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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente
dr ssa Assunta Marini Consigliere
dr ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3379 del 2024 r.g. vertente tra
, ( ), con l'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Recupito
APPELLANTE
e
( ), con gli Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Margherita Di Pasquale ) e Irene Di Pasquale C.F._2
( ) C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza del Tribunale ordinario di Parte_1
Roma n. 7598 del 2024 con cui è stata rigettata l'opposizione al d.i. n. 11031/20
e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto, dando evidenza dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, unitamente alle spese del precetto;
ha inoltre condannato la medesima Pt_1
alla rifusione delle spese di lite.
Alla prima udienza di trattazione in data 26 marzo 2025 svoltasi mediante deposito di note in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. l'appellante non ha depositato note di comparizione;
parimenti nessuno ha partecipato con note alla odierna udienza in data 2 aprile 2025 fissata ai sensi dell'art.348, secondo comma, c.p.c..
Di qui l'improcedibilità del gravame.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma n.7598 del 2024;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del Parte_1
presente grado nei confronti del Controparte_1
che liquida in euro 1.950, oltre spese generali, iva e cassa come per legge;
- dichiara che parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
2 Roma, 2.4.2025
Il Consigliere
Il Presidente
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