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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/06/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Carmine Sangiovanni Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmela Filice e
Umberto Ferrato
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Temistocle Miracco
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 03.01.2022, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' proponendo opposizione CP_1 Controparte_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199010175342000, notificatale il
24.11.2021, per il mancato pagamento, per quello che qui interessa, di debiti per contributi previdenziali recati dall'avviso di addebito n. CP_3
33420140006355556000, notificato in data 19.02.2015.
Deduceva la prescrizione quinquennale del credito successiva alla notifica del titolo, atteso che nessun atto interruttivo era intervenuto prima dell'intimazione di pagamento opposta, concludendo per la declaratoria di prescrizione dei crediti e l'annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano l' e l' chiedendo il rigetto del CP_1 CP_2 ricorso, del quale deduceva variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
In particolare, con note di trattazione scritta depositate il 05.05.2025, l' ha CP_2 rappresentato l'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito ex L. 197/2022, commi
222-226. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, l'art. 1, comma 222, L. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) dispone “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”.
Orbene, l'avviso di addebito sopra indicato ha ad oggetto un carico di importo inferiore ad € 1.000,00 comprensivo di capitale, interessi e sanzioni sicché il relativo debito è
2 automaticamente annullato di diritto, alla data del 30 aprile 2023, ex art. 1, comma 222,
L. n. 197/2022.
Del resto, l' ha già disposto lo sgravio delle somme iscritte a ruolo (cfr. all. note CP_2 scritte del 05.05.2025). CP_2
Per l'effetto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non sussistendo più un effettivo interesse all'annullamento dell'avviso oggetto dell'opposizione.
3. Considerata la condotta processuale delle parti e la cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno compensate integralmente fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 14.06.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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