Articolo 1 della Legge 9 agosto 1948, n. 1077
Articolo 2
Versione
18 agosto 1948
Art. 1.
La dotazione del Presidente della Repubblica, prevista dal terzo comma dell'art. 84 della Costituzione , e' costituita dal Palazzo del Quirinale, dai fabbricati San Felice e Martinucci e collegata autorimessa siti in Roma, via, della Dataria, rispettivamente ai nn. 21, 14, nonche' dalla tenuta di Castelporziano esclusi tutti i terreni attualmente affittati, e da tutti i mobili e le pertinenze dei beni medesimi.
E' altresi' assegnata alla dotazione del Presidente della Repubblica la somma annua di lire centottanta milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da corrispondersi in dodici mensilita'.
Entrata in vigore il 18 agosto 1948
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