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Sentenza 19 febbraio 2021
Sentenza 19 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2021, n. 6580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6580 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OM RT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2019 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti. RITENUTO IN FATTO 1. MO OB ricorre avverso la sentenza in data 5/4/2019 della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza in data 12/10/2017 del G.i.p. del Tribunale di Torino che lo aveva condannato per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 213, c.p.p. Con il primo motivo si deduce la carenza di motivazione con riguardo alla doglianza relativa alla idoneità probatoria della ricognizione personale, in quanto contaminata dai vizi insiti nell'individuazione fotografica che l'aveva preceduta, e 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 6580 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 27/11/2020 che era avvenuta distanza di oltre un anno dalla rapina, in seguito a una notizia appresa tramite social network con la quale un collega taxista segnalava alla persona offesa dell'arresto di un rapinatore di taxi che rispondeva al nome di MO OB. Si sostiene altresì l'inutilità di tale risultato probatorio anche ove letto insieme alle ulteriori risultanze processuali, consistenti nel rilievo delle medesime modalità esecutive della rapina e nel fatto che l'imputato fosse residente nelle adiacenze del luogo di commissione del fatto, ossia elementi inidonei a formare una prova. Si aggiunge, infine, che il difensore e il suo sostituto processuale non avevano partecipato all'udienza camerale per un disguido provocato dal Presidente del Collegio, che aveva invitato «i difensori presenti in aula -con udienza fissata alle 10,00- a presentarsi dopo le ore 12,00 dove si sarebbe proseguito con le letture dei che l'udienza relativa al procedimento a carico di MO OB (fissato alle ore 11,00) era già stato chiamato alle ore 11,22 e trattandosi di udienza camerale si era svolta senza la presenza del difensore)». Per tale ragione non riusciva a produrre una precedente sentenza della Corte di appello in relazione alla quale veniva richiesto di riconoscere la continuazione. 2. Il ricorso veniva trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti. Veniva, quindi, letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché ripropone le medesime questioni affrontate e risolte dalla Corte di appello che, in riferimento alla prova della responsabilità, ha valorizzato il plurimo riconoscimento dell'imputato a opera della persona offesa nonché il fatto che l'imputato all'epoca dei fatti dimorasse proprio dove era avvenuta la rapina e il fatto che l'imputato avesse commesso un'altra rapina ai danni di altro taxísta con le medesime modalità. La Corte territoriale ha altresì aggiunto che "il valore probatorio di tali prove è dato proprio dalla loro convergenza e congruenza e l'atto di appello non può proporre una rivisitazione critica di tale 'insieme probatorio', frammentando le singole prove e trascurando di esaminarne una", ossia la ricognizione personale, che viene valutata isolandola dalle altre. A fronte della motivazione della Corte di appello, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di 2 A5-kx L, una motivazione adeguata, logica, priva di contraddizioni e strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2. Va da ultimo segnalato come la doglianza relativa al disguido provocato dal Presidente del Collegio giudicante non abbia alcun fondamento, per come emerge dalla stessa esposizione del ricorrente. E' lui stesso, invero, che ci dice che il Presidente a[...],00 per la lettura del dispositivo le cause che erano state fissate per la trattazione alle ore 10,00. Nessun rinvio a dopo tale orario, invece, era stato disposto per le cause fissate per la trattazione alle ore 11,00, come quella in esame. Da qui discende che del tutto correttamente e in coerenza con le disposizioni date (rinvio a dopo le 12,00 per la lettura dei dispositivi delle cause fissate alle ore 10,00) la causa di MO OB è stata chiamata alle 11,22, quando le difese dovevano essere presenti in ossequio all'orario fissato. Il disguido, quindi, risulta provocato da un errato intendimento delle disposizioni presidenziali e di tanto la difesa non può dolersi. Tanto più che rimane impregiudicata la possibilità di far riconoscere l'eventuale sussistenza della continuazione con incidente d'esecuzione. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2020 Il Consigliere est. Il re idente AN CO Mi ella adoro •••••"\•I• I5
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti. RITENUTO IN FATTO 1. MO OB ricorre avverso la sentenza in data 5/4/2019 della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza in data 12/10/2017 del G.i.p. del Tribunale di Torino che lo aveva condannato per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 213, c.p.p. Con il primo motivo si deduce la carenza di motivazione con riguardo alla doglianza relativa alla idoneità probatoria della ricognizione personale, in quanto contaminata dai vizi insiti nell'individuazione fotografica che l'aveva preceduta, e 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 6580 Anno 2021 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 27/11/2020 che era avvenuta distanza di oltre un anno dalla rapina, in seguito a una notizia appresa tramite social network con la quale un collega taxista segnalava alla persona offesa dell'arresto di un rapinatore di taxi che rispondeva al nome di MO OB. Si sostiene altresì l'inutilità di tale risultato probatorio anche ove letto insieme alle ulteriori risultanze processuali, consistenti nel rilievo delle medesime modalità esecutive della rapina e nel fatto che l'imputato fosse residente nelle adiacenze del luogo di commissione del fatto, ossia elementi inidonei a formare una prova. Si aggiunge, infine, che il difensore e il suo sostituto processuale non avevano partecipato all'udienza camerale per un disguido provocato dal Presidente del Collegio, che aveva invitato «i difensori presenti in aula -con udienza fissata alle 10,00- a presentarsi dopo le ore 12,00 dove si sarebbe proseguito con le letture dei che l'udienza relativa al procedimento a carico di MO OB (fissato alle ore 11,00) era già stato chiamato alle ore 11,22 e trattandosi di udienza camerale si era svolta senza la presenza del difensore)». Per tale ragione non riusciva a produrre una precedente sentenza della Corte di appello in relazione alla quale veniva richiesto di riconoscere la continuazione. 2. Il ricorso veniva trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti. Veniva, quindi, letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché ripropone le medesime questioni affrontate e risolte dalla Corte di appello che, in riferimento alla prova della responsabilità, ha valorizzato il plurimo riconoscimento dell'imputato a opera della persona offesa nonché il fatto che l'imputato all'epoca dei fatti dimorasse proprio dove era avvenuta la rapina e il fatto che l'imputato avesse commesso un'altra rapina ai danni di altro taxísta con le medesime modalità. La Corte territoriale ha altresì aggiunto che "il valore probatorio di tali prove è dato proprio dalla loro convergenza e congruenza e l'atto di appello non può proporre una rivisitazione critica di tale 'insieme probatorio', frammentando le singole prove e trascurando di esaminarne una", ossia la ricognizione personale, che viene valutata isolandola dalle altre. A fronte della motivazione della Corte di appello, i motivi del ricorso non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma -mediante la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di gravame- mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su di 2 A5-kx L, una motivazione adeguata, logica, priva di contraddizioni e strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2. Va da ultimo segnalato come la doglianza relativa al disguido provocato dal Presidente del Collegio giudicante non abbia alcun fondamento, per come emerge dalla stessa esposizione del ricorrente. E' lui stesso, invero, che ci dice che il Presidente a[...],00 per la lettura del dispositivo le cause che erano state fissate per la trattazione alle ore 10,00. Nessun rinvio a dopo tale orario, invece, era stato disposto per le cause fissate per la trattazione alle ore 11,00, come quella in esame. Da qui discende che del tutto correttamente e in coerenza con le disposizioni date (rinvio a dopo le 12,00 per la lettura dei dispositivi delle cause fissate alle ore 10,00) la causa di MO OB è stata chiamata alle 11,22, quando le difese dovevano essere presenti in ossequio all'orario fissato. Il disguido, quindi, risulta provocato da un errato intendimento delle disposizioni presidenziali e di tanto la difesa non può dolersi. Tanto più che rimane impregiudicata la possibilità di far riconoscere l'eventuale sussistenza della continuazione con incidente d'esecuzione. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2020 Il Consigliere est. Il re idente AN CO Mi ella adoro •••••"\•I• I5