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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/10/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa IA IN ER, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n°1600\2022 Reg. Gen. vertente
TRA
, c.f. nata il [...] a Parte_1 C.F._1
IP rappresentato e difeso come in atti dall'avv. PAJNO ANGELO;
- attore -
CONTRO
, nata IP (ME) il 10.07.1998 ed ivi residente in [...]
V. Emanuele n. 65(C.F.: ), rappresentata e difesa come in CodiceFiscale_2
atti dall'avv. Paola Palamara;
-convenuta-
e
, c.f. , nata il [...], a Controparte_2 C.F._3
IP;
- convenuta contumace-
OGGETTO: usucapione;
CONCLUSIONI: all'udienza del 7 luglio 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio e , chiedendo che fosse accertata e dichiarata la Controparte_2 CP_1
propria proprietà, per intervenuta usucapione ordinaria, di un compendio immobiliare sito in IP, Frazione Quattropani, località Tivoli, composto da: terreno censito al foglio 16, particella 361 (ex 174), Sezione 1, privo di reddito;
fabbricato censito al foglio 16, particella 362, Sezione Urbana 001, categoria C2; fabbricato censito al foglio 16, particella 363, Sezione Urbana 001, categoria C2.
L'attore ha dedotto: di aver detenuto detti beni in modo pacifico, pubblico, continuativo e uti dominus sin dal 1970, in prosecuzione del possesso esercitato dal proprio dante causa, il padre , il quale aveva acquistato immobili Parte_1
limitrofi nel 1969 ritenendo erroneamente incluso anche il compendio oggetto di causa;
che l'aggiornamento catastale effettuato nel 2014 aveva rivelato l'intestazione formale dei beni in capo alla convenuta per successione dal Controparte_2
padre che è stata citata ad abundantiam, in quanto Persona_1 CP_1
figlia del rinunciante all'eredità, fratello di Parte_2 Controparte_2
ma non ha mai accettato l'eredità di né in forma espressa né tacita. Persona_1
L'attore ha aggiunto di avere esperito la procedura di mediazione obbligatoria nei confronti di conclusasi negativamente per assenza ingiustificata Controparte_2
della convocata. Egli ha concluso chiedendo: in via preliminare, dichiararsi ammissibile l'azione; nel merito, accertarsi e dichiararsi la proprietà per usucapione ordinaria del compendio immobiliare descritto;
ordinarsi la trascrizione della sentenza e la volturazione catastale;
condannarsi la convenuta al rimborso delle spese di mediazione.
Si è costituita la quale ha eccepito preliminarmente CP_3
l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria nei suoi confronti;
ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che non aveva mai accettato l'eredità del nonno né Persona_1
espressamente né tacitamente, e che il padre, aveva Parte_2
formalmente rinunciato all'eredità. Ha, inoltre, sottolineato l'assenza di qualsiasi prova di subentro successorio e in ogni caso il decorso del termine di prescrizione ex art. 480 c.c.. Ha concluso chiedendo l'estromissione dal giudizio e la condanna alle spese dell'attore, o, in subordine, compensazione delle stesse. non si è costituita, sebbene citata. Controparte_2
Esperita la mediazione nei confronti della convenuta , in corso CP_1
di causa è stata espletata la prova testimoniale.
All'udienza del 7 luglio 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va dichiarata la contumacia di la quale sebbene citata non Controparte_2
si è costituita.
Va poi evidenziato risulta essere l'unica intestataria Controparte_2
formale dei beni immobili oggetto di causa, come attestato dalle visure catastali e dalla certificazione notarile del 3 giugno 2022. Tali beni le sono pervenuti per successione legittima dal padre, deceduto il 22 marzo 2005. Persona_1
Pertanto, è stata correttamente convenuta in giudizio quale parte Controparte_2
passiva, in quanto intestataria catastale e successibile del compendio immobiliare oggetto di usucapione.
Di contro, va rilevata la carenza di legittimazione passiva di , CP_1
la quale non risulta intestataria catastale di alcuno dei beni immobili oggetto di causa. Le visure catastali e la certificazione notarile prodotte in atti attestano che l'unica intestataria è per successione dal padre Controparte_2 Persona_1
Nessun atto formale o tacito di accettazione ereditaria da parte di è stato CP_1
trascritto o documentato. Inoltre, per come risulta dalla relazione notarile depositata in atti, il padre di , ha rinunciato all'eredità del proprio CP_1 Parte_2
genitore, deceduto il 22 marzo 2005. Alla data di apertura della Persona_1
successione, era minorenne e non risulta che sia stata avviata alcuna procedura CP_1
di accettazione con beneficio d'inventario. Non risulta, inoltre, che da maggiorenne abbia mai manifestato volontà di accettare l'eredità, né in forma espressa né tacita. Inoltre, è decorso il termine decennale previsto dall'art. 480 c.c. per l'accettazione, con conseguente decadenza dal diritto.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Le risultanze processuali confermano l'assunto dell'attore secondo cui il compendio immobiliare oggetto di causa è stato da lui posseduto in modo esclusivo animo domini ed ininterrottamente da oltre un ventennio.
Come è noto, infatti, perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con lo animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso. All'uopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda il cosiddetto animus che il corpus.
Naturalmente la continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, nel senso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi vengano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo. Inoltre, occorre che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato (tra le tante, Cassazione civile sez. II, 3 aprile 1992 n.
4092; Cassazione civile, sez. II 25 febbraio 1982 n. 1201; Cassazione civile, sez. II,
23 febbraio 1980 n. 1300).
Tali requisiti sono indubbiamente ravvisabili nella condotta tenuta dall'attore, come emersa dall'istruttoria di causa, essendosi il predetto comportato con riguardo al fondo per cui è giudizio come se ne fosse l'esclusivo proprietario. Segnatamente, la prova testimoniale assunta nel giudizio ha fornito riscontri chiari, coerenti e convergenti circa l'esercizio del possesso ultraventennale sui beni immobili oggetto di causa, integrando pienamente i presupposti dell'usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. I testimoni escussi — e Testimone_1 Tes_2
— hanno confermato con precisione fatti rilevanti sotto il profilo Testimone_3
giuridico e probatorio.
Il testimone ha dichiarato di conoscere il terreno in contrada Testimone_1
Tivoli sin da ragazzo, frequentando quei luoghi per ragioni familiari;
ha riconosciuto nelle foto allegate al fascicolo il terreno e i fabbricati oggetto di causa;
ha riferito che il padre del aveva piantato alberi da frutto (fichi, albicocchi) e che Pt_1
l'attore ha continuato la coltivazione con agrumi, peri e peschi. Ha confermato che fin dagli anni Settanta il padre dell'attore effettuava lavori di manutenzione e che il lo aiutava, esercitando un possesso visibile e costante e ha riconosciuto la Pt_1
stalla ristrutturata (foto 6 e 7) e i fabbricati adibiti a deposito (foto 8, 10–14). Ha confermato la recinzione del compendio e la presenza del cancello (foto 15–18).
Il teste ha riferito di essere amico del e di conoscere il Tes_2 Pt_1
terreno per vicinanza con la proprietà della sua famiglia. Ha confermato la piantumazione di alberi da frutto da parte dei sin dagli anni Settanta. Ha Pt_1
ricordato che l'attore trasportava a spalla sacchi di cemento per la ristrutturazione dei fabbricati, in assenza di strada carrabile. Ha sempre considerato i come Pt_1
proprietari del fondo. Ha riconosciuto i fabbricati e le strutture nelle foto allegate, confermando il loro uso agricolo e la recinzione.
Infine, il geom. ha dichiarato di aver curato la variazione Testimone_3
catastale nel 2010 e di aver consigliato al di regolarizzare il titolo di Pt_1
proprietà. Ha confermato che il fabbricato risultava già ristrutturato al momento del primo sopralluogo. Ha attestato l'uso agricolo dei fabbricati come deposito attrezzi e sementi. Ha riconosciuto la recinzione e il cancello di accesso, confermando la delimitazione fisica del compendio. Le dichiarazioni dei testimoni, tutte coerenti e prive di contraddizioni, dimostrano la continuità del possesso dal 1970 ad oggi;
l'esercizio del possesso in forma esclusiva, pacifica e pubblica;
l'animus possidendi, manifestato attraverso attività di coltivazione, manutenzione, ristrutturazione e recinzione.
Tali elementi integrano pienamente i requisiti dell'usucapione e giustificano l'accoglimento della domanda attorea.
La presente sentenza, ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c. dovrà essere trascritta nei pubblici registri immobiliari conservati presso l'Ufficio del
Territorio territorialmente competente.
Sussistono eccezionali ragioni perché le spese del giudizio siano dichiarate interamente compensate tra l'attore e la convenuta tenuto conto Controparte_2
che quest'ultima non ha resistito alla domanda. Quanto alle spese della mediazione obbligatoria, pur essendo vero che la convenuta non ha preso Controparte_2
parte alla procedura, conclusasi con verbale negativo per sua assenza ingiustificata, si ritiene di non procedere alla sua condanna alla rifusione delle relative spese, optando per la compensazione integrale tra le parti, considerato che la convenuta è rimasta contumace anche nel giudizio, senza svolgere attività difensiva.
Quanto alle spese di lite nei rapporti tra l'attore e la convenuta
[...]
si ritiene di disporne la compensazione integrale, tenuto conto della CP_1
corretta vocatio in ius da parte dell'attore, il quale ha agito con prudenza processuale al fine di garantire la completezza del contraddittorio, pur in presenza di una estraneità sostanziale della convenuta rispetto alla titolarità dei diritti oggetto di causa. A ciò si aggiunge il comportamento processuale corretto e collaborativo tenuto dalla convenuta, che si è regolarmente costituita, ha eccepito tempestivamente la propria carenza di legittimazione passiva e non ha in alcun modo ostacolato lo svolgimento del processo.
Tali circostanze, nel loro complesso, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda proposta e per l'effetto dichiara Parte_1
proprietario, per intervenuta usucapione ordinaria, del compendio immobiliare sito in IP, Frazione Quattropani, località Tivoli, come meglio descritto in atti;
- dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione nei Pubblici Registri
Immobiliari ai sensi dell'art. 2643 c.c., n. 14 e art. 2651 c.c.
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della convenuta CP_1
e ne dispone l'estromissione dal giudizio;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G., il 22 ottobre 2025
IL GIUDICE
IA IN ER