Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/03/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, G.O.P. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 63 del Ruolo Generale dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza del 28/03/2025, tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Luciano Martucci in virtù di mandato alle liti in atti Opponente contro e , rappresentati e difesi dagli avv. ti Gaetano Stea e CP_1 CP_2
Orsola Serra
Opposti
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2456/2021 (RG n. 7872/2021)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti nella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
e hanno agito, con ricorso monitorio, chiedendo a CP_1 CP_2 Parte_1 il pagamento della somma di Euro 13.685,40 oltre spese legali ed accessori, per la liquidazione di interessi maturati su nove buoni fruttiferi postali emessi tra l'anno 1986 e 1988 della serie Q/P, rimborsati in misura minore rispetto al dovuto. Tale differenza era dovuta all' importo liquidato negli ultimi dieci anni di validità dei BPF, ritenuto minore rispetto a quanto avrebbero avuto diritto, secondo le previsioni stampate a tergo del titolo, per l'appunto per il periodo successivo al 20° anno, fino al 31 dicembre del 30° anno. Ha proposto opposizione sostenendo Parte_1 l'infondatezza della domanda dei ricorrenti, poiché originata da “un'errata interpretazione ed applicazione delle disposizioni del DM 13.6.1986, dalla mancata cognizione della sua efficacia imperativa, dalla sottaciuta o ignorata natura di “titolo di legittimazione” del Controparte_3
e della connessa e conseguente insussistenza di limiti alla sua eterointegrazione sia sul
[...] piano del contenuto (art 1339 c.c.) sia sul piano degli effetti (art. 1374 c.c.) – come appresso si chiarirà meglio - dalla errata o mancante lettura delle decisioni della Suprema Corte a SS.UU.
(cfr. sent. 3963/19) e dalla assoluta assenza nel caso che ci occupa di qualsivoglia legittimo affidamento da parte dei clienti”. La causa è stata istruita documentalmente. Precisate le conclusioni, la causa è stata discussa e viene decisa ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. E' nota la querelle sorta sull' interpretazione del timbro apposto da sui buoni postali Parte_1 della Serie Q (titoli emessi dopo il 1° luglio 1986, con scadenza 30 anni), utilizzando i moduli della
(ex multis, Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Sez. IV, Sent., 20/06/2023, n. 2545, Trib. Brescia
n. 1045/2023), ancora Cass. n. 17642/2012 e decisione dell'ABF n. 6142 del 03.04.2020. Sulla questione, gli sono giunti all' approdo definitivo con la sentenza del 16 settembre 2024, n. Parte_2
24715, secondo cui “la pretesa di far discendere fa misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie Q provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie Q/P con fa disciplina prevista per i buoni della serie P non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell' applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera, che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie
Q e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie Q si applica anche alla serie Q/P, di modo che sul documento viene apposta fa sigla Q/P, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie 'P' è palesemente esclusa» ( cit. Cass. 1
O febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass.
14 febbraio 2022, n. 4763, in motivazione). A questi rilievi deve prestarsi sostanziale adesione. Per la giurisprudenza di questa Corte, i buoni fruttiferi postali integrano dei titoli di legittimazione
(Cass. 16 dicembre 2005, n. 27809; il richiamo a tale qualificazione è presente nelle pronunce successive;
cfr. ad es.: Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979, cit.; Cass. Sez. U. 11 febbraio 2019, n. 3963; Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384 cit.; Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, cit.). I buoni postali sono, cioè, dei documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione: come tali,
a norma dell'art. 2002 e.e., essi non sono soggetti alle norme dettate per i titoli di credito. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità (con quel che ne discende sul piano delle eccezioni opponibili dall'avente diritto, regolamentate, per i titoli di credito, dall'art. 1993 e.e.): tant'è che è operante, rispetto ai buoni, il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.P.R. n.
156/1973 cit., il quale implica che il creditore soggiaccia alle variazioni del saggio di interesse successive al momento di sottoscrizione del titolo;
come in precedenza ricordato, difatti, le variazioni dei rendimenti disposte con decreto ministeriale, che hanno effetto per i buoni di nuova serie, «possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”…. (omissis) “In conclusione, se pure deve escludersi che i saggi di interesse fissati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, si sostituiscano ai rendimenti figuranti sul buono di nuova emissione, non vi è motivo di negare che quegli stessi saggi di interesse – aventi «effetto per i buoni di nuova serie», a norma dell' art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973 - possano completare, attraverso un procedimento di etero integrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto a i rendimenti dei titoli di quella serie riferiti ad un dato periodo”.
La sentenza in questione ha affermato, in conclusione, il seguente principio di diritto: “Poiché
l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo a un dato periodo”. La sussistenza di orientamenti non univoci sulle questioni di cui
è causa giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile – G.O.P. avv. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 2456/2021 (RG n. 7872/2021);
2. compensa integralmente le spese di lite.
Lecce 28.03.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI