Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
RE PU BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Presidente estensore Paola Del Giudice
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1145 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA nata a [...] il [...], Parte_1 "
e nata a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. ERCOLANESE TERESA, come da procure in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_2eI coniugi con ricorso ex art. 473 Parte_1 bis 51 c.p.c., anche da loro sottoscritto, in data 05/05/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 26/04/1980, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Sant'ST (al N. 30, Parte II, Serie A, Anno 1980). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio è nato un figlio Giudice Per_1 a Cercola il 24/9/1984 coniugato non convivente, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 27/05/2025).
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e assistenza. Il Sig. Giudice Giuseppe ha stabilito la sua residenza in Policastro Bussentino alla via Nazionale n. 15 e la Sig.ra rimarrà nella casa coniugaleParte_1 di sua proprietà per donazione dei genitori, in S. ST alla via Somma n. 25; A. Quanto ai beni mobili che costituivano l'arredo della casa familiare in S. ST
(NA) alla via Somma n. 25, le parti convengono che il Sig. Giudice provvederà a portare con sé, all'atto della sottoscrizione della presente, gli oggetti prettamente personali.
Dunque, il Sig. Giudice è sin d'ora autorizzato a ritirare, persona e/o con suoi delegati od incaricati, dalla data della firma della presente Convenzione e previo preavviso di almeno sette giorni, i beni di cui sopra entro e non oltre sette giorni;
B. La Sig.ra Parte_1 ha un reddito da pensione ed il Sig. Giudice si è traferito a Policastro dove è in cerca di lavoro, e pertanto le parti rinunciano reciprocamente al mantenimento".
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1145/2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'ST (al N. 30, Parte II,
Serie A, Anno 1980) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sant'ST per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n.
396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.
Nola, 27/06/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice