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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 2253 / 2020
Il giudice Dott.ssa VA RA
visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022;
viste le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato;
considerato che le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi nel termine di cui all'art. 127 ter comma 2 cpc;
considerato che il presente giudizio è calendarizzato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc considerato che parte ricorrente ha depositato le note scritte e le memorie difensiva e che la causa può essere decisa
PQM
Provvede come da sentenza che fa parte integrante del presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa VA RA, all'udienza dell' 08.10.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
visto ed applicato l'art 281 sexies c.p.c lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2253/2020 avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale”
TRA
VV . , nato il [...] a [...] con studio legale in Parte_1 CP_1
Salerno, corso Garibaldi, 8, c.f. . Indirizzo di posta C.F._1
elettronica certificata: Email_1
- ATTORE -
CONTRO
VV. , nato a [...], il [...], residente in Controparte_2
EC FA (Sa), Via Etna n. 6 – c.f.: , rappresentato e C.F._2
difeso, in virtù di procura speciale estesa su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Prof. Vittorio Giorgi (C.F.: ; PART. C.F._3
I.V.A. ), presso lo studio del quale, in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 164, P.IVA_1
elettivamente domicilia
- CONVENUTO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 5.03.2020, regolarmente notificato l'Avv. Melchionda
AR conveniva in giudizio l'avv. per danni genericamente Controparte_2
ricondotti alla lesione del diritto all'onore e alla rispettabilità dell'avvocato. In
particolare adiva l'onorevole Tribunale al fine di “sentirlo condannare al risarcimento
di tutti i danni determinati dall'ingiusta lesione dei diritti inviolabili quali la dignità della
persona e la libertà morale, siccome derivanti dalla reinterpretazione evoluta e
costituzionalmente orientata dell'art. 2059, c.c., previo accertamento incidenter tantum della
sussistenza del reato di minaccia ex art. 612 c.p. e della ricorrenza dell'ingiuria, mediante la
liquidazione della somma di denaro che sarà ritenuta equa e determinata oltre rivalutazione
ed interessi dal dì dell'illecito, col favore delle spese”. L'attore eccepiva che, in data 22 novembre 2018, in attesa dell'udienza riguardante la causa di divorzio promossa da , difesa dall'Avv. Parte_2 [...]
contro il sig. , rappresentato e difeso dallo stesso Avv. CP_2 Controparte_3
quest'ultimo, nell'attesa che la causa fosse chiamata veniva aggredito Parte_1
verbalmente dall'avv. che pronunciava diverse volte parole offensive CP_2
arrivando ad alzare anche un braccio tentando di schiaffeggiarlo. Interveniva,
dunque, il cliente dell'Avv. nei confronti del quale l'Avv. Parte_3
si sarebbe rivolto invitandolo a badare agli affari propri, per giunta CP_2
minacciandolo. Secondo la prospettazione di parte attrice il comportamento dell'avv. sarebbe proseguito anche innanzi al Giudicante al quale il CP_2
avrebbe dichiarato, falsamente, di essere stato provocato dal sig. CP_2
. Il convenuto, ancora, avrebbe esclamato, innanzi al Giudice la Controparte_3
frase “ dice solo fesserie”, frase che veniva richiamata nel verbale di Parte_1
udienza del 22.11.2018 del procedimento Tribunale di Salerno R.G.374/2015.
Si costituiva in giudizio l'avv. il quale impugnava Controparte_2
estensivamente quanto dedotto da parte attrice, perché non corrispondente al vero,
del tutto pretestuoso ed infondato, spiegando domanda riconvenzionale in ordine al danno subito per la lesione della propria reputazione a seguito delle calunniose affermazioni dell'attore, nonché domanda per lite temeraria. Rilevava che corrisponderebbe al vero la sola circostanza che l'Avv. e l'avv. Parte_1
erano controparti nel procedimento civile di scioglimento degli effetti CP_2
civili del matrimonio, laddove cliente dell'Avv. era il sig. Parte_1 CP_3
, mentre, cliente dell'Avv. era la sig.ra .
[...] CP_2 Parte_2
In particolare, contestava, agli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., di aver pronunziato,
in attesa che la causa venisse chiamata all'udienza del 22.11.2018, le minacce e le frasi offensive che sarebbero state rivolte all'attore ed al Sig. e che avesse CP_3
“inseguito” con fare minaccioso gli stessi nel corridoio del tribunale. Instaurato il contradditorio, concessi i termini di cui all'art ex art. 183, comma 6, rigettate le richieste istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii dovuti al carico del ruolo la causa, con provvedimento del 3.7.2025, veniva rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 281
sexies cpc l'udienza dell'8.10.2025 h 9.30 assegnando alle parti termine fino a 20
giorni prima per il deposito di note conclusive. Preliminarmente si rileva che le parti hanno accettato lo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte non essendosi opposte nel termine di cui all'art. 127 ter comma 2 cpc.
La domanda dev'essere rigettata per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente va ricordato che il danno non patrimoniale va specificamente allegato e provato ai fini del risarcimento - non potendo mai considerarsi ' in re ipsa
' - sia nell' an, sia nella sua derivazione causale, ex art. 1223 c.c. dall'illecito, poiché
altrimenti ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo. Va però precisato che la relativa prova può
essere data anche tramite presunzioni (cfr. Tribunale, Terni, 18/04/2023, n. 249). Il
danno morale va allegato e provato dal danneggiato, anche mediante presunzioni semplici, non essendo possibile far discendere dalla lesione di uno o più beni giuridici tutelati dall'ordinamento - quali, ad esempio, la libertà morale, per il reato di minaccia, l'onore, in caso di ingiuria e l'incolumità fisica e psichica della persona per le lesioni personali -, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa ,
neanche quando il fatto illecito costituisca un reato, essendo sempre necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio in conseguenza di tale lesione
(cfr. Corte appello , Napoli , sez. IV , 10/01/2023 , n. 52).
Con riguardo alla qualificazione giuridica della fattispecie di ingiuria,
originariamente prevista come reato dall'art. 594 c.p., è stata depenalizzata in illecito civile a seguito dell'adozione del d.lgs. n. 7/2016 recante «Disposizioni in materia di
abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma
dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67», puniti appunto attraverso una sanzione pecuniaria civile, distinta dal risarcimento del danno, e che, ai sensi dell'art. 8, co. 1 d.l.gs. n. 7/2016 è applicata dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno. Secondo la pacifica giurisprudenza della
Corte di Cassazione, il danno consiste non nella lesione d'un diritto, ma nelle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate. Una lesione di diritto od interesse, dalle quali non siano derivate perdite patrimoniali o sofferenze morali,
non fa sorgere alcun diritto al risarcimento, perchè non esiste alcuna perdita da risarcire.
Nel caso di specie non può essere riconosciuto il danno conseguente alla lesione all'onore e alla reputazione, richiesto dall'attore, in quanto non provato. Ed invero,
sul punto va richiamato il consolidato principio in base al quale, in tema di responsabilità civile per ingiuria o diffamazione, il pregiudizio all'onore e alla reputazione di cui si invoca il risarcimento deve essere oggetto di accertamento sulla base non di valutazioni astratte bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima,
tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.
Applicando tali principi al caso di specie, non è risultata dimostrata, in termini di danno-conseguenza, una concreta lesione dell'onore o della reputazione dell'attore.
Invero, l'istruttoria documentale svolta non ha permesso di appurare una concreta diminuzione della considerazione dell'attore da parte dei suoi consociati. Sul
punto, dunque, la domanda attorea risulta sfornita di prova e deve essere rigettata.
Le spese legali seguono la soccombenza, sono poste a carico di parte attrice e sono liquidate in € 3.809 per il presente giudizio in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa) di cui al DM 55/2014,
come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dall'Avv. MELCHIONDA MARTINO disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dall' avv. Melchionda AR.
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 (Fase Studio € 851,00 Fase Introduttiva €602,00 Fase
istruttoria € 903,00 Fase Decisoria € 1453,00 ) oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa VA RA
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 2253 / 2020
Il giudice Dott.ssa VA RA
visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022;
viste le note di trattazione scritta depositate nel termine assegnato;
considerato che le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi nel termine di cui all'art. 127 ter comma 2 cpc;
considerato che il presente giudizio è calendarizzato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc considerato che parte ricorrente ha depositato le note scritte e le memorie difensiva e che la causa può essere decisa
PQM
Provvede come da sentenza che fa parte integrante del presente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa VA RA, all'udienza dell' 08.10.2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
visto ed applicato l'art 281 sexies c.p.c lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2253/2020 avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale”
TRA
VV . , nato il [...] a [...] con studio legale in Parte_1 CP_1
Salerno, corso Garibaldi, 8, c.f. . Indirizzo di posta C.F._1
elettronica certificata: Email_1
- ATTORE -
CONTRO
VV. , nato a [...], il [...], residente in Controparte_2
EC FA (Sa), Via Etna n. 6 – c.f.: , rappresentato e C.F._2
difeso, in virtù di procura speciale estesa su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Prof. Vittorio Giorgi (C.F.: ; PART. C.F._3
I.V.A. ), presso lo studio del quale, in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 164, P.IVA_1
elettivamente domicilia
- CONVENUTO –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 5.03.2020, regolarmente notificato l'Avv. Melchionda
AR conveniva in giudizio l'avv. per danni genericamente Controparte_2
ricondotti alla lesione del diritto all'onore e alla rispettabilità dell'avvocato. In
particolare adiva l'onorevole Tribunale al fine di “sentirlo condannare al risarcimento
di tutti i danni determinati dall'ingiusta lesione dei diritti inviolabili quali la dignità della
persona e la libertà morale, siccome derivanti dalla reinterpretazione evoluta e
costituzionalmente orientata dell'art. 2059, c.c., previo accertamento incidenter tantum della
sussistenza del reato di minaccia ex art. 612 c.p. e della ricorrenza dell'ingiuria, mediante la
liquidazione della somma di denaro che sarà ritenuta equa e determinata oltre rivalutazione
ed interessi dal dì dell'illecito, col favore delle spese”. L'attore eccepiva che, in data 22 novembre 2018, in attesa dell'udienza riguardante la causa di divorzio promossa da , difesa dall'Avv. Parte_2 [...]
contro il sig. , rappresentato e difeso dallo stesso Avv. CP_2 Controparte_3
quest'ultimo, nell'attesa che la causa fosse chiamata veniva aggredito Parte_1
verbalmente dall'avv. che pronunciava diverse volte parole offensive CP_2
arrivando ad alzare anche un braccio tentando di schiaffeggiarlo. Interveniva,
dunque, il cliente dell'Avv. nei confronti del quale l'Avv. Parte_3
si sarebbe rivolto invitandolo a badare agli affari propri, per giunta CP_2
minacciandolo. Secondo la prospettazione di parte attrice il comportamento dell'avv. sarebbe proseguito anche innanzi al Giudicante al quale il CP_2
avrebbe dichiarato, falsamente, di essere stato provocato dal sig. CP_2
. Il convenuto, ancora, avrebbe esclamato, innanzi al Giudice la Controparte_3
frase “ dice solo fesserie”, frase che veniva richiamata nel verbale di Parte_1
udienza del 22.11.2018 del procedimento Tribunale di Salerno R.G.374/2015.
Si costituiva in giudizio l'avv. il quale impugnava Controparte_2
estensivamente quanto dedotto da parte attrice, perché non corrispondente al vero,
del tutto pretestuoso ed infondato, spiegando domanda riconvenzionale in ordine al danno subito per la lesione della propria reputazione a seguito delle calunniose affermazioni dell'attore, nonché domanda per lite temeraria. Rilevava che corrisponderebbe al vero la sola circostanza che l'Avv. e l'avv. Parte_1
erano controparti nel procedimento civile di scioglimento degli effetti CP_2
civili del matrimonio, laddove cliente dell'Avv. era il sig. Parte_1 CP_3
, mentre, cliente dell'Avv. era la sig.ra .
[...] CP_2 Parte_2
In particolare, contestava, agli effetti dell'art. 115, co. 1, c.p.c., di aver pronunziato,
in attesa che la causa venisse chiamata all'udienza del 22.11.2018, le minacce e le frasi offensive che sarebbero state rivolte all'attore ed al Sig. e che avesse CP_3
“inseguito” con fare minaccioso gli stessi nel corridoio del tribunale. Instaurato il contradditorio, concessi i termini di cui all'art ex art. 183, comma 6, rigettate le richieste istruttorie delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii dovuti al carico del ruolo la causa, con provvedimento del 3.7.2025, veniva rimessa per la decisione ai sensi dell'art. 281
sexies cpc l'udienza dell'8.10.2025 h 9.30 assegnando alle parti termine fino a 20
giorni prima per il deposito di note conclusive. Preliminarmente si rileva che le parti hanno accettato lo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte non essendosi opposte nel termine di cui all'art. 127 ter comma 2 cpc.
La domanda dev'essere rigettata per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente va ricordato che il danno non patrimoniale va specificamente allegato e provato ai fini del risarcimento - non potendo mai considerarsi ' in re ipsa
' - sia nell' an, sia nella sua derivazione causale, ex art. 1223 c.c. dall'illecito, poiché
altrimenti ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo. Va però precisato che la relativa prova può
essere data anche tramite presunzioni (cfr. Tribunale, Terni, 18/04/2023, n. 249). Il
danno morale va allegato e provato dal danneggiato, anche mediante presunzioni semplici, non essendo possibile far discendere dalla lesione di uno o più beni giuridici tutelati dall'ordinamento - quali, ad esempio, la libertà morale, per il reato di minaccia, l'onore, in caso di ingiuria e l'incolumità fisica e psichica della persona per le lesioni personali -, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa ,
neanche quando il fatto illecito costituisca un reato, essendo sempre necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio in conseguenza di tale lesione
(cfr. Corte appello , Napoli , sez. IV , 10/01/2023 , n. 52).
Con riguardo alla qualificazione giuridica della fattispecie di ingiuria,
originariamente prevista come reato dall'art. 594 c.p., è stata depenalizzata in illecito civile a seguito dell'adozione del d.lgs. n. 7/2016 recante «Disposizioni in materia di
abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma
dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67», puniti appunto attraverso una sanzione pecuniaria civile, distinta dal risarcimento del danno, e che, ai sensi dell'art. 8, co. 1 d.l.gs. n. 7/2016 è applicata dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno. Secondo la pacifica giurisprudenza della
Corte di Cassazione, il danno consiste non nella lesione d'un diritto, ma nelle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate. Una lesione di diritto od interesse, dalle quali non siano derivate perdite patrimoniali o sofferenze morali,
non fa sorgere alcun diritto al risarcimento, perchè non esiste alcuna perdita da risarcire.
Nel caso di specie non può essere riconosciuto il danno conseguente alla lesione all'onore e alla reputazione, richiesto dall'attore, in quanto non provato. Ed invero,
sul punto va richiamato il consolidato principio in base al quale, in tema di responsabilità civile per ingiuria o diffamazione, il pregiudizio all'onore e alla reputazione di cui si invoca il risarcimento deve essere oggetto di accertamento sulla base non di valutazioni astratte bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima,
tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.
Applicando tali principi al caso di specie, non è risultata dimostrata, in termini di danno-conseguenza, una concreta lesione dell'onore o della reputazione dell'attore.
Invero, l'istruttoria documentale svolta non ha permesso di appurare una concreta diminuzione della considerazione dell'attore da parte dei suoi consociati. Sul
punto, dunque, la domanda attorea risulta sfornita di prova e deve essere rigettata.
Le spese legali seguono la soccombenza, sono poste a carico di parte attrice e sono liquidate in € 3.809 per il presente giudizio in conformità ai parametri minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa) di cui al DM 55/2014,
come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dall'Avv. MELCHIONDA MARTINO disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dall' avv. Melchionda AR.
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 (Fase Studio € 851,00 Fase Introduttiva €602,00 Fase
istruttoria € 903,00 Fase Decisoria € 1453,00 ) oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa VA RA