Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00056/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2022, proposto da
HM UM, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Germoleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Nino Bixio 34;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia:
della comunicazione della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 0027579 del 4.3.2022, con la quale è stato comunicato il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. EN AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con atto notificato il 2.5.2022 e depositato il 27.5.2022 UM HM ha esposto:
-) il 7.7.2020 il proprio datore di lavoro aderiva alla procedura di emersione 2020, avviando la pratica n. RC 4706989289 in suo favore e inquadrandolo nella categoria di collaboratore familiare, livello A, con contratto a tempo indeterminato e orario di lavoro settimanale pari a 25 ore;
-) il ricorrente svolgeva la sua attività lavorativa in favore del predetto datore di lavoro fino al 28.7.2021, allorquando veniva licenziato per rappresentati problemi economici che impedivano la regolare corresponsione dello stipendio;
-) nei giorni successivi egli provava a contattare il predetto datore di lavoro per avere più precise spiegazioni, senza però ottenere riscontro;
-) il 12.11.2021 veniva a conoscenza del rigetto della pratica di emersione, avvenuto con provvedimento del 14.06.2021, non preceduto da preavviso di rigetto, basato sul parere non favorevole espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro per non aver il datore di lavoro esibito la dichiarazione fiscale 2020, relativa al periodo di imposta 2019, corredata da ricevuta di avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate, sia per i redditi da questi percepiti sia per quelli percepiti dalla persona che intende cumulare i suoi redditi nonché per altre omissioni dichiarative;
-) il 3.3.2022 egli chiedeva allo Sportello Unico per l’Immigrazione – Prefettura di Reggio Calabria convocazione personale per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, considerata la non imputabilità al lavoratore della cessazione del rapporto di lavoro;
-) con la comunicazione prot. n. 0027579 del 4.3.2022, qui impugnata, la Prefettura di Reggio Calabria rigettava la richiesta di convocazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, sostenendo che “ la normativa in questione nonché le varie circolari Ministeriali emanate in merito, dispongono il rilascio del permesso di attesa occupazione in favore del lavoratore qualora il rapporto di lavoro si sia interrotto per cause di forza maggiore che sono la morte del datore di lavoro o la cessazione di attività o di eventuali imprese e/o società riconducibili all’interessato. Nel caso in questione, solo dopo la notifica del decreto di rigetto della domanda di emersione il Sig. I. ha fatto pervenire una comunicazione che il rapporto di lavoro con il Sig. UM HM era cessato in data 28/7/2021 ”.
1.1- Avverso il predetto provvedimento si propone ricorso per i seguenti motivi:
1) Violazione art. 103 DL 34/2020 e Circolare Ministero Interno del 11.05.2021 – Illegittimità Comunicazione prot. N. 0027579 del 04.03.2022 - Illegittimo rigetto del permesso di soggiorno per attesa occupazione – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria - Difetto di motivazione in punto di strumentalità dell’istanza di emersione
Viene dedotto vizio di motivazione per essersi limitata l’amministrazione ad addurre genericamente l’insussistenza delle “cause di forza maggiore” al rilascio del permesso di soggiorno, evidenziando, altresì, che solo dopo la notifica del decreto di rigetto della domanda di emersione, il datore di lavoro avesse fatto pervenire una comunicazione che informava l’Ufficio della cessazione del rapporto di lavoro con il ricorrente, così confermando la non riconducibilità al lavoratore delle ragioni alla base dell’interruzione del rapporto di lavoro ma senza fornire spiegazioni sulla causa di inesistenza della causa di forza maggiore.
2) Violazione dell’art. 103 D.L. 34/2020 e Circolare Ministero Interno del 11.05.2021 - Illegittimità Comunicazione prot. N. 0027579 del 04.03.2022 - Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Mancata convocazione del lavoratore ai fini del rilascio permesso di soggiorno per attesa occupazione
Viene contestata la decisione dell’amministrazione di non valutare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, una volta cessato l’originario rapporto di impiego a base della procedura di emersione.
2- Nella resistenza dell’amministrazione, alla camera di consiglio del 15.6.2022, con ordinanza n. 145/2022, non appellata, è stata rigettata l’istanza cautelare.
3- All’udienza straordinaria di smaltimento del 15.1.2026, in vista della quale le parti non hanno depositato difese, il ricorso è stato spedito in decisione.
4- Il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro connesse, è infondato.
5- La motivazione sottesa al contestato diniego di rilascio del permesso di soggiorno, in attesa di prima occupazione, siccome richiesto ai sensi dell’art. 104 comma 4 D.L. n. 34/2020 che, all’uopo richiama l’art. 22, comma 11, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, risiede, in sostanza, della circostanza che il lavoratore, odierno ricorrente, sia stato licenziato dal datore di lavoro in data 28.7.2021, ovvero in epoca successiva al diniego di regolarizzazione ex art. 104 comma 1 citato D.L., opposto dall’amministrazione in data 14.06.2021, consolidatasi per mancata impugnazione.
Orbene, la fattispecie normativa di cui all’art. 104 comma 4 D.L. n. 34/2020 consente al lavoratore, anche stagionale, che abbia “perso” il posto di lavoro tanto nelle more del procedimento di regolarizzazione che in epoca successiva, di ottenere un permesso di soggiorno in attesa di occupazione, all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.
Il rilascio di questo ulteriore titolo di soggiorno presuppone, tuttavia, la favorevole definizione del procedimento di regolarizzazione ex art. 104 D.lgs. N. 34/2020 ovvero la sussistenza dei presupposti perché il rapporto irregolare fosse, ab initio, sanabile. Diversamente, si consentirebbe a chi soggiorna indebitamente sul territorio nazionale di ottenere un titolo di soggiorno in violazione della normativa sull’immigrazione.
6- In altri termini, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la sussistenza di un'istanza di emersione astrattamente accoglibile, ovverosia in presenza di tutti i presupposti legali (cfr. Consiglio di Stato , Sez. III, n. 2472 dell'8.3.2023; T.A.R. Lombardia, Brescia, 29.10.2025 n. 968;13.02.2025 n. 115;n. 4863 dell'1.5.2024).
Nello stesso senso si pone anche la Corte Costituzionale, che con la pronuncia n. 209 del 24.11.2023 ha rilevato che il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è " escluso nei casi di difetto dei requisiti normativamente prescritti per conseguire la regolarizzazione stessa...Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare".
7- Nel caso concreto, la procedura di emersione non era andata a buon fine (in data 14.06.2021) proprio per la carenza dei requisiti necessari per l'accoglimento della domanda, avanzata dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 103 comma 1 D.L. n. 34/2020. Ne consegue l’impossibilità per il lavoratore odierno ricorrente, siccome licenziato il successivo 28.07.2021, di ottenere il rilascio di un permesso per attesa occupazione, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 103.
8- In conclusione, il ricorso va rigettato.
9- Stanti le difese di mero stile dell’amministrazione resistente le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT LA, Presidente
EN AG, Primo Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AG | RT LA |
IL SEGRETARIO