Articolo 7 della Legge 26 gennaio 1980, n. 13
Articolo 6Articolo 8
Versione
21 febbraio 1980
Art. 7.
All' articolo 67, terzo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295 , le parole: "della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 ".
All' articolo 85 della legge 10 giugno 1978, n. 295 , nella rubrica e nel testo dell'articolo stesso sono soppresse le parole: "e in retrocessione".
Entrata in vigore il 21 febbraio 1980
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