Ordinanza collegiale 6 luglio 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 14/09/2023, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2023
N. 00526/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2023, proposto dalla REN 169 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Cuocolo, PEC lorenzo.cuocolo@ordineavvgenova.it, e Sonia Bosi, PEC sonia.bosi@ordineavvgenova.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm.
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dalla Regione Basilicata sull’istanza del 23.12.2020, sollecitata con le diffide del 20.9.2022 e del 29.12.2022, volta ad ottenere il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006, per la realizzazione nel Comune di Melfi di un impianto fotovoltaico, avente la potenza complessiva di 18,132 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nelle camere di consiglio del giorno 5 luglio 2023 e del 6 settembre 2023 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La REN 169 S.r.l. con istanza del 23.12.2020 ha chiesto il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006, per la realizzazione nel Comune di Melfi di un impianto fotovoltaico, avente la potenza complessiva di 18,132 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale.
La Regione Basilicata prima con nota del 2.2.2021 ha chiesto la dichiarazione del professionista, attestante il possesso delle competenze specifiche in materia di valutazione ambientale, che è stata trasmessa il 3.2.2021, e poi con nota del 26.2.2021 ha comunicato l’avvenuta pubblicazione ex art. 27 bis, comma 2, D.Lg.vo n. 152/2006.
Successivamente, con note del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del 3.3.2021 e del 16.6.2021, dell’ANAS del 10.3.2021, del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.3.2021 e del 10.5.2021, del Ministero della Cultura del 25.3.2021, dell’ARPAB del 26.3.2021, del Ministero dello Transizione Ecologica del 13.4.2021 e della Regione Basilicata del 13.4.2021, del 28.6.2021 e del 26.10.2021 è stata chiesta documentazione integrativa, che è stata presentata dalla società istante il 6.4.2021, 7.4.2021, il 17.4.2021, il 21.4.2021, il 22.4.2021, il 28.4.2021, il 12.5.2021, l’1.6.2021, il 9.6.2021, il 12.6.2021, il 14.6.2021, il 15.7.2021, l’11.8.2021 ed il 12.10.2021.
Inoltre, con nota del 21.7.2021 la Regione ha comunicato la pubblicazione dell’avviso ex art. 27 bis, comma 4, D.Lg.vo n. 152/2006, per eventuali osservazioni da parte del pubblico interessato, a cui è seguita un’ulteriore richiesta regionale di integrazioni documentali del 26.10.2021, che è stata adempiuta dall’istante in data 7.12.2021 e 19.7.2022.
Poiché la Regione Basilicata non aveva ancora avviato la consultazione pubblica ex art. 27 bis, comma 5, D.lg.vo n. 15272006, la REN 169 S.r.l. prima con le diffide del 20.9.2022 e del 29.12.2022 ha sollecitato la conclusione del procedimento e poi con il presente ricorso, notificato il 7.3.2023 presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato il 15.3.2023, ha impugnato il silenzio inadempimento, deducendo la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990.
Con Ordinanza n. 439 del 6.7.2023 (comunicata dalla Segreteria con pec di pari data 6.7.2023) questo Tribunale, ai sensi dell’art. 44, comma 2, cod. proc. amm., ha assegnato alla ricorrente il termine perentorio di 10 giorni, per regolarizzare la prova della ricezione della notifica del ricorso presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it del 7.3.2023 alla Regione Basilicata, non costituita in giudizio, in quanto non è stata depositata in giudizio, sotto forma di documento informatico, la ricevuta di avvenuta consegna contenente anche la copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato, come prescritto dalla normativa regolante il processo amministrativo telematico (art. 14 dell’all. 1 al decreto P.C.S. 28/7/2021 in GU n. 183/2021), con l’espressa avvertenza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. che l’inadempimento del predetto onere avrebbe potuto essere “valutato ai fini dell’irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso”.
Nella stessa giornata del 6.7.2023 la parte ricorrente ha depositato la ricevuta di avvenuta consegna della notifica del ricorso presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it, contenente anche la copia completa del messaggio di posta elettronica consegnato.
Nella Camera di Consiglio del 6.9.2023 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va affermata la ricevibilità del ricorso in epigrafe, pur tenendo conto del termine decadenziale ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm. di 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, in quanto secondo questo Tribunale (cfr. Sentenze n. 453 del 9.6.2022, n. 345 del 22.5.2020 e n. 756 del 3.12.2020) la diffida, finalizzata alla conclusione del procedimento, può essere equiparata ad una nuova istanza.
Pertanto, poiché, nella specie, le diffide sono equivalenti ad una nuova istanza, il ricorso in epigrafe risulta tempestivo, tenuto pure conto sia del termine procedimentale ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006 di 275 giorni, sia della sospensione feriale dei termini processuali.
Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto la Regione, ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/1990, deve concludere il procedimento di cui è causa.
Pertanto, si concede alla Regione Basilicata il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione della presente decisione, che avverrà a cura della parte ricorrente.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come Commissario ad acta, affinché provveda, il Dirigente preposto alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (con facoltà di delega), che sarà liquidato ai sensi dell’art. 2 D.M. 30.5.2002 con separato Decreto Collegiale.
In base all’art. 2, co. 8, della legge n. 241/1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti.
La presente decisione va, altresì, trasmessa alla Giunta regionale della Basilicata, per le valutazioni e il seguito di competenza, ai sensi dell’art. 2, co. 9, della medesima L. n. 241/1990, secondo cui “la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.
Ravvisato che le spese di lite ed il rimborso del contributo unificato vanno poste a carico della Regione soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, tendendo conto anche della serialità dei ricorsi proposti in materia da vari ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.
Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della ricorrente REN 169 S.r.l. delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.
Manda alla Segreteria di questo Tribunale di comunicare in via telematica la presente Sentenza ai difensori della parte ricorrente, al Dirigente del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, al Dirigente della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed anche, ai sensi dell’art. 2, comma 8, L. n. 241/1990, alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti.
Dispone, altresì la trasmissione, da parte della Segreteria, della presente decisione alla Giunta della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2, comma 9, L. n. 241/1990, per le valutazioni e il seguito di competenza di cui in motivazione.
Così deciso nelle Camere di Consiglio del 5.7.2023 e del 6.9.2023, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO