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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/11/2025, n. 3561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3561 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 871/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 871/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 18.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
DELLA LIBERTÀ ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv. BRUNO ANNA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._3
S.MARIA DELLE GRAZIE 56/58 ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv.
AG AN (c.f.: ) e dell'Avv. CANOVA LUIGI C.F._4
( VIA SALVATORE GARGIULO 28 84086 ROCCAPIEMONTE, C.F._5 dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Usucapione.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 3 La domanda attorea di usucapione proposta nei confronti di va rigettata, CP_1
atteso che quest'ultimo alla stregua degli atti di causa (vedi sentenza allegata da entrambe le parti) è risultato non essere il titolare passivo del rapporto controverso.
Invero, in seguito alla pronuncia di annullamento della donazione dell'immobile oggetto della domanda di usucapione, il proprietario del suddetto immobile è tornato ad essere
[...]
(donante) e, dunque, è venuta meno la titolarità in capo a (odierno Per_1 CP_1
convenuto).
Pertanto, poiché l'usucapione va proposta nei confronti di chi sia proprietario dell'immobile al momento non solo della domanda ma anche della decisione, detta domanda va rigettata, in quanto proposta nei confronti di soggetto privo di titolarità passiva.
Invero, la questione del difetto di titolarità passiva del rapporto controverso attiene al merito della controversia e, pertanto, l'accertamento da parte del giudice del difetto di titolarità (come nel caso di specie) comporta una pronuncia di rigetto della domanda giudiziale.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che al momento della proposizione della domanda il convenuto risultava essere proprietario dell'immobile e che, soltanto, nel corso del giudizio
è sopravvenuta la pronuncia definitiva che ha annullato l'atto di donazione, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda di usucapione formulata nei confronti di;
CP_1
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 18/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
Pagina 2 di 3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 871/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 18.6.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
DELLA LIBERTÀ ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv. BRUNO ANNA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._3
S.MARIA DELLE GRAZIE 56/58 ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv.
AG AN (c.f.: ) e dell'Avv. CANOVA LUIGI C.F._4
( VIA SALVATORE GARGIULO 28 84086 ROCCAPIEMONTE, C.F._5 dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Usucapione.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 3 La domanda attorea di usucapione proposta nei confronti di va rigettata, CP_1
atteso che quest'ultimo alla stregua degli atti di causa (vedi sentenza allegata da entrambe le parti) è risultato non essere il titolare passivo del rapporto controverso.
Invero, in seguito alla pronuncia di annullamento della donazione dell'immobile oggetto della domanda di usucapione, il proprietario del suddetto immobile è tornato ad essere
[...]
(donante) e, dunque, è venuta meno la titolarità in capo a (odierno Per_1 CP_1
convenuto).
Pertanto, poiché l'usucapione va proposta nei confronti di chi sia proprietario dell'immobile al momento non solo della domanda ma anche della decisione, detta domanda va rigettata, in quanto proposta nei confronti di soggetto privo di titolarità passiva.
Invero, la questione del difetto di titolarità passiva del rapporto controverso attiene al merito della controversia e, pertanto, l'accertamento da parte del giudice del difetto di titolarità (come nel caso di specie) comporta una pronuncia di rigetto della domanda giudiziale.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che al momento della proposizione della domanda il convenuto risultava essere proprietario dell'immobile e che, soltanto, nel corso del giudizio
è sopravvenuta la pronuncia definitiva che ha annullato l'atto di donazione, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda di usucapione formulata nei confronti di;
CP_1
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 18/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
Pagina 2 di 3 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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