Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 956
CS
Accoglimento
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Subordinazione rilascio permesso di costruire al pagamento oneri di urbanizzazione

    Il Consiglio di Stato ritiene fondato l'appello del Comune, affermando che il pagamento degli oneri di urbanizzazione deve essere corrisposto al momento del rilascio del permesso di costruire, in conformità con l'interpretazione letterale dell'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 e i principi di buona fede e leale collaborazione. La sentenza di primo grado viene riformata.

  • Rigettato
    Qualificazione provvedimenti di archiviazione come dinieghi e omessa comunicazione motivi ostativi

    Il Consiglio di Stato rigetta tale motivo, affermando che i provvedimenti impugnati non hanno respinto l'istanza, ma l'hanno subordinata al pagamento degli oneri, dopo una lunga interlocuzione con la società. L'istanza poteva essere riattivata.

  • Accolto
    Legittimità degli atti di archiviazione

    Il Consiglio di Stato accoglie tale motivo, ritenendo che, poiché i provvedimenti di archiviazione sono stati ritenuti legittimi, viene meno il presupposto dell'azione risarcitoria.

  • Accolto
    Interpretazione art. 5 d.m. 1444/1968

    Il Consiglio di Stato accoglie il motivo, ritenendo che le sedi viarie siano escluse dagli standard urbanistici perché fanno parte degli oneri di urbanizzazione e sono considerate beni pubblici. Pertanto, non vanno sottratte dalla superficie totale per il calcolo della percentuale destinata a standard. Inoltre, le strade nel progetto sono private e interne al lotto.

  • Accolto
    Esonero pagamento oneri per parcheggio privato

    Il Consiglio di Stato accoglie il motivo, ritenendo che il progetto non prevede un edificio di nuova realizzazione ma piazzole per strutture mobili, che non rientrano nella normativa sull'esonero degli oneri per parcheggi pertinenziali. Inoltre, il progetto non rientra tra le strutture alberghiere ma tra quelle ricettive all'aria aperta.

  • Rigettato
    Danno da ritardo procedimentale

    Il Consiglio di Stato respinge l'appello incidentale, affermando che il risarcimento del danno da ritardo è riconosciuto solo in caso di provvedimento favorevole e non per mero ritardo. Inoltre, la società non ha fornito prova convincente del danno riconducibile causalmente al ritardo.

  • Accolto
    Presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria

    Il Consiglio di Stato accoglie tale motivo, ritenendo che, poiché i provvedimenti di archiviazione sono stati ritenuti legittimi, viene meno il presupposto dell'azione risarcitoria.

  • Altro
    Difetto di specifica procura per domanda risarcitoria

    Il Consiglio di Stato assorbe tale motivo, dato che la domanda risarcitoria è stata respinta nel merito per carenza dei presupposti.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1Il rilascio del permesso di costruire può essere subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazioneAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 956
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 956
Data del deposito : 5 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo