Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/12/2025, n. 22349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22349 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22349/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11690/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11690 del 2021, proposto da
E.S. Company Brescia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pierina Buffoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gse - TO dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Campagnano, Antonio Pugliese, Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Garella in Roma, via Sardegna n.14;
per l’annullamento
del provvedimento datato 08.09.2021 con il quale il GSE comunicava il rigetto dell’istanza del 05.08.2020 (prot. GSE/A20200118817);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gse - TO dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 ottobre 2025 il dott. SE US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone, la società ricorrente di essere una Energy Service Company (E.S.Co.) certificata UNI CEI 11352, operante nel settore dell’efficienza energetica. Tra gli anni 2013 e 2016, la società ha presentato al TO dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) 133 Richieste di Verifica e Certificazione (VC) per l’ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE o Certificati Bianchi), in relazione a progetti realizzati anche per conto di terzi e relativi a diverse schede tecniche standardizzate (principalmente sostituzione di infissi e isolamenti termici).
In data 27 settembre 2017, a seguito di verifiche sulla pratica VC n. 0357866098116R154, il GSE avviava un procedimento di annullamento culminato nel provvedimento di decadenza del 17 novembre 2017 e nella richiesta di restituzione degli incentivi, rilevando carenze documentali in ordine alla data di realizzazione e alle caratteristiche degli interventi.
Successivamente, con nota del 2 gennaio 2018, il GSE estendeva l’attività di verifica e controllo documentale, ai sensi dell’art. 12 del D.M. 11 gennaio 2017, alle restanti VC presentate dalla società. All’esito dell’istruttoria, durante la quale la ricorrente trasmetteva integrazioni documentali, ritenute tuttavia parziali dall’amministrazione, il GSE adottava il provvedimento del 15 marzo 2018. Con tale atto veniva disposto l’annullamento dei TEE rilasciati e, con successiva nota dell’8 maggio 2018, veniva intimata la restituzione di n. 10.755 titoli (per un controvalore di euro 1.868.562,77).
A fondamento della decadenza, l’Ente rilevava numerose criticità, tra cui: l’assenza di documentazione idonea a comprovare la data di avvio e conclusione dei progetti; il mancato rispetto dei termini di presentazione; l’incompletezza delle autodichiarazioni dei clienti finali (in merito alla titolarità del bene e al divieto di cumulo con altri incentivi); la carenza di documentazione tecnica attestante i requisiti specifici delle schede (valori di trasmittanza, installazione corretta di biomasse e collettori solari).
In specie, a sostegno della propria decisione il TO evidenziava:
- che « per le VC di cui all’Allegato 1 non è stata inviata, ovvero è risultata carente e/o incompleta, la documentazione atta a comprovare le date di avvio del progetto e/o di prima attivazione »;
- che « per le VC di cui all’Allegato 2 non risulta rispettato il termine di 180 giorni, a decorrere dalla data di avvio del progetto, per la presentazione della VC come disposto dall’art. 12, comma 12.2. dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11 »;
- che « per le VC di cui all’Allegato 3 non risulta rispettato il termine massimo di 12 mesi previsto tra la data di prima attivazione e la data di avvio del progetto, come disposto dall’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012 e come chiarito dal GSE sul proprio sito, all’interno della sezione FAQ »;
- che « per le VC di cui all’Allegato 4 non è stata inviata, ovvero non è risultata completa di tutte le informazioni richieste, l’autodichiarazione sottoscritta dai soggetti titolari ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che avrebbe dovuto contenere … documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto titolare; indicazione del titolo in ragione del quale ciascun soggetto titolare ha la disponibilità del bene presso il quale sono realizzati gli interventi ; non aver richiesto e impegno a non richiedere altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi per i medesimi interventi » e che pertanto per le predette VC non era stata « comprovata la sussistenza di un rapporto anche indiretto … tra il soggetto proponente e i soggetti titolari al fine di beneficiare in via esclusiva dei certificati bianchi, né il conseguente obbligo per i soggetti titolari a non aderire ad ulteriori iniziative finalizzate all’ottenimento di altri incentivi non cumulabili con gli stessi »;
- che « per le VC di cui all’Allegato 5 non è stata inviata, ovvero è risultata carente o incompleta, la documentazione atta a comprovare l’acquisto, il trasporto e l’installazione del bene/componente oggetto degli interventi » e che per talune delle suddette VC « sono state inviate fatture di acquisto non intestate al soggetto titolare e/o documenti di trasporto non firmati per accettazione dallo stesso »;
- che « per le VC di cui all’Allegato 6 non è stata inviata, ovvero è risultata carente o incompleta, la documentazione il rispetto di quanto disposto dall’art. 9, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (eventuali autorizzazioni o permessi richiesti dalla normativa vigente) »;
- che « per le VC di cui all’Allegato 7 non è stata inviata, ovvero è risultata incompleta, la documentazione attestante l’avvenuta sostituzione di vetri semplici con doppi vetri »;
- che « per le VC di cui all’Allegato 8 non è stata inviata, ovvero è risultata carente o incompleta, la documentazione comprovante che l’isolante, oggetto di intervento, sia stato installato esclusivamente su pareti esterne verticali e/o coperture facenti parte dell’involucro edilizio »;
- che « per le VC di cui all’Allegato 9 non è stata inviata, ovvero è risultata carente o incompleta, la documentazione comprovante: la tipologia del fluido termovettore, il rendimento della caldaia, nonché il rispetto dei limiti di emissioni come previsto per la classe 5 della Norma UNI EN 303-05 ; l’avvenuta installazione dei dispositivi a biomassa e la loro modalità di utilizzo; la conformità della biomassa utilizzata a quanto previsto dal punto 2 della scheda »;
- che « per le VC di cui all’Allegato 10 non è stata inviata, ovvero è risultata incompleta o non comprovante, la documentazione attestante: che l’intervento sia stato realizzato per la produzione esclusiva di a.c.s. e che i collettori non siano stati installati ad integrazione o in sostituzione di preesistenti impianti di produzione di a.c.s. alimentati a biomassa o altra fonte rinnovabile; il rendimento termico minimo dei collettori solari installati; la tipologia del combustibile utilizzato per l’impianto di produzione di acqua calda sanitaria preesistente che è stato integrato o sostituito; il numero di UFR oggetto degli interventi ».
In aggiunta a quanto sopra, il GSE inoltre evidenziava che « in relazione agli interventi riconducibili alla scheda tecnica 5T » e « in relazione agli interventi riconducibili alla scheda tecnica 6T » era emerso che:
- « i nomi e gli indirizzi di alcuni soggetti titolari compaiono in una pluralità di VC », rilevando che « non è ammissibile ai fini dell’accesso al meccanismo dei certificati bianchi una qualsiasi suddivisione, in due o più richieste di emissione di incentivi, dei risparmi ottenuti a seguito di uno stesso intervento di efficienza energetica »;
- per alcune VC « le trasmittanze indicate nella documentazione trasmessa (per il vetro o per l’intero infisso) risultano superiori ai limiti minimi previsti [dal d.lgs. n. 192/2005 e dal D.M. 26 giugno 2015], motivo per il quale il risparmio conseguito non può considerarsi addizionale ».
Infine, il TO rilevava che anche « in relazione a tutti gli interventi riconducibili alla scheda tecnica 36E » era emerso che « i nomi e gli indirizzi di alcuni soggetti titolari compaiono in una pluralità di VC », rilevando che « non è ammissibile ai fini dell’accesso al meccanismo dei certificati bianchi una qualsiasi suddivisione, in due o più richieste di emissione di incentivi, dei risparmi ottenuti a seguito di uno stesso intervento di efficienza energetica ».
Avverso i suddetti provvedimenti di decadenza e recupero la società proponeva ricorso dinanzi a questo Tribunale (r.g. 6419/2018), deciso con sentenza n. 16034/2024 di questo Tar (Sezione Quinta).
2. Nelle more del giudizio, in data 5 agosto 2020, la società ricorrente presentava al GSE istanza di riesame in autotutela ai sensi dell’art. 56 del D.L. n. 76/2020.
Il GSE, con nota dell’11 marzo 2021, comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, evidenziando che le criticità emerse (incongruenze nei dati dei soggetti titolari, mancato rispetto dei requisiti tecnici di trasmittanza, assenza di prova della realizzazione conforme) configuravano una falsa rappresentazione della realtà fattuale, ostativa all’applicazione della sanatoria.
In data 8 settembre 2021, il GSE confermava il diniego del riesame, ribadendo la legittimità dei provvedimenti di recupero già adottati.
Con il presente ricorso, la società impugna il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
a) INVALIDITA’ DERIVATA DALLA PRECEDENTE IMPUGNAZIONE
b) VIZI PROPRI DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
1. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97 cost.; per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 del D.L.VO N. 28/2011, dell’art. 56 del D.L. n. 78 del 2020, dell’art.21-nonies e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 con riferimento al profilo del mancato rispetto del termine di 12 mesi e della indicazione dell’interesse pubblico, attuale e concreto all’annullamento e alla mancanza del presupposto dell’illegittimità; per eccesso di potere per contraddittorietà;
per violazione dei principi di imparzialità, di buon andamento e di proporzionalità dell’agere amministrativo.
2. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97 cost.; per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 del D.L.VO N. 28/2011, dell’art. 56 del D.L. n. 78 del 2020, dell’art.21-nonies e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990.
3. Violazione e falsa applicazione art. 14 comma 3 delle linee guida del 27.10.2011 ENN 9/11; Violazione e falsa applicazione delle norme del D.M. 11.01.2017; Violazione dell’art. 14 DM 28.12.2012 “certificati bianchi”; eccesso di potere, attività di controllo posta in essere in violazione dei principi di legalità ed imparzialità (art. 97 Cost.) e difetto di istruttoria
4. Violazione dell’art. 12 DM 28.12.2012 “certificati bianchi”; eccesso di potere, attività di controllo posta in essere in violazione dei principi di legalità ed imparzialità (art. 97 Cost.).
5. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità
3. Si è costituita in giudizio GSE S.p.A., depositando memorie e documenti, contestando puntualmente le avverse deduzioni e chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 10 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo motivo di ricorso, la società deduce l’illegittimità del provvedimento di diniego dell’istanza di riesame per violazione dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990 e dell’art. 56 del D.L. n. 76/2020. In sintesi, parte ricorrente assume che il potere esercitato dal GSE, intervenuto a distanza di anni dall’approvazione delle VC, sia soggetto al termine decadenziale previsto per l’annullamento d’ufficio che risulterebbe nella specie ampiamente decorso, con conseguente consumazione del potere di recupero degli incentivi. Lamenta, altresì, la carenza di motivazione in ordine all’interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione degli atti.
5.1. Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio che la questione relativa alla qualificazione del potere esercitato dal GSE nel caso in esame è stata già affrontata e risolta da questo Tar (Quinta Sezione) con la sentenza n. 16034/2024, intervenuta tra le medesime parti in relazione al provvedimento di decadenza presupposto, che il Collegio intende fare propria, ove è stato ribadito che, avuto riguardo tanto al tenore letterale di tutti gli atti del procedimento quanto alla loro sostanza, e tenuto conto delle valutazioni compiute da questo Tribunale in casi sovrapponibili (cfr. ex multis Tar Lazio, III-ter, 3 febbraio 2020, n. 1372, confermata da Consiglio di Stato, IV, 7 aprile 2022, n. 2583) – il potere esercitato dal GSE nel caso di specie non rientrasse in quello di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies, l. n. 241/1990, bensì in quello di verifica e controllo di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 e art. 14 del DM 28 dicembre 2012, per cui non sono pertinenti, fino alla novella di cui all’art. 56 del d.l. n. 76/2020 (che, come noto, trova applicazione per i provvedimenti adottati dal GSE dopo il 17 luglio 2020, data di entrata in vigore della novella) i riferimenti ai presupposti di cui all’art. 21-nonies, l. n. 241/1990 per l’esercizio del potere di autotutela.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta che il GSE fonderebbe il provvedimento impugnato sulla falsa rappresentazione dei fatti asseritamente fornita dalla ricorrente, laddove la stessa potrebbe lamentare, al più, la falsità di certificazioni o atti notori, non dimostrabile nel caso di specie, in assenza di una sentenza passata in giudicato del giudice penale.
Tale asserzione non ha pregio giuridico, non essendo tale requisito richiesto dalla normativa di settore vigente.
Il potere del GSE di disporre la decadenza (e di negare il riesame) in presenza di dichiarazioni non veritiere ha, infatti, natura prettamente amministrativa, sostanziandosi nell’accertamento della mancanza ab origine dei requisiti tecnici e giuridici per l’accesso all’incentivo, e non è subordinato all’esito di un procedimento penale. L’accertamento della non veridicità (c.d. falsa rappresentazione della realtà materiale) è, infatti, compiuto legittimamente dal GSE nell’ambito del proprio procedimento di verifica e controllo e costituisce presupposto idoneo per l’annullamento anche “dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1” dell’art. 21- nonies , ai sensi del comma 2-bis della medesima disposizione.
7. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per « violazione e falsa applicazione art. 14 comma 3 delle linee guida del 27 ottobre 2011 ENN 9/11; violazione e falsa applicazione delle norme del D.M. 11 gennaio 2017; violazione dell’art. 14 DM 28 dicembre 2012; [ed] eccesso di potere [nonché per] violazione dei principi di legalità ed imparzialità (art. 97 Cost.) e difetto di istruttoria », sostenendo – in sintesi – che la p.a. aveva erroneamente applicato il D.M. 11 gennaio 2017 a progetti approvati prima dell’entrata in vigore del predetto decreto.
Con il quarto motivo ha contestato gli atti gravati per « violazione dell’art. 12 DM 28 dicembre 2012; eccesso di potere [e] violazione dei principi di legalità ed imparzialità (art. 97 Cost.) », osservando – in sostanza – che il TO aveva richiesto documentazione non prevista dalle schede standardizzate approvate con il D.M. 28 dicembre 2012.
Con il quinto motivo ha lamentato l’illegittimità delle decisioni del GSE per « eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità ».
Con il sesto motivo ha contestato le decisioni impugnate per « violazione e falsa applicazione art. 14 comma 3 delle linee guida del 27 ottobre 2011 ENN 9/11; violazione e falsa applicazione delle norme del D.M. 11 gennaio 2017; violazione dell’art. 14 DM 28 dicembre 2012; eccesso di potere; … violazione dei principi di legalità ed imparzialità (art. 97 Cost.) e difetto di istruttoria », sostenendo che « il controllo documentale [sarebbe dovuto] avvenire in sede di erogazione dei titoli [e che] successivamente l’unico controllo ammissibile [era] quello relativo alle modalità di esecuzione non regolari o comunque non conformi al progetto approvato ».
Con il settimo motivo di ricorso parte ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 12 del D.M. 11.012017, assumendo la non rilevanza delle violazioni compiute riguardando della documentazione che la società non aveva l’obbligo di detenere in forza della normativa ante 2017.
Con tali motivi la ricorrente ha lamentato:
a) che l’amministrazione aveva svolto i propri controlli ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 e che tuttavia tale decreto non era applicabile ai progetti già approvati;
b) che l’amministrazione non avrebbe potuto chiedere documenti diversi da quelli previsti nelle schede standardizzate vigenti al momento della presentazione dei progetti;
c) che il controllo documentale avrebbe dovuto essere effettuato esclusivamente in sede di approvazione della VC;
d) che « l’unica contestazione che il GSE muove sulla totalità delle pratiche » era quella relativa alla carenza documentale e che le altre censure erano relative a poche pratiche e comunque prive di fondamento.
7.1. I motivi sono infondati, condividendo il Collegio quanto disposto dalla sentenza n. 16034/2024, intervenuta tra le medesime parti in relazione al provvedimento di decadenza presupposto, relativa ad analoghi motivi.
A tal riguardo, il Collegio osserva innanzitutto:
- che l’art. 16, comma 5, del D.M. 11 gennaio 2017 espressamente prevede che « il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applica, con eccezione dell’articolo 4 e dell’articolo 12 [ovvero della disposizione in materia di controlli] , a tutti progetti presentati a decorrere dall’entrata in vigore, fatto salvo quanto previsto al comma 1 » e che conseguentemente la giurisprudenza ha ritenuto che « l’art. 12 d.m. 2017, concernente proprio l’attività di verifica e controllo del GSE, è suscettibile di immediata applicabilità, trovando applicazione anche a progetti presentati prima dell’entrata in vigore del d.m. 2017» (cfr. ex multis , Tar Lazio, V-stralcio, 28 marzo 2024, n. 6154 e 14 maggio 2024, n. 9538);
- che, in ogni caso, è stato sottolineato che « a prescindere dalla normativa di attuazione, la disciplina dell’attività di controllo e ispettiva del TO è stabilita a livello primario e in via generale dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 (ove è specificato che l’erogazione di incentivi è di competenza del GSE e che la verifica è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa), il quale, come confermato dalla giurisprudenza in materia, attribuisce all’amministrazione un potere di controllo generale rispetto all’esistenza dei presupposti che consentono l’accesso all’incentivazione che giustifica da solo gli atti compiuti (in quanto “espressione di un potere immanente di verifica della spettanza del diritto agli incentivi” )» (cfr. ex multis , Tar Lazio, V-stralcio, 7 maggio 2024, n. 9022 e 14 maggio 2024, n. 9537);
- che, per consolidata giurisprudenza, è dovere del TO « verificare che gli interventi siano stati effettivamente realizzati in conformità al quadro regolatorio di riferimento nonché a quanto dichiarato dall’interessato al momento della presentazione della VC; che non siano stati oggetto di plurime richieste presentate dallo stesso o da altri soggetti; che abbiano generato e continuino a generare risparmi energetici effettivi e non abbiamo dato luogo a indebiti cumuli di benefici » (cfr. ex multis Tar Lazio, III- ter , 31 maggio 2022, n. 7122 e 13 maggio 2024, n. 9352);
- che « il potere di verifica del TO rappresenta una fase ordinaria del complesso procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento degli incentivi, “esercitabile anche dopo l’ammissione al beneficio” » (cfr. ex multis Tar Lazio, V-stralcio, 9 aprile 2024, n. 6823);
- che « ai sensi dell’art. 14, comma 2, delle Linee guida approvate con la delibera AEEG EEN 9/2011, al fine di consentire i controlli … i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi » e che la locuzione « documentazione idonea » implica una « categoria aperta » e non un insieme di documenti tassativamente individuati (cfr. ex multis Tar Lazio, V-stralcio, 3 aprile 2024, n. 6432 e 13 maggio 2024, n. 9364);
- che il TO « può richiedere, a seguito dell’ammissione al regime incentivante, tutta la documentazione relativa alle schede tecniche di riferimento o informazioni a queste riferibili, che potrebbero comprendere qualcosa in più rispetto a quanto trasmesso all’atto di presentazione della VC, al fine di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato in occasione dell’istanza » (cfr. ancora Tar Lazio, III- ter , n. 7122/2022, nonché Consiglio di Stato, IV, 7 aprile 2022, n. 2583);
- che « non integra una mera irregolarità l’assenza, nell’autodichiarazione resa dai pretesi clienti partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, inclusa nella scheda tecnica di intervento, del documento di identità dei medesimi clienti, dell’indicazione del titolo di disponibilità dell’opera e dell’impegno da parte dei clienti medesimi di non richiedere altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi in relazione ai medesimi interventi, [atteso che] la mancanza di tali elementi determina … l’impossibilità di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione ad essa allegata all’atto di presentazione delle relative VC, non risultando attestata (tra l’altro) l’effettiva imputazione del progetto rendicontato al cliente finale » (cfr. ex multis Tar Lazio, III- ter , 24 marzo 2020, n. 3617, nonché – in termini simili – V-stralcio, 21 giugno 2024, n. 12663) .
7.2. Tanto premesso, va inoltre specificato che nel caso di specie appare evidente:
- che il TO ha correttamente esercitato i propri poteri di verifica e controllo, chiedendo documentazione che – avuto riguardo a quanto stabilito dalle Linee Guida di cui alla delibera AEEG EEN 9/2011 e a quanto evidenziato dalla sopra richiamata giurisprudenza in materia – appare essenziale per la verifica della spettanza dei benefici e pertanto poteva e doveva essere richiesta dal GSE;
- che la mancata produzione da parte della società ricorrente di una « autodichiarazione sottoscritta dai soggetti titolari ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che avrebbe dovuto contenere … documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto titolare; indicazione del titolo in ragione del quale ciascun soggetto titolare ha la disponibilità del bene presso il quale sono realizzati gli interventi ; non aver richiesto e impegno a non richiedere altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi per i medesimi interventi » (per tutte le VC oggetto del provvedimento di decadenza) e la conseguente mancata comprova da parte della ricorrente della sussistenza « di un rapporto anche indiretto … tra il soggetto proponente e i soggetti titolari al fine di beneficiare in via esclusiva dei certificati bianchi, [e del] conseguente obbligo per i soggetti titolari a non aderire ad ulteriori iniziative finalizzate all’ottenimento di altri incentivi non cumulabili con gli stessi » erano già di per sé sufficienti a giustificare il provvedimento di decadenza impugnato;
- che né in sede procedimentale né in sede processuale la società ricorrente ha fornito adeguate motivazioni per spiegare le ragioni della mancata produzione di dette autodichiarazioni;
- che le ulteriori osservazioni contenute nel provvedimento impugnato sulle altre carenze documentali che caratterizzavano le diverse VC (così come puntualmente indicate negli allegati al provvedimento di diniego) contribuiscono a delineare un quadro di generale inattendibilità ed insufficienza della documentazione presentata dalla società nell’ambito del procedimento di controllo che rende tanto più giustificato il provvedimento di decadenza;
- che tale condizione di generale inattendibilità e inadeguatezza è tanto più evidente se si considera quanto osservato dal TO in ordine al fatto che «[la ricorrente] ha inviato le medesime fatture per interventi di efficienza energetica contenuti in più VC, utilizzando, nei file excel riassuntivi, le medesime UFR per il calcolo dei risparmi [e che] l’assenza di visure catastali non ha consentito di verificare la proprietà dello stesso soggetto titolare di una o più unità immobiliari allo stesso indirizzo, non dando modo di verificare che in tal modo non ricorresse un doppio conteggio degli incentivi a fronte di un medesimo intervento » (cfr. memoria del 22 giugno 2018, pag. 15).
- che carenza documentale su elementi essenziali (date, requisiti tecnici, titolarità) integra pienamente la fattispecie di violazione rilevante, in quanto impedisce al TO di riscontrare la veridicità di quanto autodichiarato, atteso che in presenza di indebita percezione di fondi pubblici, l’interesse al recupero è in re ipsa : “L’interesse pubblico all’eliminazione, ai sensi dell’art. 21- nonies, l. n. 241 del 1990, di un titolo abilitativo illegittimo è in re ipsa, a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte dell’interessato [...] perché l’interessato non può vantare il proprio legittimo affidamento nella persistenza di un titolo ottenuto attraverso l’induzione in errore dell’Amministrazione procedente" (Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2017, n. 2885);
- che non può invocarsi l’art. 42 commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 28/2011 per escludere il recupero, atteso che le difformità riscontrate attengono alla radice stessa del diritto all’incentivo, configurando una percezione indebita che impone, per principio generale di contabilità pubblica, la restituzione di quanto erogato sine titulo ;
7.3. Quanto sopra evidenziato appare sufficiente per spiegare sia perché l’operato del TO è del tutto coerente con i principi e le regole che disciplinano il suo potere di controllo, sia perché il Collegio non condivide quanto ritenuto da un gruppo di isolate pronunce del giudice d’appello (intervenute, peraltro, in una vicenda solo in parte simile a quella del presente giudizio) in ordine alla illegittimità di un’analoga richiesta documentale del GSE, avvenuta dopo l’originaria approvazione della VC, in assenza di una puntuale predeterminazione da parte del TO della documentazione che sarebbe stato necessario produrre in sede di controllo per dimostrare l’effettiva spettanza degli incentivi (Consiglio di Stato, IV, 28 settembre 2021, n. 6512, 6513, 6514, 6515 e 6516).
Non è superfluo rimarcare, peraltro, che nel caso di specie la necessità che la società ricorrente producesse la documentazione richiesta dal GSE era tanto più cogente se si considera che, come si è detto, in relazione alle pratiche oggetto del presente giudizio sono emerse incongruenze tali da delineare un quadro di generale inattendibilità della documentazione presentata dall’operatore economico.
8. Per tutte le ragioni sopra spiegate il ricorso è infondato e va respinto.
9. Le spese processuali – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del GSE nella misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL FA, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario
SE US, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE US | EL FA |
IL SEGRETARIO