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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/04/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 151/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(P.I./ C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.12.2024, , vantando un credito di € 46.000 Parte_1
circa, in forza di atto notarile di riconoscimento di credito e successivo precetto non recapi- tato per irreperibilità, e , vantando un credito di circa € 7.000 basato su Parte_2
decreto ingiuntivo non opposto, per crediti di lavoro, chiedevano che questo Tribunale di- chiarasse aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_2
potendosi desumere dal reiterato mancato paga-
[...]
mento del dovuto lo stato di insolvenza.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC.
All'udienza fissata il debitore si costituiva e presentava domanda ex art. 44 CCII.
Il Tribunale, nominato quale commissario giudiziale il dott. , concedeva Controparte_3
il termine di 60 giorni, ma successivamente respingeva l'istanza di proroga (su parere nega- tivo del CG), non risultando neppure predisposto alcun progetto di piano, né conferito l'incarico al professionista attestatore.
1 Fissata la presente udienza, non compariva e, su delega del Collegio, il Controparte_4
Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss. CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, emerge dal bilancio di esercizio al 31.12.2023 che l'attivo è pari a € 373.376
e i ricavi a € 355.058.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dai bilanci dell'ultimo triennio in copia agli atti;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso i ricorrenti per € 53.000 circa complessivi, fondato su titolo non contestato e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento;
CP_5
3. dall'ammontare dei debiti appostati nello stato passivo patrimoniale al 31.12.2025 pari a € 325.695;
4. dal fatto che l'attività alberghiera della resistente non potrà essere proseguita, visto che l'immobile in cui la stessa veniva esercitata, è sottoposto ad esecuzione forzata in cor- so e il locatore, stante il grave inadempimento della ha risolto il contratto. CP_1
2 In conclusione, previa dichiarazione di inammissibilità della procedura di risoluzione al- ternativa della crisi, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la procedura di risoluzione alternativa della crisi.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(P.I./ C.F. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1
in VIA VILLECCHIA 57 PORTOFERRAIO
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. , che farà pervenire la propria accettazione en- Controparte_3
tro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
3 Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 10 settembre 2025, alle ore 10:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore dott. Franco Pastorelli Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(P.I./ C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.12.2024, , vantando un credito di € 46.000 Parte_1
circa, in forza di atto notarile di riconoscimento di credito e successivo precetto non recapi- tato per irreperibilità, e , vantando un credito di circa € 7.000 basato su Parte_2
decreto ingiuntivo non opposto, per crediti di lavoro, chiedevano che questo Tribunale di- chiarasse aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_2
potendosi desumere dal reiterato mancato paga-
[...]
mento del dovuto lo stato di insolvenza.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC.
All'udienza fissata il debitore si costituiva e presentava domanda ex art. 44 CCII.
Il Tribunale, nominato quale commissario giudiziale il dott. , concedeva Controparte_3
il termine di 60 giorni, ma successivamente respingeva l'istanza di proroga (su parere nega- tivo del CG), non risultando neppure predisposto alcun progetto di piano, né conferito l'incarico al professionista attestatore.
1 Fissata la presente udienza, non compariva e, su delega del Collegio, il Controparte_4
Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss. CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non ha cessato la propria attività;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII;
in particolare, emerge dal bilancio di esercizio al 31.12.2023 che l'attivo è pari a € 373.376
e i ricavi a € 355.058.
• i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dai bilanci dell'ultimo triennio in copia agli atti;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso i ricorrenti per € 53.000 circa complessivi, fondato su titolo non contestato e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione;
2. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento;
CP_5
3. dall'ammontare dei debiti appostati nello stato passivo patrimoniale al 31.12.2025 pari a € 325.695;
4. dal fatto che l'attività alberghiera della resistente non potrà essere proseguita, visto che l'immobile in cui la stessa veniva esercitata, è sottoposto ad esecuzione forzata in cor- so e il locatore, stante il grave inadempimento della ha risolto il contratto. CP_1
2 In conclusione, previa dichiarazione di inammissibilità della procedura di risoluzione al- ternativa della crisi, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la procedura di risoluzione alternativa della crisi.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(P.I./ C.F. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1
in VIA VILLECCHIA 57 PORTOFERRAIO
Nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. , che farà pervenire la propria accettazione en- Controparte_3
tro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
3 Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 10 settembre 2025, alle ore 10:00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
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