produzione di un documento in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarlo, in ossequio all'onere di allegazione delle ragioni di doglianza sotteso al principio di specificità dei motivi di appello, occorrendo che alla produzione si accompagni la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato, ai fini dell'integrazione della ingiustizia della sentenza impugnata”. Conf. Cass. 8377/2009 e Cass. 20287/2005. 4 Cass. 15618/2004: "Nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo".