Trib. Oristano, sentenza 24/12/2025, n. 321
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Revoca provvedimento Direzione Prov.le di CP_1 Oristano del 07.02.2023 e atti conseguenti

    Il giudice ha ritenuto che il ricorrente avesse diritto all'indennità di disoccupazione come lavoratore frontaliero.

  • Accolto
    Diritto all'indennità di disoccupazione per lavoratore frontaliero

    Il Tribunale ha applicato il Regolamento CE 883/2004, che definisce lavoratore frontaliero chi esercita attività in uno stato membro e risiede in un altro, ritornando quotidianamente o almeno settimanalmente. Ha ritenuto irrilevante la definizione fiscale contenuta nell'accordo bilaterale per le prestazioni previdenziali.

  • Accolto
    Condanna al pagamento dell'indennità di disoccupazione

    In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha disposto la condanna dell'ente previdenziale al pagamento dell'indennità di disoccupazione, oltre interessi e rivalutazione.

  • Rigettato
    Qualifica di frontaliero basata sulla residenza entro 20 km dal confine

    Il Tribunale ha rigettato questa interpretazione, ritenendo che l'Accordo del 2020 disciplini solo l'imposizione fiscale e non le prestazioni previdenziali, per le quali si applica il Regolamento CE 883/2004.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Oristano, sentenza 24/12/2025, n. 321
    Giurisdizione : Trib. Oristano
    Numero : 321
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

    Testo completo