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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1814/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1814/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACRONZIO _1 P.IVA_1 FABRIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RICCITELLI, 11 64100 TERAMOpresso il difensore avv. ACRONZIO FABRIZIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AUCONE CP_1 C.F._1 GIOVANNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LISBONA 11 00198 ROMApresso il difensore avv. AUCONE GIOVANNA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare la _1 concorrente responsabilità di architetto e ingegner ai CP_1 CP_1 Controparte_2 sensi dell' articolo 1669 codice civile nella causazione delle lesioni riscontrate nel fabbricato di quattro piani fuori terra e un piano seminterrato in Teramo sito in località Sant'Atto all'interno della zona servizi del nucleo industriale della provincia di Teramo di proprietà della società attrice, accertati nel corso della consulenza tecnica di ufficio dell'ingegner espletata nel corso di Persona_1 accertamento tecnico preventivo, contro costruttore, progettista esecutivo e direttore dei lavori, e collaudatore delle opere di cemento armato, quantificati nella misura di € 1.688.404,81. In corso di causa si sono avute le transazioni con l'Ing. e quindi la causa qui prosegue CP_2 CP_2 nei soli confronti dell'arch. i è costituito il collaudatore delle opere di cemento armato CP_1 architetto affermando di essere stato nominato dall'attrice collaudatore statico del CP_1 fabbricato,ha verificato le strutture costruite della ditta appaltatrice basandosi sul progetto strutturale,saggiando anche la validità del materiale utilizzato per la realizzazione dell'opera, eseguito le prove sclerometriche sui campioni di calcestruzzo e sulle barre d'acciaio nonché le verifiche dimensionali, da cui risultava che la costruzione rispettava il progetto, salvo irrilevanti variazioni che apparivano del tutto ininfluenti in sede di collaudo. Collaudo avvenuto nell'anno 2004, dopo di che l'architetto non ha avuto più contatti con la ditta attrice. Nega di aver provocato alcun danno nella sua veste di collaudatore statico. I documenti furono a lui forniti da per il tramite della _1 direzione lavori.Invoca la decadenza dall'azione, la indeterminatezza della stessa e l'inopponibilità dell'articolo 1669 Codice civile nei confronti del collaudatore statico dell'opera.La sua figura è del tutto differente ed esterna al contratto di appalto. La domanda è infondata perché egli ha svolto la propria opera in modo corretto.l'attività di collaudo comporta un'obbligazione di mezzi e non di risultato.Manca la prova del danno subito, del nesso di causalità tra condotta del professionista e danno,
e che il professionista abbia agito con dolo o colpa grave. Non vi è prova del nesso di causalità tra vizi riscontrati ed opera dell'architetto Contesta le risultanze della CTU che non ha tenuto CP_1 nel dovuto conto l'insorgenza eccezionale del terremoto. La legislazione in vigore nel 2004 era ben diversa dalla legislazione attuale. Il progetto strutturale fu approvato dal genio civile e ritenuto conforme alla legislazione allora in vigore.Le varianti minime taciute dal collaudatore non si pongono in nesso di causalità con le fessurazioni per cui è causa. La lesione da ritiro non ha nulla a che fare con le proprietà di resistenza e deformabilità della struttura.Il progetto era assolutamente conforme in termini di elasticità alla normativa di riferimento. Erra il CTU nel definire l'opera non collaudabile perché non viola alcuna delle norme all'epoca vigenti. Il CTU ha sovradimensionato i danni e nega solidarietà con appaltatore e direttore dei lavori. Il direttore dei lavori si costituisce impugnando e contestando la domanda attrice. Non risulta citato il geologo specificamente Controparte_3 responsabile del disastro avverato.l'azione non è ai sensi dell'articolo 1667 Codice civile e quindi non possono essere prese in considerazione le difformità tra opere realizzate e progetto. Invoca decadenza e prescrizione. non può più far valere la responsabilità del costruttore e delle altre persone _1 che hanno collaborato alla costruzione, sia nella fase progettuale che esecutiva, tenuto conto del tempo trascorso dalla prima manifestazione del fenomeno lesivo che si può collocare temporalmente con l'evento sismico del 2009. La stessa attrice ammette che una lesione importante era comparsa nel 2009 in corrispondenza di una trave nel vano scala e a breve distanza di tempo si erano manifestate numerose altre lesioni in altre parti dell'edificio. Gli interventi riparativi non sono stati risolutivi: invoca concorso di colpa nell'aggravamento del danno. Contesta l'esistenza di vizi e mancanze nella progettazione e realizzazione dell'opera. Il fabbricato ha avuto il certificato di agibilità il 20 ottobre
2006. Le opere strutturali furono compiute il 17 dicembre 2003. Nessuna contestazione può essere mossa ai tecnici che hanno ritenuto opportuno aggiungere alcune lavorazioni non per ovviare ad errori in precedenza commessi ma soltanto per rendere più sicura la costruzione. L'esigenza di realizzare dei pagina 2 di 6 pali sul corpo di fabbrica interrato, limitatamente al lato controterra, non derivava affatto dalla errata valutazione delle caratteristiche geotecniche del terreno, bensì per rendere maggiormente sicure le scarpate e per poter permettere una lavorazione migliore e comunque sicura. Le modifiche apportate concordate con la committente e regolarmente contabilizzate non hanno dato luogo a cambiamenti essenziali, in quanto non hanno riguardato l'edificio principale;
si contesta perché non veritiera l'affermazione contenuta nello scritto avversario inerente le caratteristiche del terreno, che risulterebbe ad elevato rischio idrologico in quanto adiacente ad un'area interessata da dissesti con alta possibilità di riattivazione e classificata pericolosità elevata;
le caratteristiche del terreno non è vero che non consentissero alcun intervento edificatorio. il richiamo riguarda la normativa relativa al piano per l'assetto idrogeologico in forza della quale un'area posta nelle vicinanze di quella sulla quale insiste l'immobile per cui è causa risulta sottoposta a vincolo di inedificabilità; tale normativa trova attuazione per le costruzioni successive al 7 febbraio 2005, e comunque non riguarda l'area sulla quale ha realizzato l'immobile. Del tutto irrilevante ed ultroneo il richiamo alla normativa _1 antisismica ed in particolare al decreto ministeriale 16 gennaio 2008. E di tutta evidenza che l'immobile oggetto del giudizio potrebbe non essere rispondente alla vigente normativa, in quanto entrata in vigore in epoca successiva alla sua ultimazione, ma questo non implica automaticamente una pericolosità o il rischio di crolli, Anche perché lo stesso risulta realizzato in conformità delle prescrizioni vigenti all'epoca di esecuzione dei lavori;
del pari destituita di fondamento l'affermazione avversaria riguardante la mancata realizzazione di travi sul lato corto della costruzione;
tali opere furono eseguite, e l'esistenza delle travi potrà essere accertata anche attraverso metodi invasivi. Le indagini eseguite dai consulenti di non soltanto non sono state svolte nel contraddittorio _1 delle parti, ma non contengono neppure l'indicazione delle sigle degli strumenti utilizzati, al fine di poter valutare la precisione dei risultati ottenuti, sulla cui attendibilità nutrono dubbi anche gli estensori della perizia, i quali si sono riservati di formulare valutazione definitive anche ai fini di eventuali concause non appena completate le attività di monitoraggio del terreno. Sul terreno contiguo confartigianato negli anni 2007 2008 ha eseguito un intervento edilizio, peraltro mai completato in quanto effettuato in violazione del vincolo di inedificabilità stabilito dal piano per l'assetto idrogeologico;
la costruzione che si voleva realizzare ha comportato opere di sbancamento di una certa importanza, le quali hanno originato un fenomeno franoso che ha coinvolto varie proprietà limitrofe tra le quali anche quella appartenente ad;
tale circostanza è perfettamente nota ad _1
, avendo la stessa promosso causa nei confronti di al fine di ottenere il _1 Controparte_4 risarcimento dei danni subiti dalla recinzione dell'immobile oggetto del presente giudizio;
per quanto concerne la consulenza tecnica svolta nel giudizio di istruzione preventiva l'ingegnere ribadisce le contestazioni svolte dal proprio consulente di parte alle quali si riporta. il mancato deposito del progetto in variante al genio civile non significa affatto che l'opera non sia stata eseguita a regola d'arte e neppure che la stessa sia difforme alle disposizioni di legge per quanto riguarda le norme sismiche. la non completezza della documentazione depositata presso il genio civile non rileva sulle caratteristiche tecniche dell'immobile e sulla sua rispondenza alla normativa vigente all'epoca in cui è stato realizzato, per il cui accertamento sono state omesse da parte del consulente tecnico incaricato le necessarie indagini. le lesioni riguardano le tamponature e non le strutture portanti. con gli ultimi eventi sismici del 2016 e 2017 l'immobile di proprietà di è stato seriamente danneggiato, tanto _1 da rendere necessario un provvedimento di inagibilità da parte del . il consulente Controparte_5 non ha svolto alcuna indagine sui danni della struttura portante causati dal terremoto del 2009. L'ingegnere potrà essere chiamato a rispondere unicamente dei danni riconducibili alla propria prestazione professionale, non essendo ravvisabile nella fattispecie in esame una responsabilità concorsuale, tenuto conto delle diverse competenze specialistiche dei professionisti coinvolti nella vicenda. Chiede di tenere conto delle agevolazioni previste dalla legge per la ricostruzione nella quantificazione dei danni. Il costruttore si costituisce dichiarandosi estraneo alla responsabilità per aver eseguito le direttive del progettista e direttore dei lavori e non è responsabile per il collaudo dell'opera.
pagina 3 di 6 Invoca decadenza prescrizione e responsabilità del geologo. Nessun inadempimento e violazione può essere imputato all'impresa.Contesta la quantificazione del danno e fa presente che il progetto viziato fu consegnato all'impresa dalla stessa committente.in subordine chiede di valutare i diversi gradi di responsabilità nel concorso. Condotta istruttoria con consulenza tecnica, con incarico allo stesso consulente tecnico dell'accertamento tecnico preventivo, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico. ( Cassazione 29251/24); per cui in astratto non vi sono motivi, ove ritenuta la responsabilità per rovina e crollo dell'edificio, per non poter chiamare anche chiunque ne sia responsabile, a qualsiasi titolo, avendo collaborato alla realizzazione dell'opera. La consulenza tecnica in atti ha permesso di appurare che il fabbricato presenta lesioni dovute alla eccessiva elasticità della struttura del fabbricato;
il fabbricato non è rispondente al progetto depositato;
l'opera non è stata realizzata a regola d'arte; ciò incide sulla tenuta statica dell'edificio che ne risulta diminuita;
la struttura dovrà essere oggetto di un progetto di eliminazione dei vizi a carattere strutturale, e l'opera come realizzata non era adeguata nemmeno a quanto previsto dalle norme in vigore nel periodo di progettazione e realizzazione. Quanto realizzato della ditta esecutrice non è tecnicamente congruo rispetto alle disposizioni di legge per quanto riguarda le norme sismiche. Il direttore dei lavori non ha impartito le necessarie prescrizioni costruttive all'impresa e l'impresa non ha rispettato il progetto approvato e non lo ha realizzato a regola d'arte.Le travi portanti a spessore di solaio, ora non più consentite, all'epoca della progettazione erano fortemente sconsigliate in zona sismica di seconda categoria. I pali a sostegno non sono previsti nel progetto depositato e le travi non portanti hanno una resistenza alle sollecitazioni molto inferiore a quella che avrebbero avuto se fossero state realizzate dell'altezza conforme al progetto. Il muro di sostegno è difforme rispetto al progetto depositato al genio civile per dimensioni e presenza di travi di collegamento. Le difformità sono di carattere sostanziale, indeboliscono la struttura che quindi non è stata realizzata o regola d'arte. Quanto realizzato non è tecnicamente congruo.l'edificio è adeguato per le parti realizzate su travi rovesce nei due sensi perché là le fondazioni sono realizzate in profondità rispetto al piano di campagna mentre la non adeguata parte a nord ha le fondazioni a livello del primo solaio della parte del fabbricato posto a sud;
contro le regole del buon costruire che impongono in terreni sismici e argillosi di realizzare le fondazioni un edificio tutte allo stesso livello. Lo studio geologico e geotecnico sulla base del quale fu progettata la costruzione era adeguata e ben comunicò al progettista le caratteristiche del terreno e le sue capacità portanti. L'intervento per sanare i danni costerà 1600000 euro oltre IVA e spese. Non ha influito sui danni delle fondazioni il segnalato nelle comparse profondo scavo di sbancamento sul lato ovest del fabbricato che si trova a quota più alta della quota di imposta delle fondazioni del fabbricato assindustria. Le lesioni non sono state causate da alterazioni postume della struttura a seguito di inserimento mal realizzato di impianti e non ci sono state modifiche sostanziali di tramezzature o di locali e loro destinazioni tali da provocare danni strutturali. Non essendo stato effettuato il deposito al genio civile delle modifiche strutturali sostanziali effettuate al progetto depositato il 25 gennaio 2002 lo stesso non è rispondente alle norme vigenti all'epoca. E quindi non poteva essere collaudato in quanto le modifiche apportate all' edificio rispetto al progetto sono di carattere rilevante sia per differenti dimensioni che per opere strutturali effettuate in assenza di deposito di variante. I pali sono stati realizzati in assenza di un progetto di variante e le lesioni continuano a formarsi ed ad aumentare di dimensioni.La struttura in fase di progettazione è stata sottodimensionata sia per la dimensione delle travi portanti che dei pilastri, date le lunghezze delle luci sottese dai solai che il progettista ha previsto pagina 4 di 6 in progetto. Fosse stata ben progettata non avrebbe riportato forse nessun danno dal sisma, dal cui epicentro dista 52 chilometri. Ia parecchi punti la struttura non era stata verificata.il realizzato difforme dal progetto non era collaudabile. L'impresa non è personalmente responsabile della presentazione di un progetto di variante e nemmeno del collando dell'opera. L'operato del geologo fu pienamente rispondente alle norme in vigore all'epoca della progettazione dell'edificio.Come detto, nella presente causa viene solo all'esame l'opera del collaudatore, essendo state le altre posizioni definite. Per la diversa sistemazione ora giuridica del bene, venduto dal 2020, va premesso che, come a suo tempo affermato da Cassazione, 15760/23, In presenza di un'azione di risarcimento dei danni nei confronti del venditore-costruttore, exarticoli 1669 e 2058 del codice civile, il danno riconosciuto al compratore - committente per l'eliminazione dei difetti di costruzione dell'immobile comporta un'obbligazione risarcitoria per equivalente finalizzata al totale ripristino dello stesso e consente la condanna del venditore - appaltatore alla eliminazione diretta dei vizi della costruzione. L'apprezzamento circa l'adeguatezza delle opere da disporre a tal fine è riservato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato, senza che perciò incorra nella violazione dell'articolo 112 del cpc o dell'articolo 345 del cpc il giudice di appello che condanni il venditore-costruttore alla esecuzione di opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e ai ripristinare il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità dell'immobile diverse da quelle disposte dal giudice di primo grado o richieste dall'appellante in luogo di quelle.
La sentenza delle Sezioni Unite 2951/2016, invocata da a sostegno del permanere della _1 propria legittimità attiva, a fronte della vendita del bene, e del contributo di cui ha beneficiato l'acquirente per la ristrutturazione del bene, considera il risarcimento sulla base di un concetto astratto dell'azione, e ha deciso su un bene crollato ( per cui il danno si era effettivamente concretizzato in capo a chi all'epoca ne era proprietario, avendo il successivo acquirente acquistato un bene già crollato , e avendo quindi beneficiato di una sostanziale riduzione del valore del bene stesso ) ed ha quindi affermato che il danno risarcibile riguarda esclusivamente il proprietario attuale del bene pregiudicato dal terzo, e non si estende a soggetti che, in un tempo successivo, abbiano acquistato il bene, avendo il fatto dannoso interamente esaurito la propria vis lesiva nei confronti dei precedenti titolari danti causa. In effetti, a parte le considerazioni che riguardano il carattere non ambulatorio del credito risarcitorio, il danno si sarebbe consumato per intero nella sfera giuridica dell'alienante, mentre il compratore avrebbe acquistato un bene già svalutato, in ragione della diminuzione di valore procurata dal fatto illecito pregresso. Pertanto, all'acquirente potranno essere semmai riconosciuti i comuni rimedi in tema di compravendita, ma non la predetta azione di risarcimento dei danni nei confronti del terzo (sempre che quest'ultima non sia stato oggetto di uno specifico atto di cessione) . Nel caso di specie però siamo a fronte di un bene completamente ristrutturato, a spese della per cui non sono più visibili quei CP_6 danni che hanno costituito la causa petendi dell'azione; questo è acquisito al processo, perché affermato dal Ctu;
ora che siano stati effettuati interventi diversi poco importa, attesa la sostanziale equivalenza tra condanna in forma specifica e condanna per il risarcimento del danno. Trattandosi quindi di un bene completamente ristrutturato ed ormai privo di difetti, al limite potrebbe il danno commisurarsi nella differenza di prezzo che avrebbe lucrato dal se il bene fosse _1 CP_7 stato integro, detratto il contributo alla ristrutturazione e parzialmente defalcato dalle somme ricevute in sede di transazione da società e direttore dei lavori. Ove fosse stata adeguata la richiesta di rimettere in istruttoria a tale nuova realtà, avrebbe anche potuto essere accolta;
ma qui, alla trasformazione della situazione, pur volendo considerare ancora in capo a la astratta titolarità del diritto al _1 risarcimento, questo dovrà comunque atteggiarsi alla somma necessaria per rendere l'immobile a regola d'arte, o alla condanna in forma specifica, se l'immobile fosse ancora nel patrimonio di;
ora nel differenziale tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito, e questo _1
non lo comunica, e né chiede di provarlo ( essendo argomentazione da contrapporre ad _1 argomentazione nuova del convenuto, sarebbe stato ammissibile). Ne consegue pertanto che allo stato degli atti non vi è alcuna prova concreta di un danno patito da residuo rispetto alla mutata _1
pagina 5 di 6 situazione in fatto e giuridica della situazione. Ne consegue pertanto che non può ancora _1 far valutare il danno come se fosse ancora il proprietario del bene, ma avrebbe comunque dovuto modificare la domanda per renderla consentanea rispetto alla attuale lesione del proprio patrimonio patita;
il che non ha fatto, ragionando ancora in termini di somme necessarie alla ristrutturazione secondo le opere indicate in sede di ATP;
parametro, come si è visto, non più attuale per quantificare l'effettivo danno, se sussistente, che ancora permane in capo ad;
tenendo anche conto che, _1 secondo quanto affermato dal CTU, ora i difetti strutturali sarebbero stati emendati;
irrilevante però rispetto al danno concreto che dalla vicenda avrebbe potuto patire , che è quello indicato _1 dalla sentenza a Sezioni Unite invocata dall'attrice, che però non si è atteggiata in concreto secondo i dettami imposti da questa, come interpretati dalla migliore dottrina. Ne consegue che la domanda va respinta;
la particolarità della fattispecie impone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge la domanda;
spese compensate, spese di ctu poste a carico per il 75% di e per il _1 residuo a . CP_1
Teramo 25 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1814/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACRONZIO _1 P.IVA_1 FABRIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RICCITELLI, 11 64100 TERAMOpresso il difensore avv. ACRONZIO FABRIZIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AUCONE CP_1 C.F._1 GIOVANNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LISBONA 11 00198 ROMApresso il difensore avv. AUCONE GIOVANNA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare la _1 concorrente responsabilità di architetto e ingegner ai CP_1 CP_1 Controparte_2 sensi dell' articolo 1669 codice civile nella causazione delle lesioni riscontrate nel fabbricato di quattro piani fuori terra e un piano seminterrato in Teramo sito in località Sant'Atto all'interno della zona servizi del nucleo industriale della provincia di Teramo di proprietà della società attrice, accertati nel corso della consulenza tecnica di ufficio dell'ingegner espletata nel corso di Persona_1 accertamento tecnico preventivo, contro costruttore, progettista esecutivo e direttore dei lavori, e collaudatore delle opere di cemento armato, quantificati nella misura di € 1.688.404,81. In corso di causa si sono avute le transazioni con l'Ing. e quindi la causa qui prosegue CP_2 CP_2 nei soli confronti dell'arch. i è costituito il collaudatore delle opere di cemento armato CP_1 architetto affermando di essere stato nominato dall'attrice collaudatore statico del CP_1 fabbricato,ha verificato le strutture costruite della ditta appaltatrice basandosi sul progetto strutturale,saggiando anche la validità del materiale utilizzato per la realizzazione dell'opera, eseguito le prove sclerometriche sui campioni di calcestruzzo e sulle barre d'acciaio nonché le verifiche dimensionali, da cui risultava che la costruzione rispettava il progetto, salvo irrilevanti variazioni che apparivano del tutto ininfluenti in sede di collaudo. Collaudo avvenuto nell'anno 2004, dopo di che l'architetto non ha avuto più contatti con la ditta attrice. Nega di aver provocato alcun danno nella sua veste di collaudatore statico. I documenti furono a lui forniti da per il tramite della _1 direzione lavori.Invoca la decadenza dall'azione, la indeterminatezza della stessa e l'inopponibilità dell'articolo 1669 Codice civile nei confronti del collaudatore statico dell'opera.La sua figura è del tutto differente ed esterna al contratto di appalto. La domanda è infondata perché egli ha svolto la propria opera in modo corretto.l'attività di collaudo comporta un'obbligazione di mezzi e non di risultato.Manca la prova del danno subito, del nesso di causalità tra condotta del professionista e danno,
e che il professionista abbia agito con dolo o colpa grave. Non vi è prova del nesso di causalità tra vizi riscontrati ed opera dell'architetto Contesta le risultanze della CTU che non ha tenuto CP_1 nel dovuto conto l'insorgenza eccezionale del terremoto. La legislazione in vigore nel 2004 era ben diversa dalla legislazione attuale. Il progetto strutturale fu approvato dal genio civile e ritenuto conforme alla legislazione allora in vigore.Le varianti minime taciute dal collaudatore non si pongono in nesso di causalità con le fessurazioni per cui è causa. La lesione da ritiro non ha nulla a che fare con le proprietà di resistenza e deformabilità della struttura.Il progetto era assolutamente conforme in termini di elasticità alla normativa di riferimento. Erra il CTU nel definire l'opera non collaudabile perché non viola alcuna delle norme all'epoca vigenti. Il CTU ha sovradimensionato i danni e nega solidarietà con appaltatore e direttore dei lavori. Il direttore dei lavori si costituisce impugnando e contestando la domanda attrice. Non risulta citato il geologo specificamente Controparte_3 responsabile del disastro avverato.l'azione non è ai sensi dell'articolo 1667 Codice civile e quindi non possono essere prese in considerazione le difformità tra opere realizzate e progetto. Invoca decadenza e prescrizione. non può più far valere la responsabilità del costruttore e delle altre persone _1 che hanno collaborato alla costruzione, sia nella fase progettuale che esecutiva, tenuto conto del tempo trascorso dalla prima manifestazione del fenomeno lesivo che si può collocare temporalmente con l'evento sismico del 2009. La stessa attrice ammette che una lesione importante era comparsa nel 2009 in corrispondenza di una trave nel vano scala e a breve distanza di tempo si erano manifestate numerose altre lesioni in altre parti dell'edificio. Gli interventi riparativi non sono stati risolutivi: invoca concorso di colpa nell'aggravamento del danno. Contesta l'esistenza di vizi e mancanze nella progettazione e realizzazione dell'opera. Il fabbricato ha avuto il certificato di agibilità il 20 ottobre
2006. Le opere strutturali furono compiute il 17 dicembre 2003. Nessuna contestazione può essere mossa ai tecnici che hanno ritenuto opportuno aggiungere alcune lavorazioni non per ovviare ad errori in precedenza commessi ma soltanto per rendere più sicura la costruzione. L'esigenza di realizzare dei pagina 2 di 6 pali sul corpo di fabbrica interrato, limitatamente al lato controterra, non derivava affatto dalla errata valutazione delle caratteristiche geotecniche del terreno, bensì per rendere maggiormente sicure le scarpate e per poter permettere una lavorazione migliore e comunque sicura. Le modifiche apportate concordate con la committente e regolarmente contabilizzate non hanno dato luogo a cambiamenti essenziali, in quanto non hanno riguardato l'edificio principale;
si contesta perché non veritiera l'affermazione contenuta nello scritto avversario inerente le caratteristiche del terreno, che risulterebbe ad elevato rischio idrologico in quanto adiacente ad un'area interessata da dissesti con alta possibilità di riattivazione e classificata pericolosità elevata;
le caratteristiche del terreno non è vero che non consentissero alcun intervento edificatorio. il richiamo riguarda la normativa relativa al piano per l'assetto idrogeologico in forza della quale un'area posta nelle vicinanze di quella sulla quale insiste l'immobile per cui è causa risulta sottoposta a vincolo di inedificabilità; tale normativa trova attuazione per le costruzioni successive al 7 febbraio 2005, e comunque non riguarda l'area sulla quale ha realizzato l'immobile. Del tutto irrilevante ed ultroneo il richiamo alla normativa _1 antisismica ed in particolare al decreto ministeriale 16 gennaio 2008. E di tutta evidenza che l'immobile oggetto del giudizio potrebbe non essere rispondente alla vigente normativa, in quanto entrata in vigore in epoca successiva alla sua ultimazione, ma questo non implica automaticamente una pericolosità o il rischio di crolli, Anche perché lo stesso risulta realizzato in conformità delle prescrizioni vigenti all'epoca di esecuzione dei lavori;
del pari destituita di fondamento l'affermazione avversaria riguardante la mancata realizzazione di travi sul lato corto della costruzione;
tali opere furono eseguite, e l'esistenza delle travi potrà essere accertata anche attraverso metodi invasivi. Le indagini eseguite dai consulenti di non soltanto non sono state svolte nel contraddittorio _1 delle parti, ma non contengono neppure l'indicazione delle sigle degli strumenti utilizzati, al fine di poter valutare la precisione dei risultati ottenuti, sulla cui attendibilità nutrono dubbi anche gli estensori della perizia, i quali si sono riservati di formulare valutazione definitive anche ai fini di eventuali concause non appena completate le attività di monitoraggio del terreno. Sul terreno contiguo confartigianato negli anni 2007 2008 ha eseguito un intervento edilizio, peraltro mai completato in quanto effettuato in violazione del vincolo di inedificabilità stabilito dal piano per l'assetto idrogeologico;
la costruzione che si voleva realizzare ha comportato opere di sbancamento di una certa importanza, le quali hanno originato un fenomeno franoso che ha coinvolto varie proprietà limitrofe tra le quali anche quella appartenente ad;
tale circostanza è perfettamente nota ad _1
, avendo la stessa promosso causa nei confronti di al fine di ottenere il _1 Controparte_4 risarcimento dei danni subiti dalla recinzione dell'immobile oggetto del presente giudizio;
per quanto concerne la consulenza tecnica svolta nel giudizio di istruzione preventiva l'ingegnere ribadisce le contestazioni svolte dal proprio consulente di parte alle quali si riporta. il mancato deposito del progetto in variante al genio civile non significa affatto che l'opera non sia stata eseguita a regola d'arte e neppure che la stessa sia difforme alle disposizioni di legge per quanto riguarda le norme sismiche. la non completezza della documentazione depositata presso il genio civile non rileva sulle caratteristiche tecniche dell'immobile e sulla sua rispondenza alla normativa vigente all'epoca in cui è stato realizzato, per il cui accertamento sono state omesse da parte del consulente tecnico incaricato le necessarie indagini. le lesioni riguardano le tamponature e non le strutture portanti. con gli ultimi eventi sismici del 2016 e 2017 l'immobile di proprietà di è stato seriamente danneggiato, tanto _1 da rendere necessario un provvedimento di inagibilità da parte del . il consulente Controparte_5 non ha svolto alcuna indagine sui danni della struttura portante causati dal terremoto del 2009. L'ingegnere potrà essere chiamato a rispondere unicamente dei danni riconducibili alla propria prestazione professionale, non essendo ravvisabile nella fattispecie in esame una responsabilità concorsuale, tenuto conto delle diverse competenze specialistiche dei professionisti coinvolti nella vicenda. Chiede di tenere conto delle agevolazioni previste dalla legge per la ricostruzione nella quantificazione dei danni. Il costruttore si costituisce dichiarandosi estraneo alla responsabilità per aver eseguito le direttive del progettista e direttore dei lavori e non è responsabile per il collaudo dell'opera.
pagina 3 di 6 Invoca decadenza prescrizione e responsabilità del geologo. Nessun inadempimento e violazione può essere imputato all'impresa.Contesta la quantificazione del danno e fa presente che il progetto viziato fu consegnato all'impresa dalla stessa committente.in subordine chiede di valutare i diversi gradi di responsabilità nel concorso. Condotta istruttoria con consulenza tecnica, con incarico allo stesso consulente tecnico dell'accertamento tecnico preventivo, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico. ( Cassazione 29251/24); per cui in astratto non vi sono motivi, ove ritenuta la responsabilità per rovina e crollo dell'edificio, per non poter chiamare anche chiunque ne sia responsabile, a qualsiasi titolo, avendo collaborato alla realizzazione dell'opera. La consulenza tecnica in atti ha permesso di appurare che il fabbricato presenta lesioni dovute alla eccessiva elasticità della struttura del fabbricato;
il fabbricato non è rispondente al progetto depositato;
l'opera non è stata realizzata a regola d'arte; ciò incide sulla tenuta statica dell'edificio che ne risulta diminuita;
la struttura dovrà essere oggetto di un progetto di eliminazione dei vizi a carattere strutturale, e l'opera come realizzata non era adeguata nemmeno a quanto previsto dalle norme in vigore nel periodo di progettazione e realizzazione. Quanto realizzato della ditta esecutrice non è tecnicamente congruo rispetto alle disposizioni di legge per quanto riguarda le norme sismiche. Il direttore dei lavori non ha impartito le necessarie prescrizioni costruttive all'impresa e l'impresa non ha rispettato il progetto approvato e non lo ha realizzato a regola d'arte.Le travi portanti a spessore di solaio, ora non più consentite, all'epoca della progettazione erano fortemente sconsigliate in zona sismica di seconda categoria. I pali a sostegno non sono previsti nel progetto depositato e le travi non portanti hanno una resistenza alle sollecitazioni molto inferiore a quella che avrebbero avuto se fossero state realizzate dell'altezza conforme al progetto. Il muro di sostegno è difforme rispetto al progetto depositato al genio civile per dimensioni e presenza di travi di collegamento. Le difformità sono di carattere sostanziale, indeboliscono la struttura che quindi non è stata realizzata o regola d'arte. Quanto realizzato non è tecnicamente congruo.l'edificio è adeguato per le parti realizzate su travi rovesce nei due sensi perché là le fondazioni sono realizzate in profondità rispetto al piano di campagna mentre la non adeguata parte a nord ha le fondazioni a livello del primo solaio della parte del fabbricato posto a sud;
contro le regole del buon costruire che impongono in terreni sismici e argillosi di realizzare le fondazioni un edificio tutte allo stesso livello. Lo studio geologico e geotecnico sulla base del quale fu progettata la costruzione era adeguata e ben comunicò al progettista le caratteristiche del terreno e le sue capacità portanti. L'intervento per sanare i danni costerà 1600000 euro oltre IVA e spese. Non ha influito sui danni delle fondazioni il segnalato nelle comparse profondo scavo di sbancamento sul lato ovest del fabbricato che si trova a quota più alta della quota di imposta delle fondazioni del fabbricato assindustria. Le lesioni non sono state causate da alterazioni postume della struttura a seguito di inserimento mal realizzato di impianti e non ci sono state modifiche sostanziali di tramezzature o di locali e loro destinazioni tali da provocare danni strutturali. Non essendo stato effettuato il deposito al genio civile delle modifiche strutturali sostanziali effettuate al progetto depositato il 25 gennaio 2002 lo stesso non è rispondente alle norme vigenti all'epoca. E quindi non poteva essere collaudato in quanto le modifiche apportate all' edificio rispetto al progetto sono di carattere rilevante sia per differenti dimensioni che per opere strutturali effettuate in assenza di deposito di variante. I pali sono stati realizzati in assenza di un progetto di variante e le lesioni continuano a formarsi ed ad aumentare di dimensioni.La struttura in fase di progettazione è stata sottodimensionata sia per la dimensione delle travi portanti che dei pilastri, date le lunghezze delle luci sottese dai solai che il progettista ha previsto pagina 4 di 6 in progetto. Fosse stata ben progettata non avrebbe riportato forse nessun danno dal sisma, dal cui epicentro dista 52 chilometri. Ia parecchi punti la struttura non era stata verificata.il realizzato difforme dal progetto non era collaudabile. L'impresa non è personalmente responsabile della presentazione di un progetto di variante e nemmeno del collando dell'opera. L'operato del geologo fu pienamente rispondente alle norme in vigore all'epoca della progettazione dell'edificio.Come detto, nella presente causa viene solo all'esame l'opera del collaudatore, essendo state le altre posizioni definite. Per la diversa sistemazione ora giuridica del bene, venduto dal 2020, va premesso che, come a suo tempo affermato da Cassazione, 15760/23, In presenza di un'azione di risarcimento dei danni nei confronti del venditore-costruttore, exarticoli 1669 e 2058 del codice civile, il danno riconosciuto al compratore - committente per l'eliminazione dei difetti di costruzione dell'immobile comporta un'obbligazione risarcitoria per equivalente finalizzata al totale ripristino dello stesso e consente la condanna del venditore - appaltatore alla eliminazione diretta dei vizi della costruzione. L'apprezzamento circa l'adeguatezza delle opere da disporre a tal fine è riservato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato, senza che perciò incorra nella violazione dell'articolo 112 del cpc o dell'articolo 345 del cpc il giudice di appello che condanni il venditore-costruttore alla esecuzione di opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e ai ripristinare il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità dell'immobile diverse da quelle disposte dal giudice di primo grado o richieste dall'appellante in luogo di quelle.
La sentenza delle Sezioni Unite 2951/2016, invocata da a sostegno del permanere della _1 propria legittimità attiva, a fronte della vendita del bene, e del contributo di cui ha beneficiato l'acquirente per la ristrutturazione del bene, considera il risarcimento sulla base di un concetto astratto dell'azione, e ha deciso su un bene crollato ( per cui il danno si era effettivamente concretizzato in capo a chi all'epoca ne era proprietario, avendo il successivo acquirente acquistato un bene già crollato , e avendo quindi beneficiato di una sostanziale riduzione del valore del bene stesso ) ed ha quindi affermato che il danno risarcibile riguarda esclusivamente il proprietario attuale del bene pregiudicato dal terzo, e non si estende a soggetti che, in un tempo successivo, abbiano acquistato il bene, avendo il fatto dannoso interamente esaurito la propria vis lesiva nei confronti dei precedenti titolari danti causa. In effetti, a parte le considerazioni che riguardano il carattere non ambulatorio del credito risarcitorio, il danno si sarebbe consumato per intero nella sfera giuridica dell'alienante, mentre il compratore avrebbe acquistato un bene già svalutato, in ragione della diminuzione di valore procurata dal fatto illecito pregresso. Pertanto, all'acquirente potranno essere semmai riconosciuti i comuni rimedi in tema di compravendita, ma non la predetta azione di risarcimento dei danni nei confronti del terzo (sempre che quest'ultima non sia stato oggetto di uno specifico atto di cessione) . Nel caso di specie però siamo a fronte di un bene completamente ristrutturato, a spese della per cui non sono più visibili quei CP_6 danni che hanno costituito la causa petendi dell'azione; questo è acquisito al processo, perché affermato dal Ctu;
ora che siano stati effettuati interventi diversi poco importa, attesa la sostanziale equivalenza tra condanna in forma specifica e condanna per il risarcimento del danno. Trattandosi quindi di un bene completamente ristrutturato ed ormai privo di difetti, al limite potrebbe il danno commisurarsi nella differenza di prezzo che avrebbe lucrato dal se il bene fosse _1 CP_7 stato integro, detratto il contributo alla ristrutturazione e parzialmente defalcato dalle somme ricevute in sede di transazione da società e direttore dei lavori. Ove fosse stata adeguata la richiesta di rimettere in istruttoria a tale nuova realtà, avrebbe anche potuto essere accolta;
ma qui, alla trasformazione della situazione, pur volendo considerare ancora in capo a la astratta titolarità del diritto al _1 risarcimento, questo dovrà comunque atteggiarsi alla somma necessaria per rendere l'immobile a regola d'arte, o alla condanna in forma specifica, se l'immobile fosse ancora nel patrimonio di;
ora nel differenziale tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito, e questo _1
non lo comunica, e né chiede di provarlo ( essendo argomentazione da contrapporre ad _1 argomentazione nuova del convenuto, sarebbe stato ammissibile). Ne consegue pertanto che allo stato degli atti non vi è alcuna prova concreta di un danno patito da residuo rispetto alla mutata _1
pagina 5 di 6 situazione in fatto e giuridica della situazione. Ne consegue pertanto che non può ancora _1 far valutare il danno come se fosse ancora il proprietario del bene, ma avrebbe comunque dovuto modificare la domanda per renderla consentanea rispetto alla attuale lesione del proprio patrimonio patita;
il che non ha fatto, ragionando ancora in termini di somme necessarie alla ristrutturazione secondo le opere indicate in sede di ATP;
parametro, come si è visto, non più attuale per quantificare l'effettivo danno, se sussistente, che ancora permane in capo ad;
tenendo anche conto che, _1 secondo quanto affermato dal CTU, ora i difetti strutturali sarebbero stati emendati;
irrilevante però rispetto al danno concreto che dalla vicenda avrebbe potuto patire , che è quello indicato _1 dalla sentenza a Sezioni Unite invocata dall'attrice, che però non si è atteggiata in concreto secondo i dettami imposti da questa, come interpretati dalla migliore dottrina. Ne consegue che la domanda va respinta;
la particolarità della fattispecie impone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge la domanda;
spese compensate, spese di ctu poste a carico per il 75% di e per il _1 residuo a . CP_1
Teramo 25 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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