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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1263/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3996/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17853/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230129864214000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 483/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Con atto notificato all'Agenzia Entrate e IS ed all'Agenzia delle Entrate, regolarmente depositato, la società "Ricorrente_1 s.r.l.", aveva impugnato la cartella di pagamento relativa al pagamento dell'IVA a saldo, per l'annualità 2019, deducendone l'illegittimità.
Aveva sostenuto che la cartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzato per effetto di errore commesso dal professionista incaricato.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate che aveva sostenuto l'inammissibilità del ricorso in quanto l'atto non era stato formato digitalmente in violazione del disposto di cui all'art. 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n.
119, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, che, modificando l'art. 16 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, ha stabilito che, dal 1° luglio 2019, la notifica e il deposito degli atti processuali sono eseguiti esclusivamente in modalità telematica.
Nel merito evidenziava che si trattava di controllo eseguito con procedura automatizzata e che il contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione integrativa per emendare gli eventuali errori.
la Corte di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile accogliendo le argomentazioni del contribuete.
la predetta sentenza veniva appellata dalla Agenzia.
alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della questione.
le parti presenti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello debba essere accolto.
La CGT I, ha dichiarato inammissibile il ricorso della società in quanto redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo PEC.
La sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso quindi per mancanza di firma digitale ed in quanto redatto in modalità analogica.
Orbene osserva la Corte che l'art. 16-bis, comma 4-bis d.lgs. n. 546/1992, norma introdotta dal d.lgs.
n. 220/2023, superando la questione tecnica relativa alla natura digitale dell'atto e alla sottoscrizione elettronica, esclude espressamente profili di inammissibilità o invalidità del ricorso quando lo stesso non sia redatto in modalità telematica.
In particolare, il legislatore ha stabilito che la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 (quest'ultimo concernente l'obbligo di depositare gli atti processuali notificati esclusivamente tramite le modalità telematiche vigenti) “non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice”.
È dunque lo stesso legislatore a chiarire che, anche in caso di notifica del ricorso non in formato nativo digitale o privo di sottoscrizione digitale, lo stesso non può essere dichiarato invalido o inammissibile, dovendo piuttosto il giudice assegnare un termine per la regolarizzazione.
Tale disposizione conferma la volontà del legislatore di evitare che mere irregolarità formali possano determinare l'inammissibilità del ricorso, privilegiando invece la possibilità di sanatoria nell'ottica di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.
Nel caso in esame il ricorso è stato notificato all'Ufficio a mezzo PEC in formato Pdf, senza sottoscrizione digitale e che l'atto depositato presso la CGT I di Napoli, invece, è stato regolarmente sottoscritto mediante firma digitale, con estensione .p7m, requisito necessario ai fini del deposito del ricorso.
L'atto depositato innanzi alla Corte di primo grado aveva tutti i requisiti necessari e tecnici, idonei a soddisfare la forma scritta e la paternità dello stesso.
La notifica del ricorso introduttivo in formato analogico scansionato non comporta alcuna causa di invalidità
o inammissibilità, fermo restando l'obbligo di procedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio assegnato dal giudice, che nel caso in esame non è stato concesso.
In ogni caso l'eventuale mera irregolarità formale è stata sanata con la costituzione dell'Ufficio in giudizio, in quanto si è regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti.
A tal riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6477 del 12 marzo 2024, hanno affermato che la mancanza della firma digitale su un atto processuale telematico configura un vizio di nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto da elementi qualificanti.
Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte anche con la sentenza n. 10226 del 16 aprile 2024, che ha confermato come la mancanza della firma digitale comporti la nullità del ricorso e non la sua inesistenza,
"fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo".
Nel caso di specie, la paternità dell'atto è inequivocabilmente attestata da molteplici elementi, quali la notifica effettuata dalla PEC del difensore censita nei pubblici registri e la presenza della procura alle liti regolarmente sottoscritta.
L'immediata declaratoria di inammissibilità, sostenuta dalla CGT di primo grado, in virtù della presunta inesistenza dell'atto, senza previa verifica della concreta possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo o assegnazione di un termine per la regolarizzazione, si pone quindi in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e con il dettato normativo, determinando un'ingiustificata e sproporzionata lesione del diritto di difesa.
La Suprema Corte in analoghe ipotesi non ha ravvisato la più grave delle patologie processuali, ossia l'inammissibilità, ma ha qualificato come mera irregolarità la notifica del ricorso non nativo digitale e sottoscritto con firma autografa, affermando che le previsioni di inammissibilità devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone l'operatività ai soli casi nei quali il rigore sanzionatorio estremo sia davvero giustificato.
Ad avviso della Cassazione, l'omessa sottoscrizione dell'atto deve essere intesa “in senso restrittivo, ossia come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge” (Cass. civ., Sez. VI-5, 15 ottobre 2015, n. 20906).
In ogni caso, l'omesso rispetto di tale formalità, non ha determina alcun pregiudizio nei confronti dell'Ufficio, né la violazione del diritto di difesa, in quanto il contraddittorio processuale si è regolarmente instaurato;
pertanto, l'eventuale vizio è stato superato per raggiungimento dello scopo.
Ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale a dire per le notificazioni, anche in relazione alle quali l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 7665 del 18 aprile 2016, ha rilevato che “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
L'inammissibilità del ricorso è subordinata alla prova che la violazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto alla difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte.
È di tutta evidenza, quindi, laddove la parte rappresentata dall'Agenzia delle Entrate si sia costituita in giudizio, come il diritto alla difesa non risulti affatto pregiudicato. In tale ipotesi, la costituzione determina un effetto sanante che non può sfuggire all'attenzione del giudice e che lo deve condurre ad una soluzione positiva ritenendo ammissibile il ricorso.
Il ricorso era dunque ammissibile.
Nel merito però l'appello è da accogliere.
La pretesa impositiva, fatta valere dall'Agenzia delle Entrate IS con la cartella di pagamento, traeva origine dalla comunicazione di irregolarità formale notificata dall'Ag. E. di Nola con cui l'Ufficio comunicava l'omesso versamento IVA per il totale di € 60.707,74, comprensivo di interessi e sanzioni.
La pretesa dell'Ufficio deriva da un mero errore formale in sede di dichiarazione.
Ai sensi della Direttiva n. 2010/45/UE, infatti, gli acquisti intracomunitari vanno registrati con il doppio protocollo sia nel registro acquisti che nel registro vendite e le operazioni con IVA a debito registrate nel registro delle fatture vendite non vanno riportate nel quadro VE, bensì nel quadro VJ.
Il professionista incaricato alla compilazione del modello IVA 2020 (anno di imposta 2019) della società
Ricorrente_1 aveva riportato erroneamente gli acquisti intracomunitari, per un imponibile di euro 232.107,00 ed IVA per euro 51.064,00, sia nel quadro VE23 (operazioni attive imponibili) che nel quadro
VJ9 (acquisti intracomunitari), nonostante la citata direttiva 2010/45/UE prevedesse che gli acquisti intracomunitari andavano registrati con il doppio protocollo sia nel registro acquisti che nel registro delle vendite e che le operazioni con IVA a debito registrate nel registro fatture vendite non dovevano essere riportate nel quadro VE23, ma solo nel quadro VJ. Anche l'acquisto, per euro 600,00, ai sensi dell'art. 17,
c. 6, lett. a ter, effettuato dalla società Società_1 di Nominativo_1 e l'acquisto effettuato da Società_2 srl, per 300,00 euro, erano stati entrambi registrati con il doppio protocollo sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti e riportate nella dichiarazione annuale nel solo quadro VJ e non anche nel quadro VF.
Da ciò derivava che la società aveva indicato in dichiarazione nel quadro VL1 Iva a debito per euro
2.313.072,00 (rigo VE26), nel quadro VL2 Iva detraibile per euro 1.964.301,00 (rigo VF25) e nel quadro VL30 l'Iva dovuta per l'anno 2019 pari ad euro 348.771,00.
Sul fondamento di tale errore formale, l'Ag. E. aveva notificato la comunicazione di irregolarità e provveduto ad iscrivere a ruolo le relative somme.
Orbene la società ha evidenziato di non aver potuto emendare la dichiarazione IVA a proprio favore in quanto era decorso il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.
La dichiarazione affetta da errore formale si riferiva all'anno di imposta 2019 e la conoscenza dell'errore da parte della società si era avuto nel 2022, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.
ritiene questa Corte che le argomentazioni della società vadano condivise.
va pertanto accolto l'appello.
stante la soccombenza vanno condannate le parti appellate al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2000 oltre accessori quanto al primo grado ed in complessivi euro 3000 oltre accessori quanto al grado di appello, spese da attribuirsi agli avv. Difensore_2 e Difensore_1.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna le parti appellate al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori quanto al primo grado ed in complessivi € 3.000,00 oltre accessori quanto al grado di appello, spese da attribuirsi agli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3996/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17853/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230129864214000 IVA-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 483/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Con atto notificato all'Agenzia Entrate e IS ed all'Agenzia delle Entrate, regolarmente depositato, la società "Ricorrente_1 s.r.l.", aveva impugnato la cartella di pagamento relativa al pagamento dell'IVA a saldo, per l'annualità 2019, deducendone l'illegittimità.
Aveva sostenuto che la cartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzato per effetto di errore commesso dal professionista incaricato.
Si era costituita l'Agenzia delle Entrate che aveva sostenuto l'inammissibilità del ricorso in quanto l'atto non era stato formato digitalmente in violazione del disposto di cui all'art. 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n.
119, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, che, modificando l'art. 16 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, ha stabilito che, dal 1° luglio 2019, la notifica e il deposito degli atti processuali sono eseguiti esclusivamente in modalità telematica.
Nel merito evidenziava che si trattava di controllo eseguito con procedura automatizzata e che il contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione integrativa per emendare gli eventuali errori.
la Corte di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile accogliendo le argomentazioni del contribuete.
la predetta sentenza veniva appellata dalla Agenzia.
alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della questione.
le parti presenti si riportavano agli scritti difensivi.
La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello debba essere accolto.
La CGT I, ha dichiarato inammissibile il ricorso della società in quanto redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo PEC.
La sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso quindi per mancanza di firma digitale ed in quanto redatto in modalità analogica.
Orbene osserva la Corte che l'art. 16-bis, comma 4-bis d.lgs. n. 546/1992, norma introdotta dal d.lgs.
n. 220/2023, superando la questione tecnica relativa alla natura digitale dell'atto e alla sottoscrizione elettronica, esclude espressamente profili di inammissibilità o invalidità del ricorso quando lo stesso non sia redatto in modalità telematica.
In particolare, il legislatore ha stabilito che la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 (quest'ultimo concernente l'obbligo di depositare gli atti processuali notificati esclusivamente tramite le modalità telematiche vigenti) “non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice”.
È dunque lo stesso legislatore a chiarire che, anche in caso di notifica del ricorso non in formato nativo digitale o privo di sottoscrizione digitale, lo stesso non può essere dichiarato invalido o inammissibile, dovendo piuttosto il giudice assegnare un termine per la regolarizzazione.
Tale disposizione conferma la volontà del legislatore di evitare che mere irregolarità formali possano determinare l'inammissibilità del ricorso, privilegiando invece la possibilità di sanatoria nell'ottica di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.
Nel caso in esame il ricorso è stato notificato all'Ufficio a mezzo PEC in formato Pdf, senza sottoscrizione digitale e che l'atto depositato presso la CGT I di Napoli, invece, è stato regolarmente sottoscritto mediante firma digitale, con estensione .p7m, requisito necessario ai fini del deposito del ricorso.
L'atto depositato innanzi alla Corte di primo grado aveva tutti i requisiti necessari e tecnici, idonei a soddisfare la forma scritta e la paternità dello stesso.
La notifica del ricorso introduttivo in formato analogico scansionato non comporta alcuna causa di invalidità
o inammissibilità, fermo restando l'obbligo di procedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio assegnato dal giudice, che nel caso in esame non è stato concesso.
In ogni caso l'eventuale mera irregolarità formale è stata sanata con la costituzione dell'Ufficio in giudizio, in quanto si è regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti.
A tal riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6477 del 12 marzo 2024, hanno affermato che la mancanza della firma digitale su un atto processuale telematico configura un vizio di nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto da elementi qualificanti.
Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte anche con la sentenza n. 10226 del 16 aprile 2024, che ha confermato come la mancanza della firma digitale comporti la nullità del ricorso e non la sua inesistenza,
"fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo".
Nel caso di specie, la paternità dell'atto è inequivocabilmente attestata da molteplici elementi, quali la notifica effettuata dalla PEC del difensore censita nei pubblici registri e la presenza della procura alle liti regolarmente sottoscritta.
L'immediata declaratoria di inammissibilità, sostenuta dalla CGT di primo grado, in virtù della presunta inesistenza dell'atto, senza previa verifica della concreta possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo o assegnazione di un termine per la regolarizzazione, si pone quindi in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e con il dettato normativo, determinando un'ingiustificata e sproporzionata lesione del diritto di difesa.
La Suprema Corte in analoghe ipotesi non ha ravvisato la più grave delle patologie processuali, ossia l'inammissibilità, ma ha qualificato come mera irregolarità la notifica del ricorso non nativo digitale e sottoscritto con firma autografa, affermando che le previsioni di inammissibilità devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone l'operatività ai soli casi nei quali il rigore sanzionatorio estremo sia davvero giustificato.
Ad avviso della Cassazione, l'omessa sottoscrizione dell'atto deve essere intesa “in senso restrittivo, ossia come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge” (Cass. civ., Sez. VI-5, 15 ottobre 2015, n. 20906).
In ogni caso, l'omesso rispetto di tale formalità, non ha determina alcun pregiudizio nei confronti dell'Ufficio, né la violazione del diritto di difesa, in quanto il contraddittorio processuale si è regolarmente instaurato;
pertanto, l'eventuale vizio è stato superato per raggiungimento dello scopo.
Ai sensi dell'art. 156 c.p.c., la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale a dire per le notificazioni, anche in relazione alle quali l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 7665 del 18 aprile 2016, ha rilevato che “la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
L'inammissibilità del ricorso è subordinata alla prova che la violazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto alla difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte.
È di tutta evidenza, quindi, laddove la parte rappresentata dall'Agenzia delle Entrate si sia costituita in giudizio, come il diritto alla difesa non risulti affatto pregiudicato. In tale ipotesi, la costituzione determina un effetto sanante che non può sfuggire all'attenzione del giudice e che lo deve condurre ad una soluzione positiva ritenendo ammissibile il ricorso.
Il ricorso era dunque ammissibile.
Nel merito però l'appello è da accogliere.
La pretesa impositiva, fatta valere dall'Agenzia delle Entrate IS con la cartella di pagamento, traeva origine dalla comunicazione di irregolarità formale notificata dall'Ag. E. di Nola con cui l'Ufficio comunicava l'omesso versamento IVA per il totale di € 60.707,74, comprensivo di interessi e sanzioni.
La pretesa dell'Ufficio deriva da un mero errore formale in sede di dichiarazione.
Ai sensi della Direttiva n. 2010/45/UE, infatti, gli acquisti intracomunitari vanno registrati con il doppio protocollo sia nel registro acquisti che nel registro vendite e le operazioni con IVA a debito registrate nel registro delle fatture vendite non vanno riportate nel quadro VE, bensì nel quadro VJ.
Il professionista incaricato alla compilazione del modello IVA 2020 (anno di imposta 2019) della società
Ricorrente_1 aveva riportato erroneamente gli acquisti intracomunitari, per un imponibile di euro 232.107,00 ed IVA per euro 51.064,00, sia nel quadro VE23 (operazioni attive imponibili) che nel quadro
VJ9 (acquisti intracomunitari), nonostante la citata direttiva 2010/45/UE prevedesse che gli acquisti intracomunitari andavano registrati con il doppio protocollo sia nel registro acquisti che nel registro delle vendite e che le operazioni con IVA a debito registrate nel registro fatture vendite non dovevano essere riportate nel quadro VE23, ma solo nel quadro VJ. Anche l'acquisto, per euro 600,00, ai sensi dell'art. 17,
c. 6, lett. a ter, effettuato dalla società Società_1 di Nominativo_1 e l'acquisto effettuato da Società_2 srl, per 300,00 euro, erano stati entrambi registrati con il doppio protocollo sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti e riportate nella dichiarazione annuale nel solo quadro VJ e non anche nel quadro VF.
Da ciò derivava che la società aveva indicato in dichiarazione nel quadro VL1 Iva a debito per euro
2.313.072,00 (rigo VE26), nel quadro VL2 Iva detraibile per euro 1.964.301,00 (rigo VF25) e nel quadro VL30 l'Iva dovuta per l'anno 2019 pari ad euro 348.771,00.
Sul fondamento di tale errore formale, l'Ag. E. aveva notificato la comunicazione di irregolarità e provveduto ad iscrivere a ruolo le relative somme.
Orbene la società ha evidenziato di non aver potuto emendare la dichiarazione IVA a proprio favore in quanto era decorso il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.
La dichiarazione affetta da errore formale si riferiva all'anno di imposta 2019 e la conoscenza dell'errore da parte della società si era avuto nel 2022, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.
ritiene questa Corte che le argomentazioni della società vadano condivise.
va pertanto accolto l'appello.
stante la soccombenza vanno condannate le parti appellate al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2000 oltre accessori quanto al primo grado ed in complessivi euro 3000 oltre accessori quanto al grado di appello, spese da attribuirsi agli avv. Difensore_2 e Difensore_1.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna le parti appellate al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori quanto al primo grado ed in complessivi € 3.000,00 oltre accessori quanto al grado di appello, spese da attribuirsi agli avv.ti Difensore_2 e Difensore_1.