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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 13/11/2024, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1469 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1469/2024 v.g. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.05.1982 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. GABRIELE DALLARA
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura C.F._2
telematica in atti;
- parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
E
(C.F: ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._3
residente, alla via Aurelia Nord n. 132, rappresentato e difeso dall'Avv. CESARE BRUZZI ALIETI
(C.F.: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura C.F._4
telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 4 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 06.11.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. Nulla in punto di spese.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 19.07.2024 le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio
Per civile in La Spezia (SP) e che dall'unione sono nate le figlie (il 25.08.2003), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (il 16.12.2013), quest'ultima attualmente minorenne. I Per_2
coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1) “i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e riguardo le condizioni della prole le medesime sono regolate come di seguito:
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso la casa della madre, con la quale vivrà stabilmente ed ove manterrà la residenza anagrafica nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che la predetta dimostrerà di avere;
3) I coniugi individuano quale residenza abituale per i propri figli, l'abitazione della madre sita in
Arcola (SP), via Aurelia nord n. 132, 19021;
4) La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore;
5) Il padre conserva il diritto di vedere e frequentare la figlia minorenne CP_1
quotidianamente, previo congruo avviso e accordo con la madre, nel pieno rispetto degli impegni e delle esigenze della minore stessa. Inoltre, la figlia minore resterà a dormire presso
l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese ed in accordo con la madre, anche un terzo fine settimana (perché nel periodo feriale il sig. lavora a tempo pieno, dunque non CP_1
potendo tenere presso di sé la minore), mentre durante il periodo estivo gli stessi trascorreranno un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) con il padre, le vacanze
pag. 2 di 4 natalizie e quelle pasquali invece saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6) La casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra , la quale si obbliga a pagare Parte_1
le rette mensili del canone di locazione;
7) I coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella suddetta casa coniugale;
8) Il sig. verserà mensilmente, a titolo di mantenimento, le somme di € 200,00 alla moglie, CP_1 ed € 100,00 per la figlia minore , unitamente alla somma erogata dall'INPS in virtù Per_2
dell'assegno unico disposto per la precitata minorenne, dell'importo di circa 200,00 euro mensili;
9) I coniugi contribuiranno in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere
necessarie per la figlia;
10) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio w al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi rispettivamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza o di domicilio”.
L'udienza del 6.11.2024 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore , poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e Per_2
pag. 3 di 4 continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
Per Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte della figlia maggiorenne , della autosufficienza economica che le permette di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente Per_2
superfluo.
Nulla in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in La Spezia (SP) in data 13.04.2003 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 2003, al n. 29 parte I;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
Nulla dispone in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 07.11.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1469/2024 v.g. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.05.1982 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. GABRIELE DALLARA
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura C.F._2
telematica in atti;
- parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
E
(C.F: ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._3
residente, alla via Aurelia Nord n. 132, rappresentato e difeso dall'Avv. CESARE BRUZZI ALIETI
(C.F.: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura C.F._4
telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 4 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 06.11.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. Nulla in punto di spese.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 19.07.2024 le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio
Per civile in La Spezia (SP) e che dall'unione sono nate le figlie (il 25.08.2003), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (il 16.12.2013), quest'ultima attualmente minorenne. I Per_2
coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1) “i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e riguardo le condizioni della prole le medesime sono regolate come di seguito:
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con collocazione principale presso la casa della madre, con la quale vivrà stabilmente ed ove manterrà la residenza anagrafica nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che la predetta dimostrerà di avere;
3) I coniugi individuano quale residenza abituale per i propri figli, l'abitazione della madre sita in
Arcola (SP), via Aurelia nord n. 132, 19021;
4) La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore;
5) Il padre conserva il diritto di vedere e frequentare la figlia minorenne CP_1
quotidianamente, previo congruo avviso e accordo con la madre, nel pieno rispetto degli impegni e delle esigenze della minore stessa. Inoltre, la figlia minore resterà a dormire presso
l'abitazione del padre per n. 2 weekend alternati al mese ed in accordo con la madre, anche un terzo fine settimana (perché nel periodo feriale il sig. lavora a tempo pieno, dunque non CP_1
potendo tenere presso di sé la minore), mentre durante il periodo estivo gli stessi trascorreranno un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) con il padre, le vacanze
pag. 2 di 4 natalizie e quelle pasquali invece saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi;
6) La casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra , la quale si obbliga a pagare Parte_1
le rette mensili del canone di locazione;
7) I coniugi convengono di lasciare integri tutti gli arredi esistenti nella suddetta casa coniugale;
8) Il sig. verserà mensilmente, a titolo di mantenimento, le somme di € 200,00 alla moglie, CP_1 ed € 100,00 per la figlia minore , unitamente alla somma erogata dall'INPS in virtù Per_2
dell'assegno unico disposto per la precitata minorenne, dell'importo di circa 200,00 euro mensili;
9) I coniugi contribuiranno in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere
necessarie per la figlia;
10) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio w al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi rispettivamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza o di domicilio”.
L'udienza del 6.11.2024 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore , poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e Per_2
pag. 3 di 4 continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
Per Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte della figlia maggiorenne , della autosufficienza economica che le permette di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente Per_2
superfluo.
Nulla in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in La Spezia (SP) in data 13.04.2003 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 2003, al n. 29 parte I;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
Nulla dispone in punto di spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 07.11.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4