Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Terza Sezione Civile, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10564/2020 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni”;
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carmelo Petronio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. ), rappresentato e difeso _1 C.F._2
dall'Avv. Massimo Di Bella giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA all'udienza del 28 gennaio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda formulata da , avente ad oggetto Parte_1
l'accertamento dell'avvenuta divisione, con il nipote , _1
del bene immobile a piano terra del fabbricato per civile abitazione,
censito al catasto del Comune di Biancavilla al foglio 40, particella
2802, sub 2, attraverso la mediazione, appare fondata e va, di conseguenza, accolta.
infatti, in data
24.01.2017, l'attrice, a mezzo del proprio procuratore, inviava una prima richiesta, a mezzo p.e.c., al legale di , chiedendogli _1
di attivarsi, per procedere al frazionamento dell'immobile, in adempimento di quanto concordato in occasione della mediazione intrapresa per la divisione dell'immobile comune (doc. 4 all. citazione)
e tale missiva rimaneva priva di riscontro alcuno.
L'attrice procedeva, quindi, al frazionamento.
In data 21.06.2017 l'attrice, dopo avere atteso per oltre 60 giorni il bonario adempimento dell'accordo di mediazione, inviava al convenuto una lettera di costituzione in mora, con cui appunto intimava l'esatto adempimento dell'accordo di divisione dell'immobile, per come stipulato tra le parti, avvertendo che, diversamente, sarebbe stata costretta a procedere come per legge.
In tal senso, l'attrice sollecitava il a provvedere alla _1
chiusura delle due porte interne;
a corrisponderle la metà della spesa sostenuta per il frazionamento dell'immobile; a rendere autonomo il suo appartamento in relazione all'impianto idrico e fognario;
nonché a voler indicare e comunicare la prima data utile per l'incontro innanzi al
Notaio Dott.ssa , al fine di formalizzare il rogito. Persona_1
In data 9.09.2019, intimava nuovamente il Parte_1 _1
a dare corso all'esatto adempimento dell'obbligazione assunta in sede di mediazione in data 15.12.2016 (doc. 6 all. citazione).
A seguito di un mancato riscontro in data 13.07.2020, l'odierna attrice, con telegramma, gli intimava di presentarsi il 30.07.2020,
presso lo studio del Notaio, già precedentemente congiuntamente individuato dalle parti nel verbale di mediazione, al fine di formalizzare la divisione (doc. 7 all. citazione).
Il telegramma veniva riscontrato dal difensore del sig. _1
, a mezzo nota datata 21.7.2020, ma sottoscritta in calce dallo
[...]
stesso odierno convenuto, con cui si comunicava l'impossibilità del a presenziare all'incontro del 30.07.2020, astenendosi dal _1
fornire valide giustificazioni.
L'inerzia del è ulteriormente dimostrata dal fatto che nel _1
corso del presente procedimento, l'attrice inviava altro telegramma del
9.6.2021 (doc.11 all. memoria ex art. 183, 6° n. 2, c.p.c.), con una nota del difensore (doc.12 all. memoria ex art. 183, 6° n. 2, c.p.c.), con cui la stessa attrice nuovamente invitava a stipulare, in data _1
24.06.2021 ed innanzi al già designato notaio Firmato l'atto Per_1
pubblico avente ad oggetto la divisione, per cui è causa.
Da quanto sopra emerso è evidente l'inerzia del convenuto.
In ordine alla qualificazione giuridica della domanda, va premesso che l'attrice ha definito la conciliazione raggiunta in sede di mediazione come "accordo divisionale" di natura definitiva;
ritiene questo Giudice
che tale qualificazione sia corretta, tenuto conto che, con l' accordo del
15 dicembre 2016 le parti non si sono limitate a prestare il proprio consenso rispetto alla sottoscrizione di un successivo atto di divisione,
ma hanno direttamente proceduto all'assegnazione delle due porzioni del bene, salvo l'impegno di provvedere al frazionamento e a rendere autonome le due porzioni in relazione all'impianto idrico e fognario e,
poi, riprodurre quanto pattuito in forma pubblica ai fini della trascrizione. In particolare, il procedimento di mediazione disciplinato dal
D.Lgs. 28/10, così come novellato dal decreto legge n. 69 del 2013
(convertito dalla legge n.98 dlgs. 2013), ha natura sostanziale, perché
destinato a favorire la conclusione di un vero e proprio accordo negoziale tra i potenziali litiganti. Non assume alcun rilievo il contesto cui avviene l'accordo, essendo libere le parti di accordarsi o meno, senza alcun potere impositivo (o decisorio) dell'organismo di mediazione. Infatti, l'istituto della mediazione è limitato alla sola materia dei diritti disponibili, al fine di valorizzare la libertà negoziale delle parti e la loro autonomia negoziale, accordo che può assumere le forme più varie per risolvere la lite, costituendo espressione del potere negoziale delle parti ex art. 1321 c.c., perché attraverso di esso viene regolamentata la situazione giuridica sostanziale.
Si tratta di un vero e proprio accordo concluso tra le parti e nella maggior parte dei casi non è altro che una vera e propria transazione con l'assistenza dei legali e di un terzo soggetto, l'organismo di mediazione, il cui ruolo è quello di mediare le posizioni conflittuali per cercare un punto di raccordo soddisfacente per tutti i contendenti, anche attraverso la formulazione di proposte di soluzione della lite.
Tuttavia, come prescrive lo stesso testo legislativo all'art. 11, comma 3, dlgs. n. 28 cit. “Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del
processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
Indi, l'accordo perfezionato ha già prodotto il suo effetto definitivo. Anche la parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha riconosciuto la definitività del detto accordo, contestando solo il suo diniego alla presentazione innanzi al notaio;
diniego che, invece, risulta provato dalla controparte con la produzione di tutta la documentazione sopra indicata.
In ogni caso, non sussistendo contrasto sull'avvenuta divisione e avendo già l'attrice proceduto al frazionamento, occorre solo prendere atto che lo scioglimento della comunione inter partes è avvenuto nel seguente modo in esecuzione dell'accordo intercorso tra le medesime parti tenuto conto delle variazioni catastali eseguite da parte attrice:
- attribuzione a della proprietà del locale, oggi Parte_1
identificato in catasto al foglio 40, particella 2802, sub 5, categoria C/2,
con ogni diritto, pertinenza, servitù ed accessorio;
- attribuzione ad della proprietà del locale, oggi _1
identificato in catasto al foglio 40, particella 2802, sub 4.
Quanto alle domande risarcitorie, innanzitutto, l'attrice ha diritto alla metà delle somme spese per il frazionamento dell'immobile, il cui importo di euro 600,00, non risulta contestato dalla controparte, che,
pertanto, va condannato al rimborso della metà pari ad euro 300,00,
oltre iva, e agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Parimenti il convenuto va condannato all'esatta esecuzione dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di mediazione, sulla base del quale lo stesso si obbligava a rendere autonoma la porzione dell'immobile allo stesso attribuita con la realizzazione di un autonomo impianto idrico e fognario, o, comunque, a staccare la propria porzione di immobile dall'originario impianto idrico e fognario, posto nella porzione assegnata all'altra condividente (è sufficiente che stacchi la porzione dell'immobile dagli originari impianti, dovendosi lasciare alla libera determinazione del proprietario se dotare di impianti idrico e fognario il proprio immobile).
Come detto sopra, l'accordo raggiunto in sede di mediazione è un contratto di transazione, con cui le parti nell'ambito della loro autonomia negoziale possono assumere un'obbligazione di fare e nella specie, il convenuto si obbligava a rendere autonomo la porzione di immobile sotto il profilo dell'impianto idrico e fognario.
Quanto, invece, alla domanda di risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dell'immobile, va osservato che la stessa appare infondata perché priva di prova.
Infatti, innanzitutto, la parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni (verbale del 28 gennaio 2025), non ha più riproposto,
in maniera specifica e solo con il richiamo agli scritti difensivi precedenti, le richieste istruttorie rigettate, dovendosi, quindi, ritenerle abbandonate e non riproponibili.
In ogni caso, anche a volere seguire quell'orientamento, secondo il quale tale presunzione può ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
in ogni caso gli articolati di prova sono assolutamente generici (Cass. n.
10767/2022) .
Ed infatti, innanzitutto, la locazione può essere stipulata da chi ha la disponibilità del bene e, quindi, la parte attrice avrebbe potuto stipulare il contratto e, poi, in ogni caso, gli articolati di prova non indicano le persone che avrebbero voluto concludere il contratto, avendo desistito solo per la presenza dell'altro condividente, né i tempi di queste trattative non conclusesi.
Indi, la domanda risarcitoria deve essere rigettata perché
assolutamente generica.
Quanto alle spese processuali, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese processuali per un quarto atteso il rigetto della domanda risarcitoria, mentre per i restanti tre quarti seguono la soccombenza e vanno poste a carico del nella _1
misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia sulla base del valore del bene in questione (da euro 5.201,00 a euro
26.000,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022; appare infondata la domanda di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso concreto per il fatto stesso che una domanda sia stata rigettata sicché la resistenza in giudizio era giustificata, in buona parte, da fondate ragioni e non può per ciò stesso giammai imputarsi ad abuso del processo (cfr. in questo senso Cass. n.14147/2024).
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
10564/2020 R.G., dichiara che lo scioglimento della comunione inter partes è
avvenuto nel seguente modo in esecuzione dell'accordo intercorso tra le medesime parti, tenuto conto delle variazioni catastali eseguite da parte attrice:
- attribuzione a della proprietà del locale, oggi Parte_1
identificato in catasto al foglio 40, particella 2802, sub 5, categoria C/2,
con ogni diritto, pertinenza, servitù ed accessorio;
- attribuzione ad della proprietà del locale, oggi _1
identificato in catasto al foglio 40, particella 2802, sub 4.
Condanna all'esatta esecuzione dell'accordo _1
raggiunto dalle parti in sede di mediazione, e, per l'effetto, condanna il presso a rendere autonoma la porzione dell'immobile allo stesso attribuita con la realizzazione di un autonomo impianto idrico e fognario, o, comunque, a staccare la propria porzione di immobile dall'originario impianto idrico e fognario, posto nella porzione assegnata all'altra condividente.
Condanna al rimborso in favore della controparte al _1
rimborso della somma di euro 300,00, oltre iva, e agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Condanna al rimborso in favore della parte attrice di _1
3/4 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.039,50, di cui euro 225,00 (3/4 di euro 300,00) per spese vive ed euro 3.814,50
per compensi, di cui euro 689,25 (3/4 di euro 919,00) per fase di studio,
euro 582,75 (3/4 di euro 777,00) per fase introduttiva del giudizio, euro
1.260,00 (3/4 di euro 1.680,00) per fase istruttoria, euro 1.282,50 (3/4 di euro 1.710,00) per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e
CPA come per legge. Compensa il restante quarto.
Così deciso in Catania il 31 marzo 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)