Versione
4 dicembre 2018
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17 dicembre 2018
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Art. 669-bis.
(Esercizio molesto dell'accattonaggio).
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalita' vessatorie o simulando deformita' o malattie o attraverso il ricorso a ((mezzi fraudolenti per destare l'altrui pieta' e' punito)) con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E' sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.
(Esercizio molesto dell'accattonaggio).
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalita' vessatorie o simulando deformita' o malattie o attraverso il ricorso a ((mezzi fraudolenti per destare l'altrui pieta' e' punito)) con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E' sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.
Commentari • 9
- 1. È legale dormire sulle panchine in strada o nei parchi?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 febbraio 2026 · 33.14679
[…] Il sindaco può vietare di sdraiarsi sulle panchine per trascorrere la notte nelle strade principali di una città turistica. È reato dormire in strada? Quanto detto sinora non significa che sia reato dormire in strada: la condotta può essere vietata a livello amministrativo ma non penale, per cui chi trascorre la notte su una panchina non deve temere di essere processato, a meno che non ricorrano particolari condizioni, come ad esempio nell'ipotesi di esercizio molesto dell'accattonaggio, punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 3.000 a 6.000 euro (art. 669-bis cod. pen.). […]
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Giurisprudenza • 40
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2024, n. 29233Provvedimento: […] la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della medesima città del 21/01/2022 e - previa riqualificazione del fatto, originariamente contestato ex art. 629 cod. pen., ai sensi dell'art. 669-bis cod. pen. - ha rideterminato la pena inflitta in primo grado a i B.F. nella misura di mesi sei di arresto ed euro seimila di ammenda e quella inflitta ad B.A. nella misura di mesi cinque di arresto ed euro cinquemila di ammenda, secondo quanto concordato dalle parti a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e all'esito della rinuncia ai motivi di gravame diversi, rispetto a quelli inerenti al trattamento sanzionatorio. 2. […]Leggi di più...
- ragioni·
- reato eventualmente abituale·
- compimento dell'ultimo atto antigiuridico·
- esercizio molesto dell'accattonaggio·
- prescrizione·
- decorrenza·
- reato·
- estinzione (cause di)