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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/07/2024, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. 3269 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3269 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.10.1974;
e
(C.F. ), nato a [...]-Masciago (MB) il Parte_2 C.F._2
14.01.1969, entrambi residenti a Ceriano Laghetto 20816 (MB) in Via Michelangelo Buonarroti 18, ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Ferrè, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Lissone, Via Pietro da Lissone n. 46, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE che il Tribunale di Monza, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti avanti l'Ill.mo IG.
Presidente o in modalità da remoto o a trattazione scritta, per l'emanazione dei provvedimenti di legge, voglia omologare la presente separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale di Via Michelangelo Buonarroti 18 a Ceriano Laghetto, con le sue pertinenze e gli arredi, sarà assegnata alla IG.ra che ivi coabiterà con la GL fino alla completa Parte_1 indipendenza economica di quest'ultima. 3) Il mutuo acceso per l'acquisto dell'appartamento, attualmente cointestato, continuerà ad essere pagato dalla sola IG.ra per il residuo pari oggi ad 76.876,68 con il conto Parte_1 nr.100000001902 presso Banca Intesa San Paolo Agenzia Solaro.
4) Nell'eventualità che le parti decidano di vendere l'immobile, il ricavato andrà proporzionalmente diviso in funzione dei rispettivi effettivi esborsi. 5) Il IG. si impegna a spostare il domicilio e la residenza asportando i propri beni personali Pt_2 entro il 30/09/2024, nonché a restituire alla IG.ra le chiavi di accesso dell'abitazione e Parte_1 delle sue pertinenze senza indugio.
6) In via del tutto eccezionale, viene concesso al IG. di mantenere temporaneamente in Pt_2 deposito nel box della casa coniugale ad uso esclusivo della IG.ra e della GL , Parte_1 Per_1
l' attrezzatura ingombrante già presente, precisando che nulla di altro dovrà essere aggiunto. Per prelevare ed accedere a tale materiale, sarà necessario accordarsi preventivamente con la IG.ra ma l'uso e l'accesso al box resta inteso sia da richiedere in caso di comprovata necessità, Parte_1 solo in casi eccezionali, non per uso laboratorio e/o hobbies quotidiano.
7) Inoltre il IG. si impegna a liberare codesto box dai suoi oggetti/attrezzi nel momento in Pt_2 cui troverà una pertinenza di sua proprietà e/o uso.
8) Non è concesso l'utilizzo del box da parte del IG. Dovile per deposito e/o rimessa di nessun tipo di veicolo o simili.
9) Fino al 30/09/2024 (o fino al giorno in cui il IG. lascerà l'abitazione coniugale, se Pt_2 precedente) i coniugi sosterranno il 50% ciascuno delle spese alimentari, delle spese condominiali,
e delle spese utenze.
10)Dopo l'uscita del IG. Dovile, la IG.ra sosterrà personalmente le spese condominiali Parte_1 ordinarie, le spese per utenze e le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile. Le spese condominiali straordinarie e le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile dovranno essere corrisposte da entrambi i cointestatari.
11)Il conto corrente acceso presso n. 1881961903 intestato alla IG.ra Controparte_1
, il cui saldo attuale ammonta ad € 2.500,00 sarà diviso al 50% fra le parti. Parte_1
12)Il ricavato della vendita della moto mod. Ducati del IG. pagata con finanziamento da Pt_2 entrambi i coniugi, sarà suddiviso in egual misura fra le parti, ovvero € 2.500,00 ciascuno.
13)Compensate le poste di debito credito di cui ai punti 11 e 12, il IG. corrisponderà alla Pt_2 IG.ra la domma di € 1.250,00 entro e non oltre il 20/05/2024. Parte_1
14)Relativamente alla GL , nell'unico interesse di questa, i genitori concordemente Per_1 convengono quanto segue: il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , dalla Pt_2 Parte_1 data di abbandono della casa coniugale, un contributo per il mantenimento ordinario della GL di
€ 400,00 mensili fino al raggiungimento dell'indipendenza economica (tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese). Tale somma si intende comprensiva delle spese di vitto, farmaci da banco, abbigliamento e contributo spese abitazione, mentre le spese straordinarie, anch'esse da corrispondersi nel medesimo termine, andranno suddivise al 50% tra le parti come da linee guida del Tribunale di Monza, che si intendono integralmente richiamate.
15) Viene fin d'ora convenuto che il IG. rinuncia alla propria quota dell'Assegno Unico, che Pt_2 già percepisce integralmente la IG.ra , anche dopo l'uscita dalla casa coniugale. Parte_1
16)Frequentazioni : considerato che la minore : a)frequenta il liceo scientifico dal lunedì al sabato mattina;
b) in settimana ha 3/4 allenamenti sportivi fuori comune di residenza (San Vittore Olona);
c) dai primi di ottobre a aprile/ maggio partecipa a partite di campionato tutti i weekend (SABATO
O DOMENICA) in casa e fuori casa;
tutto ciò premesso si conviene che eventuali disponibilità nell'accompagnare e ritirare la GL a scuola (anche considerati i turni di lavoro del padre) o agli allenamenti andranno concordate di settimana in settimana tra gli ex coniugi, che tendenzialmente manterranno l'attuale organizzazione. 17)Il IG. avrà diritto e facoltà, nelle settimane in cui svolge il 1° turno lavorativo, di portare Pt_2 la GL presso la propria abitazione per 2 giorni infrasettimanali (tipicamente il lunedì ed il giovedì) dalle ore 17,00 fino al termine degli allenamenti serali di;
nelle settimane in cui egli svolge Per_1 il 2° turno, egli andrà a prenderla presso l'abitazione materna per accompagnarla a scuola tutti i giorni e a riprenderla all'uscita per riaccompagnarla a casa.
18)La minore starà coi genitori a weekend alternati dal sabato all'uscita di scuola alla domenica sera fino alle ore 21:30.
19)Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con la GL 2 settimane consecutive o non consecutive ciascuno da concordare possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno. Durante le vacanze invernali ad anni alterni la minore trascorrerà la settimana di Natale dal Padre e quella di capodanno dalla madre, e viceversa. I genitori potranno in alternativa accordarsi affinché la minore trascorra ad anni alterni il giorno della vigilia presso la madre ed il giorno di Natale presso il padre, lo stesso dicasi per l'ultimo dell'anno ed il primo. Ad anni alterni le vacanze di Pasqua ed i ponti. I coniugi potranno accordarsi diversamente quanto ad eventuali periodi di vacanze invernali/ponti.
20)Entrambi i coniugi godono di adeguati redditi propri sufficienti a proseguire il tenore di vita di cui godevano durante la convivenza matrimoniale e, pertanto, nessun assegno di mantenimento viene convenuto in questa sede.
21) Con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto attinente la separazione, nonchè di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e, pertanto, di non avere altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dell'altra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 3 luglio 2024.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della GL minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 15.05.2024, così provvede: Parte_2
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. OMOLOGA la separazione alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 4 luglio 2024
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3269 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.10.1974;
e
(C.F. ), nato a [...]-Masciago (MB) il Parte_2 C.F._2
14.01.1969, entrambi residenti a Ceriano Laghetto 20816 (MB) in Via Michelangelo Buonarroti 18, ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Ferrè, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Lissone, Via Pietro da Lissone n. 46, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE che il Tribunale di Monza, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti avanti l'Ill.mo IG.
Presidente o in modalità da remoto o a trattazione scritta, per l'emanazione dei provvedimenti di legge, voglia omologare la presente separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale di Via Michelangelo Buonarroti 18 a Ceriano Laghetto, con le sue pertinenze e gli arredi, sarà assegnata alla IG.ra che ivi coabiterà con la GL fino alla completa Parte_1 indipendenza economica di quest'ultima. 3) Il mutuo acceso per l'acquisto dell'appartamento, attualmente cointestato, continuerà ad essere pagato dalla sola IG.ra per il residuo pari oggi ad 76.876,68 con il conto Parte_1 nr.100000001902 presso Banca Intesa San Paolo Agenzia Solaro.
4) Nell'eventualità che le parti decidano di vendere l'immobile, il ricavato andrà proporzionalmente diviso in funzione dei rispettivi effettivi esborsi. 5) Il IG. si impegna a spostare il domicilio e la residenza asportando i propri beni personali Pt_2 entro il 30/09/2024, nonché a restituire alla IG.ra le chiavi di accesso dell'abitazione e Parte_1 delle sue pertinenze senza indugio.
6) In via del tutto eccezionale, viene concesso al IG. di mantenere temporaneamente in Pt_2 deposito nel box della casa coniugale ad uso esclusivo della IG.ra e della GL , Parte_1 Per_1
l' attrezzatura ingombrante già presente, precisando che nulla di altro dovrà essere aggiunto. Per prelevare ed accedere a tale materiale, sarà necessario accordarsi preventivamente con la IG.ra ma l'uso e l'accesso al box resta inteso sia da richiedere in caso di comprovata necessità, Parte_1 solo in casi eccezionali, non per uso laboratorio e/o hobbies quotidiano.
7) Inoltre il IG. si impegna a liberare codesto box dai suoi oggetti/attrezzi nel momento in Pt_2 cui troverà una pertinenza di sua proprietà e/o uso.
8) Non è concesso l'utilizzo del box da parte del IG. Dovile per deposito e/o rimessa di nessun tipo di veicolo o simili.
9) Fino al 30/09/2024 (o fino al giorno in cui il IG. lascerà l'abitazione coniugale, se Pt_2 precedente) i coniugi sosterranno il 50% ciascuno delle spese alimentari, delle spese condominiali,
e delle spese utenze.
10)Dopo l'uscita del IG. Dovile, la IG.ra sosterrà personalmente le spese condominiali Parte_1 ordinarie, le spese per utenze e le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile. Le spese condominiali straordinarie e le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile dovranno essere corrisposte da entrambi i cointestatari.
11)Il conto corrente acceso presso n. 1881961903 intestato alla IG.ra Controparte_1
, il cui saldo attuale ammonta ad € 2.500,00 sarà diviso al 50% fra le parti. Parte_1
12)Il ricavato della vendita della moto mod. Ducati del IG. pagata con finanziamento da Pt_2 entrambi i coniugi, sarà suddiviso in egual misura fra le parti, ovvero € 2.500,00 ciascuno.
13)Compensate le poste di debito credito di cui ai punti 11 e 12, il IG. corrisponderà alla Pt_2 IG.ra la domma di € 1.250,00 entro e non oltre il 20/05/2024. Parte_1
14)Relativamente alla GL , nell'unico interesse di questa, i genitori concordemente Per_1 convengono quanto segue: il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , dalla Pt_2 Parte_1 data di abbandono della casa coniugale, un contributo per il mantenimento ordinario della GL di
€ 400,00 mensili fino al raggiungimento dell'indipendenza economica (tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese). Tale somma si intende comprensiva delle spese di vitto, farmaci da banco, abbigliamento e contributo spese abitazione, mentre le spese straordinarie, anch'esse da corrispondersi nel medesimo termine, andranno suddivise al 50% tra le parti come da linee guida del Tribunale di Monza, che si intendono integralmente richiamate.
15) Viene fin d'ora convenuto che il IG. rinuncia alla propria quota dell'Assegno Unico, che Pt_2 già percepisce integralmente la IG.ra , anche dopo l'uscita dalla casa coniugale. Parte_1
16)Frequentazioni : considerato che la minore : a)frequenta il liceo scientifico dal lunedì al sabato mattina;
b) in settimana ha 3/4 allenamenti sportivi fuori comune di residenza (San Vittore Olona);
c) dai primi di ottobre a aprile/ maggio partecipa a partite di campionato tutti i weekend (SABATO
O DOMENICA) in casa e fuori casa;
tutto ciò premesso si conviene che eventuali disponibilità nell'accompagnare e ritirare la GL a scuola (anche considerati i turni di lavoro del padre) o agli allenamenti andranno concordate di settimana in settimana tra gli ex coniugi, che tendenzialmente manterranno l'attuale organizzazione. 17)Il IG. avrà diritto e facoltà, nelle settimane in cui svolge il 1° turno lavorativo, di portare Pt_2 la GL presso la propria abitazione per 2 giorni infrasettimanali (tipicamente il lunedì ed il giovedì) dalle ore 17,00 fino al termine degli allenamenti serali di;
nelle settimane in cui egli svolge Per_1 il 2° turno, egli andrà a prenderla presso l'abitazione materna per accompagnarla a scuola tutti i giorni e a riprenderla all'uscita per riaccompagnarla a casa.
18)La minore starà coi genitori a weekend alternati dal sabato all'uscita di scuola alla domenica sera fino alle ore 21:30.
19)Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con la GL 2 settimane consecutive o non consecutive ciascuno da concordare possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno. Durante le vacanze invernali ad anni alterni la minore trascorrerà la settimana di Natale dal Padre e quella di capodanno dalla madre, e viceversa. I genitori potranno in alternativa accordarsi affinché la minore trascorra ad anni alterni il giorno della vigilia presso la madre ed il giorno di Natale presso il padre, lo stesso dicasi per l'ultimo dell'anno ed il primo. Ad anni alterni le vacanze di Pasqua ed i ponti. I coniugi potranno accordarsi diversamente quanto ad eventuali periodi di vacanze invernali/ponti.
20)Entrambi i coniugi godono di adeguati redditi propri sufficienti a proseguire il tenore di vita di cui godevano durante la convivenza matrimoniale e, pertanto, nessun assegno di mantenimento viene convenuto in questa sede.
21) Con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto attinente la separazione, nonchè di aver definito ogni pendenza di carattere patrimoniale e, pertanto, di non avere altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dell'altra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 3 luglio 2024.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della GL minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 15.05.2024, così provvede: Parte_2
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. OMOLOGA la separazione alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 4 luglio 2024
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi