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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4825/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.4825/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CASTELLUCCI ELISA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LA MENDOLA IRENE
RESISTENTE
e con l'intervento del PM presso il Tribunale di Tivoli PARTE NECESSARIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 settembre 2024
pagina1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che lo stesso ha dedotto di avere contratto in EV RO (RM) con la sig.ra in data 12.10.2002 e trascritto nel Registro dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di EV RO, Atto n. 34, Parte II, Serie A, Anno 2002. Ha rappresentato:
- che dalla relazione coniugale nasceva, già prima del matrimonio, in Roma in data 25/03/2002 la FI , maggiorenne e studente Universitaria Persona_1 iscritta e frequentante la facoltà di Giornalismo presso l'Università “Tor Vergata” in Roma;
- che il sig. è dipendente presso una catena di Supermercati Parte_1 mentre la sig.ra percepisce la NASPI per dimissioni volontarie da CP_1 precedente attività lavorativa;
- che, inizialmente veniva adibita come casa coniugale l'appartamento di proprietà del sig. e sito in EV RO (RM) in via della Repubblica Parte_1
10 e successivamente nell'anno 2017 allo scopo di abitare in una zona più centrale, i coniugi trasferivano la loro abitazione in una casa di proprietà della madre del sig.
, sig.ra e sita sempre in EV RO (RM) in Viale Parte_1 Parte_2
Vittorio Veneto n. 43;
- che attualmente quest'ultima abitazione è occupata dalla FI
[...]
unitamente alla madre sig.ra mentre il padre sig. abita Per_1 CP_1 Parte_1 presso l'appartamento di sua proprietà e sito in EV RO in via della Repubblica n. 10;
- che i coniugi si sono separati consensualmente alle seguenti condizioni: a) La FI maggiorenne , non economicamente indipendente, vivrà Persona_1 prevalentemente presso il domicilio materno, sito in EV RO, via Vittorio Veneto n. 43 e potrà decidere in autonomia i tempi di permanenza con ciascun genitore;
b) l'appartamento sito in EV RO (RM) via Vittorio Veneto n. 43, di proprietà della nonna paterna, madre del EN IG.ra viene Parte_2 assegnato alla ricorrente, con quanto in esso contenuto;
c) il marito
[...]
se ne è già allontanato, asportando i propri effetti personali. D) il marito Parte_1
verserà a titolo di mantenimento della FI euro Parte_1 Persona_1
250,00 mensili, direttamente nelle mani di quest'ultima, per le spese ordinarie, oltre alle spese straordinarie di cui si fa carico integralmente il padre;
e) il marito
[...]
si farà carico, altresì, delle imposte e tasse relative all'immobile Parte_1 assegnato, ivi compresa IMU, ICI e TASSA RIFIUTI.
- che dall'omologa della separazione personale dei coniugi, quest'ultimi hanno sempre vissuto separatamente senza ripresa neppure temporanea della convivenza;
- che è manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, stante il protrarsi della separazione. Ha dunque chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
pagina2 di 7 “a) la FI maggiorenne , studente universitaria e non ancora Persona_1 economicamente indipendente, potrà decidere in piena autonomia il proprio domicilio ed i tempi di permanenza con ciascun genitore;
b) stabilire quanto all'appartamento sito in EV RO (RM) in via Vittorio Veneto n. 43, già di proprietà della sig.ra madre dell'attuale Parte_2 parte ricorrente, che la sig.ra potrà continuare ad occupare tale immobile, CP_1 per il tempo strettamente necessario a trasferirsi altrove e/o presso immobile familiare proprio, e comunque solo ed esclusivamente, con l'obbligo da parte della sig.ra , per il tempo in cui continuerà ad abitare nel suddetto appartamento CP_1 che la stessa si intesti tutte le utenze e provveda al pagamento della TARI/tassa sui rifiuti ed altri oneri gravanti sul suddetto immobile;
c) confermare i provvedimenti già assunti in sede di separazione in merito al contributo al mantenimento della FI e pertanto stabilire che il sig. Per_1 Parte_1 continuerà a versare in favore della FI , almeno fino a quando la stessa non Per_1 avrà completato il percorso universitario e fino a quando non sarà economicamente indipendente, la somma di euro 250,00 mensili con rimessa diretta;
d) stabilire che per le spese straordinarie della FI , continuerà a Per_1 provvedere il sig. , con l'esclusione delle spese universitarie che dovranno Parte_1 essere corrisposte da entrambi i coniugi nella misura del 50% cadauno in quanto la sig.ra è da sempre economicamente indipendente ed idonea a svolgere CP_1 attività lavorativa e pertanto in grado di provvedere al proprio mantenimento ed a contribuire alle spese Universitarie della FI nella misura del 50%. e) disporre che le spese inerenti le tasse ed oneri (tassa sui rifiuti ed altre gravanti sull'immobile) e le utenze inerenti l'appartamento sito in EV RO in Corso Vittorio Veneto n. 34 siano poste a carico esclusivo della sig.ra CP_1 qualora la stessa voglia continuare ad abitare tale appartamento, che come già detto è di proprietà della madre del sig. ed è collocato in un contesto Parte_1 familiare e privato proprio del sig. . Parte_1
f) disporre e dare atto che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
g) dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico- patrimoniale tra i coniugi”. Si è costituita , rappresentando di essere in data 05/11/2021 Controparte_1 stata licenziata e dunque di percepire la Naspi, pari ad attuali € 750,00 circa, con progressiva riduzione fino al Novembre 2023. i presupposti che hanno dato luogo alle condizioni concordate in sede di separazione sono mutati poiché la IG.ra ha perduto il lavoro ed è CP_1 disoccupata, potendo fare affidamento esclusivamente sulla indennità di disoccupazione che, comunque, percepirà solo fino al mese di Novembre 2023. Inoltre, nonostante la IG.ra abbia sempre lavorato, peraltro CP_1 contribuendo alla vita familiare con le proprie energie fisiche e lavorative con uno stipendio medio di circa € 1.200,00/1.300,00 mensili per 13 mensilità, la stessa non è più in grado di ricollocarsi nel mondo del lavoro, in quanto affetta da gravi deficit fisici, ben noti alla controparte Pertanto, è evidente che la condizione pagina3 di 7 economico/patrimoniale della IG.ra ha subito un netto peggioramento, CP_1 mentre quella del IG. è rimasta invariata. Parte_1
Ha chiesto che il mantenimento mensile in favore della FI venga Per_1 versato alla IG.ra , nella misura di € 300,00, con conferma della previsione CP_1
a suo carico del 100% delle spese straordinarie relative alla FI , Persona_1 come concordato in sede di separazione. La EN, di anni 54, non è in grado di ricollocarsi nel mondo del lavoro in quanto affetta da gravi deficit fisici. In particolare, in occasione della nascita della FI (25/03/2002), avvenuto presso l'Ospedale Sandro Pertini di Persona_1
Roma, la IG.ra subìva, a causa di un errore medico, una copiosa CP_1 emorragia dalla giugulare seguita da una perforazione accidentale del polmone destro, di cui le veniva asportato il lobo superiore, con toracotomia per emotorace. L'errore medico sopra citato le ha comportato un deficit respiratorio con costante affanno, oltre a problemi di ansia e depressione maggiore con paura di pericolo imminente;
a tale condizione, si è andata a sommare la depressione per la perdita dell'amato padre deceduto il 04/02/2011 per un cancro diffuso;
inoltre, nel Giugno 2011 le è stata asportata una cisti ovarica con annessa tuba di falloppio;
nel Luglio 2011 ha contratto una infezione oculare che le ha provocato frequenti ed intense cefalee, oltre ad avvertire un continuo senso di affaticamento per insufficienza respiratoria e importanti dolori muscolari causalmente collegati, secondo indagini successive, ad un forame ovale pervio cardiaco, ed ischemie e ad embolie. Sulla base di tali circostanze ha richiesto il riconoscimento dell'assegno divorzile. Ha inoltre chiesto la conferma in proprio favore dell'assegnazione dell'appartamento sito in Viale Vittorio Veneto n. 43 di proprietà della IG.ra con imposte e tasse a carico esclusivo del IG. Parte_2 Parte_1 ovvero, in subordine, l'assegnazione dell'appartamento già adibito a residenza coniugale dal 2002 al 2017, sito in Via della Repubbica n. 10 di proprietà del IG.
, con imposte e tasse a carico esclusivo di quest'ultimo, visto quanto già Parte_1 concordato in sede di separazione. Ha inoltre chiesto la restituzione della somma complessiva di euro 80.000,00, proveniente dal risarcimento ottenuto dalla EN a seguito dell'errore medico di cui la stessa è stata vittima, versata al ricorrente (e per un importo corrispondente anche alla di lui madre), che con essa ha attuato un investimento in prodotti postali. All'esito dell'udienza presidenziale, sono stati confermati in via provvisoria ed urgente i provvedimenti vigenti dall'epoca della separazione. Intrapresa la fase di istruzione della causa innanzi al Giudice istruttore, sulla richiesta delle parti il Collegio ha pronunciato la sentenza in ordine allo status, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Rimessa la causa sul ruolo del Giudice istruttore, sono stati concessi i richiesti termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
pagina4 di 7 All'udienza del 16 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, il Collegio dà in primo luogo atto della già avvenuta declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Per il resto, ritiene il Collegio che, fatto salvo il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della EN , nei limiti che di seguito Controparte_1 verranno esposti, debbano per il resto essere interamente confermate le condizioni di cui alla separazione, non avendo le parti introdotto nel giudizio a sostegno delle rispettive richieste di modifica elementi suscettibili di positivo apprezzamento. Si osserva invero che in base alla pacifica prospettazione delle parti, la FI
è maggiorenne ma non ancora autosufficiente. Per_1
Il che evidentemente giustifica la conferma dell'assegnazione in favore della EN della casa che fu coniugale, nella quale la ragazza continua ad abitare, non potendo per l'effetto trovare accoglimento le diverse richieste avanzate dal ricorrente. Neppure, alla luce del quadro reddituale riferibile alle parti, con peggioramento della sola situazione riferibile alla EN , può trovare accoglimento la CP_1 richiesta del ricorrente intesa a porre a carico anche dell'altro genitore le spese straordinarie consistenti nel pagamento delle tasse universitarie della FI . Per_1
Nemmeno può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente intesa alla corresponsione diretta alla FI dell'assegno per il suo mantenimento, essendo a tal fine necessaria la domanda dell'interessata (“In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” così Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021 (Rv. 663110 - 01)). Alla luce della natura dell'impegno, totale, assunto dal ricorrente con riferimento alle spese di carattere straordinario nell'interesse della FI , Per_1 ritiene il Collegio che non possa trovare accoglimento la richiesta di innalzamento dell'importo del mantenimento per spese ordinarie versato dallo . Parte_1
Quanto alla domanda avanzata dalla parte EN ed intesa al riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile ricorda il Collegio, quanto alla natura giuridica ed alla funzione dell'assegno divorzile, che, secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al pagina5 di 7 riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”; “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate” (così Cass., Sez. U - , Sentenza n. 18287 del 11/07/2018 (Rv. 650267). Ritiene il Collegio che le allegazioni della parte EN (proprio attuale stato di disoccupazione, successivo all'epoca della separazione personale, con conseguente sopravvenuto squilibrio economico-patrimoniale tra le parti prima inesistente, propria recente riconosciuta parziale invalidità e riduzione della capacità lavorativa, durata significativa del matrimonio – contratto nell'anno 2018 con separazione intervenuta nell'anno 2020) giustifichino il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua dimensione puramente assistenziale, in misura che, considerato il quadro reddituale riferibile al ricorrente, le spese da questo sostenute per il mantenimento della FI , l'assegnazione della abitazione di proprietà di Per_1 quest'ultimo alla stessa EN, che ne beneficia, il Collegio ritiene di poter determinare nell'importo mensile di euro 100,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Da ultimo si rileva che non può trovare accoglimento la richiesta della EN intesa alla restituzione della somma di denaro, indicata come di euro 80.000,00, che la stessa avrebbe corrisposto al ricorrente perché lo stesso ne curasse l'investimento, e ciò in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le domande di natura restitutoria non possono essere conosciute dal Giudice della separazione o del divorzio, in quanto
“L'art. 40 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio” (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6660 del 15/05/2001 (Rv. 546662 - 01)). Le ragioni del decidere, la soccombenza reciproca tra le parti e particolarità degli interessi dedotti nel giudizio giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- dà atto della già avvenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, giusta sentenza sullo status pronunciata nel presente giudizio in data 28-29 aprile 2023;
- conferma interamente le condizioni di cui alla separazione con riferimento all'assegnazione della casa coniugale in favore della EN Controparte_1 ed all'obbligo di contribuzione al mantenimento della FI , ordinario e Per_1 straordinario, posto a carico del ricorrente;
Parte_1
- pone a carico del ricorrente , a far data dalla pubblicazione Parte_1 della presente sentenza, il versamento di un assegno divorzile in favore della EN nella misura di 100,00 euro, oltre rivalutazione ISTAT annuale, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
- rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti nel giudizio;
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 10 gennaio 2025
Il Presidente
Michele Cappai
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.4825/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CASTELLUCCI ELISA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
LA MENDOLA IRENE
RESISTENTE
e con l'intervento del PM presso il Tribunale di Tivoli PARTE NECESSARIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 settembre 2024
pagina1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che lo stesso ha dedotto di avere contratto in EV RO (RM) con la sig.ra in data 12.10.2002 e trascritto nel Registro dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di EV RO, Atto n. 34, Parte II, Serie A, Anno 2002. Ha rappresentato:
- che dalla relazione coniugale nasceva, già prima del matrimonio, in Roma in data 25/03/2002 la FI , maggiorenne e studente Universitaria Persona_1 iscritta e frequentante la facoltà di Giornalismo presso l'Università “Tor Vergata” in Roma;
- che il sig. è dipendente presso una catena di Supermercati Parte_1 mentre la sig.ra percepisce la NASPI per dimissioni volontarie da CP_1 precedente attività lavorativa;
- che, inizialmente veniva adibita come casa coniugale l'appartamento di proprietà del sig. e sito in EV RO (RM) in via della Repubblica Parte_1
10 e successivamente nell'anno 2017 allo scopo di abitare in una zona più centrale, i coniugi trasferivano la loro abitazione in una casa di proprietà della madre del sig.
, sig.ra e sita sempre in EV RO (RM) in Viale Parte_1 Parte_2
Vittorio Veneto n. 43;
- che attualmente quest'ultima abitazione è occupata dalla FI
[...]
unitamente alla madre sig.ra mentre il padre sig. abita Per_1 CP_1 Parte_1 presso l'appartamento di sua proprietà e sito in EV RO in via della Repubblica n. 10;
- che i coniugi si sono separati consensualmente alle seguenti condizioni: a) La FI maggiorenne , non economicamente indipendente, vivrà Persona_1 prevalentemente presso il domicilio materno, sito in EV RO, via Vittorio Veneto n. 43 e potrà decidere in autonomia i tempi di permanenza con ciascun genitore;
b) l'appartamento sito in EV RO (RM) via Vittorio Veneto n. 43, di proprietà della nonna paterna, madre del EN IG.ra viene Parte_2 assegnato alla ricorrente, con quanto in esso contenuto;
c) il marito
[...]
se ne è già allontanato, asportando i propri effetti personali. D) il marito Parte_1
verserà a titolo di mantenimento della FI euro Parte_1 Persona_1
250,00 mensili, direttamente nelle mani di quest'ultima, per le spese ordinarie, oltre alle spese straordinarie di cui si fa carico integralmente il padre;
e) il marito
[...]
si farà carico, altresì, delle imposte e tasse relative all'immobile Parte_1 assegnato, ivi compresa IMU, ICI e TASSA RIFIUTI.
- che dall'omologa della separazione personale dei coniugi, quest'ultimi hanno sempre vissuto separatamente senza ripresa neppure temporanea della convivenza;
- che è manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, stante il protrarsi della separazione. Ha dunque chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
pagina2 di 7 “a) la FI maggiorenne , studente universitaria e non ancora Persona_1 economicamente indipendente, potrà decidere in piena autonomia il proprio domicilio ed i tempi di permanenza con ciascun genitore;
b) stabilire quanto all'appartamento sito in EV RO (RM) in via Vittorio Veneto n. 43, già di proprietà della sig.ra madre dell'attuale Parte_2 parte ricorrente, che la sig.ra potrà continuare ad occupare tale immobile, CP_1 per il tempo strettamente necessario a trasferirsi altrove e/o presso immobile familiare proprio, e comunque solo ed esclusivamente, con l'obbligo da parte della sig.ra , per il tempo in cui continuerà ad abitare nel suddetto appartamento CP_1 che la stessa si intesti tutte le utenze e provveda al pagamento della TARI/tassa sui rifiuti ed altri oneri gravanti sul suddetto immobile;
c) confermare i provvedimenti già assunti in sede di separazione in merito al contributo al mantenimento della FI e pertanto stabilire che il sig. Per_1 Parte_1 continuerà a versare in favore della FI , almeno fino a quando la stessa non Per_1 avrà completato il percorso universitario e fino a quando non sarà economicamente indipendente, la somma di euro 250,00 mensili con rimessa diretta;
d) stabilire che per le spese straordinarie della FI , continuerà a Per_1 provvedere il sig. , con l'esclusione delle spese universitarie che dovranno Parte_1 essere corrisposte da entrambi i coniugi nella misura del 50% cadauno in quanto la sig.ra è da sempre economicamente indipendente ed idonea a svolgere CP_1 attività lavorativa e pertanto in grado di provvedere al proprio mantenimento ed a contribuire alle spese Universitarie della FI nella misura del 50%. e) disporre che le spese inerenti le tasse ed oneri (tassa sui rifiuti ed altre gravanti sull'immobile) e le utenze inerenti l'appartamento sito in EV RO in Corso Vittorio Veneto n. 34 siano poste a carico esclusivo della sig.ra CP_1 qualora la stessa voglia continuare ad abitare tale appartamento, che come già detto è di proprietà della madre del sig. ed è collocato in un contesto Parte_1 familiare e privato proprio del sig. . Parte_1
f) disporre e dare atto che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
g) dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico- patrimoniale tra i coniugi”. Si è costituita , rappresentando di essere in data 05/11/2021 Controparte_1 stata licenziata e dunque di percepire la Naspi, pari ad attuali € 750,00 circa, con progressiva riduzione fino al Novembre 2023. i presupposti che hanno dato luogo alle condizioni concordate in sede di separazione sono mutati poiché la IG.ra ha perduto il lavoro ed è CP_1 disoccupata, potendo fare affidamento esclusivamente sulla indennità di disoccupazione che, comunque, percepirà solo fino al mese di Novembre 2023. Inoltre, nonostante la IG.ra abbia sempre lavorato, peraltro CP_1 contribuendo alla vita familiare con le proprie energie fisiche e lavorative con uno stipendio medio di circa € 1.200,00/1.300,00 mensili per 13 mensilità, la stessa non è più in grado di ricollocarsi nel mondo del lavoro, in quanto affetta da gravi deficit fisici, ben noti alla controparte Pertanto, è evidente che la condizione pagina3 di 7 economico/patrimoniale della IG.ra ha subito un netto peggioramento, CP_1 mentre quella del IG. è rimasta invariata. Parte_1
Ha chiesto che il mantenimento mensile in favore della FI venga Per_1 versato alla IG.ra , nella misura di € 300,00, con conferma della previsione CP_1
a suo carico del 100% delle spese straordinarie relative alla FI , Persona_1 come concordato in sede di separazione. La EN, di anni 54, non è in grado di ricollocarsi nel mondo del lavoro in quanto affetta da gravi deficit fisici. In particolare, in occasione della nascita della FI (25/03/2002), avvenuto presso l'Ospedale Sandro Pertini di Persona_1
Roma, la IG.ra subìva, a causa di un errore medico, una copiosa CP_1 emorragia dalla giugulare seguita da una perforazione accidentale del polmone destro, di cui le veniva asportato il lobo superiore, con toracotomia per emotorace. L'errore medico sopra citato le ha comportato un deficit respiratorio con costante affanno, oltre a problemi di ansia e depressione maggiore con paura di pericolo imminente;
a tale condizione, si è andata a sommare la depressione per la perdita dell'amato padre deceduto il 04/02/2011 per un cancro diffuso;
inoltre, nel Giugno 2011 le è stata asportata una cisti ovarica con annessa tuba di falloppio;
nel Luglio 2011 ha contratto una infezione oculare che le ha provocato frequenti ed intense cefalee, oltre ad avvertire un continuo senso di affaticamento per insufficienza respiratoria e importanti dolori muscolari causalmente collegati, secondo indagini successive, ad un forame ovale pervio cardiaco, ed ischemie e ad embolie. Sulla base di tali circostanze ha richiesto il riconoscimento dell'assegno divorzile. Ha inoltre chiesto la conferma in proprio favore dell'assegnazione dell'appartamento sito in Viale Vittorio Veneto n. 43 di proprietà della IG.ra con imposte e tasse a carico esclusivo del IG. Parte_2 Parte_1 ovvero, in subordine, l'assegnazione dell'appartamento già adibito a residenza coniugale dal 2002 al 2017, sito in Via della Repubbica n. 10 di proprietà del IG.
, con imposte e tasse a carico esclusivo di quest'ultimo, visto quanto già Parte_1 concordato in sede di separazione. Ha inoltre chiesto la restituzione della somma complessiva di euro 80.000,00, proveniente dal risarcimento ottenuto dalla EN a seguito dell'errore medico di cui la stessa è stata vittima, versata al ricorrente (e per un importo corrispondente anche alla di lui madre), che con essa ha attuato un investimento in prodotti postali. All'esito dell'udienza presidenziale, sono stati confermati in via provvisoria ed urgente i provvedimenti vigenti dall'epoca della separazione. Intrapresa la fase di istruzione della causa innanzi al Giudice istruttore, sulla richiesta delle parti il Collegio ha pronunciato la sentenza in ordine allo status, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Rimessa la causa sul ruolo del Giudice istruttore, sono stati concessi i richiesti termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
pagina4 di 7 All'udienza del 16 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Tanto premesso, il Collegio dà in primo luogo atto della già avvenuta declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Per il resto, ritiene il Collegio che, fatto salvo il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della EN , nei limiti che di seguito Controparte_1 verranno esposti, debbano per il resto essere interamente confermate le condizioni di cui alla separazione, non avendo le parti introdotto nel giudizio a sostegno delle rispettive richieste di modifica elementi suscettibili di positivo apprezzamento. Si osserva invero che in base alla pacifica prospettazione delle parti, la FI
è maggiorenne ma non ancora autosufficiente. Per_1
Il che evidentemente giustifica la conferma dell'assegnazione in favore della EN della casa che fu coniugale, nella quale la ragazza continua ad abitare, non potendo per l'effetto trovare accoglimento le diverse richieste avanzate dal ricorrente. Neppure, alla luce del quadro reddituale riferibile alle parti, con peggioramento della sola situazione riferibile alla EN , può trovare accoglimento la CP_1 richiesta del ricorrente intesa a porre a carico anche dell'altro genitore le spese straordinarie consistenti nel pagamento delle tasse universitarie della FI . Per_1
Nemmeno può trovare accoglimento la richiesta del ricorrente intesa alla corresponsione diretta alla FI dell'assegno per il suo mantenimento, essendo a tal fine necessaria la domanda dell'interessata (“In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” così Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021 (Rv. 663110 - 01)). Alla luce della natura dell'impegno, totale, assunto dal ricorrente con riferimento alle spese di carattere straordinario nell'interesse della FI , Per_1 ritiene il Collegio che non possa trovare accoglimento la richiesta di innalzamento dell'importo del mantenimento per spese ordinarie versato dallo . Parte_1
Quanto alla domanda avanzata dalla parte EN ed intesa al riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile ricorda il Collegio, quanto alla natura giuridica ed alla funzione dell'assegno divorzile, che, secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al pagina5 di 7 riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”; “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate” (così Cass., Sez. U - , Sentenza n. 18287 del 11/07/2018 (Rv. 650267). Ritiene il Collegio che le allegazioni della parte EN (proprio attuale stato di disoccupazione, successivo all'epoca della separazione personale, con conseguente sopravvenuto squilibrio economico-patrimoniale tra le parti prima inesistente, propria recente riconosciuta parziale invalidità e riduzione della capacità lavorativa, durata significativa del matrimonio – contratto nell'anno 2018 con separazione intervenuta nell'anno 2020) giustifichino il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua dimensione puramente assistenziale, in misura che, considerato il quadro reddituale riferibile al ricorrente, le spese da questo sostenute per il mantenimento della FI , l'assegnazione della abitazione di proprietà di Per_1 quest'ultimo alla stessa EN, che ne beneficia, il Collegio ritiene di poter determinare nell'importo mensile di euro 100,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Da ultimo si rileva che non può trovare accoglimento la richiesta della EN intesa alla restituzione della somma di denaro, indicata come di euro 80.000,00, che la stessa avrebbe corrisposto al ricorrente perché lo stesso ne curasse l'investimento, e ciò in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le domande di natura restitutoria non possono essere conosciute dal Giudice della separazione o del divorzio, in quanto
“L'art. 40 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio” (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6660 del 15/05/2001 (Rv. 546662 - 01)). Le ragioni del decidere, la soccombenza reciproca tra le parti e particolarità degli interessi dedotti nel giudizio giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- dà atto della già avvenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, giusta sentenza sullo status pronunciata nel presente giudizio in data 28-29 aprile 2023;
- conferma interamente le condizioni di cui alla separazione con riferimento all'assegnazione della casa coniugale in favore della EN Controparte_1 ed all'obbligo di contribuzione al mantenimento della FI , ordinario e Per_1 straordinario, posto a carico del ricorrente;
Parte_1
- pone a carico del ricorrente , a far data dalla pubblicazione Parte_1 della presente sentenza, il versamento di un assegno divorzile in favore della EN nella misura di 100,00 euro, oltre rivalutazione ISTAT annuale, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
- rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti nel giudizio;
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 10 gennaio 2025
Il Presidente
Michele Cappai
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