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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 957/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 30 dicembre 2022 da
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Gianluca Liut e Ilaria Giraldo, giusta procura allegata all'atto di appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
, Email_2
-appellante-
Contro
(già Controparte_1 [...]
- P. IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore sig.
e (c.f.: ), in CP_1 Parte_2 C.F._2 proprio ed anche quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla memoria difensiva in appello, dagli avv.ti Gianluca Ballo e Alessandro Luciano, con domicilio digitale PEC:
Email_3
Email_4
- appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 522/22 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: accertamento della natura subordinato di rapporti di lavoro – pretesa retributiva
Causa trattata all'udienza del 6 marzo 2025.
Conclusioni per parte appellante: “voglia il Presidente della Corte di Appello di Venezia, in accoglimento dei motivi indicati nella premessa del presente atto, contrariis reiectis, ex art. 351 c.p.c. 20.2. in via cautelare principale, ricorrendo giusti motivi di urgenza, disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della impugnata Sentenza n. 522/2022 del Tribunale di Padova Sezione Lavoro
(G.L. Dott. Maurizio PASCALI) (doc. 622 bis), pubblicata il 05.10.2022 (doc. 621), notificata il 30.11.2022 (doc. 622), contestualmente fissando l'udienza per la comparizione delle parti avanti al Collegio per l'adozione dei provvedimenti di rito in relazione all'emanando decreto, espletati gli incombenti di rito ex art. 351 comma 3 c.p.c.; 20.3. in via cautelare subordinata, chiedendo l'Appellante che la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della impugnata Sentenza n. 522/2022 del Tribunale di Padova Sezione Lavoro (G.L. Dott. Maurizio PASCALI) (doc. 622 bis), pubblicata il 05.10.2022 (doc. 621), notificata il 30.11.2022 (doc. 622), sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione, ordinare la comparizione delle parti avanti al Collegio ex art. 351 comma 2 c.p.c., espletati gli incombenti di rito;
20.4. voglia la Corte di Appello di Venezia in accoglimento dei motivi indicati nella premessa del presente atto, contrariis reiectis, 20.5. in via
pag. 2/30 cautelare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., accertata la sussistenza di gravi e fondati motivi, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'impugnata Sentenza n. 522/2022 del Tribunale di Padova Sezione Lavoro (G.L. Dott. Maurizio PASCALI) (doc. 622 bis), pubblicata il 05.10.2022 (doc. 621), notificata il 30.11.2022 (doc. 622), con adozione di ogni conseguente provvedimento ex lege ritenuto opportuno, necessario e urgente per la tutela dei diritti dell'Appellante; 20.6. in via di urgenza e inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 423 c.p.c., per i titoli e le causali di cui in narrativa, da intendersi integralmente richiamati, ingiungere a: (1) Parte_3
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore, corrente in ON ME (PD) Corso ME n. 126, di pagare alla sig.ra (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], la somma di
€ 52.000,00 oltre interessi e rivalutazione di legge dal 20.12.2018 (data della ricognizione di debito—doc. 15, allegato PEC di data 20.12.2018) al saldo;
(2) (C.F. Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F._2 corrente in ON ME (PD) Via Ennodio 5, di pagare alla sig.ra (C.F. , residente in [...]C.F._1
(VE), loc. Pradipozzo, via Alta n. 25, la somma di € 48.000,00 oltre interessi e rivalutazione di legge dal 20.12.2018 (data della ricognizione di debito—doc. 16, allegato PEC di data 20.12.2018) al saldo;
(3) con condanna alle spese di lite per l'ingiunzione (doc. 507); 20.7. esperiti gli incombenti di rito, fissata l'udienza di discussione del Ricorso, indicati i termini per la notifica del Ricorso e dell'emanando decreto;
20.8. nel merito, in riforma dell'impugnata Sentenza n. 522/2022 del Tribunale di Padova Sezione Lavoro (G.L. Dott. Maurizio PASCALI) (doc. 622 bis), pubblicata il 05.10.2022 (doc. 621), notificata il 30.11.2022 (doc. 622), respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, • (1) dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. (a) quanto all'Impresa Individuale di Parte_2 dal 19.02.2016 al 18.07.2018 (b) quanto a Controparte_4 dal 9 marzo 2016 al 18 luglio 2018; • (2) in ragione
[...] delle mansioni effettivamente svolte dalla Ricorrente, dichiarare il diritto di al definitivo inquadramento nella indicata categoria Parte_1 dell'invocato C.C.N.L. per i lavoratori del settore in oggetto con l'attribuzione della qualifica di Quadro;
• (3) condannare IMPRESA INDIVIDUALE (P.I. / C.F. Parte_2 P.IVA_3
pag. 3/30 ), in persona del legale rappresentate pro tempore C.F._2 corrente in 35036 ON ME (PD) Via Ennodio n.
5. a pagare a (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
3.11.1977 e residente in [...], per i titoli e le causali di cui in premessa, • (3.1.) in via principale, la somma di € 113.819,92, oltre all'indennità di fine rapporto maturata per il periodo 19 febbraio 2016–18 luglio 2018 da quantificarsi in applicazione del richiamato C.C.N.L., oltre a una somma pari al 10% del credito lavorativo complessivo vantato da come richiesto sub 1) Parte_1
a titolo di risarcimento del danno per mancata concessione del riposo settimanale garantito ex art. 36 della Costituzione;
• (3.2.) in via subordinata, la somma di € 69.600,00 (2.400,00 x 29 mensilità) (doc. 16) oltre all'indennità di fine rapporto maturata per il periodo 19 febbraio 2016–18 luglio 2018 da quantificarsi in applicazione del richiamato C.C.N.L., oltre a una somma pari al 10% del credito lavorativo complessivo vantato da come richiesto sub 1) a titolo di Parte_1 risarcimento del danno per mancata concessione del riposo settimanale garantito ex art. 36 della Costituzione;
• (3.3.) in via di ulteriore subordine, la somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa;
• (4) condannare (P.I. Parte_3
),in persona del legale rappresentate pro tempore, corrente in P.IVA_2
35036 ON ME (PD) Corso ME n. 126, a pagare a (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
3.11.1977 e residente in [...], per i titoli e le causali di cui in premessa, • (4.1.) in via principale, la somma di € 112.055,78, oltre all'indennità di fine rapporto maturata per il periodo 09 marzo 2016–18 luglio 2018 da quantificarsi in applicazione del richiamato C.C.N.L. e ad una somma pari al 10% del credito lavorativo complessivo vantato da come Parte_1 richiesto sub 1) a titolo di risarcimento del danno per mancata concessione del riposo settimanale garantito ex art. 36 della Costituzione;
• (4.2.) in via subordinata, la somma di € 75.400,00 (2.600,00 x 29 mensilità) (doc. 15) oltre all'indennità di fine rapporto maturata per il periodo 09 marzo 2016– 18 luglio 2018 da quantificarsi in applicazione del richiamato C.C.N.L. e ad una somma pari al 10% del credito lavorativo complessivo vantato da come richiesto sub 1) a titolo di risarcimento del danno Parte_1 per mancata concessione del riposo settimanale garantito ex art. 36 della Costituzione;
• (4.3.) in via di ulteriore subordine, la somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa;
• (5) in ogni caso, con
pag. 4/30 rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo;
• (6) quanto alla fase svoltasi avanti il Giudice del Lavoro di Pordenone (R.G. n. 32/2020) dichiaratosi territorialmente incompetente, insta (a) in principalità Parte_1 per la liquidazione a proprio favore delle spese di lite, essendo stata la causa iscritta a ruolo d'ufficio in forza dell'Ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 28.12.2019 resa nel R.G n. 1689/2019 Tribunale di Pordenone (doc. 99), (b) in subordine per la compensazione delle spese di lite relative alla fase indicata, essendosi la Ricorrente rimessa alla decisione del G.L. in merito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle Resistenti (doc. 544, Comparsa di costituzione in ordine alla domanda riconvenzionale delle Resistenti); • (7) con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
20.9. in via istruttoria, la Ricorrente, per il solo caso di necessità e senza inversione dell'onere probatorio, insta affinché la Corte voglia ammettere • (8.1) l'interrogatorio formale di • (8.2) nonché prova per Parte_2 testimoni… 8.3. sulle seguenti circostanze (espunti, se ritenuto, eventuali giudizi e/o valutazioni):
• 1. Vero che la sig.ra ha lavorato alle dipendenze Parte_1 dell'Impresa Individuale di dal 19.02.2016 al 18 luglio Parte_2
2018 ed alle dipendenze di dal 9.03.2016 al Controparte_2
18.07.2018. • 2. Vero che nei periodi indicati alla circostanza n. 1, la sig.ra svolgeva la propria attività lavorativa secondo il Parte_1 seguente orario: dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.00 alle ore 22.00 (per un totale di 98 ore settimanali), senza godere di giorni di riposo e ferie. • 3. Vero che la sig.ra nei periodi indicati alla Parte_1 circostanza n. 1 svolgeva la propria attività lavorativa: quanto all'impresa individuale (a) dal 19.02.2016 al 28 aprile 2017 a Parte_2
ON ME (PD) presso le diverse sedi operative dell'impresa: Via Tito Speri, n. 6 (abitazione del presso cui era allestito un apposito Pt_2 ufficio), Corso ME n. 126 (sede legale di ) ovvero Controparte_2 in via del Commercio n. 2 (capannone di proprietà del dove Pt_2 eseguiva la riparazione degli elettrodomestici); (b) dal 29 aprile 2017 al 18 luglio 2018 a Portogruaro (VE) in Via Alta di Pradipozzo n. 25 (docc. 457, 458), presso l'immobile di proprietà della sig.ra in cui i Pt_1 coniugi avevano trasferito la propria residenza e presso cui la stessa aveva allestito un apposito ufficio (doc. 459); quanto a (a) Controparte_2 dal 9.03.2016 66 di 88 Firmato Da: LI UC Emesso Da:
pag. 5/30 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 8328b al 28 aprile 2017 a ON ME (PD) presso le diverse sedi operative dell'impresa: Via Tito Speri, n. 6 (abitazione del presso cui era Pt_2 allestito un apposito ufficio), Corso ME n. 126 (sede legale di
[...]
); (b) dal 29 aprile 2017 al 18 luglio 2018 a Portogruaro CP_2
(VE) in Via Alta di Pradipozzo n. 25 (docc. 457, 458), presso l'immobile di proprietà della sig.ra in cui i coniugi avevano trasferito la Pt_1 propria residenza e presso cui la stessa aveva allestito un apposito ufficio (doc. 459). • 4. Vero che la sig.ra nei periodi indicati Parte_1 alla circostanza n. 1 e negli orari indicati nella circostanza n. 2, svolgeva le seguenti attività a favore dell'impresa individuale: A. amministrazione aziendale: l'attività comprende (a) l'emissione delle fatture aziendali (dapprima – da febbraio 2016 a dicembre 2016 – in affiancamento della sig.ra e poi, progressivamente, in autonomia (docc. 105 - Parte_4
114); (b) la trasmissione delle fatture ai clienti e la verifica del pagamento (docc. 115 – 123), (c) l'esecuzione dei pagamenti, nonché tutto ciò che concerne la gestione della contabilità dell'impresa (docc. 124, 125); (d) l'emissione delle fatture gs se elettroniche per pannelli fotovoltaici;
B. scambio di dati e corrispondenza, nonché trasmissione della documentazione aziendale e richieste di consulenza con il Dott. Per_1
, consulente fiscale personale e delle imprese di cui il è
[...] Pt_2 titolare e con lo Studio di Commercialisti e Revisori contabili Pinos & Rossit (docc. 127 – 142); C. scambio di dati e corrispondenza, trasmissione di documenti, conferimento incarichi, pagamenti ed invio richieste ai consulenti del lavoro dott.ssa e dott. Persona_2 Per_3
(docc. 143 - 161) per l'elaborazione delle buste paga, il
[...] pagamento delle retribuzioni e la gestione delle posizioni previdenziali dei lavoratori dipendenti dell'azienda; D. scambio di dati, corrispondenza, consulenza ed incontri con gli operatori degli Istituti di credito presso cui erano attivi i conti correnti aziendali (docc. 162 – 173); E. Gestione e cura delle polizze assicurative intestate alla ditta individuale , Parte_2 nonché quelle riferite agli immobili di proprietà di Parte_2
(rapporti con gli Agenti Assicurativi: negoziazione condizioni di polizza (docc. 174 - 178), incontri (doc. 179) e scambi di corrispondenza (doc. 180
- 182); pagamento premi (doc. 178); F. conferimento incarico, gestione rapporto e pagamento compensi dei Professionisti esterni all'Azienda, della cui prestazione professionale la stessa doveva avvalersi: ad esempio la Ricorrente intratteneva personalmente i rapporti con il Notaio, cui chiedeva di provvedere all'autenticazione delle scritture contabili
pag. 6/30 necessaria per esperire l'azione monitoria per il recupero dei crediti insoluti (docc. 180 – 185bis), nonché con il legale esterno, avv. Luigino MIOR, per la gestione dei contenziosi che vedevano protagonista l'azienda, soprattutto con riferimento al recupero dei crediti insoluti (docc. 186 – 226); G. Quanto all'attività di recupero dei crediti insoluti affidata in via esclusiva alla Ricorrente (docc. 264 e 265), altre a quella giudiziale svolta di concerto con il legale esterno, la Ricorrente Pt_1 provvedeva personalmente a sollecitare il pagamento da parte dei debitori dell'Azienda (docc. 258 - 263), ricorrendo all'azione monitoria quale extrema ratio (docc. 227 – 247); H. gestione della locazione degli immobili di proprietà di (doc. 248): l'attività comprendeva la Parte_2 contrattazione e predisposizione dei contratti di locazione (docc. 266, 267), il rinnovo (docc. 249, 250), la registrazione dei contratti presso l'Agenzia delle Entrate, la gestione dei rapporto con gli affittuari, l'aggiornamento ISTAT dei canoni e la gestione del pagamento dei canoni e delle spese accessorie (docc. 251, 252; docc. 273 – 282); I. richiesta ed esame preventivi e pagamento bolli relativi ai veicoli aziendali (docc. 253 e 254); L. coordinamento e gestione del lavoro dei dipendenti dell'impresa individuale (docc. 269 - 272) ed esercizio del potere disciplinare sugli stessi (doc. 270). • 5. Vero che la sig.ra nei periodi Parte_1 indicati alla circostanza n. 1 e negli orari indicati alla circostanza n. 2, svolgeva le seguenti attività a favore di Parte_3
A. gestione dei contratti aventi ad oggetto la
[...] locazione degli immobili di proprietà di (doc. 255): Controparte_2
l'attività comprendeva le mansioni di contrattazione (doc. 283), stipulazione, revisione, controllo e predisposizione (doc. 268) dei contratti di locazione di concerto con il legale esterno della società (avv. Luigino Mior) (docc. 256 e 257), di registrazione dei contratti presso l'Agenzia delle Entrate, rinnovo (doc. 284) e aggiornamento ISTAT, disdette e recessi
(doc. 273, 285); B. gestione dei rapporto con gli inquilini degli immobili di proprietà di . In particolare la Ricorrente si Controparte_2 occupava di aggiornare gli inquilini circa l'ammontare delle spese accessorie e degli oneri di registrazione (docc. 286 - 288); di rispondere alle richieste pervenute dagli inquilini (docc. 289 - 291), di segnalare all'amministrazione condominiale eventuali malfunzionamenti denunciati dagli inquilini (docc. 292, 293), nonché di effettuare i sopralluoghi al termine della locazione per verificare lo stato degli immobili liberati (docc. 294 – 296); C. Intrattenere rapporti con le Agenzie Immobiliari per l'acquisizione di nuovi clienti (locatari), nonché per la gestione dei
pag. 7/30 contratti già in essere (docc. 297 – 340); D. Intrattenere rapporti con le Amministrazioni Condominiali cui facevano riferimento gli immobili di proprietà di (partecipazione alle assemblee (docc. Controparte_2
341 - 349); gestione, pagamento e ripartizione delle spese condominiali (docc. 350 - 359); incontri con gli Amministratori (doc. 360); E. Gestione e cura delle polizze assicurative riferite agli immobili di proprietà di
[...]
(rapporti con gli Agenti Assicurativi: incontri (docc. 361 - CP_2
363) e scambi di corrispondenza (docc. 364 - 366); pagamento premi e relativa registrazione in contabilità; apertura e gestione sinistri (doc. 367); F. Recupero crediti da canoni e accessori non corrisposti dai conduttori
(docc. 368 – 373); G. amministrazione aziendale: l'attività comprende (a) l'emissione delle fatture relative ai canoni di locazione (b) la trasmissione delle fatture ai clienti e la verifica del pagamento, (c) l'esecuzione dei pagamenti (doc. 413) (d) l'emissione delle fatture gse elettroiniche per pannelli fotovoltaici, nonché (e) la trasmissione della documentazione relativa alla contabilità al commercialista della società (docc. 414 – 430); H. Scambio di dati, corrispondenza, consulenza ed incontri con gli operatori degli Istituti di credito presso cui erano attivi i conti correnti aziendali (docc. 431- 438); • 6. Vero che dal marzo 2016 al luglio 2018 la sig.ra si occupava della redazione del “foglio presenze” Parte_1 dei dipendenti dell'Impresa individuale di della Parte_2 trasmissione dello stesso al consulente del lavoro, e dei pagamenti delle retribuzioni. • 7. Vero che dal marzo 2016 al luglio 2018 la sig.ra impartiva istruzioni ai dipendenti dell'Impresa Parte_1
Individuale sugli orari lavorativi e affidava agli stessi anche mansioni legate alla manutenzione degli appartamenti di proprietà di
[...]
. • 8. Vero che nel periodo febbraio 2016–aprile 2017 i CP_2 genitori di si recavano a ON ME per far Parte_1 visita alla figlia ivi residente, e si intrattenevano per diversi giorni presso l'abitazione del , alloggiando nella dependance. 20.10. disporre, Pt_2 se del caso, consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare l'esatto ammontare delle somme dovute dai Resistenti alla sig.ra Parte_1
; 20.11. ordinare alle Resistenti ex art 210 c.p.c. la produzione in
[...] giudizio di copia della denuncia all'Ufficio competente dell'avvenuta assunzione della sig.ra 20.12. ordinare alle Resistenti Parte_1 ex art 210 c.p.c. la produzione in giudizio delle attestazioni dei versamenti contributivi effettuati in favore della sig.ra 20.13. Parte_1 disporsi ex art 210 c.p.c. l'acquisizione e/o l'esibizione da parte delle Resistenti del Libro Unico del Lavoro”
pag. 8/30
Conclusioni per parte appellata: “In rito
• Rilevato il difetto dello “ius postulandi” in capo ai difensori dell'appellante, per tutti i motivi sub 1, dichiarare l'inammissibilità del gravame per decadenza di dalla possibilità di proporre Parte_1
l'impugnazione della sentenza n. 522/2022, da ritenersi passata in giudicato;
• Respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado formulata dall'appellante, per cronica mancanza dei presupposti di cui agli artt. 283 e 431 c.p.c., come argomentato sub 4;
• Dichiarare l'inammissibilità dell'interposto appello, ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., per assenza di specificità dei motivi di gravame, come argomentato sub 2;
• Dichiarare l'inammissibilità dell'interposto appello, ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c. e 436 bis c.p.c., non avendo il gravame ragionevole probabilità di essere accolto per tutti i motivi esposti in narrativa sub 3. Nel merito 1. Confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 522/2022 del
Tribunale di Padova/ Sezione Lavoro;
2. Rigettare ogni istanza istruttoria avversaria in quanto irrituale, inammissibile ed irricevibile, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
3. Condannare l'appellante a Parte_1 rifondere agli appellati compensi di avvocato e spese del doppio grado di giudizio;
4. Condannare l'appellante , ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c., al pagamento in favore degli appellati di una somma pari al doppio di quanto liquidato per compensi di avvocato od a quel diverso importo risultante di giustizia, per aver proposto il presente gravame con mala fede
o colpa grave.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 30 dicembre 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.522/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova con la quale ha rigettato la sua domanda tesa all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Controparte_2
di e quello ulteriore con la persona di
[...] Parte_2 Parte_2
pag. 9/30 con conseguente condanna delle parti convenute al pagamento della retribuzione spettante in ragione del corretto inquadramento.
Con memoria depositata il 3 aprile 2023 si sono costituiti la
[...]
(incorporante l'originaria Controparte_1
convenuta) e chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero Parte_2
di respingere l'impugnazione.
La causa, accordata la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e disposto un rinvio per la discussione nel merito fuori udienza per ragioni organizzative, è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Va brevemente premesso che la controversia è insorta in relazione ad iniziativa giudiziale della società che aveva richiesto un sequestro conservativo nei confronti della signora Nel giudizio di merito Pt_1
che era seguito, la stessa aveva promossa avanti il Tribunale di Pordenone domanda riconvenzionale relativa all'oggetto dell'odierna impugnazione: la causa in relazione alla questione dibattuta circa la sussistenza dei rapporti lavortivi era stata riassegnata al giudice del lavoro di quello stesso
Tribunale che dichiarava la propria incompetenza in favore del giudice padovano e avanti questi era riassunta e definita con la sentenza ora impugnata.
2) La signora dapprima convivente more uxorio di Pt_1 Pt_2
e successivamente coniuge dal 23 dicembre 2016 fino alla
[...]
separazione sancita a seguito di ricorso depositato il 13 dicembre 2018, quindi, in un momento successivo alla conclusione degli asseriti rapporti di pag. 10/30 lavoro, ha dedotto di aver coadiuvato il marito nella gestione amministrativa delle imprese e del patrimonio immobiliare del marito e delle società di famiglia chiedendo che venisse accertato l'avvenuta costituzione e la sussistenza in fatto del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 09.03.2016 al 18.07.2018 con la società e per il periodo dal
19.02.2016 al 18.07.2018 con la persona di , in qualità di Parte_2
quadro ex art. 122 e ss. C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi (Terziario Confcommercio).
3) Secondo la ricostruzione allegata col ricorso in riassunzione l'appellante aveva dedotto di aver provveduto per quanto attiene all'impresa individuale
, nei termini temporali sopra indicati all'amministrazione aziendale Pt_2
(emissione delle fatture aziendali [“– da febbraio 2016 a dicembre 2016 – in affiancamento della sig.ra e poi, progressivamente, in Parte_4
autonomia”], trasmissione delle fatture ai clienti e la verifica del pagamento, esecuzione dei pagamenti, tutto ciò che concerne la gestione della contabilità dell'impresa, emissione delle fatture 'gse' elettroniche per pannelli fotovoltaici, tutte attività con iniziale affiancamento della signora dal dicembre 2016 da sola). Pt_2
Altra attività era stata quella relativa allo scambio di dati e corrispondenza, nonché trasmissione della documentazione aziendale e richieste di consulenza con il dottor , consulente fiscale personale e Persona_1
delle imprese di cui il era titolare, e con lo Pt_2 [...]
come pure allo scambio di dati e Controparte_5
corrispondenza, trasmissione di documenti, conferimento incarichi, pagamenti ed invio richieste ai consulenti del lavoro dottoressa Persona_2
e dottor per l'elaborazione delle buste paga, il pagamento Persona_3
pag. 11/30 delle retribuzioni e la gestione delle posizioni previdenziali dei lavoratori dipendenti dell'impresa, come pure allo scambio di dati, corrispondenza, consulenza ed incontri con gli operatori degli Istituti di credito presso cui erano attivi i conti correnti aziendali.
Ulteriori attività erano consistite nella gestione e cura delle polizze assicurative intestate all'impresa individuale , e quelle Parte_2
riferite agli immobili di proprietà di , anche attraverso una Parte_2
rinegoziazione delle condizioni di polizza più favorevole per l'azienda, nel conferimento di incarico, nella gestione rapporto e pagamento compensi dei professionisti esterni all'impresa, nell'attività di recupero dei crediti insoluti affidata in via esclusiva alla ricorrente, nella gestione della locazione degli immobili di proprietà di , comprese, tra Parte_2
l'altro, la contrattazione e predisposizione dei contratti di locazione, nella la gestione dei rapporto con gli affittuari, nel coordinamento e nella gestione del lavoro dei dipendenti dell'impresa individuale e nell'esercizio del potere disciplinare sugli stessi.
Analoghe incombenze erano descritte con riguardo alla società convenuta.
La ricorrente aveva anche allegato di avere svolto l'attività lavorativa in determinati orari: dal lunedì alla domenica, dalle 8.00 alle 22.00 circa, per un totale di 98 ore settimanali “figurativamente da imputarsi in maniera paritaria: 49 ore settimanali per Impresa Individuale e 49 ore settimanali per ”, in quanto l'attività era svolta indistintamente in Controparte_2
favore dei due soggetti convenuti “a seconda delle necessità contingenti”, trattandosi di gestione aziendale riconducibile “nel suo complesso all'unico titolare di fatto e di diritto .”. Parte_2
pag. 12/30 Analoga affermazione riguardava la sede di lavoro: a ON ME presso le diverse sedi operative dell'impresa in Via Tito Speri, n. 6, Corso
ME n. 126, via del Commercio n. 2, e dal 29 aprile 2017 al 18 luglio
2018 a Portogruaro in Via Alta di Pradipozzo n. 25.
Esponeva, poi, la ricorrente che era intervenuto riconoscimento della sussistenza dei due rapporti lavorativi da parte dello stesso . La parte Pt_2
si riferiva alla PEC di data 20.12.2018 inviata dal convenuti e a lei diretta in cui il primo “ammette l'esistenza di due rapporti di lavoro subordinato distinti (da una parte , dall'altra Controparte_6
), e riconosce una retribuzione lorda (a) Controparte_7
quanto all'Impresa Individuale di € 2.400,00 al mese (€ 1.200,00 per retribuzione mensilità + € 1.200,00 per versamento contributi assistenziali)
(doc. 16, allegato PEC di data 20.12.2018); (b) quanto a
[...]
di € 2.600,00 al mese (€ 1.300,00 per retribuzione CP_2
mensilità + € 1.300,00 per versamento contributi assistenziali)”. Reputava che tale richiamo fosse sufficiente quale riconoscimento di debito, tale da comprovare sia l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo di carattere subordinato, sia la qualifica di quadro.
Conseguenziali erano le richieste circa la retribuzione mai corrisposta in applicazione dell'inquadramento contrattuale invocato.
4) Con la sentenza impugnata il giudice patavino ha rammentato che la vicenda di causa si era svolta nell'ambito di una relazione sentimentale tra e “sfociata dapprima in un rapporto di convivenza presso Pt_1 Pt_2
l'abitazione del secondo (dal 14.2.16) e poi nel matrimonio del 23.12.2016 terminato con la separazione di fatto in data 18.7.18(v. ammissione ricorso
p 6)”.
pag. 13/30 Ha rammentato anche, con rinvio alla sentenza n. 20904 del 30 settembre
2020 della Corte di Cassazione il principio in merito alla presunzione di gratuità in relazione alle prestazioni di lavoro di un soggetto a favore del coniuge o, comunque, di altro soggetto coinvolto da legame di parentela per cui la prestazione lavorativa, viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa, con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità.
Nell'esaminare le deduzioni della ricorrente ha rilevato che
“Dall'elefantiaca produzione documentale sulla base della quale la ricorrente pretenderebbe dimostrato allo stato degli atti il rapporto di lavoro, nessun elemento emerge che costituisca il vincolo di subordinazione configurando piuttosto il comportamento della ricorrente a favore dell'impresa del coniuge nel rapporto di collaborazione familiare.”.
Ha aggiunto che la ricorrente era incorsa in un errore di fondo “nel momento in cui pretende di basare la prova sulla mera interpretazione
(resa peraltro in un momento drammatico della vicenda personale dei coniugi) dei rapporti inter partes data da un soggetto privo di qualsiasi cognizione giuridica ( ).”. Pt_2
Ha concluso il proprio ragionamento osservando che dalla produzione attorea non emergeva “la fondamentale e necessaria onerosità del rapporto”, in assenza di accordo sul punto, e al contrario veniva in evidenza che la donna collaborava alle attività commerciali del marito nell'adempimento di un “dovere morale di riconoscenza verso il marito che
pag. 14/30 manteneva lei ed i suoi animali”(il riferimento è al documento n.43 ric.), nell'ambito del rapporto di convivenza/coniugio.
Né era risultata la prova di un potere direttivo e sanzionatorio del marito nei confronti della moglie, “potere che non viene nemmeno descritto in narrativa e del quale non vi è nessuna offerta di prova nel capitolato attoreo.”.
Neppure costituiva indizio la circostanza delle dimissioni della ricorrente dal precedente lavoro e l'impossibilità di svolgere la precedente attività di fotografa, mancando “elementi probatori rigorosi per superare la presunzione di gratuità della collaborazione”.
5) Appella la decisione la signora sulla base dei seguenti motivi. Pt_1
a) Omessa ammissione ed espunzione della memoria della ricorrente per l'udienza del 27.05.2022 di replica alla comparsa di costituzione depositata dai resistenti con contestuale istanza ex art. 423 in principalità ex c. 1 in subordine ex c. 2 c.p.c. 26.05.2022 in uno ai documenti con la stessa depositati da n. 563 a n. 601.
Assume la parte che la sentenza è affetta da vizio motivazionale per motivazione apparente, o perplessa e incomprensibile, comunque insufficiente, ai sensi degli artt. 118 disp. att. c.p.c., 132 n. 4 c.p.c. e 111 sesto comma Cost., atteso che non viene indicata quale “documentazione” sarebbe stata “pregressa al deposito del ricorso”, quale sarebbero i “fatti diversi che andavano dedotti col ricorso introduttivo“ che “si vorrebbero introdurre surrettiziamente in questo giudizio”, quali sarebbero le ragioni della ritenuta “irrilevanza” nel presente giudizio “di verbali di altri procedimenti tra le parti”.
pag. 15/30 Puntualizza che tutti i documenti prodotti dalla ricorrente con la memoria
26.05.2022 sono successivi all'iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado (4 marzo 2021), ad eccezione dei docc. 563, 564, 565, 565 bis, 594.
Ne consegue la censura della sentenza e dell'ordinanza dell'8 giugno 2022 che la stessa richiama, il motivo di impugnazione dovendosi intendere esteso all'atto endoprocedimentale.
b) Violazione del diritto di parte ricorrente alla prova (anche orale) della fondatezza degli assunti di fatto e di diritto dedotti in ricorso con riferimento al thema decidendum quanto alla prova degli elementi tipici della subordinazione.
Rileva che sul presupposto del principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal primo giudice l'esame della singola fattispecie impone di adottare un “percorso motivazionale condivisibile sotto il profilo logico-giuridico, pervenendo alla decisione oggetto di giudizio dopo aver analiticamente vagliato le risultanze dell'istruttoria espletata in primo grado (cass. n. 18921/2012)”. In tale senso è censurata la sentenza è per l'omesso analitico vaglio della documentazione versata in atti dalla ricorrente (docc. 2 - 600).
c) Errata valutazione sul difetto di prova documentale quanto al vincolo di subordinazione.
Rileva l'erroneità del richiamo all'impresa familiare, avente carattere residuale, risultando necessario dar corso all'istruttoria orale prima di accedere a configurazioni diverse.
Rammenta che e si sono sposati il 23.12.2016 mentre il Pt_1 Pt_2
rapporto lavorativo data gennaio 2016, quindi, indifferente alle successive vicende familiari.
pag. 16/30 d) Erronea valutazione circa l'asserita contraddittorietà degli assunti di parte ricorrente relativamente alla prova documentale e alla formulazione di istanze di prova ed omesso esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice in violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. quanto alla prova dei due rapporti di lavoro subordinato
Deduce che nel rito del lavoro, il giudice, in presenza della richiesta dell'ammissione di una prova, anche ove pure si sia prodotta una preclusione, é tenuto a dar conto del mancato esercizio del potere-dovere di fare uso dei poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. (Cass. 25.08.2020, n.
1768) se la parte insiste nell'accesso alla prova.
e) Sulla ritenuta irrilevanza dei documenti 14- 16 prodotti dalla ricorrente quale titolo dell'istanza di emissione di ordinanza ex art. 423 c.p.c. e alla ritenuta improponibilità/inammissibilità dell'istanza di emissione di ordinanza ex art. 423 c.p.c. nonché al difetto di prova documentale della onerosità dei rapporti di lavoro subordinato
Con riguardo a tale istanza rammenta che il giudice, pur riconoscendo che i documenti posti a sostegno di essa costituiscono un riconoscimento di debito (dunque rilevante ai sensi dell'art. 1988 c.c.) ritiene che lo stesso non possa essere valorizzato in danno di atteso che i documenti Pt_2
sarebbero l'esito di una interpretazione data da , soggetto privo di Pt_2
cognizioni giuridiche. Secondo la prospettazione del giudice può aversi riconoscimento di debito (ex art. 1988 c.c.) solo se la relativa dichiarazione proviene da soggetto “non” privo di qualsiasi cognizione giuridica.
l'assunto del tribunale non trova fondamento nella legge operando, invece,
l'inversione dell'onere della prova.
Richiama, tra gli altri documenti, i biglietti da visita aziendali.
pag. 17/30 Rileva che la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti è stato accertato in via incidentale dalla Corte di Appello di Trieste nella sentenza n. 409/2022 del 28 ottobre 2022 nella quale si afferma che “si può dare per ammesso che la resistente abbia lavorato per il marito durante il matrimonio”
f) Sulla ritenuta rilevanza del doc. 43 prodotto dalla ricorrente ai fini della prova della collaborazione della ricorrente alle attività commerciali del marito “nell'adempimento di un dovere morale di riconoscenza verso il marito che manteneva la ricorrente e i suoi animali”.
Osserva che il primo giudice fonda il rilievo circa il difetto di prova di onerosità sul doc. 43 ricorrente mentre l'assunto è smentito in quanto il documento dimostra solo l'addebito di una modestissima spesa per l'acquisto di beni per animali con addebito su carta di credito della ricorrente, con l'annotazione a mani di divisione della spesa a metà.
g) Con riferimento al capitolato istruttorio e al ritenuto difetto di offerta di prova del “potere direttivo e sanzionatorio” di nei confronti della Pt_2
ricorrente
Invoca ancora una volta la documentazione versata in atti circa la mole di lavoro svolta a beneficio delle due imprese. La produzione documentale dimostra che l'attività lavorativa della signora rispondeva a Pt_1
“precisi, quasi maniacali indirizzi di gestione aziendale da parte del
, che nulla lasciava al caso”. Pt_2
Sul punto richiama quanto dedotto già a pagina 44 dell'appello ove afferma che “e' di lapalissiana evidenza (quale esito di un processo interpretativo logico e ragionevole) considerare che non avrebbe potuto Pt_1
pag. 18/30 svolgere alcuna delle attività dettagliate senza precise indicazioni operative da parte del ”. Pt_2
Ed ancora osserva che il giudice ha “omesso di valutare e valorizzare la significativa rilevanza dei verbali di causa prodotti dalla ricorrente e delle dichiarazioni ivi rese ai fini della prova del rapporto di lavoro subordinato inter partes: (a) dichiarazioni rese dal commercialista (delle imprese del
) dott. il 18.01.2022 sentito quale testimone nel r.g. n. Pt_2 Persona_1
1689/2019 tribunale di pordenone (doc. 562); (b) dichiarazioni rese da
il 30.03.2022 sentito quale testimone nel r.g.n.r. n. Testimone_1
3114/2020 procura della repubblica presso il Tribunale di Pordenone (doc.
587); (c) dichiarazioni rese da il 30.03.2022 sentita quale Parte_1
testimone nel r.g.n.r. n. 3114/2020 procura della repubblica presso il
Tribunale di Pordenone (doc. 588); (d) dichiarazioni rese da Parte_1
il 17.06.2021 sentita in sede di interrogatorio formale nel r.g. n.
[...]
410/2020 Corte di Appello di Trieste (doc. 592); (e) dichiarazioni rese da
il 18.01.2022 sentita in sede di interrogatorio formale nel Parte_1
r.g. n. 1689/2019 Tribunale di Pordenone (doc. 567); (f) dichiarazioni rese da il 18.01.2022 sentito quale testimone nel r.g. Testimone_1
1689/2019 Tribunale di Pordenone (doc. 567); (g) dichiarazioni rese da
sentito il 18.01.2022 in sede di interrogatorio formale nel Parte_2
r.g. n. 1689/2019 Tribunale di Pordenone (doc. 567).”.
Reitera, pertanto, le istanze di prova testimoniale, in assenza di motivazione congrua della decisione di non ammetterle
h) Sull' irrilevanza delle dimissioni della ricorrente dal precedente rapporto di lavoro pag. 19/30 Osserva che si tratta di dimissioni documentate e determinate dal pressante
“invito” del marito nella prospettiva dell'assunzione.
i) Sulla liquidazione delle spese di lite e sull'omessa indicazione dei criteri di quantificazione, rilevante in termini di violazione di legge ex artt. 91
c.p.c., 92 c.p.c., e art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55
Lamenta l'appellante che nella sentenza impugnata il giudice ha omesso di assolvere l'obbligo di argomentare in merito alle statuizioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolamentazione delle spese adottata. La sentenza è censurabile in quanto il giudice, nel liquidare le spese processuali, deve indicare il sistema di liquidazione adottato. L'omissione che si censura si ritiene in violazione del diritto alla verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed al rispetto delle relative tabelle come previste dal d.m. 55/2014.
6) L'appello non merita accoglimento.
6.1) Posto che la questione di inammissibilità per il difetto di procura sollevata dalla difesa avversaria risulta da ultimi risolta con la documentazione di un mandato valido per l'appello ai sensi dell'art,.182
c.p.c.. come pure meritevole di esame nel merito sono le questioni poste dall'appellante tali da escludere un'immediata declaratoria nei termini prospettati dai convenuti.
Quanto alla legittimazione passiva della società costituita basti il richiamo all'atto di incorporazione documentata dalla società.
6.2) Ciò premesso valgano le seguenti essenziali considerazioni assorbenti ogni altra questione.
6.3) Quanto al periodo lavorativo e alla sua coincidenza con la convivenza more uxorio e successivamente al matrimonio va rammento che la pag. 20/30 giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto il rilievo che ha la prima condizione anche in relazione all'operare della presunzione di gratuità. Di ciò non si avvede la difesa dell'appellante che sembra escludere l'operare della presunzione in parola per il periodo anteriore al matrimonio senza assumere alcuna posizione critica verso tale orientamento: “L'attività lavorativa e di assistenza svolta all'interno di un contesto familiare in favore del convivente "more uxorio" trova di regola la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato;
ciò non esclude che talvolta le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale il convivente superstite deve fornire prova rigorosa,
e la cui configurabilità costituisce valutazione in fatto, come tale demandata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda della ricorrente volta ad ottenere dagli eredi il trattamento economico a titolo di lavoro domestico non corrispostole dal defunto convivente, sulla base delle risultanze probatorie escludenti il vincolo di subordinazione ed attestanti, tra l'altro, che tra i due esisteva una relazione sentimentale, sfociata dopo anni di frequentazione a distanza in una prolungata convivenza, e che l'attrice veniva presentata abitualmente come compagna del convivente e trascorreva abitualmente le vacanze in località di villeggiatura con il defunto convivente).” (Sez. L, Sentenza n. 5632 del 15/03/2006, Rv.
588592 – 01, conf. più recentemente Sez. L, Sentenza n. 12433 del
16/06/2015 (Rv. 635854 - 01).
pag. 21/30 Non secondaria rispetto a tale presupposto è la circostanza che nella stessa prospettazione dell'appellante si è trattato di una vicenda che non ha avuto soluzione di continuità tra il momento della mera convivenza e quello del matrimonio che inevitabilmente attrae ed illumina il carattere fondamentalmente solidaristico e affettivo che lega l'impegno lavorativo della signora alle attività del signor (sia come titolare Pt_1 Pt_2
dell'impresa individuale, sia come legale rappresentante della società di persone).
D'altra parte, va smentito che in qualche misura l'appellante sia stata indotta a dimettersi da rapporto lavorativo che aveva con terzi in ragione della aspettativa o dell'impegno del signor di assumerla. Sul punto, Pt_2
nonostante la copiosa difesa scritta, non un capitolo di prova è speso per descrivere la genesi dell'impegno lavorativo dell'appellante nella prospettiva di smentire un impegno che aveva origine nella relazione affettiva della coppia.
6.4) Sotto un diverso versante la critica alla sentenza si appunta sulla errata svalutazione della documentazione che nell'assunto difensivo configurerebbe un riconoscimento di debito. Essa non ha pregio.
In primo luogo, va puntualizzato che l'appellante attribuisce alle parole utilizzate dal primo giudice un significato che non è conforme al testo.
Nella sentenza il giudice si è limitato ad affermare testualmente: “sulla base di presunte ammissioni del convenuto(doc 14-16) circa la sussistenza di due rapporti di lavoro, si rileva l'errore di fondo in cui cade la parte richiedente nel momento in cui pretende di basare la prova sulla mera interpretazione (resa peraltro in un momento drammatico della vicenda
pag. 22/30 personale dei coniugi) dei rapporti inter partes data da un soggetto privo di qualsiasi cognizione giuridica ( ).”. Pt_2
In sostanza pur con linguaggio involuto il giudice esclude che dalle dichiarazioni rese nei documenti esaminati si ricavi un'ammissione dell'esistenza di un rapporto di lavoro parlando solo di “mera interpretazione … dei rapporti inter partes”.
Certo non rileva la maggior o minore “cultura giuridica” del dichiarante, sicuramente non richiesta perché sia ammessa la possibilità di un riconoscimento di debito ex art.1988 c.c., ma solo la piana lettura integrale del testo consente di attribuire il senso compiuto di quelle dichiarazioni. La pec del 20 dicembre 2018 (doc.14 ric.), inizia con tale eloquente frase: “ Ti formulo questa Mia ultima proposta conciliativa, al fine di definire i nostri rapporti patrimoniali. La ti riconosce il lavoro svolto che Controparte_2
prima faceva . La ditta ti riconosce il lavoro che Per_4 Parte_2
prima faceva . Ti riconosce i due stipendi che davo a loro… tieni Per_5
conto che quello che di sto proponendo è in considerazione al fatto del lavoro che hai svolto e contribuito a mandare avanti le mie aziende …. Ti lascio tutte le apparecchiature elettroniche acquistate con la mia azienda, Per che sono in tuo possesso. Ti lascio la casa di anch'essa acquistata con il contributo dell'azienda…. Rendimi la differenza dei miei risparmi che ti sei trattenuta fraudolentemente …Questa è l'ultima possibilità di chiudere in consensuale, …”.
Alla comunicazione seguono due prospetti riepilogativi delle ipotizzate spettanze (doc.i nn.15 e 16).
Manca, quindi, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito che riveli il carattere della volontarietà: “Il riconoscimento
pag. 23/30 dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. (…)” (Cass. civ.Sez. 3 - , Ordinanza n. 22948 del 20/08/2024, Rv. 672213 - 01).
La dichiarazione è inserita in una proposta conciliativa, come tale attinente ad una serie di rapporti necessariamente controversi, come l'instaurazione dei conteziosi ricordati – il sequestro conservativo per la sottrazione di somme da parte della donna, la pretesa dell'accertamento del rapporto di lavoro ora in discussione, oltre alla causa di separazione giudiziale – palesano.
6.5) Da tutto ciò la necessità di introdurre quella prova rigorosa in ordine alla natura subordinata del rapporto.
Sul punto va evidenziato che le uniche dichiarazioni che parrebbero alludere ai caratteri tipici della subordinazione - esercizio del potere direttivo e del potere disciplinare – non hanno affatto un contenuto coerente con la tesi della ricorrente. Il mero affiancamento di assume il Parte_4
solo significato di una fase di formazione che nulla induce a ritenere circa l'esercizio di potere datoriali in capo a . Né l'enfasi di talune Pt_2
affermazioni (“precisi, quasi maniacali indirizzi di gestione aziendale da parte del , che nulla lasciava al caso”, “e' di lapalissiana evidenza Pt_2
(quale esito di un processo interpretativo logico e ragionevole) considerare che non avrebbe potuto svolgere alcuna delle attività dettagliate Pt_1
senza precise indicazioni operative da parte del , hanno un Pt_2
adeguato corredo di circostanze che descrivano quale dettagliate pag. 24/30 prescrizioni (e non mere indicazioni come ambiguamente deduce la parte) ovvero “maniacali indirizzi di gestione aziendale” erano imposti all'appellante.
In realtà, alcuni passaggi delle stesse allegazioni della ricorrente sono contraddittori rispetto alla tesi sostenuta: l'esercizio delle attività in
“autonomia” e del potere disciplinare, circostanze dedotte nel ricorso di primo grado e ribadite con l'appello prospettano la posizione della donna come sostituito, “solidale” gestore dei destini aziendali, dell'imprenditore e del datore di lavoro e suonano come smentita alla pure generica affermazione di soggezione ad un potere datoriale.
6.6) Né migliore sorte si ottiene dalla lettura delle dichiarazioni rese nella causa di separazione tra i coniugi, anche volendo assumere la legittima produzione. Su tale ultimo aspetto procedurale il giudice del primo grado con motivazione concorrente nell'ordinanza dell'8 giugno 2022 aveva ritento irrituale in quanto non autorizzata la memoria di replica della ricorrente con la quale erano prodotte anche dette dichiarazioni (anch'esse espressamente non autorizzate), ammettendo la sola produzione della sentenza del Tribunale di Pordenone n.258 del 2022 (doc. n.601), per altro ritenendo l'ulteriore documentazione non rilevante;
infine, con la sentenza preclusa ha ribadito che la documentazione non era ammessa in quanto di formazione anteriore al deposito del ricorso.
L'appellante sostiene – in verità in modo del tutto apodittico – che “Nel rito del lavoro la non autorizzazione al deposito di una memoria o di un documento non può costituire ragione fondante in termini di sufficienza un provvedimento di non ammissione, in ragione della precipua natura del rito.”. Basti ricordare, in sesno contrario, il sistema di rigide preclusioni pag. 25/30 che disciplina il rito del lavoro con gli artt.414, 416 e 420 c.p.c: “La decadenza prevista dall'art. 414, n. 5, e 416, terzo comma, cod. proc. civ. ha carattere assoluto ed inderogabile e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dal silenzio serbato dalla controparte o dalla circostanza che la medesima abbia accettato il contraddittorio, atteso che nel rito del lavoro la disciplina dettata per il giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano.” (Cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 24900 del 25/11/2005, Rv.
584825 – 01, giusta pronuncia della Corte Costituzionale n.13 del 1977).
Puntualizza, inoltre che “Tutti i documenti prodotti dalla Ricorrente con la
Memoria 26.05.2022 sono successivi all'iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado (04.03.2021), a eccezione dei docc. 563, 564, 565, 565 bis,
594.”.
Quanto al mancato esercizio dei poteri officiosi è la stessa parte appellante a richiamare la giurisprudenza di legittimità per cui “Le uniche preclusioni istruttorie nel rito del lavoro attengono all'attivazione dei poteri istruttori
d'ufficio del giudice per superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte (Cass. civ. n. 23605/2020;
Cass. civ. n. 17683/2020).”.
Si deve ritenere, quindi, che non sia validamente censurata la decisione del primo giudice in ordine alla assenza di autorizzazione e alla conseguente preclusione della produzione documentale, profilo autonomo e preliminare rispetto a quello inerente alla tardività della produzione e al mancato esercizio dei poteri d'ufficio, peraltro, non attivati in quanto sarebbero stati pag. 26/30 esercitati in funzione sostitutiva degli oneri della parte, dal primo giudice ritenuti non soddisfatti (più di recente Cass. civ. Sez. L - , Ordinanza n.
14923 del 28/05/2024, Rv. 671222 - 01), rilievo che per le ragioni sopra esposte viene condiviso dal collegio.
6.7) Ciò premesso e precisato, per quanto rileva ai fini della disamina del motivo di appello, che il documento n.562 risulta prodotto con nota del 24 marzo 2022 - e rispetto ad esso non risulta alcuna sanzione processuale -, anche volendo opinare diversamente non hanno rilievo concludente dette dichiarazioni in ordine alla prova della subordinazione.
(doc. 562), fratello dell'appellato, nella causa avanti il CP_1
Tribunale di Pordenone (n.1689/19) si limita a riferire sull'inizio della convivenza dell'appellante e del fratello (febbraio 2016) due parti fisiche.
Alla stessa udienza il commercialista si limita rifrire che CP_8
“Preciso che il rapporto con si limitava da parte mia a Parte_2
richiedere e ad andare a prendere in azienda fatture e corrispettivi per registrarli. In azienda quasi mai trovavo lui bensì un collaboratore;
al termine del 2017 mi è stato revocato il mandato…. Dato che era difficile trovare né lui si occupava di queste cose l'intesa era che io mi Pt_2
rapportavo per queste cose a che gli faceva oltre che moglie da Pt_1
segretaria e quindi era in grado di ricevere gli ordini relativi agli adempimenti da effettuare, poi non so chi li eseguisse”. Si tratta di dichiarazione in cui l'attribuzione del ruolo di “segretaria” è del tutto neutro rispetto alla qualificazione della relazione lavorativa: il senso della frase è che si trattava di un mero referente aziendale senza che potesse chiarire i termini dell'impegno lavorativo della signora Pt_1
pag. 27/30 Priva di rilievo ai fini di causa è la dichiarazione del padre dell'appallante vertendo essa su questione di carattere patrimoniale e finanziaria circa la disponibilità di entrate in capo alla figlia.
L'interrogatorio formale (doc. 576) dell'attuale appellante nella medesima causa friulana, per la sua stessa finalità confessoria, è per ciò solo privo di rilievo avendo unico fine di provare cirocstanze contra se.
Del tutto eccentriche poi sono le testimonianze rese nel procedimento penale (doc.i nn.587, 588 e 592): l'unica dichiarazione a favore proviene dalla stessa parte appellante quando viene sentita come teste, per cui non può essere favorevolmente valutata in questa sede.
6.8) Al di là dell'aggettivazione impiegata, correttamente il giudice del primo grado ha stigmatizzato la tecnica redazionale del ricorso che enumera una serie di documenti senza indicarne la valenza probatorio, limitandosi in relazione ad una parte delle mail ad indicare il contenuto, ma senza meglio qualificarne il rilievo, dal momento che si tratta di documentazione meramente descrittiva di attività di carattere amministrativo e gestionale che di per sé non sono espressive di un rapporto di subordinazione, ma di mero svolgimento di attività lavorativa, ossia di una condizione del tutto compatibile con la relazione affettiva e col vincolo di solidarietà che da esse discende. Tale rilievo rimane in appello in quanto immutato è l'approccio della difesa dell'appellante.
6.9) Anche i biglietti da visita (doc.i nn.67 e 485), riportanti l'indicazione di “credit manager” dell'appellante non assumono alcun rilievo probatorio, finalizzati come sono alla mera spedita all'esterno del ruolo svolto all'interno della società e dell'impresa individuale, ma senza che per ciò
pag. 28/30 solo ciò sia indicativo di un rapporto di lavoro subordinato, bensì di un ruolo e dello svolgimento di un'attività in favore delle due imprese.
6.10) Né la sentenza del Tribunale di Pordenone, né quella della Corte
d'Appello citate dalla difesa dell'appellante assumono un rilievo decisivo: le sentenze si limitano ad attestare ciò che è sostanzialmente pacifico, ma insufficiente per affermare la natura subordinata, ossia un impegno lavorativo della signora Pt_1
6.11) Infine, non ha fondamento neppure la doglianza circa la liquidazione delle spese posto che una volta che il giudice si è mantenuto nei limiti minimi e massimi del d.m. n.55 del 2014 non sussiste un ulteriore onere di motivazione: “In tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così nell'ambito nei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità.” (Cass. civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 33642 del 20/12/2024, Rv. 673294 – 01, conf.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 - 03).
In assenza di una pacifica doglianza, quindi, tenuto conto del valore di causa dichiarato (€.225.875,60) , la liquidazione nella misura di €.
7.500 in linea capitale è del tutto rispettosa del criterio legale (valore tra i minimi ed i medi).
6.12) Restano assorbite le ulteriori questioni senza che si rinvengano ragioni ditale pregnanza da giustificare la condanna ex art.96 c.p.c. invocata dalle parti appellate.
pag. 29/30 7) In applicazione del principio della soccombenza, consegue l'onere della parte appellante di rifondere gli appellati delle spese di lit del presente grado liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nel medio rispetto al valore di causa sopra indicato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate del grado liquidate in complessivi €.9.900,00 oltre al rimborso forfetario del 15 % ex lege, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6 marzo 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 30/30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 30 dicembre 2022 da
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Gianluca Liut e Ilaria Giraldo, giusta procura allegata all'atto di appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
, Email_2
-appellante-
Contro
(già Controparte_1 [...]
- P. IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore sig.
e (c.f.: ), in CP_1 Parte_2 C.F._2 proprio ed anche quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla memoria difensiva in appello, dagli avv.ti Gianluca Ballo e Alessandro Luciano, con domicilio digitale PEC:
Email_3
Email_4
- appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 522/22 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: accertamento della natura subordinato di rapporti di lavoro – pretesa retributiva
Causa trattata all'udienza del 6 marzo 2025.
Conclusioni per parte appellante: “voglia il Presidente della Corte di Appello di Venezia, in accoglimento dei motivi indicati nella premessa del presente atto, contrariis reiectis, ex art. 351 c.p.c. 20.2. in via cautelare principale, ricorrendo giusti motivi di urgenza, disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della impugnata Sentenza n. 522/2022 del Tribunale di Padova Sezione Lavoro
(G.L. Dott. Maurizio PASCALI) (doc. 622 bis), pubblicata il 05.10.2022 (doc. 621), notificata il 30.11.2022 (doc. 622), contestualmente fissando l'udienza per la comparizione delle parti avanti al Collegio per l'adozione dei provvedimenti di rito in relazione all'emanando decreto, espletati gli incombenti di rito ex art. 351 comma 3 c.p.c.; 20.3. in via cautelare subordinata, chiedendo l'Appellante che la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della impugnata Sentenza n. 522/2022 del Tribunale di Padova Sezione Lavoro (G.L. Dott. Maurizio PASCALI) (doc. 622 bis), pubblicata il 05.10.2022 (doc. 621), notificata il 30.11.2022 (doc. 622), sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione, ordinare la comparizione delle parti avanti al Collegio ex art. 351 comma 2 c.p.c., espletati gli incombenti di rito;
20.4. voglia la Corte di Appello di Venezia in accoglimento dei motivi indicati nella premessa del presente atto, contrariis reiectis, 20.5. in via
pag. 2/30 cautelare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., accertata la sussistenza di gravi e fondati motivi, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'impugnata Sentenza n. 522/2022 del Tribunale di Padova Sezione Lavoro (G.L. Dott. Maurizio PASCALI) (doc. 622 bis), pubblicata il 05.10.2022 (doc. 621), notificata il 30.11.2022 (doc. 622), con adozione di ogni conseguente provvedimento ex lege ritenuto opportuno, necessario e urgente per la tutela dei diritti dell'Appellante; 20.6. in via di urgenza e inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 423 c.p.c., per i titoli e le causali di cui in narrativa, da intendersi integralmente richiamati, ingiungere a: (1) Parte_3
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 pro tempore, corrente in ON ME (PD) Corso ME n. 126, di pagare alla sig.ra (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], la somma di
€ 52.000,00 oltre interessi e rivalutazione di legge dal 20.12.2018 (data della ricognizione di debito—doc. 15, allegato PEC di data 20.12.2018) al saldo;
(2) (C.F. Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F._2 corrente in ON ME (PD) Via Ennodio 5, di pagare alla sig.ra (C.F. , residente in [...]C.F._1
(VE), loc. Pradipozzo, via Alta n. 25, la somma di € 48.000,00 oltre interessi e rivalutazione di legge dal 20.12.2018 (data della ricognizione di debito—doc. 16, allegato PEC di data 20.12.2018) al saldo;
(3) con condanna alle spese di lite per l'ingiunzione (doc. 507); 20.7. esperiti gli incombenti di rito, fissata l'udienza di discussione del Ricorso, indicati i termini per la notifica del Ricorso e dell'emanando decreto;
20.8. nel merito, in riforma dell'impugnata Sentenza n. 522/2022 del Tribunale di Padova Sezione Lavoro (G.L. Dott. Maurizio PASCALI) (doc. 622 bis), pubblicata il 05.10.2022 (doc. 621), notificata il 30.11.2022 (doc. 622), respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, • (1) dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. (a) quanto all'Impresa Individuale di Parte_2 dal 19.02.2016 al 18.07.2018 (b) quanto a Controparte_4 dal 9 marzo 2016 al 18 luglio 2018; • (2) in ragione
[...] delle mansioni effettivamente svolte dalla Ricorrente, dichiarare il diritto di al definitivo inquadramento nella indicata categoria Parte_1 dell'invocato C.C.N.L. per i lavoratori del settore in oggetto con l'attribuzione della qualifica di Quadro;
• (3) condannare IMPRESA INDIVIDUALE (P.I. / C.F. Parte_2 P.IVA_3
pag. 3/30 ), in persona del legale rappresentate pro tempore C.F._2 corrente in 35036 ON ME (PD) Via Ennodio n.
5. a pagare a (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
3.11.1977 e residente in [...], per i titoli e le causali di cui in premessa, • (3.1.) in via principale, la somma di € 113.819,92, oltre all'indennità di fine rapporto maturata per il periodo 19 febbraio 2016–18 luglio 2018 da quantificarsi in applicazione del richiamato C.C.N.L., oltre a una somma pari al 10% del credito lavorativo complessivo vantato da come richiesto sub 1) Parte_1
a titolo di risarcimento del danno per mancata concessione del riposo settimanale garantito ex art. 36 della Costituzione;
• (3.2.) in via subordinata, la somma di € 69.600,00 (2.400,00 x 29 mensilità) (doc. 16) oltre all'indennità di fine rapporto maturata per il periodo 19 febbraio 2016–18 luglio 2018 da quantificarsi in applicazione del richiamato C.C.N.L., oltre a una somma pari al 10% del credito lavorativo complessivo vantato da come richiesto sub 1) a titolo di Parte_1 risarcimento del danno per mancata concessione del riposo settimanale garantito ex art. 36 della Costituzione;
• (3.3.) in via di ulteriore subordine, la somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa;
• (4) condannare (P.I. Parte_3
),in persona del legale rappresentate pro tempore, corrente in P.IVA_2
35036 ON ME (PD) Corso ME n. 126, a pagare a (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
3.11.1977 e residente in [...], per i titoli e le causali di cui in premessa, • (4.1.) in via principale, la somma di € 112.055,78, oltre all'indennità di fine rapporto maturata per il periodo 09 marzo 2016–18 luglio 2018 da quantificarsi in applicazione del richiamato C.C.N.L. e ad una somma pari al 10% del credito lavorativo complessivo vantato da come Parte_1 richiesto sub 1) a titolo di risarcimento del danno per mancata concessione del riposo settimanale garantito ex art. 36 della Costituzione;
• (4.2.) in via subordinata, la somma di € 75.400,00 (2.600,00 x 29 mensilità) (doc. 15) oltre all'indennità di fine rapporto maturata per il periodo 09 marzo 2016– 18 luglio 2018 da quantificarsi in applicazione del richiamato C.C.N.L. e ad una somma pari al 10% del credito lavorativo complessivo vantato da come richiesto sub 1) a titolo di risarcimento del danno Parte_1 per mancata concessione del riposo settimanale garantito ex art. 36 della Costituzione;
• (4.3.) in via di ulteriore subordine, la somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa;
• (5) in ogni caso, con
pag. 4/30 rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo;
• (6) quanto alla fase svoltasi avanti il Giudice del Lavoro di Pordenone (R.G. n. 32/2020) dichiaratosi territorialmente incompetente, insta (a) in principalità Parte_1 per la liquidazione a proprio favore delle spese di lite, essendo stata la causa iscritta a ruolo d'ufficio in forza dell'Ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 28.12.2019 resa nel R.G n. 1689/2019 Tribunale di Pordenone (doc. 99), (b) in subordine per la compensazione delle spese di lite relative alla fase indicata, essendosi la Ricorrente rimessa alla decisione del G.L. in merito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle Resistenti (doc. 544, Comparsa di costituzione in ordine alla domanda riconvenzionale delle Resistenti); • (7) con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
20.9. in via istruttoria, la Ricorrente, per il solo caso di necessità e senza inversione dell'onere probatorio, insta affinché la Corte voglia ammettere • (8.1) l'interrogatorio formale di • (8.2) nonché prova per Parte_2 testimoni… 8.3. sulle seguenti circostanze (espunti, se ritenuto, eventuali giudizi e/o valutazioni):
• 1. Vero che la sig.ra ha lavorato alle dipendenze Parte_1 dell'Impresa Individuale di dal 19.02.2016 al 18 luglio Parte_2
2018 ed alle dipendenze di dal 9.03.2016 al Controparte_2
18.07.2018. • 2. Vero che nei periodi indicati alla circostanza n. 1, la sig.ra svolgeva la propria attività lavorativa secondo il Parte_1 seguente orario: dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.00 alle ore 22.00 (per un totale di 98 ore settimanali), senza godere di giorni di riposo e ferie. • 3. Vero che la sig.ra nei periodi indicati alla Parte_1 circostanza n. 1 svolgeva la propria attività lavorativa: quanto all'impresa individuale (a) dal 19.02.2016 al 28 aprile 2017 a Parte_2
ON ME (PD) presso le diverse sedi operative dell'impresa: Via Tito Speri, n. 6 (abitazione del presso cui era allestito un apposito Pt_2 ufficio), Corso ME n. 126 (sede legale di ) ovvero Controparte_2 in via del Commercio n. 2 (capannone di proprietà del dove Pt_2 eseguiva la riparazione degli elettrodomestici); (b) dal 29 aprile 2017 al 18 luglio 2018 a Portogruaro (VE) in Via Alta di Pradipozzo n. 25 (docc. 457, 458), presso l'immobile di proprietà della sig.ra in cui i Pt_1 coniugi avevano trasferito la propria residenza e presso cui la stessa aveva allestito un apposito ufficio (doc. 459); quanto a (a) Controparte_2 dal 9.03.2016 66 di 88 Firmato Da: LI UC Emesso Da:
pag. 5/30 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 8328b al 28 aprile 2017 a ON ME (PD) presso le diverse sedi operative dell'impresa: Via Tito Speri, n. 6 (abitazione del presso cui era Pt_2 allestito un apposito ufficio), Corso ME n. 126 (sede legale di
[...]
); (b) dal 29 aprile 2017 al 18 luglio 2018 a Portogruaro CP_2
(VE) in Via Alta di Pradipozzo n. 25 (docc. 457, 458), presso l'immobile di proprietà della sig.ra in cui i coniugi avevano trasferito la Pt_1 propria residenza e presso cui la stessa aveva allestito un apposito ufficio (doc. 459). • 4. Vero che la sig.ra nei periodi indicati Parte_1 alla circostanza n. 1 e negli orari indicati nella circostanza n. 2, svolgeva le seguenti attività a favore dell'impresa individuale: A. amministrazione aziendale: l'attività comprende (a) l'emissione delle fatture aziendali (dapprima – da febbraio 2016 a dicembre 2016 – in affiancamento della sig.ra e poi, progressivamente, in autonomia (docc. 105 - Parte_4
114); (b) la trasmissione delle fatture ai clienti e la verifica del pagamento (docc. 115 – 123), (c) l'esecuzione dei pagamenti, nonché tutto ciò che concerne la gestione della contabilità dell'impresa (docc. 124, 125); (d) l'emissione delle fatture gs se elettroniche per pannelli fotovoltaici;
B. scambio di dati e corrispondenza, nonché trasmissione della documentazione aziendale e richieste di consulenza con il Dott. Per_1
, consulente fiscale personale e delle imprese di cui il è
[...] Pt_2 titolare e con lo Studio di Commercialisti e Revisori contabili Pinos & Rossit (docc. 127 – 142); C. scambio di dati e corrispondenza, trasmissione di documenti, conferimento incarichi, pagamenti ed invio richieste ai consulenti del lavoro dott.ssa e dott. Persona_2 Per_3
(docc. 143 - 161) per l'elaborazione delle buste paga, il
[...] pagamento delle retribuzioni e la gestione delle posizioni previdenziali dei lavoratori dipendenti dell'azienda; D. scambio di dati, corrispondenza, consulenza ed incontri con gli operatori degli Istituti di credito presso cui erano attivi i conti correnti aziendali (docc. 162 – 173); E. Gestione e cura delle polizze assicurative intestate alla ditta individuale , Parte_2 nonché quelle riferite agli immobili di proprietà di Parte_2
(rapporti con gli Agenti Assicurativi: negoziazione condizioni di polizza (docc. 174 - 178), incontri (doc. 179) e scambi di corrispondenza (doc. 180
- 182); pagamento premi (doc. 178); F. conferimento incarico, gestione rapporto e pagamento compensi dei Professionisti esterni all'Azienda, della cui prestazione professionale la stessa doveva avvalersi: ad esempio la Ricorrente intratteneva personalmente i rapporti con il Notaio, cui chiedeva di provvedere all'autenticazione delle scritture contabili
pag. 6/30 necessaria per esperire l'azione monitoria per il recupero dei crediti insoluti (docc. 180 – 185bis), nonché con il legale esterno, avv. Luigino MIOR, per la gestione dei contenziosi che vedevano protagonista l'azienda, soprattutto con riferimento al recupero dei crediti insoluti (docc. 186 – 226); G. Quanto all'attività di recupero dei crediti insoluti affidata in via esclusiva alla Ricorrente (docc. 264 e 265), altre a quella giudiziale svolta di concerto con il legale esterno, la Ricorrente Pt_1 provvedeva personalmente a sollecitare il pagamento da parte dei debitori dell'Azienda (docc. 258 - 263), ricorrendo all'azione monitoria quale extrema ratio (docc. 227 – 247); H. gestione della locazione degli immobili di proprietà di (doc. 248): l'attività comprendeva la Parte_2 contrattazione e predisposizione dei contratti di locazione (docc. 266, 267), il rinnovo (docc. 249, 250), la registrazione dei contratti presso l'Agenzia delle Entrate, la gestione dei rapporto con gli affittuari, l'aggiornamento ISTAT dei canoni e la gestione del pagamento dei canoni e delle spese accessorie (docc. 251, 252; docc. 273 – 282); I. richiesta ed esame preventivi e pagamento bolli relativi ai veicoli aziendali (docc. 253 e 254); L. coordinamento e gestione del lavoro dei dipendenti dell'impresa individuale (docc. 269 - 272) ed esercizio del potere disciplinare sugli stessi (doc. 270). • 5. Vero che la sig.ra nei periodi Parte_1 indicati alla circostanza n. 1 e negli orari indicati alla circostanza n. 2, svolgeva le seguenti attività a favore di Parte_3
A. gestione dei contratti aventi ad oggetto la
[...] locazione degli immobili di proprietà di (doc. 255): Controparte_2
l'attività comprendeva le mansioni di contrattazione (doc. 283), stipulazione, revisione, controllo e predisposizione (doc. 268) dei contratti di locazione di concerto con il legale esterno della società (avv. Luigino Mior) (docc. 256 e 257), di registrazione dei contratti presso l'Agenzia delle Entrate, rinnovo (doc. 284) e aggiornamento ISTAT, disdette e recessi
(doc. 273, 285); B. gestione dei rapporto con gli inquilini degli immobili di proprietà di . In particolare la Ricorrente si Controparte_2 occupava di aggiornare gli inquilini circa l'ammontare delle spese accessorie e degli oneri di registrazione (docc. 286 - 288); di rispondere alle richieste pervenute dagli inquilini (docc. 289 - 291), di segnalare all'amministrazione condominiale eventuali malfunzionamenti denunciati dagli inquilini (docc. 292, 293), nonché di effettuare i sopralluoghi al termine della locazione per verificare lo stato degli immobili liberati (docc. 294 – 296); C. Intrattenere rapporti con le Agenzie Immobiliari per l'acquisizione di nuovi clienti (locatari), nonché per la gestione dei
pag. 7/30 contratti già in essere (docc. 297 – 340); D. Intrattenere rapporti con le Amministrazioni Condominiali cui facevano riferimento gli immobili di proprietà di (partecipazione alle assemblee (docc. Controparte_2
341 - 349); gestione, pagamento e ripartizione delle spese condominiali (docc. 350 - 359); incontri con gli Amministratori (doc. 360); E. Gestione e cura delle polizze assicurative riferite agli immobili di proprietà di
[...]
(rapporti con gli Agenti Assicurativi: incontri (docc. 361 - CP_2
363) e scambi di corrispondenza (docc. 364 - 366); pagamento premi e relativa registrazione in contabilità; apertura e gestione sinistri (doc. 367); F. Recupero crediti da canoni e accessori non corrisposti dai conduttori
(docc. 368 – 373); G. amministrazione aziendale: l'attività comprende (a) l'emissione delle fatture relative ai canoni di locazione (b) la trasmissione delle fatture ai clienti e la verifica del pagamento, (c) l'esecuzione dei pagamenti (doc. 413) (d) l'emissione delle fatture gse elettroiniche per pannelli fotovoltaici, nonché (e) la trasmissione della documentazione relativa alla contabilità al commercialista della società (docc. 414 – 430); H. Scambio di dati, corrispondenza, consulenza ed incontri con gli operatori degli Istituti di credito presso cui erano attivi i conti correnti aziendali (docc. 431- 438); • 6. Vero che dal marzo 2016 al luglio 2018 la sig.ra si occupava della redazione del “foglio presenze” Parte_1 dei dipendenti dell'Impresa individuale di della Parte_2 trasmissione dello stesso al consulente del lavoro, e dei pagamenti delle retribuzioni. • 7. Vero che dal marzo 2016 al luglio 2018 la sig.ra impartiva istruzioni ai dipendenti dell'Impresa Parte_1
Individuale sugli orari lavorativi e affidava agli stessi anche mansioni legate alla manutenzione degli appartamenti di proprietà di
[...]
. • 8. Vero che nel periodo febbraio 2016–aprile 2017 i CP_2 genitori di si recavano a ON ME per far Parte_1 visita alla figlia ivi residente, e si intrattenevano per diversi giorni presso l'abitazione del , alloggiando nella dependance. 20.10. disporre, Pt_2 se del caso, consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare l'esatto ammontare delle somme dovute dai Resistenti alla sig.ra Parte_1
; 20.11. ordinare alle Resistenti ex art 210 c.p.c. la produzione in
[...] giudizio di copia della denuncia all'Ufficio competente dell'avvenuta assunzione della sig.ra 20.12. ordinare alle Resistenti Parte_1 ex art 210 c.p.c. la produzione in giudizio delle attestazioni dei versamenti contributivi effettuati in favore della sig.ra 20.13. Parte_1 disporsi ex art 210 c.p.c. l'acquisizione e/o l'esibizione da parte delle Resistenti del Libro Unico del Lavoro”
pag. 8/30
Conclusioni per parte appellata: “In rito
• Rilevato il difetto dello “ius postulandi” in capo ai difensori dell'appellante, per tutti i motivi sub 1, dichiarare l'inammissibilità del gravame per decadenza di dalla possibilità di proporre Parte_1
l'impugnazione della sentenza n. 522/2022, da ritenersi passata in giudicato;
• Respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado formulata dall'appellante, per cronica mancanza dei presupposti di cui agli artt. 283 e 431 c.p.c., come argomentato sub 4;
• Dichiarare l'inammissibilità dell'interposto appello, ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., per assenza di specificità dei motivi di gravame, come argomentato sub 2;
• Dichiarare l'inammissibilità dell'interposto appello, ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c. e 436 bis c.p.c., non avendo il gravame ragionevole probabilità di essere accolto per tutti i motivi esposti in narrativa sub 3. Nel merito 1. Confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 522/2022 del
Tribunale di Padova/ Sezione Lavoro;
2. Rigettare ogni istanza istruttoria avversaria in quanto irrituale, inammissibile ed irricevibile, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
3. Condannare l'appellante a Parte_1 rifondere agli appellati compensi di avvocato e spese del doppio grado di giudizio;
4. Condannare l'appellante , ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c., al pagamento in favore degli appellati di una somma pari al doppio di quanto liquidato per compensi di avvocato od a quel diverso importo risultante di giustizia, per aver proposto il presente gravame con mala fede
o colpa grave.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 30 dicembre 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.522/22 del giudice del lavoro del Tribunale di
Padova con la quale ha rigettato la sua domanda tesa all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Controparte_2
di e quello ulteriore con la persona di
[...] Parte_2 Parte_2
pag. 9/30 con conseguente condanna delle parti convenute al pagamento della retribuzione spettante in ragione del corretto inquadramento.
Con memoria depositata il 3 aprile 2023 si sono costituiti la
[...]
(incorporante l'originaria Controparte_1
convenuta) e chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero Parte_2
di respingere l'impugnazione.
La causa, accordata la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e disposto un rinvio per la discussione nel merito fuori udienza per ragioni organizzative, è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Va brevemente premesso che la controversia è insorta in relazione ad iniziativa giudiziale della società che aveva richiesto un sequestro conservativo nei confronti della signora Nel giudizio di merito Pt_1
che era seguito, la stessa aveva promossa avanti il Tribunale di Pordenone domanda riconvenzionale relativa all'oggetto dell'odierna impugnazione: la causa in relazione alla questione dibattuta circa la sussistenza dei rapporti lavortivi era stata riassegnata al giudice del lavoro di quello stesso
Tribunale che dichiarava la propria incompetenza in favore del giudice padovano e avanti questi era riassunta e definita con la sentenza ora impugnata.
2) La signora dapprima convivente more uxorio di Pt_1 Pt_2
e successivamente coniuge dal 23 dicembre 2016 fino alla
[...]
separazione sancita a seguito di ricorso depositato il 13 dicembre 2018, quindi, in un momento successivo alla conclusione degli asseriti rapporti di pag. 10/30 lavoro, ha dedotto di aver coadiuvato il marito nella gestione amministrativa delle imprese e del patrimonio immobiliare del marito e delle società di famiglia chiedendo che venisse accertato l'avvenuta costituzione e la sussistenza in fatto del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 09.03.2016 al 18.07.2018 con la società e per il periodo dal
19.02.2016 al 18.07.2018 con la persona di , in qualità di Parte_2
quadro ex art. 122 e ss. C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi (Terziario Confcommercio).
3) Secondo la ricostruzione allegata col ricorso in riassunzione l'appellante aveva dedotto di aver provveduto per quanto attiene all'impresa individuale
, nei termini temporali sopra indicati all'amministrazione aziendale Pt_2
(emissione delle fatture aziendali [“– da febbraio 2016 a dicembre 2016 – in affiancamento della sig.ra e poi, progressivamente, in Parte_4
autonomia”], trasmissione delle fatture ai clienti e la verifica del pagamento, esecuzione dei pagamenti, tutto ciò che concerne la gestione della contabilità dell'impresa, emissione delle fatture 'gse' elettroniche per pannelli fotovoltaici, tutte attività con iniziale affiancamento della signora dal dicembre 2016 da sola). Pt_2
Altra attività era stata quella relativa allo scambio di dati e corrispondenza, nonché trasmissione della documentazione aziendale e richieste di consulenza con il dottor , consulente fiscale personale e Persona_1
delle imprese di cui il era titolare, e con lo Pt_2 [...]
come pure allo scambio di dati e Controparte_5
corrispondenza, trasmissione di documenti, conferimento incarichi, pagamenti ed invio richieste ai consulenti del lavoro dottoressa Persona_2
e dottor per l'elaborazione delle buste paga, il pagamento Persona_3
pag. 11/30 delle retribuzioni e la gestione delle posizioni previdenziali dei lavoratori dipendenti dell'impresa, come pure allo scambio di dati, corrispondenza, consulenza ed incontri con gli operatori degli Istituti di credito presso cui erano attivi i conti correnti aziendali.
Ulteriori attività erano consistite nella gestione e cura delle polizze assicurative intestate all'impresa individuale , e quelle Parte_2
riferite agli immobili di proprietà di , anche attraverso una Parte_2
rinegoziazione delle condizioni di polizza più favorevole per l'azienda, nel conferimento di incarico, nella gestione rapporto e pagamento compensi dei professionisti esterni all'impresa, nell'attività di recupero dei crediti insoluti affidata in via esclusiva alla ricorrente, nella gestione della locazione degli immobili di proprietà di , comprese, tra Parte_2
l'altro, la contrattazione e predisposizione dei contratti di locazione, nella la gestione dei rapporto con gli affittuari, nel coordinamento e nella gestione del lavoro dei dipendenti dell'impresa individuale e nell'esercizio del potere disciplinare sugli stessi.
Analoghe incombenze erano descritte con riguardo alla società convenuta.
La ricorrente aveva anche allegato di avere svolto l'attività lavorativa in determinati orari: dal lunedì alla domenica, dalle 8.00 alle 22.00 circa, per un totale di 98 ore settimanali “figurativamente da imputarsi in maniera paritaria: 49 ore settimanali per Impresa Individuale e 49 ore settimanali per ”, in quanto l'attività era svolta indistintamente in Controparte_2
favore dei due soggetti convenuti “a seconda delle necessità contingenti”, trattandosi di gestione aziendale riconducibile “nel suo complesso all'unico titolare di fatto e di diritto .”. Parte_2
pag. 12/30 Analoga affermazione riguardava la sede di lavoro: a ON ME presso le diverse sedi operative dell'impresa in Via Tito Speri, n. 6, Corso
ME n. 126, via del Commercio n. 2, e dal 29 aprile 2017 al 18 luglio
2018 a Portogruaro in Via Alta di Pradipozzo n. 25.
Esponeva, poi, la ricorrente che era intervenuto riconoscimento della sussistenza dei due rapporti lavorativi da parte dello stesso . La parte Pt_2
si riferiva alla PEC di data 20.12.2018 inviata dal convenuti e a lei diretta in cui il primo “ammette l'esistenza di due rapporti di lavoro subordinato distinti (da una parte , dall'altra Controparte_6
), e riconosce una retribuzione lorda (a) Controparte_7
quanto all'Impresa Individuale di € 2.400,00 al mese (€ 1.200,00 per retribuzione mensilità + € 1.200,00 per versamento contributi assistenziali)
(doc. 16, allegato PEC di data 20.12.2018); (b) quanto a
[...]
di € 2.600,00 al mese (€ 1.300,00 per retribuzione CP_2
mensilità + € 1.300,00 per versamento contributi assistenziali)”. Reputava che tale richiamo fosse sufficiente quale riconoscimento di debito, tale da comprovare sia l'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo di carattere subordinato, sia la qualifica di quadro.
Conseguenziali erano le richieste circa la retribuzione mai corrisposta in applicazione dell'inquadramento contrattuale invocato.
4) Con la sentenza impugnata il giudice patavino ha rammentato che la vicenda di causa si era svolta nell'ambito di una relazione sentimentale tra e “sfociata dapprima in un rapporto di convivenza presso Pt_1 Pt_2
l'abitazione del secondo (dal 14.2.16) e poi nel matrimonio del 23.12.2016 terminato con la separazione di fatto in data 18.7.18(v. ammissione ricorso
p 6)”.
pag. 13/30 Ha rammentato anche, con rinvio alla sentenza n. 20904 del 30 settembre
2020 della Corte di Cassazione il principio in merito alla presunzione di gratuità in relazione alle prestazioni di lavoro di un soggetto a favore del coniuge o, comunque, di altro soggetto coinvolto da legame di parentela per cui la prestazione lavorativa, viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa, con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità.
Nell'esaminare le deduzioni della ricorrente ha rilevato che
“Dall'elefantiaca produzione documentale sulla base della quale la ricorrente pretenderebbe dimostrato allo stato degli atti il rapporto di lavoro, nessun elemento emerge che costituisca il vincolo di subordinazione configurando piuttosto il comportamento della ricorrente a favore dell'impresa del coniuge nel rapporto di collaborazione familiare.”.
Ha aggiunto che la ricorrente era incorsa in un errore di fondo “nel momento in cui pretende di basare la prova sulla mera interpretazione
(resa peraltro in un momento drammatico della vicenda personale dei coniugi) dei rapporti inter partes data da un soggetto privo di qualsiasi cognizione giuridica ( ).”. Pt_2
Ha concluso il proprio ragionamento osservando che dalla produzione attorea non emergeva “la fondamentale e necessaria onerosità del rapporto”, in assenza di accordo sul punto, e al contrario veniva in evidenza che la donna collaborava alle attività commerciali del marito nell'adempimento di un “dovere morale di riconoscenza verso il marito che
pag. 14/30 manteneva lei ed i suoi animali”(il riferimento è al documento n.43 ric.), nell'ambito del rapporto di convivenza/coniugio.
Né era risultata la prova di un potere direttivo e sanzionatorio del marito nei confronti della moglie, “potere che non viene nemmeno descritto in narrativa e del quale non vi è nessuna offerta di prova nel capitolato attoreo.”.
Neppure costituiva indizio la circostanza delle dimissioni della ricorrente dal precedente lavoro e l'impossibilità di svolgere la precedente attività di fotografa, mancando “elementi probatori rigorosi per superare la presunzione di gratuità della collaborazione”.
5) Appella la decisione la signora sulla base dei seguenti motivi. Pt_1
a) Omessa ammissione ed espunzione della memoria della ricorrente per l'udienza del 27.05.2022 di replica alla comparsa di costituzione depositata dai resistenti con contestuale istanza ex art. 423 in principalità ex c. 1 in subordine ex c. 2 c.p.c. 26.05.2022 in uno ai documenti con la stessa depositati da n. 563 a n. 601.
Assume la parte che la sentenza è affetta da vizio motivazionale per motivazione apparente, o perplessa e incomprensibile, comunque insufficiente, ai sensi degli artt. 118 disp. att. c.p.c., 132 n. 4 c.p.c. e 111 sesto comma Cost., atteso che non viene indicata quale “documentazione” sarebbe stata “pregressa al deposito del ricorso”, quale sarebbero i “fatti diversi che andavano dedotti col ricorso introduttivo“ che “si vorrebbero introdurre surrettiziamente in questo giudizio”, quali sarebbero le ragioni della ritenuta “irrilevanza” nel presente giudizio “di verbali di altri procedimenti tra le parti”.
pag. 15/30 Puntualizza che tutti i documenti prodotti dalla ricorrente con la memoria
26.05.2022 sono successivi all'iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado (4 marzo 2021), ad eccezione dei docc. 563, 564, 565, 565 bis, 594.
Ne consegue la censura della sentenza e dell'ordinanza dell'8 giugno 2022 che la stessa richiama, il motivo di impugnazione dovendosi intendere esteso all'atto endoprocedimentale.
b) Violazione del diritto di parte ricorrente alla prova (anche orale) della fondatezza degli assunti di fatto e di diritto dedotti in ricorso con riferimento al thema decidendum quanto alla prova degli elementi tipici della subordinazione.
Rileva che sul presupposto del principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal primo giudice l'esame della singola fattispecie impone di adottare un “percorso motivazionale condivisibile sotto il profilo logico-giuridico, pervenendo alla decisione oggetto di giudizio dopo aver analiticamente vagliato le risultanze dell'istruttoria espletata in primo grado (cass. n. 18921/2012)”. In tale senso è censurata la sentenza è per l'omesso analitico vaglio della documentazione versata in atti dalla ricorrente (docc. 2 - 600).
c) Errata valutazione sul difetto di prova documentale quanto al vincolo di subordinazione.
Rileva l'erroneità del richiamo all'impresa familiare, avente carattere residuale, risultando necessario dar corso all'istruttoria orale prima di accedere a configurazioni diverse.
Rammenta che e si sono sposati il 23.12.2016 mentre il Pt_1 Pt_2
rapporto lavorativo data gennaio 2016, quindi, indifferente alle successive vicende familiari.
pag. 16/30 d) Erronea valutazione circa l'asserita contraddittorietà degli assunti di parte ricorrente relativamente alla prova documentale e alla formulazione di istanze di prova ed omesso esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice in violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. quanto alla prova dei due rapporti di lavoro subordinato
Deduce che nel rito del lavoro, il giudice, in presenza della richiesta dell'ammissione di una prova, anche ove pure si sia prodotta una preclusione, é tenuto a dar conto del mancato esercizio del potere-dovere di fare uso dei poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. (Cass. 25.08.2020, n.
1768) se la parte insiste nell'accesso alla prova.
e) Sulla ritenuta irrilevanza dei documenti 14- 16 prodotti dalla ricorrente quale titolo dell'istanza di emissione di ordinanza ex art. 423 c.p.c. e alla ritenuta improponibilità/inammissibilità dell'istanza di emissione di ordinanza ex art. 423 c.p.c. nonché al difetto di prova documentale della onerosità dei rapporti di lavoro subordinato
Con riguardo a tale istanza rammenta che il giudice, pur riconoscendo che i documenti posti a sostegno di essa costituiscono un riconoscimento di debito (dunque rilevante ai sensi dell'art. 1988 c.c.) ritiene che lo stesso non possa essere valorizzato in danno di atteso che i documenti Pt_2
sarebbero l'esito di una interpretazione data da , soggetto privo di Pt_2
cognizioni giuridiche. Secondo la prospettazione del giudice può aversi riconoscimento di debito (ex art. 1988 c.c.) solo se la relativa dichiarazione proviene da soggetto “non” privo di qualsiasi cognizione giuridica.
l'assunto del tribunale non trova fondamento nella legge operando, invece,
l'inversione dell'onere della prova.
Richiama, tra gli altri documenti, i biglietti da visita aziendali.
pag. 17/30 Rileva che la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti è stato accertato in via incidentale dalla Corte di Appello di Trieste nella sentenza n. 409/2022 del 28 ottobre 2022 nella quale si afferma che “si può dare per ammesso che la resistente abbia lavorato per il marito durante il matrimonio”
f) Sulla ritenuta rilevanza del doc. 43 prodotto dalla ricorrente ai fini della prova della collaborazione della ricorrente alle attività commerciali del marito “nell'adempimento di un dovere morale di riconoscenza verso il marito che manteneva la ricorrente e i suoi animali”.
Osserva che il primo giudice fonda il rilievo circa il difetto di prova di onerosità sul doc. 43 ricorrente mentre l'assunto è smentito in quanto il documento dimostra solo l'addebito di una modestissima spesa per l'acquisto di beni per animali con addebito su carta di credito della ricorrente, con l'annotazione a mani di divisione della spesa a metà.
g) Con riferimento al capitolato istruttorio e al ritenuto difetto di offerta di prova del “potere direttivo e sanzionatorio” di nei confronti della Pt_2
ricorrente
Invoca ancora una volta la documentazione versata in atti circa la mole di lavoro svolta a beneficio delle due imprese. La produzione documentale dimostra che l'attività lavorativa della signora rispondeva a Pt_1
“precisi, quasi maniacali indirizzi di gestione aziendale da parte del
, che nulla lasciava al caso”. Pt_2
Sul punto richiama quanto dedotto già a pagina 44 dell'appello ove afferma che “e' di lapalissiana evidenza (quale esito di un processo interpretativo logico e ragionevole) considerare che non avrebbe potuto Pt_1
pag. 18/30 svolgere alcuna delle attività dettagliate senza precise indicazioni operative da parte del ”. Pt_2
Ed ancora osserva che il giudice ha “omesso di valutare e valorizzare la significativa rilevanza dei verbali di causa prodotti dalla ricorrente e delle dichiarazioni ivi rese ai fini della prova del rapporto di lavoro subordinato inter partes: (a) dichiarazioni rese dal commercialista (delle imprese del
) dott. il 18.01.2022 sentito quale testimone nel r.g. n. Pt_2 Persona_1
1689/2019 tribunale di pordenone (doc. 562); (b) dichiarazioni rese da
il 30.03.2022 sentito quale testimone nel r.g.n.r. n. Testimone_1
3114/2020 procura della repubblica presso il Tribunale di Pordenone (doc.
587); (c) dichiarazioni rese da il 30.03.2022 sentita quale Parte_1
testimone nel r.g.n.r. n. 3114/2020 procura della repubblica presso il
Tribunale di Pordenone (doc. 588); (d) dichiarazioni rese da Parte_1
il 17.06.2021 sentita in sede di interrogatorio formale nel r.g. n.
[...]
410/2020 Corte di Appello di Trieste (doc. 592); (e) dichiarazioni rese da
il 18.01.2022 sentita in sede di interrogatorio formale nel Parte_1
r.g. n. 1689/2019 Tribunale di Pordenone (doc. 567); (f) dichiarazioni rese da il 18.01.2022 sentito quale testimone nel r.g. Testimone_1
1689/2019 Tribunale di Pordenone (doc. 567); (g) dichiarazioni rese da
sentito il 18.01.2022 in sede di interrogatorio formale nel Parte_2
r.g. n. 1689/2019 Tribunale di Pordenone (doc. 567).”.
Reitera, pertanto, le istanze di prova testimoniale, in assenza di motivazione congrua della decisione di non ammetterle
h) Sull' irrilevanza delle dimissioni della ricorrente dal precedente rapporto di lavoro pag. 19/30 Osserva che si tratta di dimissioni documentate e determinate dal pressante
“invito” del marito nella prospettiva dell'assunzione.
i) Sulla liquidazione delle spese di lite e sull'omessa indicazione dei criteri di quantificazione, rilevante in termini di violazione di legge ex artt. 91
c.p.c., 92 c.p.c., e art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55
Lamenta l'appellante che nella sentenza impugnata il giudice ha omesso di assolvere l'obbligo di argomentare in merito alle statuizioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolamentazione delle spese adottata. La sentenza è censurabile in quanto il giudice, nel liquidare le spese processuali, deve indicare il sistema di liquidazione adottato. L'omissione che si censura si ritiene in violazione del diritto alla verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed al rispetto delle relative tabelle come previste dal d.m. 55/2014.
6) L'appello non merita accoglimento.
6.1) Posto che la questione di inammissibilità per il difetto di procura sollevata dalla difesa avversaria risulta da ultimi risolta con la documentazione di un mandato valido per l'appello ai sensi dell'art,.182
c.p.c.. come pure meritevole di esame nel merito sono le questioni poste dall'appellante tali da escludere un'immediata declaratoria nei termini prospettati dai convenuti.
Quanto alla legittimazione passiva della società costituita basti il richiamo all'atto di incorporazione documentata dalla società.
6.2) Ciò premesso valgano le seguenti essenziali considerazioni assorbenti ogni altra questione.
6.3) Quanto al periodo lavorativo e alla sua coincidenza con la convivenza more uxorio e successivamente al matrimonio va rammento che la pag. 20/30 giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto il rilievo che ha la prima condizione anche in relazione all'operare della presunzione di gratuità. Di ciò non si avvede la difesa dell'appellante che sembra escludere l'operare della presunzione in parola per il periodo anteriore al matrimonio senza assumere alcuna posizione critica verso tale orientamento: “L'attività lavorativa e di assistenza svolta all'interno di un contesto familiare in favore del convivente "more uxorio" trova di regola la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato;
ciò non esclude che talvolta le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale il convivente superstite deve fornire prova rigorosa,
e la cui configurabilità costituisce valutazione in fatto, come tale demandata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda della ricorrente volta ad ottenere dagli eredi il trattamento economico a titolo di lavoro domestico non corrispostole dal defunto convivente, sulla base delle risultanze probatorie escludenti il vincolo di subordinazione ed attestanti, tra l'altro, che tra i due esisteva una relazione sentimentale, sfociata dopo anni di frequentazione a distanza in una prolungata convivenza, e che l'attrice veniva presentata abitualmente come compagna del convivente e trascorreva abitualmente le vacanze in località di villeggiatura con il defunto convivente).” (Sez. L, Sentenza n. 5632 del 15/03/2006, Rv.
588592 – 01, conf. più recentemente Sez. L, Sentenza n. 12433 del
16/06/2015 (Rv. 635854 - 01).
pag. 21/30 Non secondaria rispetto a tale presupposto è la circostanza che nella stessa prospettazione dell'appellante si è trattato di una vicenda che non ha avuto soluzione di continuità tra il momento della mera convivenza e quello del matrimonio che inevitabilmente attrae ed illumina il carattere fondamentalmente solidaristico e affettivo che lega l'impegno lavorativo della signora alle attività del signor (sia come titolare Pt_1 Pt_2
dell'impresa individuale, sia come legale rappresentante della società di persone).
D'altra parte, va smentito che in qualche misura l'appellante sia stata indotta a dimettersi da rapporto lavorativo che aveva con terzi in ragione della aspettativa o dell'impegno del signor di assumerla. Sul punto, Pt_2
nonostante la copiosa difesa scritta, non un capitolo di prova è speso per descrivere la genesi dell'impegno lavorativo dell'appellante nella prospettiva di smentire un impegno che aveva origine nella relazione affettiva della coppia.
6.4) Sotto un diverso versante la critica alla sentenza si appunta sulla errata svalutazione della documentazione che nell'assunto difensivo configurerebbe un riconoscimento di debito. Essa non ha pregio.
In primo luogo, va puntualizzato che l'appellante attribuisce alle parole utilizzate dal primo giudice un significato che non è conforme al testo.
Nella sentenza il giudice si è limitato ad affermare testualmente: “sulla base di presunte ammissioni del convenuto(doc 14-16) circa la sussistenza di due rapporti di lavoro, si rileva l'errore di fondo in cui cade la parte richiedente nel momento in cui pretende di basare la prova sulla mera interpretazione (resa peraltro in un momento drammatico della vicenda
pag. 22/30 personale dei coniugi) dei rapporti inter partes data da un soggetto privo di qualsiasi cognizione giuridica ( ).”. Pt_2
In sostanza pur con linguaggio involuto il giudice esclude che dalle dichiarazioni rese nei documenti esaminati si ricavi un'ammissione dell'esistenza di un rapporto di lavoro parlando solo di “mera interpretazione … dei rapporti inter partes”.
Certo non rileva la maggior o minore “cultura giuridica” del dichiarante, sicuramente non richiesta perché sia ammessa la possibilità di un riconoscimento di debito ex art.1988 c.c., ma solo la piana lettura integrale del testo consente di attribuire il senso compiuto di quelle dichiarazioni. La pec del 20 dicembre 2018 (doc.14 ric.), inizia con tale eloquente frase: “ Ti formulo questa Mia ultima proposta conciliativa, al fine di definire i nostri rapporti patrimoniali. La ti riconosce il lavoro svolto che Controparte_2
prima faceva . La ditta ti riconosce il lavoro che Per_4 Parte_2
prima faceva . Ti riconosce i due stipendi che davo a loro… tieni Per_5
conto che quello che di sto proponendo è in considerazione al fatto del lavoro che hai svolto e contribuito a mandare avanti le mie aziende …. Ti lascio tutte le apparecchiature elettroniche acquistate con la mia azienda, Per che sono in tuo possesso. Ti lascio la casa di anch'essa acquistata con il contributo dell'azienda…. Rendimi la differenza dei miei risparmi che ti sei trattenuta fraudolentemente …Questa è l'ultima possibilità di chiudere in consensuale, …”.
Alla comunicazione seguono due prospetti riepilogativi delle ipotizzate spettanze (doc.i nn.15 e 16).
Manca, quindi, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito che riveli il carattere della volontarietà: “Il riconoscimento
pag. 23/30 dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà. (…)” (Cass. civ.Sez. 3 - , Ordinanza n. 22948 del 20/08/2024, Rv. 672213 - 01).
La dichiarazione è inserita in una proposta conciliativa, come tale attinente ad una serie di rapporti necessariamente controversi, come l'instaurazione dei conteziosi ricordati – il sequestro conservativo per la sottrazione di somme da parte della donna, la pretesa dell'accertamento del rapporto di lavoro ora in discussione, oltre alla causa di separazione giudiziale – palesano.
6.5) Da tutto ciò la necessità di introdurre quella prova rigorosa in ordine alla natura subordinata del rapporto.
Sul punto va evidenziato che le uniche dichiarazioni che parrebbero alludere ai caratteri tipici della subordinazione - esercizio del potere direttivo e del potere disciplinare – non hanno affatto un contenuto coerente con la tesi della ricorrente. Il mero affiancamento di assume il Parte_4
solo significato di una fase di formazione che nulla induce a ritenere circa l'esercizio di potere datoriali in capo a . Né l'enfasi di talune Pt_2
affermazioni (“precisi, quasi maniacali indirizzi di gestione aziendale da parte del , che nulla lasciava al caso”, “e' di lapalissiana evidenza Pt_2
(quale esito di un processo interpretativo logico e ragionevole) considerare che non avrebbe potuto svolgere alcuna delle attività dettagliate Pt_1
senza precise indicazioni operative da parte del , hanno un Pt_2
adeguato corredo di circostanze che descrivano quale dettagliate pag. 24/30 prescrizioni (e non mere indicazioni come ambiguamente deduce la parte) ovvero “maniacali indirizzi di gestione aziendale” erano imposti all'appellante.
In realtà, alcuni passaggi delle stesse allegazioni della ricorrente sono contraddittori rispetto alla tesi sostenuta: l'esercizio delle attività in
“autonomia” e del potere disciplinare, circostanze dedotte nel ricorso di primo grado e ribadite con l'appello prospettano la posizione della donna come sostituito, “solidale” gestore dei destini aziendali, dell'imprenditore e del datore di lavoro e suonano come smentita alla pure generica affermazione di soggezione ad un potere datoriale.
6.6) Né migliore sorte si ottiene dalla lettura delle dichiarazioni rese nella causa di separazione tra i coniugi, anche volendo assumere la legittima produzione. Su tale ultimo aspetto procedurale il giudice del primo grado con motivazione concorrente nell'ordinanza dell'8 giugno 2022 aveva ritento irrituale in quanto non autorizzata la memoria di replica della ricorrente con la quale erano prodotte anche dette dichiarazioni (anch'esse espressamente non autorizzate), ammettendo la sola produzione della sentenza del Tribunale di Pordenone n.258 del 2022 (doc. n.601), per altro ritenendo l'ulteriore documentazione non rilevante;
infine, con la sentenza preclusa ha ribadito che la documentazione non era ammessa in quanto di formazione anteriore al deposito del ricorso.
L'appellante sostiene – in verità in modo del tutto apodittico – che “Nel rito del lavoro la non autorizzazione al deposito di una memoria o di un documento non può costituire ragione fondante in termini di sufficienza un provvedimento di non ammissione, in ragione della precipua natura del rito.”. Basti ricordare, in sesno contrario, il sistema di rigide preclusioni pag. 25/30 che disciplina il rito del lavoro con gli artt.414, 416 e 420 c.p.c: “La decadenza prevista dall'art. 414, n. 5, e 416, terzo comma, cod. proc. civ. ha carattere assoluto ed inderogabile e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dal silenzio serbato dalla controparte o dalla circostanza che la medesima abbia accettato il contraddittorio, atteso che nel rito del lavoro la disciplina dettata per il giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano.” (Cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 24900 del 25/11/2005, Rv.
584825 – 01, giusta pronuncia della Corte Costituzionale n.13 del 1977).
Puntualizza, inoltre che “Tutti i documenti prodotti dalla Ricorrente con la
Memoria 26.05.2022 sono successivi all'iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado (04.03.2021), a eccezione dei docc. 563, 564, 565, 565 bis,
594.”.
Quanto al mancato esercizio dei poteri officiosi è la stessa parte appellante a richiamare la giurisprudenza di legittimità per cui “Le uniche preclusioni istruttorie nel rito del lavoro attengono all'attivazione dei poteri istruttori
d'ufficio del giudice per superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte (Cass. civ. n. 23605/2020;
Cass. civ. n. 17683/2020).”.
Si deve ritenere, quindi, che non sia validamente censurata la decisione del primo giudice in ordine alla assenza di autorizzazione e alla conseguente preclusione della produzione documentale, profilo autonomo e preliminare rispetto a quello inerente alla tardività della produzione e al mancato esercizio dei poteri d'ufficio, peraltro, non attivati in quanto sarebbero stati pag. 26/30 esercitati in funzione sostitutiva degli oneri della parte, dal primo giudice ritenuti non soddisfatti (più di recente Cass. civ. Sez. L - , Ordinanza n.
14923 del 28/05/2024, Rv. 671222 - 01), rilievo che per le ragioni sopra esposte viene condiviso dal collegio.
6.7) Ciò premesso e precisato, per quanto rileva ai fini della disamina del motivo di appello, che il documento n.562 risulta prodotto con nota del 24 marzo 2022 - e rispetto ad esso non risulta alcuna sanzione processuale -, anche volendo opinare diversamente non hanno rilievo concludente dette dichiarazioni in ordine alla prova della subordinazione.
(doc. 562), fratello dell'appellato, nella causa avanti il CP_1
Tribunale di Pordenone (n.1689/19) si limita a riferire sull'inizio della convivenza dell'appellante e del fratello (febbraio 2016) due parti fisiche.
Alla stessa udienza il commercialista si limita rifrire che CP_8
“Preciso che il rapporto con si limitava da parte mia a Parte_2
richiedere e ad andare a prendere in azienda fatture e corrispettivi per registrarli. In azienda quasi mai trovavo lui bensì un collaboratore;
al termine del 2017 mi è stato revocato il mandato…. Dato che era difficile trovare né lui si occupava di queste cose l'intesa era che io mi Pt_2
rapportavo per queste cose a che gli faceva oltre che moglie da Pt_1
segretaria e quindi era in grado di ricevere gli ordini relativi agli adempimenti da effettuare, poi non so chi li eseguisse”. Si tratta di dichiarazione in cui l'attribuzione del ruolo di “segretaria” è del tutto neutro rispetto alla qualificazione della relazione lavorativa: il senso della frase è che si trattava di un mero referente aziendale senza che potesse chiarire i termini dell'impegno lavorativo della signora Pt_1
pag. 27/30 Priva di rilievo ai fini di causa è la dichiarazione del padre dell'appallante vertendo essa su questione di carattere patrimoniale e finanziaria circa la disponibilità di entrate in capo alla figlia.
L'interrogatorio formale (doc. 576) dell'attuale appellante nella medesima causa friulana, per la sua stessa finalità confessoria, è per ciò solo privo di rilievo avendo unico fine di provare cirocstanze contra se.
Del tutto eccentriche poi sono le testimonianze rese nel procedimento penale (doc.i nn.587, 588 e 592): l'unica dichiarazione a favore proviene dalla stessa parte appellante quando viene sentita come teste, per cui non può essere favorevolmente valutata in questa sede.
6.8) Al di là dell'aggettivazione impiegata, correttamente il giudice del primo grado ha stigmatizzato la tecnica redazionale del ricorso che enumera una serie di documenti senza indicarne la valenza probatorio, limitandosi in relazione ad una parte delle mail ad indicare il contenuto, ma senza meglio qualificarne il rilievo, dal momento che si tratta di documentazione meramente descrittiva di attività di carattere amministrativo e gestionale che di per sé non sono espressive di un rapporto di subordinazione, ma di mero svolgimento di attività lavorativa, ossia di una condizione del tutto compatibile con la relazione affettiva e col vincolo di solidarietà che da esse discende. Tale rilievo rimane in appello in quanto immutato è l'approccio della difesa dell'appellante.
6.9) Anche i biglietti da visita (doc.i nn.67 e 485), riportanti l'indicazione di “credit manager” dell'appellante non assumono alcun rilievo probatorio, finalizzati come sono alla mera spedita all'esterno del ruolo svolto all'interno della società e dell'impresa individuale, ma senza che per ciò
pag. 28/30 solo ciò sia indicativo di un rapporto di lavoro subordinato, bensì di un ruolo e dello svolgimento di un'attività in favore delle due imprese.
6.10) Né la sentenza del Tribunale di Pordenone, né quella della Corte
d'Appello citate dalla difesa dell'appellante assumono un rilievo decisivo: le sentenze si limitano ad attestare ciò che è sostanzialmente pacifico, ma insufficiente per affermare la natura subordinata, ossia un impegno lavorativo della signora Pt_1
6.11) Infine, non ha fondamento neppure la doglianza circa la liquidazione delle spese posto che una volta che il giudice si è mantenuto nei limiti minimi e massimi del d.m. n.55 del 2014 non sussiste un ulteriore onere di motivazione: “In tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così nell'ambito nei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità.” (Cass. civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 33642 del 20/12/2024, Rv. 673294 – 01, conf.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 - 03).
In assenza di una pacifica doglianza, quindi, tenuto conto del valore di causa dichiarato (€.225.875,60) , la liquidazione nella misura di €.
7.500 in linea capitale è del tutto rispettosa del criterio legale (valore tra i minimi ed i medi).
6.12) Restano assorbite le ulteriori questioni senza che si rinvengano ragioni ditale pregnanza da giustificare la condanna ex art.96 c.p.c. invocata dalle parti appellate.
pag. 29/30 7) In applicazione del principio della soccombenza, consegue l'onere della parte appellante di rifondere gli appellati delle spese di lit del presente grado liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nel medio rispetto al valore di causa sopra indicato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate del grado liquidate in complessivi €.9.900,00 oltre al rimborso forfetario del 15 % ex lege, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6 marzo 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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