TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/12/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 182/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Martorelli n. Parte_1
36 presso lo studio degli Avv.ti Stefano Cavalcanti e Stefania Cortese che lo rappresentano e difendono - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, via Isonzo n. 48 presso l'ufficio legale dell' , CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare che il Sig.
[...]
è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in data 11 Novembre 2022 (inf. Parte_1
N.519501224) e per l'effetto riconoscere un grado di inabilità al lavoro/menomazione della
integrità psicofisica quantificabile quantomeno in 10 punti percentuali o nella misura che
risulterà di Giustizia;
- condannare, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente CP_1
la relativa rendita ex art. 13 comma II lett. a D. Lgs. n.38/2000, ovvero di un indennizzo,
1 come per legge, in base al grado di invalidità riportato a causa ed a seguito del sinistro de
quo, con tutti gli accessori di legge;
- Riconoscere in favore del ricorrente ogni altro
beneficio di Legge, anche in relazione ai giorni di inabilità assoluta ex art. 68 DPR
1124/1965 e comunque come per Legge;
- Con vittoria di spese e compensi di lite da
distrarre a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) Rigettare ciascuna e tutte le avverse domande perché
infondate, pretestuose e, comunque, eccessive … 3) Accertare e dichiarare, in subordine ed
anche in caso di parziale accoglimento dell'avversa pretesa, il diritto dell' a trattenere CP_1
la differenza tra quanto eventualmente dovuto e quanto finora effettivamente erogato …
Spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare con mansioni di addetto alla conservazione delle carni;
che in data 11.11.2022, mentre era intento al taglio della carne,
aveva riportato una ferita da taglio al polso sinistro, come da diagnosi effettuata in ospedale,
dove era stato accompagnato d'urgenza; che aveva subito intervento di tenorrafia del flessore radiale del carpo di sinistra;
che la domanda amministrativa relativa ai postumi era stata rigettata dall' sul rilievo per cui non sussistevano postumi indennizzabili;
che CP_1
sussistevano invece postumi indennizzabili per il 10% di danno biologico. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che dall'infortunio sul lavoro non erano derivati postumi indennizzabili. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda non è accoglibile in ragione della sua genericità per la richiesta di riconoscimento di “… ogni altro beneficio di Legge, anche in relazione ai giorni di inabilità
assoluta ex art. 68 DPR 1124/1965 e comunque come per Legge …”.
Per la restante parte, sulla premessa per cui l'infortunio sul lavoro non è stato contestato dall' occorre rilevare che la c.t.u. espletata ha riscontrato cicatrici cutanee, movimenti CP_1
di flesso-estensione del polso limitati ai gradi estremi, esiti di tenovaginaliti del distretto polso-mano, per un grado complessivo di danno biologico del 6%, ravvisando il nesso causale con l'infortunio oggetto di giudizio.
Le conclusioni del c.t.u. sono condivisibili poiché adeguatamente motivate, sicché possono porsi a base della decisione.
La domanda va dunque accolta nei termini indicati, con condanna dell' alla erogazione, CP_1
in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo di cui all'art. 13, comma 2 del D. Lgs.
38/2000 commisurato all'accertato grado di inabilità del 6%, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' sulla base CP_1
del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
3 accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto,
- dichiara che la parte ricorrente ha subito danno biologico in conseguenza dell'infortunio sul lavoro oggetto di giudizio nella misura del 6% e, per l'effetto, condanna parte resistente alla erogazione, in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo di cui all'art. 13, comma 2 del D. Lgs. 38/2000 commisurato all'accertato grado di inabilità del 6%,
oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al pagamento e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in €. 1.310,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Cosenza, 27.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 182/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Martorelli n. Parte_1
36 presso lo studio degli Avv.ti Stefano Cavalcanti e Stefania Cortese che lo rappresentano e difendono - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, via Isonzo n. 48 presso l'ufficio legale dell' , CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare che il Sig.
[...]
è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in data 11 Novembre 2022 (inf. Parte_1
N.519501224) e per l'effetto riconoscere un grado di inabilità al lavoro/menomazione della
integrità psicofisica quantificabile quantomeno in 10 punti percentuali o nella misura che
risulterà di Giustizia;
- condannare, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente CP_1
la relativa rendita ex art. 13 comma II lett. a D. Lgs. n.38/2000, ovvero di un indennizzo,
1 come per legge, in base al grado di invalidità riportato a causa ed a seguito del sinistro de
quo, con tutti gli accessori di legge;
- Riconoscere in favore del ricorrente ogni altro
beneficio di Legge, anche in relazione ai giorni di inabilità assoluta ex art. 68 DPR
1124/1965 e comunque come per Legge;
- Con vittoria di spese e compensi di lite da
distrarre a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… 1) Rigettare ciascuna e tutte le avverse domande perché
infondate, pretestuose e, comunque, eccessive … 3) Accertare e dichiarare, in subordine ed
anche in caso di parziale accoglimento dell'avversa pretesa, il diritto dell' a trattenere CP_1
la differenza tra quanto eventualmente dovuto e quanto finora effettivamente erogato …
Spese come per legge …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare con mansioni di addetto alla conservazione delle carni;
che in data 11.11.2022, mentre era intento al taglio della carne,
aveva riportato una ferita da taglio al polso sinistro, come da diagnosi effettuata in ospedale,
dove era stato accompagnato d'urgenza; che aveva subito intervento di tenorrafia del flessore radiale del carpo di sinistra;
che la domanda amministrativa relativa ai postumi era stata rigettata dall' sul rilievo per cui non sussistevano postumi indennizzabili;
che CP_1
sussistevano invece postumi indennizzabili per il 10% di danno biologico. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che dall'infortunio sul lavoro non erano derivati postumi indennizzabili. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda non è accoglibile in ragione della sua genericità per la richiesta di riconoscimento di “… ogni altro beneficio di Legge, anche in relazione ai giorni di inabilità
assoluta ex art. 68 DPR 1124/1965 e comunque come per Legge …”.
Per la restante parte, sulla premessa per cui l'infortunio sul lavoro non è stato contestato dall' occorre rilevare che la c.t.u. espletata ha riscontrato cicatrici cutanee, movimenti CP_1
di flesso-estensione del polso limitati ai gradi estremi, esiti di tenovaginaliti del distretto polso-mano, per un grado complessivo di danno biologico del 6%, ravvisando il nesso causale con l'infortunio oggetto di giudizio.
Le conclusioni del c.t.u. sono condivisibili poiché adeguatamente motivate, sicché possono porsi a base della decisione.
La domanda va dunque accolta nei termini indicati, con condanna dell' alla erogazione, CP_1
in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo di cui all'art. 13, comma 2 del D. Lgs.
38/2000 commisurato all'accertato grado di inabilità del 6%, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' sulla base CP_1
del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
3 accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto,
- dichiara che la parte ricorrente ha subito danno biologico in conseguenza dell'infortunio sul lavoro oggetto di giudizio nella misura del 6% e, per l'effetto, condanna parte resistente alla erogazione, in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo di cui all'art. 13, comma 2 del D. Lgs. 38/2000 commisurato all'accertato grado di inabilità del 6%,
oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al pagamento e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in €. 1.310,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Cosenza, 27.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4