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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/06/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2545/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BUFALINI MARCO
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
CERBONI ALESSANDRO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante, come da atto di appello, ossia “voglia il Tribunale di
Grosseto, ogni contraria istanza disattesa: nel merito, in totale riforma della sentenza n.
502/2019 del Giudice di Pace di Grosseto, respingere la domanda proposta da CP_1 nei confronti del sig. perché infondata sia in fatto che in diritto,
[...] Parte_1
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta, ossia,
“conclude per la reiezione da parte dell'intestato Tribunale, quale giudice dell'appello,
del gravame ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, e la conferma
eventualmente con diversa motivazione, del dispositivo della gravata sentenza. Col
favore dei compensi e delle spese del giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 6.11.2017 ha evocato in giudizio CP_1 [...]
per sentirlo condannare, quale erede universale di Parte_1 CP_2
al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali)
[...]
asseritamente procuratigli da quest'ultimo per avergli venduto un autoveicolo poi risultato interessato da una segnalazione pregiudizievole dell'Interpol e, per questo, sottoposto a sequestro durante il tragitto che l'attore stava compiendo per recarsi in Moldavia.
Costituitosi in giudizio, ha esaurito la sua difesa eccependo il Parte_1
proprio difetto di legittimazione passiva “non essendo l'erede del defunto CP_2
e non avendone accettato l'eredità: il tutto così' come risulta dall'atto di
[...]
rinuncia all'eredità” prodotto in allegato alla comparsa di costituzione come doc.
1.
La sentenza n. 502/2019 del Giudice di Pace di Grosseto, conclusiva del primo grado di giudizio e oggi impugnata è addivenuta alla condanna del convenuto anche in ragione del seguente, preliminare passaggio motivazionale:
“la rinunzia all'eredità effettuata da in data 26 settembra 2017… è Parte_1
inopponibile all'odierno attore, in quanto effettuata oltre i termini ex lege, ovvero circa
sette mesi dopo il raggiungimento della maggiore età e comunque ben oltre un anno
dopo ildecesso del genitore. Al riguardo va evidenziato che l'art. 485 cc prevede che il
chiamato all'eredità debba fare l'inventario dei beni entro tre mesi dal giorno
dell'apertura della successione a qualsiasi titolo sia nel possesso di beni ereditari.
Parimenti entro tale termine può espressamente rinunziare all'eredità. Trascorso tale pag. 2/5 termine senza che l'inventario sia stato compiuto, o che vi sia stato formale atto di
rinuncia, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.”.
Con l'atto introduttivo del presente gravame, l'appellante ha espressamente impugnato tale punto motivazionale chiedendone la modifica “in favore di una
pronuncia che rigetti preliminarmente la domanda del sig. affermando la CP_1
carenza di legittimazione passiva dell'odierno appellante”.
Costituitosi in giudizio l'appellato si è opposto all'accoglimento dell'impugnazione contestandone la fondatezza.
*** ***
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento, risultando Parte_1
privo di legittimazione passiva.
L'assunto motivazionale affermato dalla sentenza di primo grado in proposito è
infatti totalmente erroneo e contrario al dato normativo dell'art. 489 c.c. e all'interpretazione univocamente fornitane dalla giurisprudenza di legittimità.
La norma citata, infatti, stabilisce che “i minori, gli interdetti e gli inabilitati non si
intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla
maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale
termine non si siano conformati alle norme della … sezione” II Capo V, Titoli I, libro
II del codice civile.
La disposizione è, infatti, manifestazione evidente della generale tutela riservata dall'ordinamento agli incapaci, di cui sono del pari espressione gli artt. 471 e 472 c.c. i quali, prevedono, per i minori, l'obbligo dell'accettazione con beneficio d'inventario
Alla sua base dell'art. 489 c.c. così come delle norme appena citate c'è l'intento di evitare un acquisto puro e semplice dell'eredità a causa dell'inerzia del rappresentante legale dell'incapace.
È su questo presupposto che deve ricordarsi che “l'eredità devoluta ai minori può
essere accettata soltanto con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di
accettazione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al
minore la qualità di erede. Da ciò consegue che, nel caso di chiamata di un minore, non pag. 3/5 può verificarsi la decadenza dello stesso dalla possibilità di accettazione con beneficio di
inventario, prevista dall'art. 485 cod. civ. allorché questa norma stabilisce che il
chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare
l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della
devoluta eredità, in difetto di che si considera erede puro e semplice. Più in particolare,
nel caso di successione di un minore, la decadenza dal beneficio di inventario potrà
verificarsi unicamente ai sensi dell'art. 489 cod. civ., che prevede la diversa ipotesi del
mancato compimento dell'inventario entro il termine di un anno dal compimento della
maggiore età” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9648 del 24/07/2000).
Certamente, dunque, la rinuncia all'eredità di da parte di Controparte_2
(che come affermato dallo stesso G.d.P. è avvenuta a distanza di Parte_1
sette mesi dal raggiungimento della maggiore età) deve considerarsi tempestiva e valida e, quindi, certamente opponibile ai terzi e, nella specie, all'appellato.
A conferma di ciò si noti ulteriormente che “anche quando l'eredità sia stata
accettata con beneficio d'inventario dal rappresentante legale del minore, debitamente
autorizzato, poi, quest'ultimo, entro un anno dal compimento della maggiore età, può
ancora rinunziare all'eredità (cfr. Cass. 2^, 24 luglio 2000 n. 9648, per la quale, in
ipotesi di rinunzia, non possono essere poste a carico del minore le spese affrontate per
effettuare l'inventario)” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25666 del
2008).
Tanto basta all'accoglimento dell'appello ed alla riforma della sentenza impugnata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio debbono seguire la soccombenza la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014, con riduzione massima per l'esiguità e non complessità delle questioni trattate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata, tenuto in particolar modo conto del mancato deposito da parte dell'appellante della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
P.Q.M.
pag. 4/5 Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
502/2019 del Giudice di pace di Grosseto, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado,
respingere la domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
stante il difetto di legittimazione passiva dello stesso;
Parte_1
condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante,
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi e €
1.059,00 (€ 633,00 per il primo grado ed € 426,00 per il secondo) per compensi,
oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Grosseto, in data 12/06/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del giudice dott. Giulio Bovicelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BUFALINI MARCO
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
CERBONI ALESSANDRO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante, come da atto di appello, ossia “voglia il Tribunale di
Grosseto, ogni contraria istanza disattesa: nel merito, in totale riforma della sentenza n.
502/2019 del Giudice di Pace di Grosseto, respingere la domanda proposta da CP_1 nei confronti del sig. perché infondata sia in fatto che in diritto,
[...] Parte_1
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”
per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta, ossia,
“conclude per la reiezione da parte dell'intestato Tribunale, quale giudice dell'appello,
del gravame ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, e la conferma
eventualmente con diversa motivazione, del dispositivo della gravata sentenza. Col
favore dei compensi e delle spese del giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 6.11.2017 ha evocato in giudizio CP_1 [...]
per sentirlo condannare, quale erede universale di Parte_1 CP_2
al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali)
[...]
asseritamente procuratigli da quest'ultimo per avergli venduto un autoveicolo poi risultato interessato da una segnalazione pregiudizievole dell'Interpol e, per questo, sottoposto a sequestro durante il tragitto che l'attore stava compiendo per recarsi in Moldavia.
Costituitosi in giudizio, ha esaurito la sua difesa eccependo il Parte_1
proprio difetto di legittimazione passiva “non essendo l'erede del defunto CP_2
e non avendone accettato l'eredità: il tutto così' come risulta dall'atto di
[...]
rinuncia all'eredità” prodotto in allegato alla comparsa di costituzione come doc.
1.
La sentenza n. 502/2019 del Giudice di Pace di Grosseto, conclusiva del primo grado di giudizio e oggi impugnata è addivenuta alla condanna del convenuto anche in ragione del seguente, preliminare passaggio motivazionale:
“la rinunzia all'eredità effettuata da in data 26 settembra 2017… è Parte_1
inopponibile all'odierno attore, in quanto effettuata oltre i termini ex lege, ovvero circa
sette mesi dopo il raggiungimento della maggiore età e comunque ben oltre un anno
dopo ildecesso del genitore. Al riguardo va evidenziato che l'art. 485 cc prevede che il
chiamato all'eredità debba fare l'inventario dei beni entro tre mesi dal giorno
dell'apertura della successione a qualsiasi titolo sia nel possesso di beni ereditari.
Parimenti entro tale termine può espressamente rinunziare all'eredità. Trascorso tale pag. 2/5 termine senza che l'inventario sia stato compiuto, o che vi sia stato formale atto di
rinuncia, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.”.
Con l'atto introduttivo del presente gravame, l'appellante ha espressamente impugnato tale punto motivazionale chiedendone la modifica “in favore di una
pronuncia che rigetti preliminarmente la domanda del sig. affermando la CP_1
carenza di legittimazione passiva dell'odierno appellante”.
Costituitosi in giudizio l'appellato si è opposto all'accoglimento dell'impugnazione contestandone la fondatezza.
*** ***
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento, risultando Parte_1
privo di legittimazione passiva.
L'assunto motivazionale affermato dalla sentenza di primo grado in proposito è
infatti totalmente erroneo e contrario al dato normativo dell'art. 489 c.c. e all'interpretazione univocamente fornitane dalla giurisprudenza di legittimità.
La norma citata, infatti, stabilisce che “i minori, gli interdetti e gli inabilitati non si
intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla
maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale
termine non si siano conformati alle norme della … sezione” II Capo V, Titoli I, libro
II del codice civile.
La disposizione è, infatti, manifestazione evidente della generale tutela riservata dall'ordinamento agli incapaci, di cui sono del pari espressione gli artt. 471 e 472 c.c. i quali, prevedono, per i minori, l'obbligo dell'accettazione con beneficio d'inventario
Alla sua base dell'art. 489 c.c. così come delle norme appena citate c'è l'intento di evitare un acquisto puro e semplice dell'eredità a causa dell'inerzia del rappresentante legale dell'incapace.
È su questo presupposto che deve ricordarsi che “l'eredità devoluta ai minori può
essere accettata soltanto con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di
accettazione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al
minore la qualità di erede. Da ciò consegue che, nel caso di chiamata di un minore, non pag. 3/5 può verificarsi la decadenza dello stesso dalla possibilità di accettazione con beneficio di
inventario, prevista dall'art. 485 cod. civ. allorché questa norma stabilisce che il
chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare
l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della
devoluta eredità, in difetto di che si considera erede puro e semplice. Più in particolare,
nel caso di successione di un minore, la decadenza dal beneficio di inventario potrà
verificarsi unicamente ai sensi dell'art. 489 cod. civ., che prevede la diversa ipotesi del
mancato compimento dell'inventario entro il termine di un anno dal compimento della
maggiore età” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9648 del 24/07/2000).
Certamente, dunque, la rinuncia all'eredità di da parte di Controparte_2
(che come affermato dallo stesso G.d.P. è avvenuta a distanza di Parte_1
sette mesi dal raggiungimento della maggiore età) deve considerarsi tempestiva e valida e, quindi, certamente opponibile ai terzi e, nella specie, all'appellato.
A conferma di ciò si noti ulteriormente che “anche quando l'eredità sia stata
accettata con beneficio d'inventario dal rappresentante legale del minore, debitamente
autorizzato, poi, quest'ultimo, entro un anno dal compimento della maggiore età, può
ancora rinunziare all'eredità (cfr. Cass. 2^, 24 luglio 2000 n. 9648, per la quale, in
ipotesi di rinunzia, non possono essere poste a carico del minore le spese affrontate per
effettuare l'inventario)” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25666 del
2008).
Tanto basta all'accoglimento dell'appello ed alla riforma della sentenza impugnata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio debbono seguire la soccombenza la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014, con riduzione massima per l'esiguità e non complessità delle questioni trattate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata, tenuto in particolar modo conto del mancato deposito da parte dell'appellante della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
P.Q.M.
pag. 4/5 Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
502/2019 del Giudice di pace di Grosseto, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado,
respingere la domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
stante il difetto di legittimazione passiva dello stesso;
Parte_1
condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante,
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per esborsi e €
1.059,00 (€ 633,00 per il primo grado ed € 426,00 per il secondo) per compensi,
oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Grosseto, in data 12/06/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 5/5