Ordinanza collegiale 1 ottobre 2022
Sentenza breve 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 13/02/2023, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/02/2023
N. 00126/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00656/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2022, proposto da
RA IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Harpreet Kaur, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto di rigetto dell'istanza di regolarizzazione ex art. 103, comma 1 D.L. 34/2020, prot. n. P-BS/L/N/2020/107184, emesso dalla Prefettura di RE, Sportello Unico Immigrazione, in data 24 maggio 2022 e notificato al ricorrente in data 14/06/2022;
- di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 21 luglio 2022 e depositato in pari data, il ricorrente sig. IN RA, cittadino indiano, ha impugnato il decreto in data 24 maggio 2022, a lui notificato il 14 giugno successivo, con cui la Prefettura di RE – Sportello Unico per l’Immigrazione ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare dal medesimo presentata, in qualità di datore di lavoro, in favore del lavoratore connazionale Sing Gurbakhash, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.L. n. 34/2020.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio depositando relazione dello Sportello Unico nella quale l’Ufficio ha evidenziato, tra l’altro, di aver avviato un supplemento di istruttoria a seguito di istanza di riesame presentata dall’interessato.
3. Con ordinanza collegiale n. 894 del 1 ottobre 2022, è stato disposto un rinvio dell’udienza in attesa dell’esito del riesame.
4. Successivamente, con nota in data 17 gennaio 2023, l’Amministrazione ha comunicato di aver provveduto alla revoca del provvedimento impugnato ai fini della riapertura del fascicolo “in quanto i rilievi posti a fondamento del diniego sembrano sanati” e che sarebbe imminente la convocazione delle parti per gli ulteriori adempimenti; ha allegato il provvedimento di revoca del 2 gennaio 2023 e chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
5. Il ricorrente, alla luce di quanto sopra, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 84 comma 1 c.p.a. e chiesto al Tribunale di dichiarare l’estinzione del giudizio.
6. All’udienza camerale dell’8 febbraio 2023, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di definirla con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e datone avviso alle parti presenti.
7. Ciò posto, valutata la ritualità dell’atto di rinuncia al ricorso depositato dalla parte ricorrente, va dichiarata l’estensione del giudizio ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a.
8. Le spese di lite possono essere compensate per giusti motivi, tenuto conto anche del comportamento processuale dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO