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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/12/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 158/2024 promossa da:
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Noemi Cova, in virtù di procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro cod. fisc. Controparte_1
, con Sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola per procura generale alle liti a rogito
Notaio di Roma del 22 marzo 2024, Rep. n. 37875/ 7313, Persona_1
- resistente –
Oggetto: indennità PI (lavoratore frontaliero)
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a – revocare e/o annullare il provvedimento Direzione Prov.le di CP_1
Oristano del 07.02.2023 nonché gli atti presupposti e conseguenti, ivi compreso il provvedimento reso in data 27.03.2023 a seguito del ricorso amministrativo delibera del Comitato Prov.le n° 231346 ; b - accertare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione richiesta con la domanda
30.11.2022 Prot. 9500301120220131076 per il periodo dalla data di cessazione del rapporto CP_1
dell'ultimo rapporto di lavoro subordinato come frontaliere (ossia dal 18.11.2022) sino alla cessazione del periodo di disoccupazione (ossia al 10.05.2023), commisurata alla retribuzione media annuale
1 percepita presso i datori di lavoro negli ultimi quattro anni precedenti l'evento di CP_2
disoccupazione con riconoscimento della relativa contribuzione previdenziale sempre secondo i medesimi parametri come per legge e, conseguentemente condannare l' a effettuare il relativo CP_1
pagamento con interessi di legge e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT quanto al primo rateo dalla data della domanda e quanto ai successivi dalla data di maturazione del diritto a percepire
i singoli ratei sino al saldo e a regolarizzare la relativa posizione contributiva. c - In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa di cui si chiede la distrazione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: rigettare perché infondate in fatto e in diritto le domande formulate da;
Parte_1 con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.02.2024, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
esponendo in fatto:
- di avere svolto attività lavorativa in Svizzera, come lavoratore dipendente subordinato, in virtù di diversi contratti di lavoro subordinato dal 06.06.2018 al 30.06.2022 e dal 01.07.2022 al 18.11.2022 (dal
19.09.2022 al 18.11.2022, a causa di un infortunio, era stato assente per malattia), in qualità di frontaliero, in quanto residente in Italia e, nello specifico, all'epoca in IG e perciò munito del relativo permesso;
- di avere effettuato il cambio di residenza fin dal 10.10.2022 a AM (Or), dovendosi trasferire in Sardegna nel novembre 2022, onde evitare di pagare i dazi doganali per lo spostamento dei propri beni da IG (che costituisce zona franca) al nuovo recapito nel territorio nazionale;
- che, nelle more del trasferimento, il ricorrente aveva dimorato in IG, presso l'abitazione già precedentemente locata, definitivamente rilasciata in data 30.11.2022;
- di avere presentato in data 30.11.2022 domanda di indennità di disoccupazione PI corredata della documentazione ufficiale (moduli PDU1 compilati a cura delle Istituzioni ), ma l' , CP_2 CP_1
con richiesta dell'11.01.2023, aveva chiesto l'invio della documentazione U1, peraltro già allegata alla domanda originaria, inquadrando erroneamente il presupposto fondante il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione nella stagionalità del rapporto;
- che, allegata nuovamente la documentazione in parola, l'esponente aveva ricevuto il provvedimento di rigetto del 07.02.2023 recante la seguente motivazione “ultimo rapporto non stagionale – no diritto PI”, al che aveva inoltrato istanza di riesame in data 09.02.2023 a mezzo di patronato INAS, specificando non trattarsi di ipotesi di lavoro stagionale, come erroneamente inteso
2 dall' , bensì di lavoratore frontaliero, allegando all'istanza di riesame il permesso G rilasciatogli, in CP_1
quanto lavoratore frontaliero, dallo Stato Svizzero per l'ingresso;
- che, stante la mancata risposta, aveva proposto ricorso amministrativo in data 13.03.2023 evidenziando nuovamente l'errore dell'ente previdenziale nell'identificare il caso nell'ipotesi di lavoro stagionale piuttosto che quella del lavoratore frontaliero qual era il ricorrente;
- che l' aveva rigettato il ricorso con delibera 231346 del 27.03.2023, sulla base della CP_1
motivazione che, al momento della presentazione della domanda e dal 10.02.2023, il ricorrente risultava residente in [...]e non in una città confinante col Paese Svizzero.
Il ricorrente ha denunciato l'illegittimità del diniego dell' all'erogazione della prestazione, CP_1
essendo comprovato il presupposto del proprio diritto quale lavoratore frontaliero in Svizzera, alla stregua delle disposizioni di cui al Regolamento CE 883/2004 (in part. art. 65) e Regolamento attuativo
987/2009, sulla base della documentazione debitamente allegata alla domanda, proveniente dallo Stato presso il quale egli aveva precedentemente svolto l'attività lavorativa, in particolare i PDU1 relativi ai due rapporti di lavoro intercorsi in Svizzera dal 06.06.2018 al 30.06.2022 e dal 01.07.2022 al
18.11.2022, nonché la copia del permesso G, quale documento ufficiale, rilasciato in Svizzera ai frontalieri con la certificazione della attribuzione in parola ai fini dell'ingresso nello Stato. Era peraltro irrilevante che l avesse trasferito la propria residenza in Sardegna in data 10.10.2022 onde Pt_1
effettuare il trasloco dei propri beni, sia perché aveva proseguito a dimorare in IG sino alla data di rilascio dell'immobile ivi locato ossia sino al 30.11.2022, sia perché il frontaliero non è tale perché risiede in un territorio prossimo alla frontiera ma perché non è migrato dallo Stato di appartenenza – nel quale rientra periodicamente - senza altra distinzione di sorta in riferimento al luogo di residenza.
Nel caso in questione spettava pertanto al ricorrente l'indennità di disoccupazione per il periodo dalla data di cessazione del rapporto dell'ultimo rapporto di lavoro subordinato come frontaliero – ossia dal 18.11.2022 – sino alla cessazione del periodo di disoccupazione – ossia al 10.05.2023 – come risultante dall'estratto contributivo, commisurata alla retribuzione media annuale percepita presso i datori di lavoro negli ultimi quattro anni precedenti l'evento di disoccupazione. CP_2
Conseguentemente, ha chiesto che l' venisse condannato al pagamento delle relative somme. CP_1
2. Si è costituito in giudizio l' , domandando il rigetto delle avverse domande, sostenendo che CP_1
il rigetto della domanda presentata dal ricorrente fosse corretto, in quanto potevano considerarsi frontalieri esclusivamente i dipendenti residenti in Italia che quotidianamente si fossero recati all'estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa;
ciò che, logicamente, è possibile solo ove la residenza italiana sia fissata in un comune limitrofo del Paese in cui si svolge l'attività lavorativa.
3 In tal senso, l' ha richiamato la Risoluzione n. 38/E dell'Agenzia delle Entrate, che qualifica CP_1 come “frontalieri” svizzeri i lavoratori che siano residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del
Vallese, ove si recano per svolgere l'attività di lavoro dipendente”, nonché l'Accordo tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, concluso il 23.12.2020, che all'art. 2, intitolato “Definizioni generali”, alla lettera b), definisce il
«lavoratore frontaliero» come un residente di uno Stato contraente che:
“i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;
ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e
iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.”.
La Legge 13 giugno 2023, n. 83 (in Gazz. Uff. 30 giugno 2023, n. 151), aveva ratificato e dato esecuzione al predetto Accordo, sicché, nel caso di specie, doveva escludersi che il ricorrente potesse qualificarsi come “frontaliero” svizzero, atteso che la residenza al momento della presentazione della domanda di Naspi, il 30.11.2022, non era fissata in un Comune il cui territorio fosse compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, risultando residente a [...]dal 10.10.2022 allo 01.02.2023 e a San Vero Milis dal 01.02.2023.
Ciò considerato, l'avversa domanda doveva essere rigettata.
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata rinviata al 19.11.2025 per la decisione, disponendo che l'udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte, da depositarsi entro la medesima data.
§§§
4. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
4.1. La controversia si inserisce nel complesso quadro normativo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra Stati membri dell'Unione Europea e la disciplinato Parte_2
principalmente dal Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera), che si applica anche alla Svizzera a decorrere dal 1° aprile 2012 ai sensi della
Decisione n.1/2012 adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato Misto sulla libera circolazione delle persone istituite ai sensi dell'accordo tra la Comunità Europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la
, dall'altro. Parte_2
4 L'art. 1 del Regolamento, alla lett. f), definisce lavoratore frontaliero “qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana”.
Ai sensi del combinato disposto del comma 2, primo periodo e 5 dell'art. 65 del medesimo
Regolamento, la persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato “riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza”.
Pertanto, il principio di carattere generale che regola la materia della indennità di disoccupazione, per i lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento CE 883/2004, è che il disoccupato riceve le prestazioni in base alla normativa dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata di lavoratore frontaliero, indipendentemente dalla sua nazionalità.
4.2. Tanto premesso, l' ha fondato il proprio diniego alla domanda presentata dal ricorrente di CP_1
indennità di disoccupazione sulla definizione contenuta nell'Accordo tra la e Parte_2
la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ratificato con Legge 13 giugno 2023, n. 83. Tale Accordo, all'art. 2, lettera b), definisce "lavoratore frontaliero" un residente fiscalmente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di
20 km dal confine con l'altro Stato contraente.
L'Istituto ha inoltre richiamato la Risoluzione n. 38/E dell'Agenzia delle Entrate, che qualifica come
"frontalieri" svizzeri i lavoratori residenti in un Comune compreso nella fascia di 20 km dal confine con i Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.
Sennonché, come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, l'Accordo del 2020 e la relativa legge di ratificazione disciplinano esclusivamente l'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri, non i diritti previdenziali.
Per le prestazioni di sicurezza sociale, invece, continua ad applicarsi il Regolamento CE n.
883/2004, esteso alla Svizzera, che stabilisce il diritto all'indennità PI per i lavoratori frontalieri residenti in Italia, indipendentemente dalla distanza dal confine (v. Trib. Palermo, sentenza n. 472 del
3.02.2025).
4.3. Nel caso in esame, il ricorrente presenta tutti i requisiti per essere qualificato come lavoratore frontaliero, in quanto è documentato che egli, nei periodi in cui ha svolto regolare attività in Svizzera
5 dal 2018 al 2022, risiedeva in Italia.
Difatti, il ricorrente ha prodotto sia i moduli PDU1 (v. doc. 03 all. ricorso), da cui risulta comprovato che egli ha lavorato in Svizzera dal 6.06.2018 al 30.06.2022 e dal 01.07.2022 al
18.11.2022, sia il permesso di lavoro G rilasciato il 01.06.2018 dalle autorità (doc. 8 all. CP_2
ricorso) e, nel corso del giudizio, è stato acquisito il certificato storico di residenza rilasciato dal
Comune di IG, in Provincia di Sondrio, da cui risulta che il ricorrente ha mantenuto la residenza presso il medesimo Comune dal 14.12.2010 fino al trasferimento della residenza anagrafica a AM
(OR) a decorrere dal 10.10.2022.
I testimoni sentiti nel corso del giudizio (udienza del 23.05.2025) hanno confermato che, durante i periodi lavorativi considerati, il ricorrente si recava in Svizzera con frequenza quotidiana.
In tal senso, la moglie del ricorrente, ha ricordato di essersi trasferita a vivere Tes_1
insieme al ricorrente presso l'abitazione ubicata in IG nella via Canton n. 304, dove avevano continuato a vivere fino a novembre 2022, “se non erro fino al 20/21 novembre 2022”, e che, nel periodo considerato, il ricorrente “usciva di casa la mattina per andare a lavoro in Svizzera, il luogo di lavoro distava circa 20 minuti da casa, salvo avverse condizioni metereologiche - es. neve - per cui si si poteva mettere più tempo, di sera intorno alle 18/18:30 era di ritorno”.
Tali circostanze sono state pienamente confermate dal teste , il quale ha Testimone_2
ricordato di avere lavorato dal 2021 fino a giugno 2022 per la stessa azienda in Svizzera dove già lavorava da qualche anno il ricorrente e che, durante quel periodo, condivideva i viaggi in macchina con l' “andavo in macchina al lavoro insieme al ricorrente e tornavamo insieme la sera, … il Pt_1 luogo di lavoro si trovava a non molti chilometri da IG”. Lo stesso teste ha ricordato che il ricorrente era andato a vivere in Sardegna nella seconda metà di novembre, “ricordo che ero tornato da un viaggio in Spagna all'incirca intorno al 10 di novembre 2022, e che il ricorrente era partito poco dopo, l'avevo anche aiutato per il trasloco”.
Infine, occorre evidenziare che il trasferimento di residenza in Sardegna non può pregiudicare la qualifica di frontaliero anche perché questa si determina in base alla situazione esistente durante il rapporto di lavoro, e non al momento della domanda di prestazione. A tale proposito, i testimoni sentiti nel corso del giudizio hanno chiarito concordemente che il ricorrente aveva trasferito la propria residenza in Sardegna già dal 10.10.2022 per motivi meramente fiscali, pur avendo continuato ad avere la propria residenza effettiva a IG fino a oltre la seconda metà di novembre 2022, come comprovato anche dalla produzione della scrittura privata stipulata il 4.11.2022 con il locatore, nella quale è stato concordato che i conduttori e avrebbero potuto rimanere Parte_1 Tes_1 nell'immobile fino al 30.11.2022 (doc. 10 all. ricorso).
6 4.4. In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, poiché non sono contestati dall'ente convenuto i requisiti previsti dalla normativa in materia per accedere al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione di cui all'art. 3 del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (stato di disoccupazione involontario, requisito contributivo), in accoglimento del ricorso, deve essere disposta la condanna dell' a CP_1
corrispondere al ricorrente, per il periodo dal 18.11.2022 al 10.05.2023, l'indennità di disoccupazione –
PI, come da domanda presentata in data 30.11.2022, calcolata sulla media della retribuzione percepita dall'interessato negli ultimi quattro anni di attività lavorativa subordinata svolta presso lo
Stato svizzero prima della disoccupazione (ex artt. 62, comma 3 del Reg. n. 883/04 e 4 del d. lgs. n. 22 del 2015), oltre agli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla data della domanda per i ratei maturati prima di tale termine e, quanto ai successivi, dalla data di maturazione del diritto a percepire i singoli ratei sino al saldo.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, visto l'art. 442 c.p.c., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennità di disoccupazione – CP_1 Parte_1
PI, richiesta con domanda presentata in data 30.11.2022, per il periodo dal 18.11.2022 al
10.05.2023, calcolata sulla media della retribuzione percepita dal medesimo ricorrente negli ultimi quattro anni di attività lavorativa subordinata svolta presso lo Stato svizzero prima della disoccupazione, oltre agli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla data della domanda per i ratei maturati prima di tale termine e, quanto ai successivi, dalla data di maturazione del diritto a percepire i singoli ratei sino al saldo;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida CP_1 nell'importo di € 118,50 per esborsi e di € 3.549,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Noemi Cova, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Oristano, il 24/12/2025
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
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