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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 23/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 834/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
SENTENZA ex art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Izzi Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 834/2024 V.G. promosso da:
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BRIENZA CINZIA, come da procura in atti;
e
(C.F.: ) nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. ANTONINO CERELLA, come da procura in atti;
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 12.12.2024, da intendersi interamente richiamate e trascritte;
il PM con nota del 16.9.2024 ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente le parti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 08.08.2007 nel Comune di Roccavivara (CB) e che dalla loro unione non sono nati figli, visto che i sopravvenuti contrasti hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, hanno avanzato domanda di separazione consensuale alle seguenti condizioni: “
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale di proprietà esclusiva del marito e censita nel NCEU al Fl. 7 p.lla 4613 sub. 11 resterà di proprietà dello stesso. Le parti hanno già concordemente diviso il mobilio ivi presente stabilendo che quello della cucina e della camera da letto spettano alla SI.ra , la quale provvederà al relativo CP_1 asporto a sue cura e spesa. La SI.ra si allontanerà dall'abitazione entro la data della CP_1 pronuncia del provvedimento di omologa.
3. Il SI. riconosce alla SI.ra , una tantum Pt_1 CP_1
e senza che ciò costituisca riconoscimento di alcun altro diritto al mantenimento e/o di ogni ulteriore
e diverso diritto, la somma di € 12.000,00. La predetta somma vale ad indennizzare la SI.ra CP_1 del proprio contributo alla ristrutturazione dell'immobile adibito a residenza famigliare. La predetta somma verrà corrisposta entro la data della fissanda udienza.
4. Con la corresponsione della suddetta somma le parti reciprocamente dichiarano di non aver null'altro a che pretendere l'una dall'altra per qualunque alcun altro diritto, ragione, azione, pretesa. ”.
L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, alla luce delle concordi allegazioni e della documentazione depositata, e non contrastano con i principi inderogabili di ordine pubblico e con le norme di legge.
pagina 2 di 3 Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio in Roccavivara (CB) il 08/08/2007, con atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune Atto n. 22 parte 2 Serie 2 Anno 2007;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
NULLLA sulle spese di lite.
Così è deciso in Vasto nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Si comunichi.
Il giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
SENTENZA ex art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Izzi Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 834/2024 V.G. promosso da:
(C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BRIENZA CINZIA, come da procura in atti;
e
(C.F.: ) nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. ANTONINO CERELLA, come da procura in atti;
OGGETTO: separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del 12.12.2024, da intendersi interamente richiamate e trascritte;
il PM con nota del 16.9.2024 ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente le parti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 08.08.2007 nel Comune di Roccavivara (CB) e che dalla loro unione non sono nati figli, visto che i sopravvenuti contrasti hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, hanno avanzato domanda di separazione consensuale alle seguenti condizioni: “
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale di proprietà esclusiva del marito e censita nel NCEU al Fl. 7 p.lla 4613 sub. 11 resterà di proprietà dello stesso. Le parti hanno già concordemente diviso il mobilio ivi presente stabilendo che quello della cucina e della camera da letto spettano alla SI.ra , la quale provvederà al relativo CP_1 asporto a sue cura e spesa. La SI.ra si allontanerà dall'abitazione entro la data della CP_1 pronuncia del provvedimento di omologa.
3. Il SI. riconosce alla SI.ra , una tantum Pt_1 CP_1
e senza che ciò costituisca riconoscimento di alcun altro diritto al mantenimento e/o di ogni ulteriore
e diverso diritto, la somma di € 12.000,00. La predetta somma vale ad indennizzare la SI.ra CP_1 del proprio contributo alla ristrutturazione dell'immobile adibito a residenza famigliare. La predetta somma verrà corrisposta entro la data della fissanda udienza.
4. Con la corresponsione della suddetta somma le parti reciprocamente dichiarano di non aver null'altro a che pretendere l'una dall'altra per qualunque alcun altro diritto, ragione, azione, pretesa. ”.
L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, alla luce delle concordi allegazioni e della documentazione depositata, e non contrastano con i principi inderogabili di ordine pubblico e con le norme di legge.
pagina 2 di 3 Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio in Roccavivara (CB) il 08/08/2007, con atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune Atto n. 22 parte 2 Serie 2 Anno 2007;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
NULLLA sulle spese di lite.
Così è deciso in Vasto nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Si comunichi.
Il giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
pagina 3 di 3