Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/06/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 524 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
cod. fisc.: rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabiana Parte_1 C.F._1
Vigna e Santo Dalmazio Tarantino, giusta procura a margine del ricorso di primo grado, presso il cui studio, sito in Cosenza, piazza della Vittoria n. 16, è elettivamente domiciliato appellante e
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso dagli avv. ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, n. 37875 di Persona_1 repertorio, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano 18, presso l'ufficio legale dell' CP_1
appellato e
, in persona del in carica legale Controparte_2 CP_3 rappresentante pro tempore appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Spese di lite CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: << …in riforma parziale della sentenza impugnata: 1) condannare il al pagamento per intero, in favore dell'odierno Controparte_2
2) condannare controparte alle spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dei costituiti procuratori ex art. 93 c.p.c.>>;
CP_ per l' <<… Attesa l'evidenziata estraneità al capo di domanda, si richiede, che, in ogni caso, l' venga tenuto indenne da compensi e spese di causa>> Controparte_4
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così ricostruita nella sentenza gravata: <Il ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere in servizio presso l' di OL DI con il profilo professionale di collaboratore scolastico;
di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.9.2011; che, prima di tale assunzione, aveva prestato attività lavorativa tramite diversi contratti a tempo determinato alle dipendenze dello stesso a partire dall'anno scolastico 2000/2001; che, con CP_2 decreto n. 4009 del 4.12.2012, il dirigente scolastico dell' aveva Parte_2 riconosciuto l'anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio, in applicazione dell'art. 569 D. Lgs. 297/1994; che tanto configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la Direttiva 99/70/CE; che, conseguentemente, spettava un diverso inquadramento nelle fasce stipendiali in ragione dell'effettiva anzianità di servizio, con le correlate differenze retributive;
che spettavano altresì le differenze contributive correlate CP_ alla maggiorazione retributiva, da versare in favore dell' che doveva trovare applicazione il meccanismo di salvaguardia previsto dal CCNL del 4.8.2011. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte come precisate con le note scritte depositate il 13.11.2023. Il convenuto non si è CP_2 CP_ costituito in giudizio, sicché va dichiarata la sua contumacia. L' si è costituito in giudizio sostenendo principalmente che, in caso di accoglimento della domanda, doveva essere versato quanto dovuto in favore dell' nei limiti della prescrizione CP_1 quinquennale>>.
§3
Il Tribunale <dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato;
dichiara il diritto del ricorrente alla progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con applicazione dell'art. 2 CCNL 4.8.2011 nei termini indicati in
Pag. 2 di 4 motivazione; condanna il convenuto al pagamento delle differenze retributive CP_2 conseguenti al riconoscimento dell'anzianità maturata ed alla correlata progressione stipendiale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, disponendo dunque al riguardo che le somme dovute a titolo di interessi siano portate in detrazione da quelle dovute a titolo di rivalutazione;
condanna il convenuto al pagamento della maggiore CP_2 CP_ contribuzione dovuta nei confronti dell' dichiara irripetibili le spese di lite per la domanda proposta nei confronti della parte contumace nella misura della metà, con condanna del al pagamento, in favore della Controparte_2 ricorrente, della restante metà, che si liquida in €. 1.100,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell' CP_1
§4
La sentenza è gravata d'appello da che lamenta, in relazione al capo di Parte_1 decisione inerente alle spese di lite, la violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., stante l'evidente genericità della formula di stile utilizzata dal giudicante: “In ordine alle spese di lite, si ritiene di valorizzare l'indubbia complessità e peculiarità delle questioni affrontate, sicché le stesse si compensano nella misura della metà (con conseguente pronuncia di irripetibilità) per la posizione del convenuto, con CP_2 condanna del al pagamento della restante metà, Controparte_2 liquidata come da dispositivo con la chiesta distrazione”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate. Non si è costituito il , nonostante la ritualità della notifica Controparte_2 del ricorso in appello. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 26 aprile 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello è meritevole di accoglimento. Invero, tenuto conto dello scaglione di valore da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 per le cause di lavoro, nonché delle tariffe minime del D.M. 55/2014 e s.s. m.m. (in virtù del carattere seriale del contenzioso in esame), le spese di primo grado andavano liquidate nella misura di euro 1314,00. Peraltro, la causa risale al 2020, allorché i principi applicati dal Tribunale erano ampiamente consolidati;
d'altro canto, il lavoratore aveva impugnato in sede amministrativa il decreto di ricostruzione della carriera, senza alcun esito;
alla luce di tali considerazioni non si giustifica la disposta parziale compensazione.
§6 CP_ Va accolta, invece, la richiesta dell' di essere tenuto indenne dal pagamento delle spese, in conformità alla statuizione contenuta in sentenza;
in effetti, la pronuncia sul
Pag. 3 di 4 punto, in difetto di specifica censura da parte dell'appellante, non può essere modificata in quanto coperta da giudicato. In definitiva, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, si quantifica in 1314,00 l'importo delle spese di lite dovute dal appellato a CP_2 Pt_1
[...] CP_ Quanto alle spese del presente grado, si compensano tra l'appellante e l' stante l'estraneità dell'ente previdenziale alle questioni sottese. Il va invece condannato a rifondere al sig. le spese del grado di appello, CP_2 Pt_1 liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all'importo del disputatum, coincidente con la differenza tra quanto risultante all'esito del gravame e quanto liquidato dal Tribunale (1314-1100).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso in data 3 maggio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2051/2023, resa in data 9 dicembre 2023, così provvede:
Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il appellato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1314,00, oltre CP_2 rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
conferma nel resto;
condanna il appellato al pagamento nei confronti di delle spese del CP_2 Parte_1 presente grado di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 337,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; compensa tra le altre parti le spese del grado di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 30 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 4 di 4