Articolo 669 bis del Codice penale
Articolo 640Articolo 646
Versione
4 dicembre 2018
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Versione
17 dicembre 2018
Art. 669-bis.

(Esercizio molesto dell'accattonaggio).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalita' vessatorie o simulando deformita' o malattie o attraverso il ricorso a ((mezzi fraudolenti per destare l'altrui pieta' e' punito)) con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E' sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.
Entrata in vigore il 17 dicembre 2018
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