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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/04/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 744 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
e domiciliate in Parte_1 Parte_2
Manfredonia presso lo studio dell'avv. Francesco Santoro che le rappresenta e difende per mandati allegati alla comparsa di costituzione in primo grado -
Controparte_1
E
e, per essa, la procuratrice speciale CP_2 [...] domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Luigi Controparte_3
Coluccino che la rappresenta, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Sollitto, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 16/09/2024---------------------------------------------------appellata
contumace Controparte_4
Oggetto: revocatoria ordinaria
Conclusioni: all'udienza cartolare del 17/01/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 9 Con sentenza n. 2671/2021 del 15/11/2021, il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da Parte_3 nei confronti di e , ha
[...] Parte_1 Parte_2 dichiarato inefficace l'atto di donazione per notar del 1/10/2019 Persona_1
(trascritto il 2/10/2019) nei riguardi di (rappresentata dalla CP_2 mandataria , intervenuta in giudizio ex art. Controparte_3
111 c.p.c. in qualità di società cessionaria del credito, oltre a condannare le convenute in solido alla rifusione delle spese di lite.
Con citazione notificata il 16/05/2022, hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza e , Parte_1 Parte_2 chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto della domanda proposta nei loro confronti, con vittoria di spese o, quantomeno, con compensazione delle stesse nei rapporti con la donataria.
Si è costituita in questo grado di giudizio (e, per essa, la sua CP_2 procuratrice speciale , eccependo, in via Controparte_3 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità ex art. 342 c.p.c., e, nel merito, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza cartolare del 17/01/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della cedente Parte_3
(non estromessa in primo grado), la quale, ancorché regolarmente
[...] citata, non si è costituita in questo grado di giudizio.
In rito, va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c.
(nella formulazione, ratione temporis applicabile alla specie, introdotta dall'art. 54 DL 22/06/2012 n. 83, conv. in L. 7/08/2012 n. 134).
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del cit. DL n. 83 del 2012, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha, in realtà, recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo previgente, e cioè che, nell'atto di appello,
pagina 2 di 9 deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434
c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il motivo per cui esse siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della NE (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui il cit. art. 342 c.p.c. non esige affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né una forma sacramentale o una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone solo all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., nello stesso senso, anche Cass. 2018/n.
13535; Cass. SS.UU. 2022/n. 36481).
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo la parte impugnante circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le indicate modifiche della decisione censurata.
Nel merito, l'appello è tuttavia infondato e va rigettato. pagina 3 di 9 Col primo motivo di censura, si eccepisce (per la prima volta in questa sede) la nullità della fidejussione prestata da e Parte_1 posta a fondamento del credito oggetto di tutela revocatoria.
Più in particolare, si sostiene che, a fronte di un finanziamento di € 180.000, la banca avrebbe chiesto ed ottenuto la prestazione, da parte della medesima, di una fidejussione per l'intero importo erogato (e cioè sino alla concorrenza di € 270.000), senza tuttavia esplicitare che l'operazione creditizia era assistita dalla garanzia del Fondo Pubblico per le piccole e medie imprese ex lege 1996/n. 662 nella percentuale del 70% del prestito;
che dunque la fidejussione sarebbe affetta da nullità, rilevabile anche d'ufficio, per omessa indicazione dell'importo massimo realmente dovuto.
Solo nelle memorie conclusive di replica, le appellanti, sull'implicito presupposto della qualità di consumatore della , hanno altresì Parte_1 eccepito per la prima volta anche l'abusività di (non meglio precisate) clausole contenute nella suddetta fidejussione, invocando a tal fine il principio affermato da Cass. SS.UU. 2023/n. 9479 secondo cui, pur laddove il d.i. non sia stato opposto, il giudice dell'esecuzione deve controllare d'ufficio l'eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali poste a fondamento del credito, soprassedendo alla vendita o all'assegnazione e avvertendo il consumatore della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro 40 gg da tale informazione.
Sostengono, in particolare, che, alla luce di tale principio, il passaggio in giudicato del d.i. n. 4548/2018 emesso il 26/11/2018 dal Tribunale di Bari e dichiarato esecutivo il 16/12/2019 per mancata opposizione nei termini non precluderebbe la possibilità di far accertare ancor oggi la nullità della fidejussione prestata.
Le eccezioni, oltre che nuove, sono irrilevanti nell'odierno giudizio.
Premesso che la garanzia prestata nella specie non è affatto una fidejussione omnibus, ma specifica, cioè afferente la sola operazione di finanziamento del 2011, con conseguente inapplicabilità della previsione dell'art. 1938 c.c. circa la necessaria indicazione dell'importo massimo garantito e che, in ogni caso, la rilevabilità d'ufficio in appello di un'eccezione in senso lato postula pur sempre che i relativi presupposti di fatto emergano ex actis e siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr., tra le tante, Cass. 2024/n. 4867; Cass. 2023/n. 2963), va rimarcato che, per pacifico principio giurisprudenziale, il giudizio di pagina 4 di 9 revocatoria non è affatto un giudizio che presuppone l'avvenuto accertamento del credito.
È noto infatti che, ai fini di cui all'art. 2901 c.c., quel che rileva è la sussistenza, in capo a chi agisce, anche di una semplice ragione di credito meramente potenziale, perché è solo la successiva possibilità del creditore di agire esecutivamente sulla recuperata garanzia patrimoniale che resta subordinata all'avvenuto accertamento dell'esistenza di una pretesa creditoria rimasta insoddisfatta. L'enunciazione si conforma ad un consolidato principio di diritto, dal quale non v'è ragione per discostarsi, secondo cui l'azione revocatoria può essere proposta dal creditore anche a tutela di crediti condizionati, illiquidi e litigiosi, perché non persegue finalità restitutorie, ma mira a conservare la garanzia sul patrimonio del debitore in vista del successivo soddisfacimento del credito, proprio per effetto della declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione posti in essere dal debitore in danno delle ragioni dei creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass. 4212/2020; 23208/2016).
Ragion per cui, “in tema di ammissibilità dell'azione revocatoria anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale, si esclude che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da evitare la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo” (in termini, Cass. 25331/2023; 41511/2021; 3369/2019). Posto dunque che la revocatoria non è un'azione di accertamento della pretesa creditoria vantata dall'appellata, né un giudizio che presenta interferenze con quello che ha condotto alla formazione del titolo giudiziale non opposto o con quello di esecuzione, nello specifico è evidente che la questione dell'eventuale nullità, totale o parziale, della fidejussione posta a base del d.i. n. 4548/2018 non può essere prospettata in questa sede, così come quella dell'eventuale opponibilità tardiva del titolo ex art. 650 c.p.c. durante la fase esecutiva.
Col secondo motivo di appello, si denuncia l'errata valutazione, da parte del primo giudice, della sussistenza dei requisiti dell'eventus damni e della scientia damni.
Sotto il primo profilo, si sostiene che la creditrice non avrebbe dato prova di un'apprezzabile diminuzione della garanzia patrimoniale del credito, avendo il giudice di prime cure omesso di considerare che oggetto dell'atto pagina 5 di 9 dispositivo contestato era la sola quota di ½ di nuda proprietà su un immobile di modesto valore, gravato peraltro da diritto di abitazione in favore di un terzo.
Si lamenta altresì che la mancata ammissione, in primo grado, delle prove orali articolate dalla avrebbe impedito alla stessa di fornire la Parte_1 prova della capienza del suo patrimonio residuo.
Il motivo è infondato.
Ai fini di cui all'art. 2901 c.c., il creditore non deve dimostrare di aver subìto un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente la sussistenza di un mero pericolo di danno consistente nel fatto che l'atto dispositivo abbia reso anche solo più difficoltosa o incerta l'esazione del credito.
E' infatti principio di diritto consolidato che il requisito dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma pure quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dar prova delle modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, dimostrare che il suo patrimonio residuo sia in grado di soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 32596/2022;
15257/2022; 16221/2019; 19207/2018; 1902/2015; 18034/2013; 7507/2007;
10430/2005; 7104/2005; 6248/1999; 6676/1998; 3113/1997).
Il pregiudizio è da valutarsi con riguardo alla capacità patrimoniale del fidejussore e non a quella del debitore garantito (cfr. Cass. 2006/n. 22465), stante la possibilità per il creditore di esigere l'intero dall'uno o dall'altro degli obbligati solidali.
Nel caso di specie, la non ha minimamente provato, nonostante Parte_1 fosse suo onere, la titolarità di eventuali altri beni di qualunque natura, idonei a garantire l'integrale soddisfacimento del credito portato dal d.i. emesso in suo danno.
Né può sostenersi che la possibilità di offrire una tale prova le sarebbe stata preclusa dalla mancata ammissione delle prove orali capitolate in primo grado, visto che tali prove non erano affatto funzionali alla dimostrazione pagina 6 di 9 dell'esistenza di un patrimonio residuo1, ma dirette esclusivamente a supportare la tesi dell'insussistenza dell'elemento psicologico.
A fronte della mancata dimostrazione della sussistenza di altre risorse economiche, è dunque evidente la modificazione quantitativa intervenuta con l'atto dispositivo impugnato, a mezzo del quale la garante si è spogliata, senza alcuna contropartita, dell'unico bene immobile a lei cointestato per la nuda proprietà, azzerando la garanzia patrimoniale del credito de quo.
Né può sostenersi che tale azzeramento sia stato un'alterazione irrisoria per la natura dei diritti ceduti, posto che l'esistenza di un diritto di abitazione in favore di un terzo non esclude comunque la pignorabilità della quota di ½ di nuda proprietà donata in relazione ad un immobile che, in assenza di elementi contrari, non può, in ogni caso, ritenersi privo di qualsiasi valore economico, trattandosi di un appartamento di 4,5 vani, dell'estensione di
103 mq con annessa area scoperta di 99 mq, ubicato nel centro di Manfredonia e munito di una rendita catastale di € 534,53.
E, del resto, nemmeno può rilevare ai fini della decisione che il valore dei diritti ceduti possa essere eventualmente inferiore all'entità del credito garantito, quel che conta - per l'accoglimento della domanda - essendo la maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito che obiettivamente si ingenera quando il debitore si spogli del suo unico immobile, fatta salva – come già detto – la prova a suo carico, che però, nel caso di specie, non è stata fornita, della sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, le appellanti si limitano invece ad obiettare che, essendo trascorsi ben otto anni dall'assunzione dell'obbligazione fidejussoria senza che la creditrice avesse mai intrapreso azioni esecutive pur dopo l'emissione del d.i. n. 4548/2018 del 26/11/2018, il semplice dato temporale costituito dal compimento dell'atto di donazione in epoca successiva alla notifica del cit. d.i. non sarebbe prova sufficiente della consapevolezza della debitrice di nuocere alle ragioni del Parte_1 creditore.
Anche tale censura è priva di pregio.
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, in un caso - come quello di specie - di negozio dispositivo pacificamente successivo al sorgere del credito, è sufficiente la mera consapevolezza dell'evento dannoso, la quale consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione possa arrecare alle ragioni dei creditori, non occorrendo l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Tale consapevolezza è in re ipsa quando il debitore ceda contestualmente una pluralità di beni immobili o, come nel caso in esame, l'unico bene immobile a lui intestato (Cass. 18034/2013; 13404/2008; 7507/2007;
7104/2005; 6248/1999; 6676/1997; 3113/1997).
In ogni caso, nella fattispecie, la tempistica dell'atto non costituisce l'unico elemento valutabile, essendo stati offerti altri elementi presuntivi che corroborano la sicura conoscenza, da parte della disponente, della situazione debitoria gravante sul marito/obbligato principale, non solo in virtù del rapporto di coniugio esistente tra i due, ma anche del fatto che è agli atti del primo grado (vd. all. 10 all'atto di citazione) la racc. del 27/10/2016 ricevuta il 7/11/2016 proprio a mani di , con cui la banca Parte_1 comunicava anche alla medesima, quale fidejussore, che il finanziamento da lei garantito presentava un'esposizione di € 104.295,49 per rate scadute e non pagate ed intimava ai condebitori solidali l'immediato pagamento dell'anzidetta somma (ciò che costituisce ulteriore conferma della consapevolezza, da parte della stessa, dell'esistenza del debito garantito e della conoscenza del pregiudizio che si stava arrecando alla creditrice con la dismissione dell'unico bene in nuda comproprietà).
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna di entrambe le appellanti in solido, secondo gli ordinari criteri di causalità e soccombenza, alla rifusione delle spese anche del presente giudizio, liquidate, in difetto di nota specifica, come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 26.000,01 ad € 52.000 individuato sulla scorta dell'entità del credito tutelato con la domanda revocatoria.
pagina 8 di 9 Non sussistono infatti ragioni idonee a legittimare l'invocata compensazione delle spese nei rapporti con la donataria/figlia degli obbligati in solido.
La circostanza che non occorresse valutare lo stato soggettivo della medesima (stante la gratuità dell'atto dispositivo impugnato) non esclude invero che la stessa sia parte necessaria del presente giudizio che, associandosi alle difese svolte dalla madre, ha infondatamente resistito anche in questo grado all'avversa domanda revocatoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
16/05/2022 da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di (rappresentata da CP_2 [...]
e di avverso la sentenza n. Controparte_3 Parte_3
2671/21 emessa il 15/11/2021 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna le appellanti in solido a rifondere a Controparte_3
quale procuratrice di le spese del presente giudizio di
[...] CP_2 appello, liquidandole in € 9.991 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. nulla sulle spese nei rapporti con la contumace Parte_3
4. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
-=====================================================
Così deciso, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025
Il consigliere est. Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella memoria istruttoria del 25/06/2021, la aveva formulato le seguenti richieste istruttorie: Parte_1 interrogatorio formale del l.r. di sul -vero che “la banca da lei rappresentata, in Controparte_5 virtù del decreto ingiuntivo n. 4548/2018 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale civile di Bari, ometteva di procedere in via esecutiva nei confronti del dott. e della Controparte_6 sig.ra ; Parte_1
-lei può spiegare i motivi di tale scelta”; prova testimoniale a mezzo del dott. sul - vero che “la sig.ra Controparte_6 Parte_1
era ignara dell'emissione del d.i. n. 4548/2018 pronunciato dal Tribunale Civile di Bari;
[...]
-era lei a gestire le pratiche con le banche, mentre sua moglie si era limitata a prestarsi quale fidejussore senza conoscere la sua situazione debitoria;
-lei era ignaro della donazione con la quale la sig.ra trasferiva la quota di proprietà alla sig.ra e, pertanto, Parte_1 Parte_2 non poteva avvertire la sig.ra di eventuali risvolti con le predette banche”. Parte_1 pagina 7 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 744 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
e domiciliate in Parte_1 Parte_2
Manfredonia presso lo studio dell'avv. Francesco Santoro che le rappresenta e difende per mandati allegati alla comparsa di costituzione in primo grado -
Controparte_1
E
e, per essa, la procuratrice speciale CP_2 [...] domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Luigi Controparte_3
Coluccino che la rappresenta, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Sollitto, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 16/09/2024---------------------------------------------------appellata
contumace Controparte_4
Oggetto: revocatoria ordinaria
Conclusioni: all'udienza cartolare del 17/01/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
pagina 1 di 9 Con sentenza n. 2671/2021 del 15/11/2021, il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da Parte_3 nei confronti di e , ha
[...] Parte_1 Parte_2 dichiarato inefficace l'atto di donazione per notar del 1/10/2019 Persona_1
(trascritto il 2/10/2019) nei riguardi di (rappresentata dalla CP_2 mandataria , intervenuta in giudizio ex art. Controparte_3
111 c.p.c. in qualità di società cessionaria del credito, oltre a condannare le convenute in solido alla rifusione delle spese di lite.
Con citazione notificata il 16/05/2022, hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza e , Parte_1 Parte_2 chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto della domanda proposta nei loro confronti, con vittoria di spese o, quantomeno, con compensazione delle stesse nei rapporti con la donataria.
Si è costituita in questo grado di giudizio (e, per essa, la sua CP_2 procuratrice speciale , eccependo, in via Controparte_3 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità ex art. 342 c.p.c., e, nel merito, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
All'udienza cartolare del 17/01/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della cedente Parte_3
(non estromessa in primo grado), la quale, ancorché regolarmente
[...] citata, non si è costituita in questo grado di giudizio.
In rito, va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c.
(nella formulazione, ratione temporis applicabile alla specie, introdotta dall'art. 54 DL 22/06/2012 n. 83, conv. in L. 7/08/2012 n. 134).
La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del cit. DL n. 83 del 2012, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha, in realtà, recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo previgente, e cioè che, nell'atto di appello,
pagina 2 di 9 deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434
c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il motivo per cui esse siano censurabili.
In questi termini si sono espresse le sezioni unite della NE (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui il cit. art. 342 c.p.c. non esige affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né una forma sacramentale o una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone solo all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., nello stesso senso, anche Cass. 2018/n.
13535; Cass. SS.UU. 2022/n. 36481).
Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo la parte impugnante circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le indicate modifiche della decisione censurata.
Nel merito, l'appello è tuttavia infondato e va rigettato. pagina 3 di 9 Col primo motivo di censura, si eccepisce (per la prima volta in questa sede) la nullità della fidejussione prestata da e Parte_1 posta a fondamento del credito oggetto di tutela revocatoria.
Più in particolare, si sostiene che, a fronte di un finanziamento di € 180.000, la banca avrebbe chiesto ed ottenuto la prestazione, da parte della medesima, di una fidejussione per l'intero importo erogato (e cioè sino alla concorrenza di € 270.000), senza tuttavia esplicitare che l'operazione creditizia era assistita dalla garanzia del Fondo Pubblico per le piccole e medie imprese ex lege 1996/n. 662 nella percentuale del 70% del prestito;
che dunque la fidejussione sarebbe affetta da nullità, rilevabile anche d'ufficio, per omessa indicazione dell'importo massimo realmente dovuto.
Solo nelle memorie conclusive di replica, le appellanti, sull'implicito presupposto della qualità di consumatore della , hanno altresì Parte_1 eccepito per la prima volta anche l'abusività di (non meglio precisate) clausole contenute nella suddetta fidejussione, invocando a tal fine il principio affermato da Cass. SS.UU. 2023/n. 9479 secondo cui, pur laddove il d.i. non sia stato opposto, il giudice dell'esecuzione deve controllare d'ufficio l'eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali poste a fondamento del credito, soprassedendo alla vendita o all'assegnazione e avvertendo il consumatore della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro 40 gg da tale informazione.
Sostengono, in particolare, che, alla luce di tale principio, il passaggio in giudicato del d.i. n. 4548/2018 emesso il 26/11/2018 dal Tribunale di Bari e dichiarato esecutivo il 16/12/2019 per mancata opposizione nei termini non precluderebbe la possibilità di far accertare ancor oggi la nullità della fidejussione prestata.
Le eccezioni, oltre che nuove, sono irrilevanti nell'odierno giudizio.
Premesso che la garanzia prestata nella specie non è affatto una fidejussione omnibus, ma specifica, cioè afferente la sola operazione di finanziamento del 2011, con conseguente inapplicabilità della previsione dell'art. 1938 c.c. circa la necessaria indicazione dell'importo massimo garantito e che, in ogni caso, la rilevabilità d'ufficio in appello di un'eccezione in senso lato postula pur sempre che i relativi presupposti di fatto emergano ex actis e siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (cfr., tra le tante, Cass. 2024/n. 4867; Cass. 2023/n. 2963), va rimarcato che, per pacifico principio giurisprudenziale, il giudizio di pagina 4 di 9 revocatoria non è affatto un giudizio che presuppone l'avvenuto accertamento del credito.
È noto infatti che, ai fini di cui all'art. 2901 c.c., quel che rileva è la sussistenza, in capo a chi agisce, anche di una semplice ragione di credito meramente potenziale, perché è solo la successiva possibilità del creditore di agire esecutivamente sulla recuperata garanzia patrimoniale che resta subordinata all'avvenuto accertamento dell'esistenza di una pretesa creditoria rimasta insoddisfatta. L'enunciazione si conforma ad un consolidato principio di diritto, dal quale non v'è ragione per discostarsi, secondo cui l'azione revocatoria può essere proposta dal creditore anche a tutela di crediti condizionati, illiquidi e litigiosi, perché non persegue finalità restitutorie, ma mira a conservare la garanzia sul patrimonio del debitore in vista del successivo soddisfacimento del credito, proprio per effetto della declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione posti in essere dal debitore in danno delle ragioni dei creditori, compresi quelli meramente eventuali (Cass. 4212/2020; 23208/2016).
Ragion per cui, “in tema di ammissibilità dell'azione revocatoria anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale, si esclude che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da evitare la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo” (in termini, Cass. 25331/2023; 41511/2021; 3369/2019). Posto dunque che la revocatoria non è un'azione di accertamento della pretesa creditoria vantata dall'appellata, né un giudizio che presenta interferenze con quello che ha condotto alla formazione del titolo giudiziale non opposto o con quello di esecuzione, nello specifico è evidente che la questione dell'eventuale nullità, totale o parziale, della fidejussione posta a base del d.i. n. 4548/2018 non può essere prospettata in questa sede, così come quella dell'eventuale opponibilità tardiva del titolo ex art. 650 c.p.c. durante la fase esecutiva.
Col secondo motivo di appello, si denuncia l'errata valutazione, da parte del primo giudice, della sussistenza dei requisiti dell'eventus damni e della scientia damni.
Sotto il primo profilo, si sostiene che la creditrice non avrebbe dato prova di un'apprezzabile diminuzione della garanzia patrimoniale del credito, avendo il giudice di prime cure omesso di considerare che oggetto dell'atto pagina 5 di 9 dispositivo contestato era la sola quota di ½ di nuda proprietà su un immobile di modesto valore, gravato peraltro da diritto di abitazione in favore di un terzo.
Si lamenta altresì che la mancata ammissione, in primo grado, delle prove orali articolate dalla avrebbe impedito alla stessa di fornire la Parte_1 prova della capienza del suo patrimonio residuo.
Il motivo è infondato.
Ai fini di cui all'art. 2901 c.c., il creditore non deve dimostrare di aver subìto un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente la sussistenza di un mero pericolo di danno consistente nel fatto che l'atto dispositivo abbia reso anche solo più difficoltosa o incerta l'esazione del credito.
E' infatti principio di diritto consolidato che il requisito dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma pure quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dar prova delle modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, dimostrare che il suo patrimonio residuo sia in grado di soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 32596/2022;
15257/2022; 16221/2019; 19207/2018; 1902/2015; 18034/2013; 7507/2007;
10430/2005; 7104/2005; 6248/1999; 6676/1998; 3113/1997).
Il pregiudizio è da valutarsi con riguardo alla capacità patrimoniale del fidejussore e non a quella del debitore garantito (cfr. Cass. 2006/n. 22465), stante la possibilità per il creditore di esigere l'intero dall'uno o dall'altro degli obbligati solidali.
Nel caso di specie, la non ha minimamente provato, nonostante Parte_1 fosse suo onere, la titolarità di eventuali altri beni di qualunque natura, idonei a garantire l'integrale soddisfacimento del credito portato dal d.i. emesso in suo danno.
Né può sostenersi che la possibilità di offrire una tale prova le sarebbe stata preclusa dalla mancata ammissione delle prove orali capitolate in primo grado, visto che tali prove non erano affatto funzionali alla dimostrazione pagina 6 di 9 dell'esistenza di un patrimonio residuo1, ma dirette esclusivamente a supportare la tesi dell'insussistenza dell'elemento psicologico.
A fronte della mancata dimostrazione della sussistenza di altre risorse economiche, è dunque evidente la modificazione quantitativa intervenuta con l'atto dispositivo impugnato, a mezzo del quale la garante si è spogliata, senza alcuna contropartita, dell'unico bene immobile a lei cointestato per la nuda proprietà, azzerando la garanzia patrimoniale del credito de quo.
Né può sostenersi che tale azzeramento sia stato un'alterazione irrisoria per la natura dei diritti ceduti, posto che l'esistenza di un diritto di abitazione in favore di un terzo non esclude comunque la pignorabilità della quota di ½ di nuda proprietà donata in relazione ad un immobile che, in assenza di elementi contrari, non può, in ogni caso, ritenersi privo di qualsiasi valore economico, trattandosi di un appartamento di 4,5 vani, dell'estensione di
103 mq con annessa area scoperta di 99 mq, ubicato nel centro di Manfredonia e munito di una rendita catastale di € 534,53.
E, del resto, nemmeno può rilevare ai fini della decisione che il valore dei diritti ceduti possa essere eventualmente inferiore all'entità del credito garantito, quel che conta - per l'accoglimento della domanda - essendo la maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito che obiettivamente si ingenera quando il debitore si spogli del suo unico immobile, fatta salva – come già detto – la prova a suo carico, che però, nel caso di specie, non è stata fornita, della sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, le appellanti si limitano invece ad obiettare che, essendo trascorsi ben otto anni dall'assunzione dell'obbligazione fidejussoria senza che la creditrice avesse mai intrapreso azioni esecutive pur dopo l'emissione del d.i. n. 4548/2018 del 26/11/2018, il semplice dato temporale costituito dal compimento dell'atto di donazione in epoca successiva alla notifica del cit. d.i. non sarebbe prova sufficiente della consapevolezza della debitrice di nuocere alle ragioni del Parte_1 creditore.
Anche tale censura è priva di pregio.
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, in un caso - come quello di specie - di negozio dispositivo pacificamente successivo al sorgere del credito, è sufficiente la mera consapevolezza dell'evento dannoso, la quale consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione possa arrecare alle ragioni dei creditori, non occorrendo l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Tale consapevolezza è in re ipsa quando il debitore ceda contestualmente una pluralità di beni immobili o, come nel caso in esame, l'unico bene immobile a lui intestato (Cass. 18034/2013; 13404/2008; 7507/2007;
7104/2005; 6248/1999; 6676/1997; 3113/1997).
In ogni caso, nella fattispecie, la tempistica dell'atto non costituisce l'unico elemento valutabile, essendo stati offerti altri elementi presuntivi che corroborano la sicura conoscenza, da parte della disponente, della situazione debitoria gravante sul marito/obbligato principale, non solo in virtù del rapporto di coniugio esistente tra i due, ma anche del fatto che è agli atti del primo grado (vd. all. 10 all'atto di citazione) la racc. del 27/10/2016 ricevuta il 7/11/2016 proprio a mani di , con cui la banca Parte_1 comunicava anche alla medesima, quale fidejussore, che il finanziamento da lei garantito presentava un'esposizione di € 104.295,49 per rate scadute e non pagate ed intimava ai condebitori solidali l'immediato pagamento dell'anzidetta somma (ciò che costituisce ulteriore conferma della consapevolezza, da parte della stessa, dell'esistenza del debito garantito e della conoscenza del pregiudizio che si stava arrecando alla creditrice con la dismissione dell'unico bene in nuda comproprietà).
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna di entrambe le appellanti in solido, secondo gli ordinari criteri di causalità e soccombenza, alla rifusione delle spese anche del presente giudizio, liquidate, in difetto di nota specifica, come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 26.000,01 ad € 52.000 individuato sulla scorta dell'entità del credito tutelato con la domanda revocatoria.
pagina 8 di 9 Non sussistono infatti ragioni idonee a legittimare l'invocata compensazione delle spese nei rapporti con la donataria/figlia degli obbligati in solido.
La circostanza che non occorresse valutare lo stato soggettivo della medesima (stante la gratuità dell'atto dispositivo impugnato) non esclude invero che la stessa sia parte necessaria del presente giudizio che, associandosi alle difese svolte dalla madre, ha infondatamente resistito anche in questo grado all'avversa domanda revocatoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
16/05/2022 da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di (rappresentata da CP_2 [...]
e di avverso la sentenza n. Controparte_3 Parte_3
2671/21 emessa il 15/11/2021 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna le appellanti in solido a rifondere a Controparte_3
quale procuratrice di le spese del presente giudizio di
[...] CP_2 appello, liquidandole in € 9.991 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. nulla sulle spese nei rapporti con la contumace Parte_3
4. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025
Il consigliere est. Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella memoria istruttoria del 25/06/2021, la aveva formulato le seguenti richieste istruttorie: Parte_1 interrogatorio formale del l.r. di sul -vero che “la banca da lei rappresentata, in Controparte_5 virtù del decreto ingiuntivo n. 4548/2018 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale civile di Bari, ometteva di procedere in via esecutiva nei confronti del dott. e della Controparte_6 sig.ra ; Parte_1
-lei può spiegare i motivi di tale scelta”; prova testimoniale a mezzo del dott. sul - vero che “la sig.ra Controparte_6 Parte_1
era ignara dell'emissione del d.i. n. 4548/2018 pronunciato dal Tribunale Civile di Bari;
[...]
-era lei a gestire le pratiche con le banche, mentre sua moglie si era limitata a prestarsi quale fidejussore senza conoscere la sua situazione debitoria;
-lei era ignaro della donazione con la quale la sig.ra trasferiva la quota di proprietà alla sig.ra e, pertanto, Parte_1 Parte_2 non poteva avvertire la sig.ra di eventuali risvolti con le predette banche”. Parte_1 pagina 7 di 9