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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/09/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 16.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1164 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con gli Avv.ti Giovanni Carlo Tenuta e Giustino Mauro Parte_1
appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Fabrizio Allegrini e Ilario Antonio Sorace
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Malattia professionale. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso proposto nei confronti dell' il 23.11.18 esponeva: a) di aver prestato CP_2 Parte_1 servizio alle dipendenze dell' , già Controparte_3 Controparte_4
dal 1974 al 30.6.16, svolgendo mansioni di addetto e, dal 2013, di coordinatore dell'ufficio
[...] protocollo aziendale;
b) che le mansioni erano state svolte sempre in locali seminterrati, poco illuminati e poco arieggiati e che il medico competente lo aveva ritenuto inidoneo a svolgere attività di sportello;
c) che il carico di lavoro era notevolmente aumentato dal 2007, allorquando era stata creata l' , che aveva accorpato le 4 Aziende Sanitarie Locali Controparte_3 della provincia cosentina, ovvero e;
d) che a causa CP_3 Pt_2 CP_5 CP_6 dell'aumento del carico di lavoro, in particolare del crescente numero delle pratiche in entrate e in uscita da protocollare e smistare, le sue condizioni di salute erano peggiorate;
e) che, infatti, l'iniziale ipertensione arteriosa da cui era affetto si era evoluta in una ischemia miocardica e, nell'ottobre 2015, in una coronopatia bivasale trattata con angioplastica;
f) che solo a seguito di una relazione medica del 16.9.17 aveva avuto conoscenza che la coronopatia bivasale, nonché una depressione endoreattiva medio-grave, erano state cagionate dal nocivo ambiente di lavoro;
g) che egli era obbligato ogni giorno a spostarsi da una stanza all'altra dell'ufficio protocollo, anche quando non era di turno allo sportello, ed aveva contatti diretti con il pubblico e con il personale interno;
h) che almeno due o tre volte alla settimana era vittima di aggressioni verbali da parte degli utenti esterni, del personale medico e di altri dipendenti che pretendevano che la protocollazione della posta in entrata e in uscita avvenisse immediatamente, a nulla valendo le sue spiegazioni circa la necessità di rispettare l'ordine cronologico della corrispondenza;
i) che durante le attività di sportello aveva contatti giornalieri con un numero di utenti da 70 a 200 e ogni giorno doveva provvedere alla protocollazione in uscita di un numero di pratiche tra le 10 e le 30, mentre tra le 80 e le 130 pratiche settimanali gli venivano consegnate dagli addetti al servizio randagismo;
l) che l'organico dell'ufficio protocollo era composto da 5 dipendenti interni, di cui uno collocato in pensione nel 2013, ed uno esterno in quanto dipendente della società appaltatrice del servizio ticket;
m) che prestava servizio straordinario per tre giorni alla settimana dalle ore 15,00 alle 18,00, che non aveva fruito di ferie nei periodi estivi in cui si trovava ad operare con una o, al massimo, due unità; n) che il datore di lavoro non aveva provveduto a formarlo quale coordinatore dell'ufficio protocollo e non aveva redatto il piano di sicurezza compresa la parte al rischio lavoro-correlato; o) che le disfunzioni e gli altri fattori stressogeni presenti sul posto di lavoro risultavano dalla copiosa corrispondenza in atti.
2) Sosteneva che le succitate patologie erano dipese dall'ambiente di lavoro nocivo ed insalubre, dalle modalità di svolgimento delle mansioni, dallo stress lavorativo, dal deficit organizzativo che caratterizzava l'ufficio protocollo, nonché dalla mancata adozione di un piano di sicurezza e dalla omessa formazione professionale del lavoratore.
3) Chiedeva ammettersi prova orale in merito alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni e alla disorganizzazione ed insalubrità dell'ambiente di lavoro e concludeva chiedendo di accertare la natura professionale della depressione endoreattiva medio-grave e della coronopatia bivasale trattata con rivascolarizzazione miocardica con condanna dell' a corrispondergli l'indennizzo in rendita CP_2 nella misura del 40% o in quella maggiore o minore che sarebbe risultata a seguito di consulenza medico-legale.
4) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso CP_2 con le seguenti motivazioni:
“Le argomentazioni dell' sono fondate. CP_2 Seguendo, per un primo profilo, unicamente l'impostazione del ricorso formulata dalla parte ricorrente, deve rilevarsi che, dalle stesse argomentazioni svolte in ricorso, emerge che la malattia cardiaca è risalente al 2009, tanto che il 24.4.2009 era stata vietata l'attività di sportello a seguito di una diagnosi di cardiopatia ischemica e che nel 2012 vi è già diagnosi di malattia ipertensiva con danno d'organo. La stessa parte ricorrente, ancora, lega le patologie per cui chiede il riconoscimento alle condizioni di lavoro risalenti al 2007, sicché deve dirsi che, anche secondo le stesse argomentazioni di parte ricorrente, sussistevano tutti i presupposti per la denuncia della malattia professionale in sede amministrativa fin dal 2009 (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 11790/2003 e Cass. Sez. Lav. 16573/2004: “Ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine per la presentazione della domanda per conseguire dall la rendita per malattia professionale è CP_2 necessaria la consapevolezza, da parte dell'interessato, della esistenza della infermità stessa, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della soglia legale di indennizzabilità, consapevolezza desumibile ai sensi degli art. 2727 e 2729 c.c. da fatti noti che costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti …”). Va precisato al riguardo che - tenendo sempre conto unicamente del ricorso introduttivo, nel quale viene descritto un ambiente e condizioni di lavoro di estrema difficoltà - la correlazione causale tra un tale tipo di stress (come affermato, si ripete) e le patologie cardiache (di grado sicuramente indennizzabile, attesa la gravità della cardiopatia ischemica) e depressive del ricorrente è di oggettiva conoscibilità, appartenendo al patrimonio di conoscenze comuni, addirittura a prescindere da certificazione medica (ancora in merito, tra le ultime, Cass. Sez. Lav. 1661/2020: “La manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento …”). Per un secondo aspetto, slegato dalla valutazione dell'eccezione di prescrizione, occorrerebbe rilevare che il ricorrente medesimo indica delle mansioni del tutto comuni e non gravose (tra le altre: spostarsi da una stanza all'altra, avere contatti con il pubblico o con altri dipendenti, inserire di dati nel computer, visionare della posta elettronica, ricevere dei telegrammi), sicuramente inidonee a determinare le patologie denunciate. L'indicazione, in merito, dell'assenza di formazione per il particolare ruolo svolto e dei rimproveri ricevuti (in realtà, dalla documentazione in atti risultano delle direttive sul lavoro da svolgere, delle richieste di informazioni e di relazioni e sanzioni minori, in relazione a rimprovero verbale) rimane incompiuta in riferimento a condizioni di lavoro di particolare stress lavorativo. Analogamente, sono incompiuti gli accenni alla mole di lavoro (sostanzialmente riferibili unicamente all'affermato straordinario per 3 giorni alla settimana dalle 15,00 alle 18,00) ed alle violente aggressioni verbali da parte degli utenti, del personale medico e di quello dipendente che pretendevano delle protocollazioni di atti in tempo reale (senza chiarimenti e specificazioni in punto di fatto sulla violenza e sulle modalità dell'aggressione ed evidenziandosi che il ricorrente stesso si dichiara vittima al pari degli altri colleghi di tali aggressioni), generici e non tali da configurare un nesso causale con la patologia cardiaca o la depressione di cui soffre il ricorrente, che sono pacificamente malattie comuni. Deve anche evidenziarsi un margine di incertezza nelle argomentazioni di parte ricorrente in riferimento allo svolgimento delle mansioni ed al correlato stress lavorativo, in cui non si ravvisa una chiara distinzione rispetto alle mansioni svolte dopo la nomina a coordinatore del nucleo protocollo informatico, avvenuta nel 2013 (dopo l'insorgenza della patologia, per quanto detto). Per quanto riguarda la carenza di personale, in disparte ulteriori considerazioni, la documentazione in atti pare riferirsi principalmente agli ultimi anni di lavoro del ricorrente, quando la malattia era già insorta. Deve anche evidenziarsi, in merito, che la ricostruzione della carriera lavorativa operata da parte ricorrente (secondo cui dal 1974 il ricorrente aveva svolto le mansioni di addetto nonché coordinatore dell'Ufficio Protocollo lavorando sempre negli stessi locali) non trova riscontro nella c.t.p. versata in atti, in cui il dott. riferisce circostanze significativamente diverse in ordine Per_1 alla storia lavorativa del ricorrente. Da tale punto di vista, dunque, si configura un quadro di incertezza non superabile neppure con le istanze istruttorie chieste, non ammesse. La domanda deve dunque rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
5.1) l'errore del tribunale per aver ritenuto estinto per prescrizione triennale il diritto alla rendita azionato in giudizio, omettendo di considerare che la depressione endoreattiva medio-grave e la coronopatia bivasale trattata con rivascolarizzazione miocardica erano insorte solo nel 2015, dunque in epoca successiva al 2009 e al 2012 in cui il tribunale aveva fissato la conoscenza della origine professionale delle patologie. Il giudice di primo grado, inoltre, non aveva chiarito in quale momento poteva ritenersi che le patologie denunciate come di natura professionale avessero assunto il carattere di indennizzabilità necessario per la decorrenza del termine di prescrizione. Ancora, il tribunale aveva omesso di considerare che le patologie diagnosticate nel 2009 e nel 2012 (ipertensione arteriosa e malattia ipertensiva con danno d'organo) erano del tutto differenti dalla patologia diagnosticata nel 2015 (sindrome coronarica acuta – Nstemi coronaropatia bivasale, trattate con intervento di rivascolarizzazione miocardica con impianto di Des di Cx e di Cd) e aveva omesso di considerare che nella documentazione medica versata in atti non emergeva alcun giudizio di correlazione delle patologie con l'attività lavorativa descritta in ricorso. Infine, il tribunale, nell'ancorare la oggettiva conoscibilità dell'origine lavorativa delle patologie denunciate alla data (24.4.09), in cui era stata vietata al ricorrente l'attività di sportello, aveva finito per confondere tra le misure adottate per la eliminazione di un fattore di rischio e l'evento morboso manifestatosi, nella sua forma grave ed indennizzabile, solo nel 2015;
5.2) la contraddizione in cui era incorso il tribunale che, da un lato, aveva affermato che la genesi delle patologie era da collegare alla attività lavorativa, con conoscenza sin dal 2009, dall'altro aveva escluso il nesso di causa tra le mansioni svolte e le patologie denunciate, affermando che le mansioni erano del tutto comuni e non gravose, come tali sicuramente inidonee a determinare le patologie denunciate. Inoltre, contrariamente a quanto affermato in sentenza, le stressogene condizioni di lavoro erano state dettagliatamente descritte nel ricorso introduttivo e le stesse erano riferite sia prima che dopo il 2013 in cui il ricorrente era stato nominato coordinatore dell'ufficio protocollo dell'Asp di Cosenza. Se il giudice di primo grado avesse proceduto ad un attento esame della documentazione in atti si sarebbe avveduto che, nel luogo di lavoro, esistevano tutti gli indicatori oggettivi di uno stress lavoro – correlato e che tutti i fattori di rischio e gli eventi sentinella (ex post a seguito di accurata indagine culminata nel giudizio valutativo espresso dal C.T.P.), erano stati dettagliatamente descritti nel ricorso. Contrariamente a quanto presupposto dal Tribunale di Cosenza, gli eventi lesivi (rectius le malattie), descritti nella domanda amministrativa e nel libello introduttivo con la relativa terminologia clinica, erano da porre in relazione con la carenza di personale e con gli innumerevoli fattori stressogeni presenti nell'ambiente di lavoro;
5.3) l'errore del tribunale per aver ritenuto che la carriera lavorativa del ricorrente, per come descritta in ricorso, risultava in qualche modo smentita dalla consulenza di parte prodotta dallo stesso ricorrente e che risultavano generiche le allegazioni riferite alle aggressioni verbali subite dal ricorrente da parte degli utenti che pretendevano la protocollazione della corrispondenza in tempo reale e all'ambiente di lavoro stressogeno. Sotto il primo profilo, nel ricorso non era stato indicato che le mansioni venivano svolte in locali di lavoro insalubri sin dal 1974 e comunque dalla consulenza di parte emergeva che le mansioni che avevano cagionato le patologie di cui alla domanda erano state svolte quanto meno dal 2002. Dalla consulenza, inoltre, emergeva che il ricorrente aveva ricevuto nel tempo tre distinte qualifiche, che presupponevano un preciso obbligo di formazione a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 81/08, rimasto inadempiuto. Inoltre, nel ricorso era stato chiarito che le aggressioni verbali avevano una frequenza di circa due o tre volte a settimana, mentre la relativa prova orale non era stata ingiustamente ammessa dal tribunale.
6) L'appellante ha quindi concluso, previa ammissione della prova orale e della consulenza medico- legale disattese dal giudice di primo grado, per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda.
7) si è costituito concludendo per la inammissibilità o, comunque, per il rigetto dell'appello e la CP_2 conferma della sentenza impugnata. 8) In data 13.3.25 il Collegio ha acquisito la sentenza del tribunale di Cosenza n° 1980/23 con cui è stato parzialmente accolto il ricorso che il ha proposto contro l'Asp di Cosenza, ai sensi Pt_1 dell'art. 2087 c.c., con riferimento alla patologia coronaropatia bivasale trattata con angioplastica.
9) Con ordinanza datata 23.4.25 il Collegio ha ammesso la prova orale richiesta dalle parti, nonché ha acquisito dall'Asp di Cosenza un certificato di servizio del ricorrente.
10) All'udienza del 12.6.25 l'appellante è stato dichiarato decaduto dalla prova orale, non avendo provveduto alla citazione dei testi ammessi per tale udienza. Il Collegio ha quindi respinto, in mancanza di oggettivi impedimenti che avevano determinato la omessa citazione dei testi, l'istanza del ricorrente di essere rimesso in termini per provvedere alla citazione ed ha rinviato con termine per note sull'ulteriore istanza dell'appellante, cui si è opposto, di acquisire i verbali delle CP_2 dichiarazioni rese dai testi sentiti nell'ambito del giudizio definito con sentenza del tribunale di Cosenza n° 1980/23.
11) Le parti hanno depositato sia note autorizzate sulla questione da ultimo richiamata, sia note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
12) L'appello deve essere respinto.
13) Il ricorrente fonda la sua domanda di indennizzo in rendita nei confronti dell' sulle particolari CP_2 modalità di svolgimento delle mansioni di addetto e, dal 2013, coordinatore dell'ufficio protocollo dell'Asp di nei termini indicati al punto 1), che avrebbero determinato un ambiente di lavoro CP_3 stressogeno ed insalubre, come tale generatore della patologia cardiaca, trattata chirurgicamente nel 2015, e di una sindrome depressiva che, peraltro, è menzionata solo nella consulenza di parte del 16.9.17 come diagnosticata da struttura pubblica il 22.2.16 in assenza, tuttavia, di documentazione che tanto comprovi.
14) Senonché, di tali particolari modalità di svolgimento delle mansioni e del conseguente ambiente di lavoro stressogeno, il ricorrente non ha fornito prova essendo dalla stessa pacificamente decaduto per omessa citazione dei testi ammessi senza avere addotto e dimostrato alcun oggettivo impedimento alla citazione dei testi indicati nel ricorso introduttivo. Il ricorrente, dunque, non ha corroborato, come suo onere, le plurime circostanze di fatto, tra cui quella di essere stato adibito allo sportello, che, secondo la sua prospettazione, avevano determinato un ambiente di lavoro sotto vari profili inadeguato, come tale foriero di malattie professionali.
15) Non possono essere acquisiti i verbali di prova orale relativi al diverso procedimento che il ricorrente ha instaurato innanzi al tribunale di Cosenza contro l'ex datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., perché ciò si tradurrebbe in un'evidente elusione della irrimediabile decadenza dalla prova in cui l'appellante è incorso nel presente giudizio, senza contare che si tratterebbe di dichiarazioni rese in un giudizio in cui non era parte, con conseguente compressione del diritto di difesa CP_2 dell'istituto appellato nella presente controversia.
16) La prova dell'ambiente di lavoro nocivo e stressogeno non può quindi ricavarsi dalla sola sentenza n° 1980/23 del tribunale di Cosenza, acquisita il 13.3.25, trattandosi: a) di pronuncia di cui non è stata nemmeno dedotta e provata la irrevocabilità; b) resa in un giudizio di cui non era parte;
c) di CP_2 documento, il cui contenuto, come si vedrà, non è del tutto favorevole al ricorrente e che finisce per costituire indizio del tutto insufficiente a dimostrare il particolare carattere delle mansioni svolte e dell'ambiente di lavoro stressogeno dedotti in giudizio quale causa delle succitate patologie.
17) Infine, le mansioni, per come dedotte in giudizio, risultano per importanti profili smentiti smentite da alcuni documenti prodotti dallo stesso appellante, sicché dagli atti di causa non emergono elementi utili a corroborare quanto accertato nel giudizio ex art. 2087 c.c.
18) Il ricorrente pone a base delle patologie contratte, tra l'altro, il poderoso carico di lavoro dell'ufficio protocollo a partire dall'anno 2007 in cui nell'Asp di Cosenza vennero assorbite le preesistenti aziende sanitarie locali di e . Pt_2 CP_3 CP_5 CP_6
19) Senonché, lo stesso ricorrente ha documentato (all. 30) che l'Asp di Cosenza nel 2013, dunque ben 6 anni dopo il 2007, era dotata di ben 5 nuclei di protocollo, di cui uno ubicato a di cui CP_3 il ricorrente venne nominato coordinatore il 30.10.13, e altri 4 ubicati in San Giovanni in Fiore, Pt_2
e Dal succitato documento, inoltre, emerge come ciascuno dei 4 nuclei di CP_6 CP_5 protocollo dislocati nella provincia di aveva un suo coordinatore, per cui il ricorrente venne CP_3 nominato coordinatore del solo nucleo sito in e che (cfr. documento 31 prodotto dal CP_3 ricorrente) il coordinatore dei 5 nuclei di protocollo esistenti sul territorio dell'Ap di era tale CP_3
quanto meno a decorrere dal 14.1.14. Persona_2
20) Ancora, dai documenti 20) e 21), sempre prodotti dal ricorrente, emerge come nel 2011 la dirigente della OC RI RA, , chiedeva al ricorrente di relazionare circa le Parte_3 cause della mancata spedizione di raccomandate per la convocazione di medici aspiranti all'assegnazione di zone carenti, nonostante proprio per tale incombente al ricorrente fosse stato autorizzato lo svolgimento dello straordinario per i giorni 25 e 26 febbraio 2011.
21) Ebbene, nella sua missiva di riscontro del 7.3.11, il ricorrente giustificò l'accaduto con una asserita carenza di denaro nel fondo postale destinato alla spedizione delle raccomandate, senza fare alcun riferimento, ben 4 anni dopo il 2007, ad un eccessivo carico di lavoro esistente presso il nucleo protocollo ubicato presso la sede di CP_3
22) Sempre dalla documentazione prodotta dal ricorrente (all.ti da 24 a 30) emerge che la direttrice della OC RI RA , a fronte di plurime doglianze sollevate da personale vario Parte_3 circa il malfunzionamento del nucleo protocollo di Cosenza, chiedeva ripetutamente al ricorrente spiegazioni circa le singole disfunzioni verificatesi.
23) Anche in tali casi, il ricorrente presentava le giustificazioni più disparate senza fare alcun riferimento, ancora nell'anno 2012, ad un presunto eccessivo carico di lavoro da cui il nucleo di protocollo di Cosenza era gravato. E risulta almeno in un caso che tali giustificazioni non vennero per nulla ritenute idonee dalla citata dirigente, tanto che questa irrogò al Celebre la sanzione disciplinare del richiamo verbale (all. 25), senza che a tale circostanza l'appellante abbia fatto riferimento, nemmeno per dedurre di avere impugnato la sanzione disciplinare.
24) Sempre dalla documentazione in atti emerge come in realtà l'azienda aveva, per il tramite di suoi dirigenti e funzionari, provveduto a dettare plurime disposizioni volte a disciplinare il funzionamento dell'ufficio protocollo (all. 26, 32, 33 e 34 f.lo di parte ricorrente), nonché ad adottare il regolamento/manuale di gestione del protocollo informatico unico citato nel documento 26.
25) Ora, dalla lettura della sentenza n° 1980/23 in atti, relativa alla causa che il ha intentato Pt_1 contro il datore di lavoro ex art. 2087 c.c., emerge che il tribunale ha ritenuto fondata, tra le doglianze sollevate dal ricorrente, solo quelle, comuni al presente giudizio, relative ad un presunto sovraccarico lavorativo e di deficit organizzativo, anche quale conseguenza della carenza dell'organico aziendale, nonché all'inadeguatezza dei locali ove il ricorrente ha svolto l'attività lavorativa.
26) Senonché, ribadito che tale sentenza costituisce l'unico indizio offerto dal ricorrente, che essa non risulta passata in giudicato e che, comunque, essa è stata resa in giudizio in cui non era parte dalle circostanze di fatto desunte dall'esame della documentazione prodotta dallo stesso CP_2 ricorrente, come sopra riassunte, deve pervenirsi ad un giudizio di insussistenza dell'ambiente di lavoro stressogeno che il ricorrente pone a base delle patologie contratte. Le conclusioni raggiunte dal tribunale nella citata sentenza n° 1980/23 non possono costituire una prova sufficiente del particolare ambiente lavorativo dedotto nel presente giudizio, dal momento che esse risultano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie (Cass. 2947/23) nei termini sopra chiariti.
27) Ciò vale anche per una presunta carenza di organico del nucleo protocollo: a) che è stata dedotta in termini del tutto generici anche con riferimento all'effettivo carico di lavoro;
b) che non può essere desunta solo dalle missive che il ricorrente cominciò ad inoltrare solo dal luglio 2014 (all. 35, 36, 40), appunto trattandosi di scritti a firma del ricorrente;
c) che le testimonianze rese nella causa ex art. 2087 c.c., desumibili dalla sentenza 1980/23, si rivelano oltremodo generiche, essendo infarcite di espressioni quali “il lavoro all'ufficio protocollo era immane anche perché il personale era limitato rispetto alla necessità; d) che, in ogni caso e soprattutto, non è stata provata in questo giudizio a mezzo della prova orale, essendo dalla stessa il ricorrente decaduto.
28) A conclusioni analoghe deve pervenirsi quanto alla asserita insalubrità dell'ambiente di lavoro in quanto ubicato “in locali seminterrati, poco illuminati e poco arieggiati”, dal momento che tali circostanze non si apprezzano dalla planimetria e dai rilievi fotografici in atti (doc. 20), che danno conto di normali stanze di ufficio dotate di adeguate finestre, e nemmeno sono emerse all'esito del giudizio ex art. 2087 c.c. in cui i testi si sono limitati a riferire “le stanze dove noi lavoriamo all'ufficio protocollo hanno finestre che affacciano su Via Brenta dove c'è l'accesso per il front-office. Ci sono tre stanze dedicate al protocollo”, “le stanze dove lavoravamo erano umide. Avevano delle finestre che affacciavano su Via Tocci ma non potevamo aprirle perché essendo un piano basso, lì davanti sostavano molti ragazzi e non era consigliabile, data la delicatezza del nostro ufficio, lasciare le finestre aperte”. Ne consegue che in questo giudizio, in assenza di approfondimenti istruttori, non emerge prova della inadeguatezza dell'ambiente di lavoro, per come dedotto in ricorso.
29) Per il resto, lo stesso giudice della causa ex art. 2087 c.c.: a) ha escluso la prova dello svolgimento dello straordinario e della mancata fruizione delle ferie quale fattore di rischio per la salute del ricorrente;
b) ha accertato, quanto ad una presunta situazione di conflittualità all'interno dell'ambiente di lavoro, un unico alterco tra il ricorrente e la collega concludendo che l'espletata istruttoria CP_7 testimoniale ha consentito di escludere che all'interno dell'ufficio protocollo dell'ASP di CP_3 fosse presente una situazione patologica di divergenza fra il ricorrente ed altri soggetti variamente considerati, come tale, non intercettante una situazione di nocività; c) che non erano emerse le denunciate violazioni consistite nell'esposizione agli I.P.A. (Idrocarburi policiclici aromatici) ed alle polveri sottili (comprese quelle degli inchiostri presenti nei toner delle stampanti e dei fotocopiatori, che peraltro in questo giudizio non sono state nemmeno dedotte;
d) quanto alla omessa formazione professionale per l'incarico di coordinatore, ha affermato che il bene salute non è certamente il bene giuridico che la (non meglio specificata) norma impositiva di corsi di formazione professionale mirava a tutelare;
pertanto, difetta la stessa configurabilità in termini di una causalità omissiva fra l'evento di danno lamentato e la dedotta mancata formazione professionale.
30) Per quanto sopra, deve ribadirsi che nel presente giudizio il ricorrente, decaduto dalla prova testimoniale, non ha dimostrato, come suo onere, le particolari condizioni di lavoro che avrebbero cagionato le denunciate patologie e, in ogni caso, l'unico elemento addotto si rivela largamente insufficiente nei sensi voluti dall'appellante.
31) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
32) Le spese di lite seguono la soccombenza, non risultando alcuna dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ed avendo, anzi, l'appellante versato il contributo unificato. Esse si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della media complessità delle questioni trattate.
33) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del tribunale di Cosenza n° 1446/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 28.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 16.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1164 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con gli Avv.ti Giovanni Carlo Tenuta e Giustino Mauro Parte_1
appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Fabrizio Allegrini e Ilario Antonio Sorace
appellato
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Malattia professionale. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso proposto nei confronti dell' il 23.11.18 esponeva: a) di aver prestato CP_2 Parte_1 servizio alle dipendenze dell' , già Controparte_3 Controparte_4
dal 1974 al 30.6.16, svolgendo mansioni di addetto e, dal 2013, di coordinatore dell'ufficio
[...] protocollo aziendale;
b) che le mansioni erano state svolte sempre in locali seminterrati, poco illuminati e poco arieggiati e che il medico competente lo aveva ritenuto inidoneo a svolgere attività di sportello;
c) che il carico di lavoro era notevolmente aumentato dal 2007, allorquando era stata creata l' , che aveva accorpato le 4 Aziende Sanitarie Locali Controparte_3 della provincia cosentina, ovvero e;
d) che a causa CP_3 Pt_2 CP_5 CP_6 dell'aumento del carico di lavoro, in particolare del crescente numero delle pratiche in entrate e in uscita da protocollare e smistare, le sue condizioni di salute erano peggiorate;
e) che, infatti, l'iniziale ipertensione arteriosa da cui era affetto si era evoluta in una ischemia miocardica e, nell'ottobre 2015, in una coronopatia bivasale trattata con angioplastica;
f) che solo a seguito di una relazione medica del 16.9.17 aveva avuto conoscenza che la coronopatia bivasale, nonché una depressione endoreattiva medio-grave, erano state cagionate dal nocivo ambiente di lavoro;
g) che egli era obbligato ogni giorno a spostarsi da una stanza all'altra dell'ufficio protocollo, anche quando non era di turno allo sportello, ed aveva contatti diretti con il pubblico e con il personale interno;
h) che almeno due o tre volte alla settimana era vittima di aggressioni verbali da parte degli utenti esterni, del personale medico e di altri dipendenti che pretendevano che la protocollazione della posta in entrata e in uscita avvenisse immediatamente, a nulla valendo le sue spiegazioni circa la necessità di rispettare l'ordine cronologico della corrispondenza;
i) che durante le attività di sportello aveva contatti giornalieri con un numero di utenti da 70 a 200 e ogni giorno doveva provvedere alla protocollazione in uscita di un numero di pratiche tra le 10 e le 30, mentre tra le 80 e le 130 pratiche settimanali gli venivano consegnate dagli addetti al servizio randagismo;
l) che l'organico dell'ufficio protocollo era composto da 5 dipendenti interni, di cui uno collocato in pensione nel 2013, ed uno esterno in quanto dipendente della società appaltatrice del servizio ticket;
m) che prestava servizio straordinario per tre giorni alla settimana dalle ore 15,00 alle 18,00, che non aveva fruito di ferie nei periodi estivi in cui si trovava ad operare con una o, al massimo, due unità; n) che il datore di lavoro non aveva provveduto a formarlo quale coordinatore dell'ufficio protocollo e non aveva redatto il piano di sicurezza compresa la parte al rischio lavoro-correlato; o) che le disfunzioni e gli altri fattori stressogeni presenti sul posto di lavoro risultavano dalla copiosa corrispondenza in atti.
2) Sosteneva che le succitate patologie erano dipese dall'ambiente di lavoro nocivo ed insalubre, dalle modalità di svolgimento delle mansioni, dallo stress lavorativo, dal deficit organizzativo che caratterizzava l'ufficio protocollo, nonché dalla mancata adozione di un piano di sicurezza e dalla omessa formazione professionale del lavoratore.
3) Chiedeva ammettersi prova orale in merito alle concrete modalità di svolgimento delle mansioni e alla disorganizzazione ed insalubrità dell'ambiente di lavoro e concludeva chiedendo di accertare la natura professionale della depressione endoreattiva medio-grave e della coronopatia bivasale trattata con rivascolarizzazione miocardica con condanna dell' a corrispondergli l'indennizzo in rendita CP_2 nella misura del 40% o in quella maggiore o minore che sarebbe risultata a seguito di consulenza medico-legale.
4) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso CP_2 con le seguenti motivazioni:
“Le argomentazioni dell' sono fondate. CP_2 Seguendo, per un primo profilo, unicamente l'impostazione del ricorso formulata dalla parte ricorrente, deve rilevarsi che, dalle stesse argomentazioni svolte in ricorso, emerge che la malattia cardiaca è risalente al 2009, tanto che il 24.4.2009 era stata vietata l'attività di sportello a seguito di una diagnosi di cardiopatia ischemica e che nel 2012 vi è già diagnosi di malattia ipertensiva con danno d'organo. La stessa parte ricorrente, ancora, lega le patologie per cui chiede il riconoscimento alle condizioni di lavoro risalenti al 2007, sicché deve dirsi che, anche secondo le stesse argomentazioni di parte ricorrente, sussistevano tutti i presupposti per la denuncia della malattia professionale in sede amministrativa fin dal 2009 (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 11790/2003 e Cass. Sez. Lav. 16573/2004: “Ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine per la presentazione della domanda per conseguire dall la rendita per malattia professionale è CP_2 necessaria la consapevolezza, da parte dell'interessato, della esistenza della infermità stessa, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della soglia legale di indennizzabilità, consapevolezza desumibile ai sensi degli art. 2727 e 2729 c.c. da fatti noti che costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti …”). Va precisato al riguardo che - tenendo sempre conto unicamente del ricorso introduttivo, nel quale viene descritto un ambiente e condizioni di lavoro di estrema difficoltà - la correlazione causale tra un tale tipo di stress (come affermato, si ripete) e le patologie cardiache (di grado sicuramente indennizzabile, attesa la gravità della cardiopatia ischemica) e depressive del ricorrente è di oggettiva conoscibilità, appartenendo al patrimonio di conoscenze comuni, addirittura a prescindere da certificazione medica (ancora in merito, tra le ultime, Cass. Sez. Lav. 1661/2020: “La manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando sussiste l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato;
tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento …”). Per un secondo aspetto, slegato dalla valutazione dell'eccezione di prescrizione, occorrerebbe rilevare che il ricorrente medesimo indica delle mansioni del tutto comuni e non gravose (tra le altre: spostarsi da una stanza all'altra, avere contatti con il pubblico o con altri dipendenti, inserire di dati nel computer, visionare della posta elettronica, ricevere dei telegrammi), sicuramente inidonee a determinare le patologie denunciate. L'indicazione, in merito, dell'assenza di formazione per il particolare ruolo svolto e dei rimproveri ricevuti (in realtà, dalla documentazione in atti risultano delle direttive sul lavoro da svolgere, delle richieste di informazioni e di relazioni e sanzioni minori, in relazione a rimprovero verbale) rimane incompiuta in riferimento a condizioni di lavoro di particolare stress lavorativo. Analogamente, sono incompiuti gli accenni alla mole di lavoro (sostanzialmente riferibili unicamente all'affermato straordinario per 3 giorni alla settimana dalle 15,00 alle 18,00) ed alle violente aggressioni verbali da parte degli utenti, del personale medico e di quello dipendente che pretendevano delle protocollazioni di atti in tempo reale (senza chiarimenti e specificazioni in punto di fatto sulla violenza e sulle modalità dell'aggressione ed evidenziandosi che il ricorrente stesso si dichiara vittima al pari degli altri colleghi di tali aggressioni), generici e non tali da configurare un nesso causale con la patologia cardiaca o la depressione di cui soffre il ricorrente, che sono pacificamente malattie comuni. Deve anche evidenziarsi un margine di incertezza nelle argomentazioni di parte ricorrente in riferimento allo svolgimento delle mansioni ed al correlato stress lavorativo, in cui non si ravvisa una chiara distinzione rispetto alle mansioni svolte dopo la nomina a coordinatore del nucleo protocollo informatico, avvenuta nel 2013 (dopo l'insorgenza della patologia, per quanto detto). Per quanto riguarda la carenza di personale, in disparte ulteriori considerazioni, la documentazione in atti pare riferirsi principalmente agli ultimi anni di lavoro del ricorrente, quando la malattia era già insorta. Deve anche evidenziarsi, in merito, che la ricostruzione della carriera lavorativa operata da parte ricorrente (secondo cui dal 1974 il ricorrente aveva svolto le mansioni di addetto nonché coordinatore dell'Ufficio Protocollo lavorando sempre negli stessi locali) non trova riscontro nella c.t.p. versata in atti, in cui il dott. riferisce circostanze significativamente diverse in ordine Per_1 alla storia lavorativa del ricorrente. Da tale punto di vista, dunque, si configura un quadro di incertezza non superabile neppure con le istanze istruttorie chieste, non ammesse. La domanda deve dunque rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
5.1) l'errore del tribunale per aver ritenuto estinto per prescrizione triennale il diritto alla rendita azionato in giudizio, omettendo di considerare che la depressione endoreattiva medio-grave e la coronopatia bivasale trattata con rivascolarizzazione miocardica erano insorte solo nel 2015, dunque in epoca successiva al 2009 e al 2012 in cui il tribunale aveva fissato la conoscenza della origine professionale delle patologie. Il giudice di primo grado, inoltre, non aveva chiarito in quale momento poteva ritenersi che le patologie denunciate come di natura professionale avessero assunto il carattere di indennizzabilità necessario per la decorrenza del termine di prescrizione. Ancora, il tribunale aveva omesso di considerare che le patologie diagnosticate nel 2009 e nel 2012 (ipertensione arteriosa e malattia ipertensiva con danno d'organo) erano del tutto differenti dalla patologia diagnosticata nel 2015 (sindrome coronarica acuta – Nstemi coronaropatia bivasale, trattate con intervento di rivascolarizzazione miocardica con impianto di Des di Cx e di Cd) e aveva omesso di considerare che nella documentazione medica versata in atti non emergeva alcun giudizio di correlazione delle patologie con l'attività lavorativa descritta in ricorso. Infine, il tribunale, nell'ancorare la oggettiva conoscibilità dell'origine lavorativa delle patologie denunciate alla data (24.4.09), in cui era stata vietata al ricorrente l'attività di sportello, aveva finito per confondere tra le misure adottate per la eliminazione di un fattore di rischio e l'evento morboso manifestatosi, nella sua forma grave ed indennizzabile, solo nel 2015;
5.2) la contraddizione in cui era incorso il tribunale che, da un lato, aveva affermato che la genesi delle patologie era da collegare alla attività lavorativa, con conoscenza sin dal 2009, dall'altro aveva escluso il nesso di causa tra le mansioni svolte e le patologie denunciate, affermando che le mansioni erano del tutto comuni e non gravose, come tali sicuramente inidonee a determinare le patologie denunciate. Inoltre, contrariamente a quanto affermato in sentenza, le stressogene condizioni di lavoro erano state dettagliatamente descritte nel ricorso introduttivo e le stesse erano riferite sia prima che dopo il 2013 in cui il ricorrente era stato nominato coordinatore dell'ufficio protocollo dell'Asp di Cosenza. Se il giudice di primo grado avesse proceduto ad un attento esame della documentazione in atti si sarebbe avveduto che, nel luogo di lavoro, esistevano tutti gli indicatori oggettivi di uno stress lavoro – correlato e che tutti i fattori di rischio e gli eventi sentinella (ex post a seguito di accurata indagine culminata nel giudizio valutativo espresso dal C.T.P.), erano stati dettagliatamente descritti nel ricorso. Contrariamente a quanto presupposto dal Tribunale di Cosenza, gli eventi lesivi (rectius le malattie), descritti nella domanda amministrativa e nel libello introduttivo con la relativa terminologia clinica, erano da porre in relazione con la carenza di personale e con gli innumerevoli fattori stressogeni presenti nell'ambiente di lavoro;
5.3) l'errore del tribunale per aver ritenuto che la carriera lavorativa del ricorrente, per come descritta in ricorso, risultava in qualche modo smentita dalla consulenza di parte prodotta dallo stesso ricorrente e che risultavano generiche le allegazioni riferite alle aggressioni verbali subite dal ricorrente da parte degli utenti che pretendevano la protocollazione della corrispondenza in tempo reale e all'ambiente di lavoro stressogeno. Sotto il primo profilo, nel ricorso non era stato indicato che le mansioni venivano svolte in locali di lavoro insalubri sin dal 1974 e comunque dalla consulenza di parte emergeva che le mansioni che avevano cagionato le patologie di cui alla domanda erano state svolte quanto meno dal 2002. Dalla consulenza, inoltre, emergeva che il ricorrente aveva ricevuto nel tempo tre distinte qualifiche, che presupponevano un preciso obbligo di formazione a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 81/08, rimasto inadempiuto. Inoltre, nel ricorso era stato chiarito che le aggressioni verbali avevano una frequenza di circa due o tre volte a settimana, mentre la relativa prova orale non era stata ingiustamente ammessa dal tribunale.
6) L'appellante ha quindi concluso, previa ammissione della prova orale e della consulenza medico- legale disattese dal giudice di primo grado, per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda.
7) si è costituito concludendo per la inammissibilità o, comunque, per il rigetto dell'appello e la CP_2 conferma della sentenza impugnata. 8) In data 13.3.25 il Collegio ha acquisito la sentenza del tribunale di Cosenza n° 1980/23 con cui è stato parzialmente accolto il ricorso che il ha proposto contro l'Asp di Cosenza, ai sensi Pt_1 dell'art. 2087 c.c., con riferimento alla patologia coronaropatia bivasale trattata con angioplastica.
9) Con ordinanza datata 23.4.25 il Collegio ha ammesso la prova orale richiesta dalle parti, nonché ha acquisito dall'Asp di Cosenza un certificato di servizio del ricorrente.
10) All'udienza del 12.6.25 l'appellante è stato dichiarato decaduto dalla prova orale, non avendo provveduto alla citazione dei testi ammessi per tale udienza. Il Collegio ha quindi respinto, in mancanza di oggettivi impedimenti che avevano determinato la omessa citazione dei testi, l'istanza del ricorrente di essere rimesso in termini per provvedere alla citazione ed ha rinviato con termine per note sull'ulteriore istanza dell'appellante, cui si è opposto, di acquisire i verbali delle CP_2 dichiarazioni rese dai testi sentiti nell'ambito del giudizio definito con sentenza del tribunale di Cosenza n° 1980/23.
11) Le parti hanno depositato sia note autorizzate sulla questione da ultimo richiamata, sia note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
12) L'appello deve essere respinto.
13) Il ricorrente fonda la sua domanda di indennizzo in rendita nei confronti dell' sulle particolari CP_2 modalità di svolgimento delle mansioni di addetto e, dal 2013, coordinatore dell'ufficio protocollo dell'Asp di nei termini indicati al punto 1), che avrebbero determinato un ambiente di lavoro CP_3 stressogeno ed insalubre, come tale generatore della patologia cardiaca, trattata chirurgicamente nel 2015, e di una sindrome depressiva che, peraltro, è menzionata solo nella consulenza di parte del 16.9.17 come diagnosticata da struttura pubblica il 22.2.16 in assenza, tuttavia, di documentazione che tanto comprovi.
14) Senonché, di tali particolari modalità di svolgimento delle mansioni e del conseguente ambiente di lavoro stressogeno, il ricorrente non ha fornito prova essendo dalla stessa pacificamente decaduto per omessa citazione dei testi ammessi senza avere addotto e dimostrato alcun oggettivo impedimento alla citazione dei testi indicati nel ricorso introduttivo. Il ricorrente, dunque, non ha corroborato, come suo onere, le plurime circostanze di fatto, tra cui quella di essere stato adibito allo sportello, che, secondo la sua prospettazione, avevano determinato un ambiente di lavoro sotto vari profili inadeguato, come tale foriero di malattie professionali.
15) Non possono essere acquisiti i verbali di prova orale relativi al diverso procedimento che il ricorrente ha instaurato innanzi al tribunale di Cosenza contro l'ex datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., perché ciò si tradurrebbe in un'evidente elusione della irrimediabile decadenza dalla prova in cui l'appellante è incorso nel presente giudizio, senza contare che si tratterebbe di dichiarazioni rese in un giudizio in cui non era parte, con conseguente compressione del diritto di difesa CP_2 dell'istituto appellato nella presente controversia.
16) La prova dell'ambiente di lavoro nocivo e stressogeno non può quindi ricavarsi dalla sola sentenza n° 1980/23 del tribunale di Cosenza, acquisita il 13.3.25, trattandosi: a) di pronuncia di cui non è stata nemmeno dedotta e provata la irrevocabilità; b) resa in un giudizio di cui non era parte;
c) di CP_2 documento, il cui contenuto, come si vedrà, non è del tutto favorevole al ricorrente e che finisce per costituire indizio del tutto insufficiente a dimostrare il particolare carattere delle mansioni svolte e dell'ambiente di lavoro stressogeno dedotti in giudizio quale causa delle succitate patologie.
17) Infine, le mansioni, per come dedotte in giudizio, risultano per importanti profili smentiti smentite da alcuni documenti prodotti dallo stesso appellante, sicché dagli atti di causa non emergono elementi utili a corroborare quanto accertato nel giudizio ex art. 2087 c.c.
18) Il ricorrente pone a base delle patologie contratte, tra l'altro, il poderoso carico di lavoro dell'ufficio protocollo a partire dall'anno 2007 in cui nell'Asp di Cosenza vennero assorbite le preesistenti aziende sanitarie locali di e . Pt_2 CP_3 CP_5 CP_6
19) Senonché, lo stesso ricorrente ha documentato (all. 30) che l'Asp di Cosenza nel 2013, dunque ben 6 anni dopo il 2007, era dotata di ben 5 nuclei di protocollo, di cui uno ubicato a di cui CP_3 il ricorrente venne nominato coordinatore il 30.10.13, e altri 4 ubicati in San Giovanni in Fiore, Pt_2
e Dal succitato documento, inoltre, emerge come ciascuno dei 4 nuclei di CP_6 CP_5 protocollo dislocati nella provincia di aveva un suo coordinatore, per cui il ricorrente venne CP_3 nominato coordinatore del solo nucleo sito in e che (cfr. documento 31 prodotto dal CP_3 ricorrente) il coordinatore dei 5 nuclei di protocollo esistenti sul territorio dell'Ap di era tale CP_3
quanto meno a decorrere dal 14.1.14. Persona_2
20) Ancora, dai documenti 20) e 21), sempre prodotti dal ricorrente, emerge come nel 2011 la dirigente della OC RI RA, , chiedeva al ricorrente di relazionare circa le Parte_3 cause della mancata spedizione di raccomandate per la convocazione di medici aspiranti all'assegnazione di zone carenti, nonostante proprio per tale incombente al ricorrente fosse stato autorizzato lo svolgimento dello straordinario per i giorni 25 e 26 febbraio 2011.
21) Ebbene, nella sua missiva di riscontro del 7.3.11, il ricorrente giustificò l'accaduto con una asserita carenza di denaro nel fondo postale destinato alla spedizione delle raccomandate, senza fare alcun riferimento, ben 4 anni dopo il 2007, ad un eccessivo carico di lavoro esistente presso il nucleo protocollo ubicato presso la sede di CP_3
22) Sempre dalla documentazione prodotta dal ricorrente (all.ti da 24 a 30) emerge che la direttrice della OC RI RA , a fronte di plurime doglianze sollevate da personale vario Parte_3 circa il malfunzionamento del nucleo protocollo di Cosenza, chiedeva ripetutamente al ricorrente spiegazioni circa le singole disfunzioni verificatesi.
23) Anche in tali casi, il ricorrente presentava le giustificazioni più disparate senza fare alcun riferimento, ancora nell'anno 2012, ad un presunto eccessivo carico di lavoro da cui il nucleo di protocollo di Cosenza era gravato. E risulta almeno in un caso che tali giustificazioni non vennero per nulla ritenute idonee dalla citata dirigente, tanto che questa irrogò al Celebre la sanzione disciplinare del richiamo verbale (all. 25), senza che a tale circostanza l'appellante abbia fatto riferimento, nemmeno per dedurre di avere impugnato la sanzione disciplinare.
24) Sempre dalla documentazione in atti emerge come in realtà l'azienda aveva, per il tramite di suoi dirigenti e funzionari, provveduto a dettare plurime disposizioni volte a disciplinare il funzionamento dell'ufficio protocollo (all. 26, 32, 33 e 34 f.lo di parte ricorrente), nonché ad adottare il regolamento/manuale di gestione del protocollo informatico unico citato nel documento 26.
25) Ora, dalla lettura della sentenza n° 1980/23 in atti, relativa alla causa che il ha intentato Pt_1 contro il datore di lavoro ex art. 2087 c.c., emerge che il tribunale ha ritenuto fondata, tra le doglianze sollevate dal ricorrente, solo quelle, comuni al presente giudizio, relative ad un presunto sovraccarico lavorativo e di deficit organizzativo, anche quale conseguenza della carenza dell'organico aziendale, nonché all'inadeguatezza dei locali ove il ricorrente ha svolto l'attività lavorativa.
26) Senonché, ribadito che tale sentenza costituisce l'unico indizio offerto dal ricorrente, che essa non risulta passata in giudicato e che, comunque, essa è stata resa in giudizio in cui non era parte dalle circostanze di fatto desunte dall'esame della documentazione prodotta dallo stesso CP_2 ricorrente, come sopra riassunte, deve pervenirsi ad un giudizio di insussistenza dell'ambiente di lavoro stressogeno che il ricorrente pone a base delle patologie contratte. Le conclusioni raggiunte dal tribunale nella citata sentenza n° 1980/23 non possono costituire una prova sufficiente del particolare ambiente lavorativo dedotto nel presente giudizio, dal momento che esse risultano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie (Cass. 2947/23) nei termini sopra chiariti.
27) Ciò vale anche per una presunta carenza di organico del nucleo protocollo: a) che è stata dedotta in termini del tutto generici anche con riferimento all'effettivo carico di lavoro;
b) che non può essere desunta solo dalle missive che il ricorrente cominciò ad inoltrare solo dal luglio 2014 (all. 35, 36, 40), appunto trattandosi di scritti a firma del ricorrente;
c) che le testimonianze rese nella causa ex art. 2087 c.c., desumibili dalla sentenza 1980/23, si rivelano oltremodo generiche, essendo infarcite di espressioni quali “il lavoro all'ufficio protocollo era immane anche perché il personale era limitato rispetto alla necessità; d) che, in ogni caso e soprattutto, non è stata provata in questo giudizio a mezzo della prova orale, essendo dalla stessa il ricorrente decaduto.
28) A conclusioni analoghe deve pervenirsi quanto alla asserita insalubrità dell'ambiente di lavoro in quanto ubicato “in locali seminterrati, poco illuminati e poco arieggiati”, dal momento che tali circostanze non si apprezzano dalla planimetria e dai rilievi fotografici in atti (doc. 20), che danno conto di normali stanze di ufficio dotate di adeguate finestre, e nemmeno sono emerse all'esito del giudizio ex art. 2087 c.c. in cui i testi si sono limitati a riferire “le stanze dove noi lavoriamo all'ufficio protocollo hanno finestre che affacciano su Via Brenta dove c'è l'accesso per il front-office. Ci sono tre stanze dedicate al protocollo”, “le stanze dove lavoravamo erano umide. Avevano delle finestre che affacciavano su Via Tocci ma non potevamo aprirle perché essendo un piano basso, lì davanti sostavano molti ragazzi e non era consigliabile, data la delicatezza del nostro ufficio, lasciare le finestre aperte”. Ne consegue che in questo giudizio, in assenza di approfondimenti istruttori, non emerge prova della inadeguatezza dell'ambiente di lavoro, per come dedotto in ricorso.
29) Per il resto, lo stesso giudice della causa ex art. 2087 c.c.: a) ha escluso la prova dello svolgimento dello straordinario e della mancata fruizione delle ferie quale fattore di rischio per la salute del ricorrente;
b) ha accertato, quanto ad una presunta situazione di conflittualità all'interno dell'ambiente di lavoro, un unico alterco tra il ricorrente e la collega concludendo che l'espletata istruttoria CP_7 testimoniale ha consentito di escludere che all'interno dell'ufficio protocollo dell'ASP di CP_3 fosse presente una situazione patologica di divergenza fra il ricorrente ed altri soggetti variamente considerati, come tale, non intercettante una situazione di nocività; c) che non erano emerse le denunciate violazioni consistite nell'esposizione agli I.P.A. (Idrocarburi policiclici aromatici) ed alle polveri sottili (comprese quelle degli inchiostri presenti nei toner delle stampanti e dei fotocopiatori, che peraltro in questo giudizio non sono state nemmeno dedotte;
d) quanto alla omessa formazione professionale per l'incarico di coordinatore, ha affermato che il bene salute non è certamente il bene giuridico che la (non meglio specificata) norma impositiva di corsi di formazione professionale mirava a tutelare;
pertanto, difetta la stessa configurabilità in termini di una causalità omissiva fra l'evento di danno lamentato e la dedotta mancata formazione professionale.
30) Per quanto sopra, deve ribadirsi che nel presente giudizio il ricorrente, decaduto dalla prova testimoniale, non ha dimostrato, come suo onere, le particolari condizioni di lavoro che avrebbero cagionato le denunciate patologie e, in ogni caso, l'unico elemento addotto si rivela largamente insufficiente nei sensi voluti dall'appellante.
31) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
32) Le spese di lite seguono la soccombenza, non risultando alcuna dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ed avendo, anzi, l'appellante versato il contributo unificato. Esse si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della media complessità delle questioni trattate.
33) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del tribunale di Cosenza n° 1446/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 28.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale