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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 15/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Enrico Polimeni, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3020 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra:
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Bruno Mandrelli
-opponente- e ( ), quale mandataria speciale di CP_1 P.IVA_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Sgaramella P.IVA_2
-opposta- Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: per l'udienza del 9 luglio 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte. Fatto e Diritto Con ricorso depositato il 4 maggio 2021, quale mandataria di CP_1
premesso: Parte_2
- che – la quale a sua volta, con contratto di cessione del 23 CP_2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, aveva acquistato pro soluto dalla Controparte_3 Contr (in breve, e da
[...] Controparte_5 tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, dan-
[...] ni, indennizzi e a ogni altro titolo) derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati “in sofferenza” nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019 – con contratto di cessione con- cluso il 4 febbraio 2020 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, ave- va ceduto a titolo oneroso e pro soluto a tutti i crediti in sofferenza sor- Parte_2 ti nel periodo intercorrente tra la data del 14 luglio 1987 ed il 21 agosto 2019, divenendo così quest'ultima esclusiva titolare degli stessi, come da avviso pub- blicato in Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2020;
- che, tra detti crediti, era ricompreso anche quello – pari ad € 24.845,68, comprensivo degli interessi al tasso convenzionale, delle commissioni e delle spese di conto – derivante dal saldo del conto corrente n. 611105/06 (già 10586Q) acceso da il 20 giugno 2007 presso la Parte_1 [...]
(già , filiale di Montecassiano, estinto Controparte_3 Controparte_6 il 10 gennaio 2019; ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo per detto importo, oltre ad in- teressi al tasso legale dalla domanda sino al saldo effettivo.
Pag. 1 a 5 Emesso dal Tribunale di Macerata il decreto ingiuntivo n. 635/2021,
[...]
con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizio- Parte_3 ne avverso detto decreto per le ragioni che saranno di seguito illustrate per quanto di rilevanza ai fini decisori, chiedendo l'accoglimento delle seguenti con- clusioni: «Voglia il Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice Unico, contrariis reiectis, in via rincipale e nel merito accertare e dichiarare la carenza di legittima- zione attiva di e, per essa, di nella proposizione dell'azione CP_1 Parte_2 monitoria e definire il giudizio sul punto;
in via preliminare, laddove non accolta la superiore eccezione o decisa in sentenza all'esito del giudizio, rimettere le parti avanti l'organismo di mediazione per esperire l'obbligatorio tentativo di concilia- zione della lite;
nel merito caducare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto perché errati ed affette da vizi insanabili il complesso delle somme richieste in pa- gamento, con particolare riferimento a quelle relative al rapporto di conto corrente. Sul tutto non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiun- tivo opposto anche in ragione della situazione di sostanziale indigenza dell'attore in opposizione. Con vittoria di spese e competenze». Costituitasi in giudizio, quale mandataria di ha con- CP_1 Parte_2 trastato l'opposizione rassegnando le seguenti conclusioni: «IN VIA PRELI- MINARE
1) munire il decreto ingiuntivo n. 635/2021 emesso il 29 giugno 2021 e pubblicato il 30 giugno 2021 dal Tribunale di Macerata, in persona del Giudice Dott. Luigi Reale, nel procedimento monitorio R.G. 1319/2021, della provvisoria esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., non essendo la opposi- zione de qua fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) vertendo la presente opposizione in tema di contratti bancari e finanziari, previa pronuncia sulla istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, si chiede di assegnare alle parti un termine per la presentazione della domanda di mediazione e di rinviare la causa per l'espletamento di detto procedimento. IN VIA PRINCIPALE
3) rigettare ciascuna e tutte le domande avanzate con l'atto di citazione in opposizione perché infondate per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare il de- creto ingiuntivo n. 635/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo. IN VIA ESTRAMAMENTE SUBORDINATA
4) condannare il Sig. al pagamento, in favore dell'opposta, di Parte_1 tutte le somme che saranno riconosciute, comunque, dovute anche nell'ipotesi de- negata di parziale accoglimento dell'opposizione. IN OGNI CASO
5) condannare il Sig. al pagamento delle spese e competenze Parte_1 di giudizio» (in carattere sottolineato, la parte omessa nelle successive conclusio- ni rassegnate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 lu- glio 2024). Istruita in via documentale e tramite l'espletamento di CTU contabile, la causa trattenuta in decisione il 9 luglio 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***** Ciò posto, e venendo adesso alle specifiche contestazioni sollevate dall'opponente, quest'ultimo ha in primo luogo eccepito la mancanza di prova della cessione del credito in favore di e, dunque, il difetto di titolarità Parte_2
Pag. 2 a 5 del credito in capo ad essa. In tale prospettiva, si deve osservare innanzitutto che, come di recente ri- badito dalla giurisprudenza di legittimità, «In caso di cessione “in blocco” dei cre- diti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per ca- tegorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di cia- scuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devo- luta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censura- bile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» (Cass. n. 4277/2023). Nel caso di specie, l'eccezione di difetto di prova della cessione del credito in favore di deve ritenersi superata dalla documentazione prodotta in Parte_2 giudizio dall'opposta, e, segnatamente, da una parte, il contratto del 23 dicem- Contr bre 2019 di cessione tra e nonché il relativo avviso di cessione CP_2 pubblicato nella G.U. del 16 gennaio 2020, nel quale si fa riferimento a «tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo) (rispettivamente, i "Crediti BMPS" e i "Crediti MPSCS" e, con- giuntamente, i "Crediti") derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecni- che vantati verso debitori classificati come "in sofferenza" nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019», e, dall'altra parte, il contratto del 4 feb- braio 2020 di cessione tra e (in seguito, CP_2 Controparte_7 [...]
nonché il relativo avviso di cessione pubblicato nella G.U. del 22 febbraio Pt_2
2020, nel quale si fa riferimento a «tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese anche legali e giudiziarie, commissioni, penali, danni, indennizzi, ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante dall'escussione di Garanzie Accessorie per- sonali prestate dal Cedente in elazione ai relativi debitori ceduti alla data di effica- cia economica e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione i “Crediti”), sorti nel periodo intercorrente tra la data del 14/7/1987 ed il 21/8/2019 e qualificabili come crediti “in sofferenza” in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli ef- fetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione». Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che il credito per cui è causa si riferisce a un rapporto sorto il 20 giugno 2007 con l'allora Controparte_6 Contr (poi e, circostanza non contestata, passato a “sofferenza” il 10 gennaio 2019, vale a dire alla data della relativa estinzione del conto corrente. Ulteriore elemento probatorio è poi rappresentato dalla circostanza che è in possesso della documentazione contrattuale e che, in base al di- Parte_2 sposto di cui all'art. 1262, comma 1°, c.c., «Il cedente deve consegnare al cessio- nario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso». L'eccezione, pertanto, deve essere disattesa. Con riguardo alle ulteriori questioni, l'opponente ha eccepito l'applicazione illegittima di interessi anatocistici. L'eccezione è fondata solamente con riguardo al periodo successivo al 31.12.2013. Ed infatti, premesso che, per il periodo antecedente, nel contratto di conto corrente acceso il 20 giugno 2007 all'art. 8 è contenuta la clausola di paritetica
Pag. 3 a 5 periodicità della capitalizzazione degli interessi, per il periodo successivo è ne- cessario considerare il disposto di cui all'art. 120, comma 2, lett. b), TUB ratione temporis vigente in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: […]; b) gli interessi periodica- mente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Ne consegue che dall'1 gennaio 2014 e sino alla di entrata in vigore della Delibera del CICR del 3 agosto 2016, deve in ogni caso essere esclusa ogni capi- talizzazione degli interessi passivi, mentre, per il periodo successivo all'entrata in vigore di detta Delibera, è necessario verificare se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizza- to quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della citata delibera e, solo in caso af- fermativo, è possibile applicare il regime di capitalizzazione espressamente auto- rizzato dal cliente. Nella specie, tale consenso non risulta agli atti e, conseguentemente, la CTU, conformemente al quesito peritale, ha correttamente escluso la capitaliz- zazione degli interessi per il periodo successivo al 31 dicembre 2013. È invece infondata l'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse applicati non avendo la CTU riscontrato alcuno sforamento dei tassi soglia vigenti all'epoca della stipula del contratto o dell'esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito, così come parimenti infondata l'eccezione di applicazione di interessi ultralegali in mancanza di specifica pattuizione, pattuizione, invece, risultante nella documentazione contrattuale in atti e puntualmente riscontrata dalla CTU (pag. 14 relazione peritale). Quanto, poi, alla commissione di massimo scoperto (CMS), si deve rileva- re che nel contratto la stessa era stata determinata con la semplice dicitura «Commissione di massimo scoperto per utilizzi senza affidamento 0,750%». Orbene, premesso che quest'ultima deve ritenersi in astratto come corri- spettivo della banca per l'onere di tenere a disposizione una determinata somma nell'ambito di un contratto di affidamento per la somma non utilizzata e dunque non remunerata dagli interessi passivi, nel caso di specie siffatta pattuizione, come anche riscontrato dalla CTU (pag. 20 Relazione), è indeterminata in quan- to prevede esclusivamente la misura numerica della commissione senza stabilire alcun criterio di calcolo. Il correntista, infatti, non è in grado di verificarne la corretta applicazione in assenza di indicazione circa l'importo e il periodo di ri- ferimento: la CMS potrebbe essere applicata per un solo giorno di scoperto e per qualsiasi importo, oppure se lo scoperto supera un determinato importo e/o se perdura per un certo numero di giorni consecutivi o se si verifica più volte nel periodo di riferimento. Tale clausola, non essendo specificamente indicato il cri- terio di calcolo (ex ante e no, ovviamente, ex post), non si presta ad una univoca interpretazione, con la conseguenza che deve ritenersi affetta da nullità risultan- done indeterminato l'oggetto (artt. 1346 e 1418, comma secondo, c.c.). All'esito dei riconteggi effettuati escludendo gli illegittimi addebiti a titolo di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto, la CTU ha ride- terminato in complessivi € 20.503,05 il saldo negativo del conto corrente. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna
Pag. 4 a 5 dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della complessiva somma di
€ 20.503,05, oltre ad interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c. a decorrere dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (4 maggio 2021) sino al saldo effettivo. Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, possono essere dichiarate integralmente compensate. Per le stesse ragioni, le spese di CTU, come liquidate con separato decre- to, devono essere definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro e in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica, de- finitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 3020/2021 R.G., disat- tesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 635/2021 emesso dal Tri- bunale di Macerata;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 20.503,05 oltre ad interessi come in motivazione fino al saldo effettivo;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate;
4) pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro e in pari misura le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Così deciso a Macerata il 15 febbraio 2025. Il Giudice (Andrea Enrico Polimeni)
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Enrico Polimeni, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3020 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra:
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Bruno Mandrelli
-opponente- e ( ), quale mandataria speciale di CP_1 P.IVA_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Sgaramella P.IVA_2
-opposta- Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: per l'udienza del 9 luglio 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte. Fatto e Diritto Con ricorso depositato il 4 maggio 2021, quale mandataria di CP_1
premesso: Parte_2
- che – la quale a sua volta, con contratto di cessione del 23 CP_2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, aveva acquistato pro soluto dalla Controparte_3 Contr (in breve, e da
[...] Controparte_5 tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, dan-
[...] ni, indennizzi e a ogni altro titolo) derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati “in sofferenza” nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019 – con contratto di cessione con- cluso il 4 febbraio 2020 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, ave- va ceduto a titolo oneroso e pro soluto a tutti i crediti in sofferenza sor- Parte_2 ti nel periodo intercorrente tra la data del 14 luglio 1987 ed il 21 agosto 2019, divenendo così quest'ultima esclusiva titolare degli stessi, come da avviso pub- blicato in Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2020;
- che, tra detti crediti, era ricompreso anche quello – pari ad € 24.845,68, comprensivo degli interessi al tasso convenzionale, delle commissioni e delle spese di conto – derivante dal saldo del conto corrente n. 611105/06 (già 10586Q) acceso da il 20 giugno 2007 presso la Parte_1 [...]
(già , filiale di Montecassiano, estinto Controparte_3 Controparte_6 il 10 gennaio 2019; ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo per detto importo, oltre ad in- teressi al tasso legale dalla domanda sino al saldo effettivo.
Pag. 1 a 5 Emesso dal Tribunale di Macerata il decreto ingiuntivo n. 635/2021,
[...]
con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizio- Parte_3 ne avverso detto decreto per le ragioni che saranno di seguito illustrate per quanto di rilevanza ai fini decisori, chiedendo l'accoglimento delle seguenti con- clusioni: «Voglia il Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice Unico, contrariis reiectis, in via rincipale e nel merito accertare e dichiarare la carenza di legittima- zione attiva di e, per essa, di nella proposizione dell'azione CP_1 Parte_2 monitoria e definire il giudizio sul punto;
in via preliminare, laddove non accolta la superiore eccezione o decisa in sentenza all'esito del giudizio, rimettere le parti avanti l'organismo di mediazione per esperire l'obbligatorio tentativo di concilia- zione della lite;
nel merito caducare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto perché errati ed affette da vizi insanabili il complesso delle somme richieste in pa- gamento, con particolare riferimento a quelle relative al rapporto di conto corrente. Sul tutto non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiun- tivo opposto anche in ragione della situazione di sostanziale indigenza dell'attore in opposizione. Con vittoria di spese e competenze». Costituitasi in giudizio, quale mandataria di ha con- CP_1 Parte_2 trastato l'opposizione rassegnando le seguenti conclusioni: «IN VIA PRELI- MINARE
1) munire il decreto ingiuntivo n. 635/2021 emesso il 29 giugno 2021 e pubblicato il 30 giugno 2021 dal Tribunale di Macerata, in persona del Giudice Dott. Luigi Reale, nel procedimento monitorio R.G. 1319/2021, della provvisoria esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., non essendo la opposi- zione de qua fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) vertendo la presente opposizione in tema di contratti bancari e finanziari, previa pronuncia sulla istanza di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, si chiede di assegnare alle parti un termine per la presentazione della domanda di mediazione e di rinviare la causa per l'espletamento di detto procedimento. IN VIA PRINCIPALE
3) rigettare ciascuna e tutte le domande avanzate con l'atto di citazione in opposizione perché infondate per i motivi esposti e, per l'effetto, confermare il de- creto ingiuntivo n. 635/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo. IN VIA ESTRAMAMENTE SUBORDINATA
4) condannare il Sig. al pagamento, in favore dell'opposta, di Parte_1 tutte le somme che saranno riconosciute, comunque, dovute anche nell'ipotesi de- negata di parziale accoglimento dell'opposizione. IN OGNI CASO
5) condannare il Sig. al pagamento delle spese e competenze Parte_1 di giudizio» (in carattere sottolineato, la parte omessa nelle successive conclusio- ni rassegnate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 lu- glio 2024). Istruita in via documentale e tramite l'espletamento di CTU contabile, la causa trattenuta in decisione il 9 luglio 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***** Ciò posto, e venendo adesso alle specifiche contestazioni sollevate dall'opponente, quest'ultimo ha in primo luogo eccepito la mancanza di prova della cessione del credito in favore di e, dunque, il difetto di titolarità Parte_2
Pag. 2 a 5 del credito in capo ad essa. In tale prospettiva, si deve osservare innanzitutto che, come di recente ri- badito dalla giurisprudenza di legittimità, «In caso di cessione “in blocco” dei cre- diti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per ca- tegorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di cia- scuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devo- luta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censura- bile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» (Cass. n. 4277/2023). Nel caso di specie, l'eccezione di difetto di prova della cessione del credito in favore di deve ritenersi superata dalla documentazione prodotta in Parte_2 giudizio dall'opposta, e, segnatamente, da una parte, il contratto del 23 dicem- Contr bre 2019 di cessione tra e nonché il relativo avviso di cessione CP_2 pubblicato nella G.U. del 16 gennaio 2020, nel quale si fa riferimento a «tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo) (rispettivamente, i "Crediti BMPS" e i "Crediti MPSCS" e, con- giuntamente, i "Crediti") derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecni- che vantati verso debitori classificati come "in sofferenza" nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019», e, dall'altra parte, il contratto del 4 feb- braio 2020 di cessione tra e (in seguito, CP_2 Controparte_7 [...]
nonché il relativo avviso di cessione pubblicato nella G.U. del 22 febbraio Pt_2
2020, nel quale si fa riferimento a «tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese anche legali e giudiziarie, commissioni, penali, danni, indennizzi, ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante dall'escussione di Garanzie Accessorie per- sonali prestate dal Cedente in elazione ai relativi debitori ceduti alla data di effica- cia economica e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione i “Crediti”), sorti nel periodo intercorrente tra la data del 14/7/1987 ed il 21/8/2019 e qualificabili come crediti “in sofferenza” in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli ef- fetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione». Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che il credito per cui è causa si riferisce a un rapporto sorto il 20 giugno 2007 con l'allora Controparte_6 Contr (poi e, circostanza non contestata, passato a “sofferenza” il 10 gennaio 2019, vale a dire alla data della relativa estinzione del conto corrente. Ulteriore elemento probatorio è poi rappresentato dalla circostanza che è in possesso della documentazione contrattuale e che, in base al di- Parte_2 sposto di cui all'art. 1262, comma 1°, c.c., «Il cedente deve consegnare al cessio- nario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso». L'eccezione, pertanto, deve essere disattesa. Con riguardo alle ulteriori questioni, l'opponente ha eccepito l'applicazione illegittima di interessi anatocistici. L'eccezione è fondata solamente con riguardo al periodo successivo al 31.12.2013. Ed infatti, premesso che, per il periodo antecedente, nel contratto di conto corrente acceso il 20 giugno 2007 all'art. 8 è contenuta la clausola di paritetica
Pag. 3 a 5 periodicità della capitalizzazione degli interessi, per il periodo successivo è ne- cessario considerare il disposto di cui all'art. 120, comma 2, lett. b), TUB ratione temporis vigente in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: […]; b) gli interessi periodica- mente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Ne consegue che dall'1 gennaio 2014 e sino alla di entrata in vigore della Delibera del CICR del 3 agosto 2016, deve in ogni caso essere esclusa ogni capi- talizzazione degli interessi passivi, mentre, per il periodo successivo all'entrata in vigore di detta Delibera, è necessario verificare se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizza- to quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della citata delibera e, solo in caso af- fermativo, è possibile applicare il regime di capitalizzazione espressamente auto- rizzato dal cliente. Nella specie, tale consenso non risulta agli atti e, conseguentemente, la CTU, conformemente al quesito peritale, ha correttamente escluso la capitaliz- zazione degli interessi per il periodo successivo al 31 dicembre 2013. È invece infondata l'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse applicati non avendo la CTU riscontrato alcuno sforamento dei tassi soglia vigenti all'epoca della stipula del contratto o dell'esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito, così come parimenti infondata l'eccezione di applicazione di interessi ultralegali in mancanza di specifica pattuizione, pattuizione, invece, risultante nella documentazione contrattuale in atti e puntualmente riscontrata dalla CTU (pag. 14 relazione peritale). Quanto, poi, alla commissione di massimo scoperto (CMS), si deve rileva- re che nel contratto la stessa era stata determinata con la semplice dicitura «Commissione di massimo scoperto per utilizzi senza affidamento 0,750%». Orbene, premesso che quest'ultima deve ritenersi in astratto come corri- spettivo della banca per l'onere di tenere a disposizione una determinata somma nell'ambito di un contratto di affidamento per la somma non utilizzata e dunque non remunerata dagli interessi passivi, nel caso di specie siffatta pattuizione, come anche riscontrato dalla CTU (pag. 20 Relazione), è indeterminata in quan- to prevede esclusivamente la misura numerica della commissione senza stabilire alcun criterio di calcolo. Il correntista, infatti, non è in grado di verificarne la corretta applicazione in assenza di indicazione circa l'importo e il periodo di ri- ferimento: la CMS potrebbe essere applicata per un solo giorno di scoperto e per qualsiasi importo, oppure se lo scoperto supera un determinato importo e/o se perdura per un certo numero di giorni consecutivi o se si verifica più volte nel periodo di riferimento. Tale clausola, non essendo specificamente indicato il cri- terio di calcolo (ex ante e no, ovviamente, ex post), non si presta ad una univoca interpretazione, con la conseguenza che deve ritenersi affetta da nullità risultan- done indeterminato l'oggetto (artt. 1346 e 1418, comma secondo, c.c.). All'esito dei riconteggi effettuati escludendo gli illegittimi addebiti a titolo di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto, la CTU ha ride- terminato in complessivi € 20.503,05 il saldo negativo del conto corrente. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna
Pag. 4 a 5 dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della complessiva somma di
€ 20.503,05, oltre ad interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c. a decorrere dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (4 maggio 2021) sino al saldo effettivo. Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, possono essere dichiarate integralmente compensate. Per le stesse ragioni, le spese di CTU, come liquidate con separato decre- to, devono essere definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro e in pari misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica, de- finitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 3020/2021 R.G., disat- tesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 635/2021 emesso dal Tri- bunale di Macerata;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 20.503,05 oltre ad interessi come in motivazione fino al saldo effettivo;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate;
4) pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro e in pari misura le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Così deciso a Macerata il 15 febbraio 2025. Il Giudice (Andrea Enrico Polimeni)
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