Articolo 84 della Costituzione
Articolo 83Articolo 85
Versione
1 gennaio 1948
Art. 84.
Puo' essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'eta' e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica e' incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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