CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 322/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LUCIANO DONATO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4172/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3187/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 5 e pubblicata il 29/05/2023
Atti impositivi:
- ALTRO ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Avv. Ricorrente_2 ha proposto ricorso per ottemperanza della sentenza 3187/5/23 emessa da questa Corte di giustizia tributaria che ha condannato la Regione Lazio al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in euro 1.100,00, oltre spese vive, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Con tale atto il ricorrente ha chiesto, in ottemperanza alla citata sentenza, l'adozione dei provvedimenti necessari al pagamento dell'importo liquidato a titolo di spese legali con la citata sentenza.
2. La Regione Lazio si è costituita in giudizio evidenziando di aver già provveduto in merito al pagamento delle spese di lite e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. Ricorrente_2 ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 70, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 della sentenza 3187/5/23 emessa da questa Corte di giustizia tributaria. L'Ufficio ha già provveduto al pagamento della somma richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dispone l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LUCIANO DONATO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 4172/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 3187/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez. 5 e pubblicata il 29/05/2023
Atti impositivi:
- ALTRO ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Avv. Ricorrente_2 ha proposto ricorso per ottemperanza della sentenza 3187/5/23 emessa da questa Corte di giustizia tributaria che ha condannato la Regione Lazio al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in euro 1.100,00, oltre spese vive, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Con tale atto il ricorrente ha chiesto, in ottemperanza alla citata sentenza, l'adozione dei provvedimenti necessari al pagamento dell'importo liquidato a titolo di spese legali con la citata sentenza.
2. La Regione Lazio si è costituita in giudizio evidenziando di aver già provveduto in merito al pagamento delle spese di lite e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. Ricorrente_2 ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 70, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 della sentenza 3187/5/23 emessa da questa Corte di giustizia tributaria. L'Ufficio ha già provveduto al pagamento della somma richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dispone l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.