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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 6945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6945 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa AN ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC IO LU LO consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1582 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa all'udienza del giorno 21/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. con l'avvocato Parte_1 C.F._1 Roberto D'Amico nel cui studio in Roma Via della Pisana 13 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
Contr (C.F. ; CP_2 P.IVA_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 12330 pubblicata il 14/9/2020 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 2 § 1. – opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Parte_1 LU. per il pagamento di € 10.958,77, assumendo l'incompetenza del CP_2 Tribunale ed eccependo la compensazione giudiziale. Co Nella resistenza della . il Tribunale disattendeva la CP_2 questione sulla incompetenza e riteneva insussistenti i presupposti della compensazione giudiziale, rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente alle spese di lite. Insorgeva con l'atto di appello riproponendo le Parte_1 questioni disattese. Contr Dichiarata la contumacia della e inammissibile l'istanza CP_2 di sospensione, sopravveniva rinuncia all'atto di appello formalizzata l'8/7/2024 dall'appellante Parte_1
All'udienza del 14/11/2025 nessuno compariva e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c..
Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.
A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Contr nei confronti di contro la sentenza n. 12330 pubblicata il
[...] CP_2 14/9/2020 del Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025.
L'estensore Il presidente
RC IO LU LO AN ZZ
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa AN ZZ presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. RC IO LU LO consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1582 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa all'udienza del giorno 21/11/2025 e vertente
TRA
(C.F. con l'avvocato Parte_1 C.F._1 Roberto D'Amico nel cui studio in Roma Via della Pisana 13 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
Contr (C.F. ; CP_2 P.IVA_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 12330 pubblicata il 14/9/2020 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 2 § 1. – opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Parte_1 LU. per il pagamento di € 10.958,77, assumendo l'incompetenza del CP_2 Tribunale ed eccependo la compensazione giudiziale. Co Nella resistenza della . il Tribunale disattendeva la CP_2 questione sulla incompetenza e riteneva insussistenti i presupposti della compensazione giudiziale, rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente alle spese di lite. Insorgeva con l'atto di appello riproponendo le Parte_1 questioni disattese. Contr Dichiarata la contumacia della e inammissibile l'istanza CP_2 di sospensione, sopravveniva rinuncia all'atto di appello formalizzata l'8/7/2024 dall'appellante Parte_1
All'udienza del 14/11/2025 nessuno compariva e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c..
Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.
A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Contr nei confronti di contro la sentenza n. 12330 pubblicata il
[...] CP_2 14/9/2020 del Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 21/11/2025.
L'estensore Il presidente
RC IO LU LO AN ZZ
pag. 2 di 2