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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5592 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 18358/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 18358/2023 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 5.6.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 18358 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte_1
, P.I. in persona del l.r.p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dall'avv. Giuseppe Sauchella presso il cui studio in Torrecuso
(BN), Via Fragneta n. 7 è elett.te dom.ta, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Pozzuoli
(NA)alla Via Serapide n. 35 presso lo studio dell'avv. Aldo Pepe dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 18358/2023 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 1.9.2023,
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
del Tribunale di Napoli n. 4342/2023, depositato il 29 Giugno 2023 e notificato in pari data, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla la somma € 35.526,40, oltre interessi e spese della Controparte_1
relativa procedura monitoria derivanti da un contratto di appalto.
In particolare l'opponente eccepiva l'assenza di prova del credito, fondato su fatture ed estratto autentico, evidenziando come alcune lavorazioni non siano state eseguite, con relativa inesistenza del credito.
Eccepiva poi degli inadempimenti/ritardi da parte della opposta, causa di danni subiti per € 51.680,00 per i quali proponeva domanda riconvenzionale.
3. Si costituiva l'opposta contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
4. In prima udienza (15.2.2024), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lo scrivente concedeva la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e rigettava le richieste istruttorie con la seguente motivazione:
“Il Giudice,
…
n. 18358/2023 r.g.a.c. Pag. 3 osservato che il credito è ampiamente provato in forza di contratto e successiva integrazione, nonché dichiarazione della stessa opponente del 9.1.2023, mentre la domanda riconvenzionale non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. opposto.
- In ordine alle istanze istruttorie:
rigetta la richiesta di prova per testi articolata da parte opponente in quanto relativa a circostanze documentali, ed in parte generiche;
rigetta la richiesta ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte opposta in quanto superflua”.
Ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 5.6.2025.
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è infondata e va rigettata.
6.1. Va premesso che il credito non è fondato soltanto su fatture ed estratto autentico, come dedotto dall'opponente, ma soprattutto da un contratto e relativa integrazione, essendo onere dell'opponente provare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento ovvero eccepire l'inadempimento altrui (Cass. S.U. n. 13533/2001).
6.2. Parte opponente ha eccepito l'altrui inadempimento, ma parte opposta ha provato il proprio regolare adempimento, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. sopra citate.
6.2.1. Ed invero già in sede monitoria l'opposta aveva depositato (doc.
3) un documento proveniente dalla opponente, datato 9.1.2023, concernente la regolare esecuzione della prestazione da parte della opposta.
6.2.2. L'opponente stessa ha depositato un prospetto contabile dei suoi rapporti di dare/avere con la opposta alla data del 30 Giugno 2023, e dalle copie delle fatture elettroniche allegate, si evince un saldo a debito n. 18358/2023 r.g.a.c. Pag. 4 nei confronti della , di € 35.526,40, pari proprio all'importo CP_1
del credito azionato in sede monitoria (doc. 5 prod. parte opponente).
6.2.3. Va precisato, infine, che nessuna fattura è stata contestata;
anzi dal doc. 5 succitato deve ritenersi che le stesse siano anche state inserite nelle proprie scritture contabili, o comunque l'opponente non ha dedotto e provato di non averle allegate.
Sul punto la S.C. (n. 3581/2024) in tempi recenti ha condivisibilmente affermato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del
15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del
04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2,
Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del
20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti (vedi l'invio della
e-mail del 12 febbraio 2015 e le deposizioni testimoniali assunte)”.
Nel caso in esame tali fatture elettroniche, ricevute tramite SDI, non sono state contestate, come già anticipato.
7. Ne discende il rigetto dell'opposizione unitamente alla domanda riconvenzionale, stante l'assenza di inadempimenti e/o ritardi da parte dell'opposta.
n. 18358/2023 r.g.a.c. Pag. 5 8. Avendo, tuttavia, entrambe le parti dichiarato l'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente, dell'intero importo portato dal d.i. (per sorta capitale, interessi e spese), quest'ultimo deve essere revocato.
9. Per quanto concerne le spese di lite del giudizio di opposizione, esse seguono la soccombenza ed andrebbero liquidate, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori medi in ordine alle prime due fasi e minimi per quanto concerne le ultime due fasi, consistite di fatto in una reiterazione di quanto già esposto con la comparsa di costituzione e risposta (scaglione fino ad
€52.000,00), disattendendo così la nota spese depositata (che, peraltro, oltre ad aver individuato uno scaglione errato – fino ad € 26.000,00 – richiede anche il pagamento della fase stragiudiziale che può ritenersi inglobata in quella giudiziale in quanto priva di autonomia: cfr. già
Cass. S.U. n. 17357/2009).
Tuttavia parte opposta nella propria nota spese ha chiesto, per quanto concerne la fase giudiziale, il pagamento solo delle fasi introduttiva, di studio e decisoria, non anche quella di trattazione/istruttoria, pur avendo maturato il diritto al relativo compenso.
Tale fase, conseguentemente, non potrà essere riconosciuta, stante il divieto di cui all'art. 112 c.p.c..
10. Va accolta anche la richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 (e 4)
c.p.c..
Invero l'opponente si è limitata a notificare un atto di opposizione di del tutto pretestuoso, al solo fine di procrastinare l'esecuzione del decreto ingiuntivo.
Ne è prova l'inconsistenza delle eccezioni sollevate, per quanto sopra visto, smentite dalla stessa documentazione depositata dall'opponente
Tale comportamento processuale dimostra come l'opposizione sia manifestamente dilatoria.
Ebbene, la manifesta infondatezza della opposizione, alla luce di quanto poc'anzi evidenziato e del comportamento processuale tenuto dal debitore, costituisce elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso dell'opposizione esercitata, ed in quanto tale valutabile alla n. 18358/2023 r.g.a.c. Pag. 6 stregua di una forma di “abuso del processo” (cfr. Cass. S.U. n.
16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018).
Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n.
21570).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. (con riferimento al solo giudizio di opposizione).
10.1. Ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. condanna quindi anche parte opponente al versamento in favore della di Controparte_2
importo pari alla sanzione minima processuale applicabile nelle ipotesi di accertato abuso dello strumento processuale, ossia di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) revoca il d.i. n. 4342/2023 per intervenuto pagamento in corso di causa;
3) condanna al Parte_3
pagamento, in favore di delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 4.358,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Aldo Pepe, dichiaratosi anticipatario;
4) condanna al Parte_3
pagamento, in favore di dell'ulteriore importo di € Controparte_1
4.358,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
n. 18358/2023 r.g.a.c. Pag. 7 5) condanna limitata al Parte_3
pagamento, in favore della di € 500,00, ai sensi Controparte_2 dell'art. 96 comma 4 c.p.c..
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 18358/2023 r.g.a.c. Pag. 8
11 SEZIONE CIVILE
N. 18358/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 18358/2023 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 5.6.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 18358 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte_1
, P.I. in persona del l.r.p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dall'avv. Giuseppe Sauchella presso il cui studio in Torrecuso
(BN), Via Fragneta n. 7 è elett.te dom.ta, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Pozzuoli
(NA)alla Via Serapide n. 35 presso lo studio dell'avv. Aldo Pepe dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 18358/2023 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 1.9.2023,
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
del Tribunale di Napoli n. 4342/2023, depositato il 29 Giugno 2023 e notificato in pari data, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla la somma € 35.526,40, oltre interessi e spese della Controparte_1
relativa procedura monitoria derivanti da un contratto di appalto.
In particolare l'opponente eccepiva l'assenza di prova del credito, fondato su fatture ed estratto autentico, evidenziando come alcune lavorazioni non siano state eseguite, con relativa inesistenza del credito.
Eccepiva poi degli inadempimenti/ritardi da parte della opposta, causa di danni subiti per € 51.680,00 per i quali proponeva domanda riconvenzionale.
3. Si costituiva l'opposta contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
4. In prima udienza (15.2.2024), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lo scrivente concedeva la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e rigettava le richieste istruttorie con la seguente motivazione:
“Il Giudice,
…
n. 18358/2023 r.g.a.c. Pag. 3 osservato che il credito è ampiamente provato in forza di contratto e successiva integrazione, nonché dichiarazione della stessa opponente del 9.1.2023, mentre la domanda riconvenzionale non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. opposto.
- In ordine alle istanze istruttorie:
rigetta la richiesta di prova per testi articolata da parte opponente in quanto relativa a circostanze documentali, ed in parte generiche;
rigetta la richiesta ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte opposta in quanto superflua”.
Ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 5.6.2025.
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è infondata e va rigettata.
6.1. Va premesso che il credito non è fondato soltanto su fatture ed estratto autentico, come dedotto dall'opponente, ma soprattutto da un contratto e relativa integrazione, essendo onere dell'opponente provare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento ovvero eccepire l'inadempimento altrui (Cass. S.U. n. 13533/2001).
6.2. Parte opponente ha eccepito l'altrui inadempimento, ma parte opposta ha provato il proprio regolare adempimento, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. sopra citate.
6.2.1. Ed invero già in sede monitoria l'opposta aveva depositato (doc.
3) un documento proveniente dalla opponente, datato 9.1.2023, concernente la regolare esecuzione della prestazione da parte della opposta.
6.2.2. L'opponente stessa ha depositato un prospetto contabile dei suoi rapporti di dare/avere con la opposta alla data del 30 Giugno 2023, e dalle copie delle fatture elettroniche allegate, si evince un saldo a debito n. 18358/2023 r.g.a.c. Pag. 4 nei confronti della , di € 35.526,40, pari proprio all'importo CP_1
del credito azionato in sede monitoria (doc. 5 prod. parte opponente).
6.2.3. Va precisato, infine, che nessuna fattura è stata contestata;
anzi dal doc. 5 succitato deve ritenersi che le stesse siano anche state inserite nelle proprie scritture contabili, o comunque l'opponente non ha dedotto e provato di non averle allegate.
Sul punto la S.C. (n. 3581/2024) in tempi recenti ha condivisibilmente affermato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del
15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del
04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2,
Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del
20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti (vedi l'invio della
e-mail del 12 febbraio 2015 e le deposizioni testimoniali assunte)”.
Nel caso in esame tali fatture elettroniche, ricevute tramite SDI, non sono state contestate, come già anticipato.
7. Ne discende il rigetto dell'opposizione unitamente alla domanda riconvenzionale, stante l'assenza di inadempimenti e/o ritardi da parte dell'opposta.
n. 18358/2023 r.g.a.c. Pag. 5 8. Avendo, tuttavia, entrambe le parti dichiarato l'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente, dell'intero importo portato dal d.i. (per sorta capitale, interessi e spese), quest'ultimo deve essere revocato.
9. Per quanto concerne le spese di lite del giudizio di opposizione, esse seguono la soccombenza ed andrebbero liquidate, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori medi in ordine alle prime due fasi e minimi per quanto concerne le ultime due fasi, consistite di fatto in una reiterazione di quanto già esposto con la comparsa di costituzione e risposta (scaglione fino ad
€52.000,00), disattendendo così la nota spese depositata (che, peraltro, oltre ad aver individuato uno scaglione errato – fino ad € 26.000,00 – richiede anche il pagamento della fase stragiudiziale che può ritenersi inglobata in quella giudiziale in quanto priva di autonomia: cfr. già
Cass. S.U. n. 17357/2009).
Tuttavia parte opposta nella propria nota spese ha chiesto, per quanto concerne la fase giudiziale, il pagamento solo delle fasi introduttiva, di studio e decisoria, non anche quella di trattazione/istruttoria, pur avendo maturato il diritto al relativo compenso.
Tale fase, conseguentemente, non potrà essere riconosciuta, stante il divieto di cui all'art. 112 c.p.c..
10. Va accolta anche la richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 (e 4)
c.p.c..
Invero l'opponente si è limitata a notificare un atto di opposizione di del tutto pretestuoso, al solo fine di procrastinare l'esecuzione del decreto ingiuntivo.
Ne è prova l'inconsistenza delle eccezioni sollevate, per quanto sopra visto, smentite dalla stessa documentazione depositata dall'opponente
Tale comportamento processuale dimostra come l'opposizione sia manifestamente dilatoria.
Ebbene, la manifesta infondatezza della opposizione, alla luce di quanto poc'anzi evidenziato e del comportamento processuale tenuto dal debitore, costituisce elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso dell'opposizione esercitata, ed in quanto tale valutabile alla n. 18358/2023 r.g.a.c. Pag. 6 stregua di una forma di “abuso del processo” (cfr. Cass. S.U. n.
16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018).
Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n.
21570).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. (con riferimento al solo giudizio di opposizione).
10.1. Ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. condanna quindi anche parte opponente al versamento in favore della di Controparte_2
importo pari alla sanzione minima processuale applicabile nelle ipotesi di accertato abuso dello strumento processuale, ossia di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) revoca il d.i. n. 4342/2023 per intervenuto pagamento in corso di causa;
3) condanna al Parte_3
pagamento, in favore di delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 4.358,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Aldo Pepe, dichiaratosi anticipatario;
4) condanna al Parte_3
pagamento, in favore di dell'ulteriore importo di € Controparte_1
4.358,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
n. 18358/2023 r.g.a.c. Pag. 7 5) condanna limitata al Parte_3
pagamento, in favore della di € 500,00, ai sensi Controparte_2 dell'art. 96 comma 4 c.p.c..
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 18358/2023 r.g.a.c. Pag. 8