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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/05/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr.ssa Maria Gabriella Rigoletti CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1493/2023 R.G. promossa da
, elettivamente domiciliato in Alessandria, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Caraccio Andrea che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE APPELLANTE - contro sito in Alessandria, Corso IV Novembre n.36, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Alessandria, presso lo studio dell'Avv. Traverso Carlo che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE - contro
(già E_ Controparte_3
, elettivamente domiciliata in Genova, presso lo studio dell'Avv. Piccinini
[...]
Michel'Angelo che la rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE APPELLATA - contro
, elettivamente domiciliato in Alessandria, presso lo studio RT dell'Avv. Taverna Matteo che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Trasforini
Valentina per procura in atti.
- PARTE APPELLATA -
e contro
1 , residente in [...], Frazione Torre Garofoli, Strada Statale RT
per Alessandria n.44;
- PARTE APPELLATA CONTUMACE -
Rimessione in decisione del 10.4.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE Parte_1
Voglia la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 378/2023 datata
05.05.2023 pronunciata nella causa R.G. 737/2019, dichiarare validamente instaurato il rapporto processuale nei confronti di CP_4
e e dichiarare tenuti e condannare i SIg.ri
[...] RT CP
e , in proprio ed in ogni caso nella loro qualità di eredi della
[...] RT
SI.ra , a risarcire il sig. dei danni subiti in Controparte_6 Parte_1 conseguenza delle infiltrazioni al locale bagno, per l'ammontare stimato nella CTU esperita in causa a firma del geom. ossia € 954,08, oltre interessi e CP_7
rivalutazione; dichiarare tenuti e condannare, in via alternativa o eventualmente in solido tra loro, il sito in Alessandria, Corso IV Controparte_8
Novembre n. 36, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed i sigg.ri e , a risarcire il sig. dei danni RT RT Parte_1 conseguenti all'impossibilità di fruire dell'immobile ai fini della concessione in locazione, per l'ammontare di € 9.350,00 a titolo di mancato guadagno dalla data di acquisto dell'immobile alla data di introduzione della presente lite, oltre al mancato guadagno, per un importo sempre pari ad € 550,00 al mese, anche per tutti i mesi successivi alla data di introduzione della presente lite sino alla definitiva eliminazione, avvenuta a settembre 2022, delle cause delle lamentate infiltrazioni, e così per l'ammontare di € 31.900, oltre interessi e rivalutazione, danni da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa.
In punto spese: assolvere l'appellante dalla condanna di pagamento a favore di delle spese di lite del primo grado liquidate in € 2.552,00 per RT
compenso, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, condannare CP_4
alla restituzione di quanto incassato in esecuzione di detta condanna e
[...]
condannare e alla refusione delle spese del RT RT primo grado in favore dell'attore.
2 Con il favore delle spese e degli onorari di causa del presente grado.
In via subordinata, nel caso in cui la Corte confermasse la nullità della chiamata in giudizio dei sigg.ri , compensare, nei rapporti con i sigg.ri , le spese CP_4 CP_4
di entrambi i gradi.
PER Controparte_8
Nel merito, in via principale: respingere l'appello proposto dal SInor Parte_1
siccome infondato in fatto ed in diritto.
Con il favore del compenso professionale e delle spese del presente grado di giudizio.
In via di appello incidentale: stante la condanna della società
[...]
CP_3
(ora a garantire e manlevare il
[...] E_ [...]
nel pagamento della somma di € 1.227,16= con gli interessi Controparte_8
legali dalla domanda introduttiva al saldo, dichiarare e dare atto che
[...]
(ora , in persona del legale rappresentante Controparte_3 E_
pro tempore, è tenuta a garantire e manlevare il Controparte_8
anche relativamente al pagamento delle spese del primo grado di giudizio
[...]
e di C.T.U. liquidate a favore del SInor e che il pagamento delle spese di Pt_1
soccombenza effettuato da (ora Controparte_3 E_
è quindi avvenuto a tale titolo e non in forza di un vincolo di solidarietà; dichiarare inoltre tenuta (ora , in persona del Controparte_3 E_
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese (di resistenza) del giudizio di primo grado a favore del . Controparte_8
Con il favore delle spese e del compenso professionale anche del presente grado di giudizio.
PER (già E_ Controparte_9
In via principale;
rigettare l'appello proposto dal SI. con riferimento al terzo Pt_1
motivo di gravame confermando la sentenza del Tribunale di Alessandria n.
378/2023 e, conseguentemente, mandare esente , Controparte_9
con riferimento al rischio di cui alla Polizza n. n. 000020.21.300011, da ogni onere.
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto con riforma, anche parziale, della sentenza impugnata e nell'ulteriore ipotesi in cui fosse reiterata la domanda di manleva da parte del , accertare e dichiarare l'assenza di CP_8
3 copertura assicurativa del certificato n. 000020.21.300011 per le ragioni meglio esposte in narrativa.
In via di subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto con riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, e nella non creduta ipotesi di accertamento di qualsivoglia profilo di responsabilità dell' e accertamento Parte_2
di operatività della polizza n. 000020.21.300011 applicare in ogni caso tutti i limiti di indennizzo e le franchigie contrattualmente previste e tutte le clausole contrattuali rilevanti. In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio oltre IVA,
CPA e spese generali come previsto dalla legge.
PER RT in via principale, rigettare integralmente per i motivi in atti l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 378/2023 del Tribunale di Alessandria, confermando Pt_1 per l'effetto la sentenza appellata, con condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
In via subordinata, accertare e/o dichiarare la nullità e/o l'inesistenza dell'atto di citazione nei confronti della sig.ra , e per l'effetto accertare e/o Controparte_6
dichiarare invalido il rapporto processuale nei confronti del sig. con RT
rigetto di tutte le domande attoree.
In via ulteriormente subordinata, rigettare comunque tutte le domande avanzate dal sig. nei confronti del sig. in quanto infondate per le Parte_1 RT
ragioni in fatto ed in diritto di cui in atti.
In via ulteriormente subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il sig. venisse ritenuto responsabile dei danni occorsi al sig. RT
quantificare il risarcimento nella minor somma accertata in corso di Parte_1
causa come esposta in narrativa, con condanna della terza chiamata
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_10 manlevare e tenere indenne l'esponente, in virtù del contratto di assicurazione stipulato dal dal pagamento di ogni Controparte_8
e qualsivoglia somma eventualmente riconosciuta a favore dell'attore, nei limiti di polizza. Con vittoria delle spese di giudizio tutte di primo e secondo grado, oltre a rimborso forf., C.P.A., I.V.A..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 30.11.2023, impugna la Parte_1
sentenza n. 378/2023 con la quale il Tribunale di Alessandria, in relazione alle sue domande di risarcimento di tutti i danni subiti per le infiltrazioni subite in cucina,
4 bagno e tinello del proprio alloggio sito in Alessandria, Corso IV Novembre n. 36, ha così provveduto:
- ha dichiarato la nullità della citazione e dell'intero giudizio nei confronti di CP_6
(deceduta prima della notifica), di e dell'altro erede
[...] RT
contumace,
- ha condannato il a pagargli € 1.227,16 a Controparte_11 titolo di risarcimento danni, oltre interessi, e l'assicurazione a manlevare il per la medesima somma, CP_8
- ha rigettato la domanda di risarcimento per lucro cessante proposta nei confronti di tutti i convenuti,
- ha condannato esso appellante a rimborsare le spese processuali a CP_4
e il , in solido con la compagnia assicurativa, a rimborsare a
[...] CP_8
le spese processuali pari a € 1.276,00 oltre accessori di legge, esposti e alle Pt_1
spese di CTU.
In particolare, l'appellante sostiene che:
a) era stata errata la dichiarazione di nullità della citazione e del giudizio nei confronti dei , eredi di;
l'integrazione del contraddittorio era stata CP_4 Controparte_6
autorizzata dal Giudice di primo grado, che aveva in seguito accertato la regolarità delle notifiche e la corretta instaurazione del contraddittorio;
, RT
costituitosi in giudizio, non aveva contestato la propria qualità di erede, né la legittimazione passiva;
b) era stata errata la condanna alle spese processuali in favore di , RT posto che l'attore aveva agito in conformità all'autorizzazione del Tribunale, che aveva disposto la chiamata in giudizio dei e svolto una compiuta istruttoria CP_4
con il coinvolgimento di tutte le parti convenute;
c) era stato errato il mancato riconoscimento del risarcimento per lucro cessante per mancato godimento dell'immobile, nonostante le prove acquisite (testimonianze, fotografie, CTU) dimostrassero l'inutilizzabilità dell'appartamento per infiltrazioni tra ottobre 2017 e settembre 2022.
Ha pertanto chiesto la condanna di e al RT RT pagamento di € 954,08 per danni al bagno e tinello, come accertato dal CTU, nonché degli appellati e , in solido, al risarcimento del danno da lucro CP_4 CP_8 cessante quantificato in € 550,00 per ogni mese di mancato utilizzo dell'immobile da ottobre 2017 fino a settembre 2022, quando era stata risolta l'infiltrazione in cucina,
5 così per totali € 31.900,00. Ha inoltre precisato che la chiamata in causa della era stata fatta solo ai fini dell'integrazione del Controparte_9
contradditorio.
Si è costituito il di Alessandria, corso IV Novembre Controparte_1
n.36 chiedendo il rigetto dell'appello, essendo sproporzionato e non provato il lucro cessante richiesto;
in via di appello incidentale ha chiesto che la compagnia assicurativa sia tenuta a rimborsare integralmente le spese processuali e di C.T.U. in forza della riconosciuta e dichiarata operatività della polizza assicurativa ai sensi degli artt. 1917 comma 3 e 1932 c.c.. Inoltre, ha chiesto che la compagnia
Assicurativa sia condannata alla rifusione delle proprie spese di lite in primo grado.
Si è costituita (già E_ Controparte_9
, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e diritto,
[...]
contestando la mancata prova del danno da lucro cessante da parte del . In via Pt_1 subordinata, ha contestato l'assenza di copertura assicurativa per il lucro cessante, essendo la polizza prevista solo per i danni materiali e diretti. Nulla ha dedotto in punto appello incidentale, limitandosi ad affermare di aver già liquidato quanto dovuto.
Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame, a fronte del fatto RT
che la citazione introduttiva non era mai stata validamente notificata alla defunta
, con conseguente assenza di un effettivo rapporto processuale. Controparte_6
Sottolinea che il avrebbe potuto evitare il giudizio accettando la proposta Pt_1 transattiva avanzata in primo grado (€ 2.500) e che i danni riconducibili ai CP_4
erano limitati e già risolti nel luglio 2019. Contesta la prova del lucro cessante e chiede, in via subordinata, di limitare l'eventuale risarcimento alla somma accertata dal CTU, con manleva da parte dell'assicurazione del ND.
Nessuno si è costituito per pur ritualmente citato, e ne è stata RT
dichiarata la contumacia con ordinanza del 21.5.2024.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 10.4.2025.
2. Il primo motivo di appello è fondato.
Invero, seppure è incontestabile che la notifica a , quale proprietaria Controparte_6 dell'immobile sovrastante per le infiltrazioni di bagno/tinello del , era senz'altro Pt_1
inesistente (essendo deceduta due giorni prima), ciononostante non si rinviene alcun elemento per poter ritenere che il giudizio poi instaurato nei confronti dei nuovi
6 proprietari dell'immobile nel termine assegnato dal giudice alla prima udienza del
3.12.2019 sia affetto da nullità.
Al di là della qualificazione attribuita al termine richiesto ed assegnato per instaurare il contraddittorio nei confronti dei RA , di fatto va preso atto che alla prima CP_4
udienza il rapporto processuale si era già ritualmente perfezionato nei confronti del
ND (e della società assicuratrice terza chiamata) e che pertanto era senz'altro consentito che il giudice in quella sede concedesse un termine per integrare il contraddittorio nei confronti di soggetti ritenuti corresponsabili delle infiltrazioni patite dall'attore.
Ciò rende il presente giudizio del tutto diverso dai precedenti citati dalla difesa di
, il quale ha potuto partecipare all'intero giudizio senza alcuna RT
violazione di diritti di difesa.
Va sottolineato altresì che la citazione dei RA , è avvenuta nella loro CP_4 qualità di nuovi proprietari dell'immobile sovrastante quello dell'attore per averlo ricevuto per successione dalla , con notifica effettuata presso la loro effettiva CP_6 residenza e non “quali eredi impersonalmente presso l'ultima residenza del de cuius”.
Del resto, si trattava di un giudizio con pluralità di domande con richiesta di condanna in solido per danni causati da diverse infiltrazioni in forza della medesima responsabilità ex art. 2051 c.c. e quindi integrante l'ipotesi di un litisconsorzio ex art. 103 c.p.c. in cui il giudice – quand'anche non vi fosse tenuto – ha autorizzato una notifica di fatto realizzando una chiamata iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. che ha esteso il contraddittorio ai soggetti indicati dall'attore (analogamente a quanto viene talvolta richiesto in caso di “erronea identificazione” dell'effettivo soggetto responsabile della domanda originaria).
2. L'accoglimento del primo motivo di appello, da un lato, determina l'assorbimento del secondo motivo di doglianza e dall'altro, consente di esaminare la domanda di condanna al risarcimento dei danni svolta anche nei confronti dei RA . CP_4
2.1 Innanzitutto, va preso atto della tempestività della denuncia effettuata dal Pt_1 circa la presenza di due infiltrazioni nell'immobile, che egli aveva appena acquistato, nel corso dell'assemblea condominiale del 20.10.2017 (doc. 4 appellante); in quella sede egli aveva espressamente richiesto di aprire un sinistro per l'infiltrazione attribuita allo “scarico della vasca da bagno dell'alloggio proprietà ” ed aveva CP_6
7 poi subito precisato che le perdite erano in realtà due e che pertanto si sarebbero dovuti aprire due sinistri distinti.
2.2 Posto ciò, preso atto dell'esito della CTU svolta in primo grado e sulle cui congrue deduzioni nulla più hanno obiettato gli appellati, deve essere accolta la domanda di condanna in solido dei al pagamento del costo per il ripristino CP_4 dei danni causati dalle infiltrazioni riscontrate nel locali bagno e tinello dell'immobile dell'appellante e provenienti dal bagno del loro immobile, danno che è stato determinato in € 954,08 Iva inclusa (cfr. rel. CTU pag.11-12), cui si devono aggiungere gli interessi dalla domanda introduttiva al saldo (così come statuito con decisione non oggetto di censure da parte del nella sentenza impugnata con Pt_1 riferimento all'analogo danno emergente imputato al ). CP_8
Del tutto infondata è poi la domanda con cui chiede di esserne RT
manlevato dalla compagnia assicurativa del ND, posto che non si rinviene in atti prova dell'instaurazione di alcun valido contraddittorio con E_
e, in ogni caso, tali infiltrazioni non avevano riguardato tubature condominiali (come accertato dal CTU e mai contestato).
3. In ordine al terzo motivo di impugnazione, parte appellante si duole del mancato riconoscimento del risarcimento per lucro cessante per mancato godimento dell'immobile.
La censura è accoglibile nei limiti che seguono.
3.1 Va innanzitutto preso atto che il , dopo avere acquistato l'immobile nel Pt_1 settembre 2017, non solo – come visto - aveva tempestivamente denunciato la presenza delle infiltrazione chiedendo di provvedere all'apertura dei sinistri, ma aveva tentato anche di affittarlo, in conformità al motivo dell'investimento effettuato, apponendo un cartello all'entrata dello stabile (la circostanza, riferita da un teste, non
è contestata).
Il fatto che la denuncia fosse avvenuta in sede di assemblea condominiale cui era stata convocata anche la (condomina presente per il tramite di un delegato) CP_6 consente di ritenere che essa, in qualità di proprietaria dell'alloggio sovrastante quello del e ritenuto responsabile delle perdite, ne avesse avuto piena Pt_1 conoscenza non foss'altro che da quanto le aveva riferito il suo delegato e, al più tardi, dal verbale redatto e recapitato ai condomini a cura dell'amministratore, com'è
d'uso e non contestato.
8 3.2 L'insorgenza di entrambe le infiltrazioni ad una data prossima all'ottobre 2017 trova piena prova, sia nella circostanza della denuncia effettuata cui erano pacificamente seguiti i sopralluoghi con il perito dell'assicurazione allertata dal
ND che le aveva riscontrate (al di là dell'attribuzione della causa di esse ed al riconoscimento di un indennizzo di soli € 800 per l'infiltrazione in cucina), sia nelle dichiarazioni testimoniali di e che Testimone_1 Testimone_2 avevano visitato l'alloggio del nel settembre-ottobre 2017, in relazione Pt_1 all'offerta di locazione ad € 550 mensili.
Il sul capo 8 attoreo ammesso (ove si affermava che l'immobile era in “stato Tes_1
di degrado degli ambienti (cucina e bagno) ammalorati a causa delle infiltrazioni, e la conseguente necessità di intervenire previamente per l'eliminazione delle perdite ed il ripristino dei muri”) ne ha confermato la veridicità dichiarando: “l'abbiamo visto in situazione di degrado, come indicato nella domanda;
finita la visita abbiamo rinunciato all'immobile”. Analogamente, la moglie sul capo 8 ha confermato: “sì, così ho visto l'appartamento, una volta sola;
dopo averlo visto abbiamo deciso di non prendere l'appartamento”.
Sono state poi prodotte alcune fotografie che in allora ritraggono il bagno, il tinello e la cucina dell'alloggio dell'appellante e da cui sono ben visibili le tracce delle infiltrazioni, tracce peraltro rinvenute anche dal CTU che le ha descritte, nonostante al momento del suo sopralluogo non fossero più attive.
3.3 Sostengono gli appellati che manchi la prova che le infiltrazioni riscontrate, per la loro limitata estensione e i limitati costi di ripristino, fossero, singolarmente o complessivamente, in grado di impedire la locazione dell'alloggio.
Ora, al di là del fatto che entrambi i testi non avevano esitato a confermare che l'alloggio, dovendosi previamente intervenire per l'eliminazione delle perdite ed il ripristino dei muri, si trovava in uno stato di degrado, va preso atto che dalle foto in atti vi è conferma della presenza di considerevoli tracce di umidità sia sul soffitto che sulle pareti del bagno e del tinello (cfr. doc. 8 attoreo e foto allegate alla CTU), provenienti dalle perdite della vasca dell'immobile sovrastante ( , ora ) CP_6 CP_4 che già di per sé rendevano non appetibile l'alloggio per la locazione.
A ciò va aggiunto poi, che l'abitabilità dell'alloggio era del tutto insostenibile a fronte anche della perdita in cucina (pacificamente riconducibile all'usura e rottura della braga condominiale), posto che essa proveniva, come ha precisato il CTU, dalle tubazioni di scarico delle acque reflue condominiali, con le ben intuibili conseguenze
9 in termini di odori e di insalubrità di un ambiente fondamentale come la cucina per la fuoriuscita di liquidi putridi. Preso atto della natura della perdita, quindi, risulta del tutto ininfluente che essa avesse coinvolto una parte (ancora) limitata della parete/soffitto della cucina, ove era stato eseguito un saggio da parte del o in Pt_1
sede di sopralluogo del perito assicurativo intervenuto, lasciando un buco di modeste dimensioni e visibile nelle foto prodotte.
Tenuto conto di tutto ciò e della natura potenzialmente fruttifera dell'immobile (e acquistato dal all'esplicito intento di ricavarne una rendita stabile), il collegio Pt_1 ritiene sufficientemente provato che l'immobile presentasse danni tali da renderlo ragionevolmente inidoneo ad essere locato, almeno fino a quando non si fossero interrotte le perdite.
In senso conforme si è più volte pronunciata la Suprema Corte, affermando che “il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla mancata libera disponibilità del bene, e dalla impossibilità di conseguire integralmente l'utilità da esso ricavabile (ex plurimis Cass. n. 21239 del 2018; Cass. n. 20545 del 2018; Cass.
n. 12630 del 2019; Cass. n. 20708 del 2019)” (cfr. ex multis Cass.
9.10.2020 n.
21835).
In ogni caso, come affermato in una fattispecie analoga, “La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato” (Cass. 17.12.2019 n. 33439).
3.4 Parte appellante insiste per la condanna in solido degli appellati al risarcimento del danno costituito dall'ammontare dei canoni di locazioni, che a causa delle infiltrazioni nel proprio alloggio non è riuscito ad incassare e li quantifica in € 550 mensili da calcolare dalla data di acquisto dell'immobile (settembre 2017) a
10 settembre 2022, data in cui il ND aveva completato i lavori indicati dal CTU
(ovverosia la sostituzione della braga condominiale) per un totale di € 31.900 oltre interessi e rivalutazione.
L'ammontare richiesto corrisponde a 58 mesi così che il calcolo effettuato viene fatto decorrere, diversamente da quanto sostenuto, da novembre 2017 ovverosia dal mese successivo sia alla denuncia delle infiltrazioni effettuata nell'assemblea condominiale il 20.10.2017, sia al rifiuto di locarlo da parte dei coniugi Tes_1
3.4.1 Sotto un primo profilo, ritiene il collegio che gli elementi presuntivi forniti dall'appellante consentano di stimare in via equitativa il canone locatizio ragionevolmente percepibile per l'alloggio de quo nel range di € 550 circa, in quanto:
- tale era l'importo che era stato informalmente concordato con Tes_1 prima della sua visita dell'alloggio e quindi, sulla base della sua
[...]
metratura, conformazione, collocazione ed epoca di costruzione;
- è stato prodotto sub doc. 10.4 il contratto di locazione stipulato a ottobre 2022, che prevede un canone di € 600 (a conferma del fatto che la somma richiesta qualche anno prima corrispondeva al mercato locatizio della zona).
3.4.2 In ordine alla effettiva durata del danno devono peraltro essere evidenziate alcune circostanze che limitano il periodo in cui esso può essere anche presuntivamente imputato ai proprietari dell'alloggio sovrastante e al ND appellato.
Innanzitutto, si è detta pacifica la circostanza che le infiltrazioni dall'alloggio sovrastante erano cessate a partire dal luglio 2019, allorché era stata sostituita la vasca del bagno. A partire da tale mese, quindi, era onere del proprietario dell'alloggio danneggiato di impedire l'aggravamento del proprio danno, effettuando gli interventi di ripristino necessari per rendere locabile l'alloggio, specie considerando il ben limitato esborso che essi avrebbero comportato ed in vista di un successivo rimborso.
Quanto alle perdite in cucina imputabili all'usura della braga condominiale, il CTU ha riferito di avere constatato che, al di là degli interventi di definitiva e necessaria eliminazione della causa delle infiltrazioni, egli aveva constatato che già in precedenza il aveva (in data imprecisata) provveduto a “chiudere le rotture Pt_1
della tubazione mediante collanti a base siliconica, riuscendo momentaneamente ad evitare la continua fuoriuscita di liquidi” (pag. 8) seppure la risoluzione definitiva del
11 problema avrebbe richiesto la sostituzione della braga, come egli ha previsto nei costi di ripristino.
Va peraltro evidenziato che, come emerge anche in sede di risposta alle osservazioni dei CTP, a differenza di quanto inizialmente sembrava avere affermato, al momento del sopralluogo anche in cucina non vi erano più infiltrazioni attive, a riprova del fatto che l'intervento effettuato diligentemente dal proprietario dell'alloggio, seppure non definitivo, era stato effettivamente efficace per interrompere il flusso di liquidi e nel sopralluogo non era emerso che vi fossero ancora infiltrazioni attive nel cucinino (cfr. pag. 18).
A pag. 31 della relazione vi è una foto con la vista ingrandita del punto in cui era stato effettuato il saggio per visionare la fonte delle infiltrazioni e dove il CTU evidenzia le tamponature eseguite con collanti a base siliconica da parte del (e Pt_1
in essa si apprezza altresì che la parete e il soffitto sono del tutto asciutti a dimostrazione dell'efficacia dell'intervento, quand'anche non risolutivo); a pag. 32 della relazione di CTU, inoltre, vi è la foto della parete esterna dell'immobile lato cucina, tra il terzo e quarto piano, ove sono visibili “segni evidenti di umidità prodotta dalla rottura del tubo di scarico condominiale”. Il riferimento del CTU alla persistente umidità annotata a pag. 8 della relazione si riferiva, quindi, alla parete esterna dell'immobile, a dimostrazione della necessità di un intervento riparativo complessivo, al di là dell'efficacia dell'intervento con cui il aveva siliconato le Pt_1 rotture raggiungibili dall'interno del proprio alloggio e a suo integrale beneficio.
Va peraltro preso atto che l'appellante, pur non contestando di avere effettuato un simile intervento (cfr. appello pag. 15), ha omesso di allegare quando vi aveva provveduto. Né sul punto è stata svolta idonea trattazione da parte del . CP_8
Sulla base dei fatti acquisiti e tenuto conto della totale assenza di tracce di colature di liquidi al di sotto dell'angolo in alto del cucinino, interessato dal danneggiamento del tubo di scarico condominiale (come è ben visibile nelle foto normali e ingrandite di pag. 29-31 della relazione), può ritenersi provato che un simile intervento era stato effettuato dal successivamente al sopralluogo del perito dell'assicurazione che Pt_1 aveva scoperto ed accertato anche l'imputabilità delle infiltrazioni alle condutture condominiali (circostanza in sé mai contestata).
Tutto ciò considerato, ritiene il collegio, che al più tardi nel luglio 2019, pertanto, nell'alloggio del non vi erano più infiltrazioni attive ed egli in attesa di un più Pt_1
definitivo intervento di riparazione, avrebbe dovuto e potuto attivarsi per effettuare
12 tutti i ripristini necessari che gli avrebbero consentito di sistemare l'alloggio e renderlo locabile (e così non aggravando ulteriormente il danno). Anche con riferimento al cucinino, infatti, l'intervento necessario non era dispendioso ed avrebbe potuto essere poi rimborsato;
inoltre, in parte era già stato oggetto di un primo indennizzo di € 800 operato dalla compagnia assicurativa, non rilevando di certo che il abbia poi constatato in sede di approvazione del rendiconto 2018-2019, che Pt_1 il l'aveva imputato a parziale compensazione con la sua maggiore – e CP_8
colpevole - morosità per spese condominiali.
3.4.3 Posto ciò, pertanto, il Collegio ritiene equitativamente riconoscibile in capo al un danno da lucro cessante per non avere potuto locare l'immobile, da Pt_1
novembre 2017 a luglio 2019 e quindi per n. 20 mesi.
In via equitativa ed utilizzando il criterio sopraindicato, quindi, si ritiene congruo porre a carico solidale degli appellati il risarcimento di un danno da lucro cessante pari a €
11.000 liquidato con moneta attuale integralmente satisfattivo del pregiudizio subito nei limiti sopra evidenziati e su cui spettano inoltre gli interessi moratori dalla data della presente sentenza al saldo.
4. Il ND ha proposto un appello incidentale nei confronti di E_
(già censurando l'erroneità della condanna
[...] Controparte_3 in solido delle spese del primo grado di giudizio a favore dell'attore e reclamando la manleva integrale sia delle spese di lite del primo grado che della CTU, nonché il favore delle spese di lite nel rapporto con la compagnia assicurativa.
Nessuna trattazione ha svolto in proposito limitandosi ad E_
affermare genericamente di avere provveduto al pagamento di quanto dovuto.
La censura è fondata, atteso che è di tutta evidenza l'assenza di un qualsiasi rapporto processuale diretto tra il e la compagnia assicurativa chiamata in Pt_1
causa dal , da un lato e la conseguenza prevista dalla polizza azionata CP_8 circa l'effetto di tenere indenne l'assicurato di tutte le spese sostenute in relazione ad un processo concernente un danno, che detta compagnia avrebbe dovuto indennizzare spontaneamente.
Essa, quindi, risulta soccombente nel rapporto processuale con il , di cui CP_8
deve essere condannata a rifondere le spese del primo grado nei limiti del valore della condanna del danno emergente riconosciuto a suo carico in forza della polizza e non oggetto di censura in questa sede, spese da liquidare nel minimo in relazione
13 alla limitazione della manleva azionata rispetto al valore complessivo delle domande svolte fin dal primo grado nei confronti del da parte del . CP_8 Pt_1
Nessuna domanda è stata invece mai proposta in forza di detta polizza (come il ha da subito precisato e ribadito anche in questa sede) in relazione al CP_8
diverso ed ulteriore danno da lucro cessante e quindi, nessuna conseguenza sotto tale profilo deriva dall'accoglimento in questo grado di tale ulteriore domanda.
5. Quanto alle spese della CTU, tenuto conto della parziale riforma concernente i danni emergenti per il ripristino delle infiltrazioni provenienti anche dall'immobile di proprietà dei , esse devono essere poste definitivamente a carico, nei CP_4
rapporti interni fra le parti, per metà degli appellati , in solido e per la residua CP_4
metà di che vi hanno dato causa. E_
6. Atteso l'esito del giudizio, non sussistono i presupposti né per l'accoglimento della domanda ex art. 96 terzo comma c.p.c. avanzata da RT
(soccombente), né per la valorizzazione ai fini di regolazione delle spese della proposta transattiva dallo stesso avanzata in primo grado e che era del tutto inadeguata rispetto alla pretesa attorea nella misura in cui è risultata fondata.
7. Alla soccombenza segue l'obbligo delle parti appellate in solido alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio dell'appellante, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del vigente D.M. n. 55/2014 e s.m., applicato lo scaglione corrispondente a quanto liquidato, in considerazione delle fasi effettivamente svolte, applicati gli importi medi, riconosciuti gli esposti documentati.
In relazione alla regolazione delle spese di questo grado di giudizio tra il ND appellante incidentale e che vi ha infondatamente resistito, E_ quest'ultima deve essere condannata a rifondere le spese del liquidate CP_8
tenuto conto del vigente D.M. n. 55/2014 e s.m., applicato lo scaglione relativo all'effettivo valore di tale domanda, in considerazione delle fasi effettivamente svolte, applicati gli importi minimi, attesa la semplicità delle questioni in diritto esaminate sul punto, riconosciuti gli esposti documentati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e incidentale rispettivamente proposti da e dal sito in Alessandria, Parte_1 Controparte_1
Corso IV Novembre n.36, avverso la sentenza n. 378/2023 emessa inter partes dal
Tribunale di Alessandria,
14 in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. condanna e in solido, al pagamento in RT RT favore di della somma di € 954,08 oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda fino al saldo;
2. condanna sito in Alessandria, Corso IV Novembre Controparte_1
n.36, e in solido, al pagamento in favore di RT RT della somma di € 11.000 oltre interessi legali dalla data della Parte_1
presente sentenza fino al saldo;
3. - pone le spese di CTU, nei rapporti interni fra le parti, definitivamente a carico per metà di e in solido, e per la residua metà RT RT di (già E_ Controparte_3
;
[...]
4. condanna (già E_ Controparte_3
a tenere indenne e manlevare
[...] Controparte_1 sito in Alessandria, Corso IV Novembre n.36, dalle somme corrisposte a
[...]
titolo di danno emergente, nonché di quelle corrisposte a titolo di rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio a favore di nel limite di € Parte_1
1.276 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
5. condanna sito in Alessandria, Corso IV Novembre Controparte_1
n.36, e , in solido, a rimborsare a RT RT [...]
le spese del primo grado del giudizio che liquida in € 555,68 per esposti ed € Pt_1
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
6. condanna (già E_ Controparte_3
a rimborsare a sito in
[...] Controparte_1
Alessandria, Corso IV Novembre n.36, le spese del primo grado del giudizio che liquida in € 237,00 per esposti ed € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
6. conferma nel resto l'appellata sentenza;
7. condanna sito in Alessandria, Corso IV Novembre Controparte_1
n.36, e , in solido, a rimborsare a RT RT [...]
le spese del presente grado di giudizio in € 804,00 per esposti ed € 3.966,00 Pt_1
per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
15 8. condanna (già E_ Controparte_3
a rimborsare a sito in
[...] Controparte_1
Alessandria, Corso IV Novembre n.36, le spese del presente grado del giudizio che liquida in € 355,50 per esposti ed € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.5.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr.ssa Maria Gabriella Rigoletti CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1493/2023 R.G. promossa da
, elettivamente domiciliato in Alessandria, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Caraccio Andrea che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE APPELLANTE - contro sito in Alessandria, Corso IV Novembre n.36, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Alessandria, presso lo studio dell'Avv. Traverso Carlo che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE - contro
(già E_ Controparte_3
, elettivamente domiciliata in Genova, presso lo studio dell'Avv. Piccinini
[...]
Michel'Angelo che la rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE APPELLATA - contro
, elettivamente domiciliato in Alessandria, presso lo studio RT dell'Avv. Taverna Matteo che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Trasforini
Valentina per procura in atti.
- PARTE APPELLATA -
e contro
1 , residente in [...], Frazione Torre Garofoli, Strada Statale RT
per Alessandria n.44;
- PARTE APPELLATA CONTUMACE -
Rimessione in decisione del 10.4.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE Parte_1
Voglia la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 378/2023 datata
05.05.2023 pronunciata nella causa R.G. 737/2019, dichiarare validamente instaurato il rapporto processuale nei confronti di CP_4
e e dichiarare tenuti e condannare i SIg.ri
[...] RT CP
e , in proprio ed in ogni caso nella loro qualità di eredi della
[...] RT
SI.ra , a risarcire il sig. dei danni subiti in Controparte_6 Parte_1 conseguenza delle infiltrazioni al locale bagno, per l'ammontare stimato nella CTU esperita in causa a firma del geom. ossia € 954,08, oltre interessi e CP_7
rivalutazione; dichiarare tenuti e condannare, in via alternativa o eventualmente in solido tra loro, il sito in Alessandria, Corso IV Controparte_8
Novembre n. 36, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed i sigg.ri e , a risarcire il sig. dei danni RT RT Parte_1 conseguenti all'impossibilità di fruire dell'immobile ai fini della concessione in locazione, per l'ammontare di € 9.350,00 a titolo di mancato guadagno dalla data di acquisto dell'immobile alla data di introduzione della presente lite, oltre al mancato guadagno, per un importo sempre pari ad € 550,00 al mese, anche per tutti i mesi successivi alla data di introduzione della presente lite sino alla definitiva eliminazione, avvenuta a settembre 2022, delle cause delle lamentate infiltrazioni, e così per l'ammontare di € 31.900, oltre interessi e rivalutazione, danni da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa.
In punto spese: assolvere l'appellante dalla condanna di pagamento a favore di delle spese di lite del primo grado liquidate in € 2.552,00 per RT
compenso, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, condannare CP_4
alla restituzione di quanto incassato in esecuzione di detta condanna e
[...]
condannare e alla refusione delle spese del RT RT primo grado in favore dell'attore.
2 Con il favore delle spese e degli onorari di causa del presente grado.
In via subordinata, nel caso in cui la Corte confermasse la nullità della chiamata in giudizio dei sigg.ri , compensare, nei rapporti con i sigg.ri , le spese CP_4 CP_4
di entrambi i gradi.
PER Controparte_8
Nel merito, in via principale: respingere l'appello proposto dal SInor Parte_1
siccome infondato in fatto ed in diritto.
Con il favore del compenso professionale e delle spese del presente grado di giudizio.
In via di appello incidentale: stante la condanna della società
[...]
CP_3
(ora a garantire e manlevare il
[...] E_ [...]
nel pagamento della somma di € 1.227,16= con gli interessi Controparte_8
legali dalla domanda introduttiva al saldo, dichiarare e dare atto che
[...]
(ora , in persona del legale rappresentante Controparte_3 E_
pro tempore, è tenuta a garantire e manlevare il Controparte_8
anche relativamente al pagamento delle spese del primo grado di giudizio
[...]
e di C.T.U. liquidate a favore del SInor e che il pagamento delle spese di Pt_1
soccombenza effettuato da (ora Controparte_3 E_
è quindi avvenuto a tale titolo e non in forza di un vincolo di solidarietà; dichiarare inoltre tenuta (ora , in persona del Controparte_3 E_
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese (di resistenza) del giudizio di primo grado a favore del . Controparte_8
Con il favore delle spese e del compenso professionale anche del presente grado di giudizio.
PER (già E_ Controparte_9
In via principale;
rigettare l'appello proposto dal SI. con riferimento al terzo Pt_1
motivo di gravame confermando la sentenza del Tribunale di Alessandria n.
378/2023 e, conseguentemente, mandare esente , Controparte_9
con riferimento al rischio di cui alla Polizza n. n. 000020.21.300011, da ogni onere.
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto con riforma, anche parziale, della sentenza impugnata e nell'ulteriore ipotesi in cui fosse reiterata la domanda di manleva da parte del , accertare e dichiarare l'assenza di CP_8
3 copertura assicurativa del certificato n. 000020.21.300011 per le ragioni meglio esposte in narrativa.
In via di subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto con riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, e nella non creduta ipotesi di accertamento di qualsivoglia profilo di responsabilità dell' e accertamento Parte_2
di operatività della polizza n. 000020.21.300011 applicare in ogni caso tutti i limiti di indennizzo e le franchigie contrattualmente previste e tutte le clausole contrattuali rilevanti. In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio oltre IVA,
CPA e spese generali come previsto dalla legge.
PER RT in via principale, rigettare integralmente per i motivi in atti l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 378/2023 del Tribunale di Alessandria, confermando Pt_1 per l'effetto la sentenza appellata, con condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
In via subordinata, accertare e/o dichiarare la nullità e/o l'inesistenza dell'atto di citazione nei confronti della sig.ra , e per l'effetto accertare e/o Controparte_6
dichiarare invalido il rapporto processuale nei confronti del sig. con RT
rigetto di tutte le domande attoree.
In via ulteriormente subordinata, rigettare comunque tutte le domande avanzate dal sig. nei confronti del sig. in quanto infondate per le Parte_1 RT
ragioni in fatto ed in diritto di cui in atti.
In via ulteriormente subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il sig. venisse ritenuto responsabile dei danni occorsi al sig. RT
quantificare il risarcimento nella minor somma accertata in corso di Parte_1
causa come esposta in narrativa, con condanna della terza chiamata
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_10 manlevare e tenere indenne l'esponente, in virtù del contratto di assicurazione stipulato dal dal pagamento di ogni Controparte_8
e qualsivoglia somma eventualmente riconosciuta a favore dell'attore, nei limiti di polizza. Con vittoria delle spese di giudizio tutte di primo e secondo grado, oltre a rimborso forf., C.P.A., I.V.A..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 30.11.2023, impugna la Parte_1
sentenza n. 378/2023 con la quale il Tribunale di Alessandria, in relazione alle sue domande di risarcimento di tutti i danni subiti per le infiltrazioni subite in cucina,
4 bagno e tinello del proprio alloggio sito in Alessandria, Corso IV Novembre n. 36, ha così provveduto:
- ha dichiarato la nullità della citazione e dell'intero giudizio nei confronti di CP_6
(deceduta prima della notifica), di e dell'altro erede
[...] RT
contumace,
- ha condannato il a pagargli € 1.227,16 a Controparte_11 titolo di risarcimento danni, oltre interessi, e l'assicurazione a manlevare il per la medesima somma, CP_8
- ha rigettato la domanda di risarcimento per lucro cessante proposta nei confronti di tutti i convenuti,
- ha condannato esso appellante a rimborsare le spese processuali a CP_4
e il , in solido con la compagnia assicurativa, a rimborsare a
[...] CP_8
le spese processuali pari a € 1.276,00 oltre accessori di legge, esposti e alle Pt_1
spese di CTU.
In particolare, l'appellante sostiene che:
a) era stata errata la dichiarazione di nullità della citazione e del giudizio nei confronti dei , eredi di;
l'integrazione del contraddittorio era stata CP_4 Controparte_6
autorizzata dal Giudice di primo grado, che aveva in seguito accertato la regolarità delle notifiche e la corretta instaurazione del contraddittorio;
, RT
costituitosi in giudizio, non aveva contestato la propria qualità di erede, né la legittimazione passiva;
b) era stata errata la condanna alle spese processuali in favore di , RT posto che l'attore aveva agito in conformità all'autorizzazione del Tribunale, che aveva disposto la chiamata in giudizio dei e svolto una compiuta istruttoria CP_4
con il coinvolgimento di tutte le parti convenute;
c) era stato errato il mancato riconoscimento del risarcimento per lucro cessante per mancato godimento dell'immobile, nonostante le prove acquisite (testimonianze, fotografie, CTU) dimostrassero l'inutilizzabilità dell'appartamento per infiltrazioni tra ottobre 2017 e settembre 2022.
Ha pertanto chiesto la condanna di e al RT RT pagamento di € 954,08 per danni al bagno e tinello, come accertato dal CTU, nonché degli appellati e , in solido, al risarcimento del danno da lucro CP_4 CP_8 cessante quantificato in € 550,00 per ogni mese di mancato utilizzo dell'immobile da ottobre 2017 fino a settembre 2022, quando era stata risolta l'infiltrazione in cucina,
5 così per totali € 31.900,00. Ha inoltre precisato che la chiamata in causa della era stata fatta solo ai fini dell'integrazione del Controparte_9
contradditorio.
Si è costituito il di Alessandria, corso IV Novembre Controparte_1
n.36 chiedendo il rigetto dell'appello, essendo sproporzionato e non provato il lucro cessante richiesto;
in via di appello incidentale ha chiesto che la compagnia assicurativa sia tenuta a rimborsare integralmente le spese processuali e di C.T.U. in forza della riconosciuta e dichiarata operatività della polizza assicurativa ai sensi degli artt. 1917 comma 3 e 1932 c.c.. Inoltre, ha chiesto che la compagnia
Assicurativa sia condannata alla rifusione delle proprie spese di lite in primo grado.
Si è costituita (già E_ Controparte_9
, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e diritto,
[...]
contestando la mancata prova del danno da lucro cessante da parte del . In via Pt_1 subordinata, ha contestato l'assenza di copertura assicurativa per il lucro cessante, essendo la polizza prevista solo per i danni materiali e diretti. Nulla ha dedotto in punto appello incidentale, limitandosi ad affermare di aver già liquidato quanto dovuto.
Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame, a fronte del fatto RT
che la citazione introduttiva non era mai stata validamente notificata alla defunta
, con conseguente assenza di un effettivo rapporto processuale. Controparte_6
Sottolinea che il avrebbe potuto evitare il giudizio accettando la proposta Pt_1 transattiva avanzata in primo grado (€ 2.500) e che i danni riconducibili ai CP_4
erano limitati e già risolti nel luglio 2019. Contesta la prova del lucro cessante e chiede, in via subordinata, di limitare l'eventuale risarcimento alla somma accertata dal CTU, con manleva da parte dell'assicurazione del ND.
Nessuno si è costituito per pur ritualmente citato, e ne è stata RT
dichiarata la contumacia con ordinanza del 21.5.2024.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 10.4.2025.
2. Il primo motivo di appello è fondato.
Invero, seppure è incontestabile che la notifica a , quale proprietaria Controparte_6 dell'immobile sovrastante per le infiltrazioni di bagno/tinello del , era senz'altro Pt_1
inesistente (essendo deceduta due giorni prima), ciononostante non si rinviene alcun elemento per poter ritenere che il giudizio poi instaurato nei confronti dei nuovi
6 proprietari dell'immobile nel termine assegnato dal giudice alla prima udienza del
3.12.2019 sia affetto da nullità.
Al di là della qualificazione attribuita al termine richiesto ed assegnato per instaurare il contraddittorio nei confronti dei RA , di fatto va preso atto che alla prima CP_4
udienza il rapporto processuale si era già ritualmente perfezionato nei confronti del
ND (e della società assicuratrice terza chiamata) e che pertanto era senz'altro consentito che il giudice in quella sede concedesse un termine per integrare il contraddittorio nei confronti di soggetti ritenuti corresponsabili delle infiltrazioni patite dall'attore.
Ciò rende il presente giudizio del tutto diverso dai precedenti citati dalla difesa di
, il quale ha potuto partecipare all'intero giudizio senza alcuna RT
violazione di diritti di difesa.
Va sottolineato altresì che la citazione dei RA , è avvenuta nella loro CP_4 qualità di nuovi proprietari dell'immobile sovrastante quello dell'attore per averlo ricevuto per successione dalla , con notifica effettuata presso la loro effettiva CP_6 residenza e non “quali eredi impersonalmente presso l'ultima residenza del de cuius”.
Del resto, si trattava di un giudizio con pluralità di domande con richiesta di condanna in solido per danni causati da diverse infiltrazioni in forza della medesima responsabilità ex art. 2051 c.c. e quindi integrante l'ipotesi di un litisconsorzio ex art. 103 c.p.c. in cui il giudice – quand'anche non vi fosse tenuto – ha autorizzato una notifica di fatto realizzando una chiamata iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. che ha esteso il contraddittorio ai soggetti indicati dall'attore (analogamente a quanto viene talvolta richiesto in caso di “erronea identificazione” dell'effettivo soggetto responsabile della domanda originaria).
2. L'accoglimento del primo motivo di appello, da un lato, determina l'assorbimento del secondo motivo di doglianza e dall'altro, consente di esaminare la domanda di condanna al risarcimento dei danni svolta anche nei confronti dei RA . CP_4
2.1 Innanzitutto, va preso atto della tempestività della denuncia effettuata dal Pt_1 circa la presenza di due infiltrazioni nell'immobile, che egli aveva appena acquistato, nel corso dell'assemblea condominiale del 20.10.2017 (doc. 4 appellante); in quella sede egli aveva espressamente richiesto di aprire un sinistro per l'infiltrazione attribuita allo “scarico della vasca da bagno dell'alloggio proprietà ” ed aveva CP_6
7 poi subito precisato che le perdite erano in realtà due e che pertanto si sarebbero dovuti aprire due sinistri distinti.
2.2 Posto ciò, preso atto dell'esito della CTU svolta in primo grado e sulle cui congrue deduzioni nulla più hanno obiettato gli appellati, deve essere accolta la domanda di condanna in solido dei al pagamento del costo per il ripristino CP_4 dei danni causati dalle infiltrazioni riscontrate nel locali bagno e tinello dell'immobile dell'appellante e provenienti dal bagno del loro immobile, danno che è stato determinato in € 954,08 Iva inclusa (cfr. rel. CTU pag.11-12), cui si devono aggiungere gli interessi dalla domanda introduttiva al saldo (così come statuito con decisione non oggetto di censure da parte del nella sentenza impugnata con Pt_1 riferimento all'analogo danno emergente imputato al ). CP_8
Del tutto infondata è poi la domanda con cui chiede di esserne RT
manlevato dalla compagnia assicurativa del ND, posto che non si rinviene in atti prova dell'instaurazione di alcun valido contraddittorio con E_
e, in ogni caso, tali infiltrazioni non avevano riguardato tubature condominiali (come accertato dal CTU e mai contestato).
3. In ordine al terzo motivo di impugnazione, parte appellante si duole del mancato riconoscimento del risarcimento per lucro cessante per mancato godimento dell'immobile.
La censura è accoglibile nei limiti che seguono.
3.1 Va innanzitutto preso atto che il , dopo avere acquistato l'immobile nel Pt_1 settembre 2017, non solo – come visto - aveva tempestivamente denunciato la presenza delle infiltrazione chiedendo di provvedere all'apertura dei sinistri, ma aveva tentato anche di affittarlo, in conformità al motivo dell'investimento effettuato, apponendo un cartello all'entrata dello stabile (la circostanza, riferita da un teste, non
è contestata).
Il fatto che la denuncia fosse avvenuta in sede di assemblea condominiale cui era stata convocata anche la (condomina presente per il tramite di un delegato) CP_6 consente di ritenere che essa, in qualità di proprietaria dell'alloggio sovrastante quello del e ritenuto responsabile delle perdite, ne avesse avuto piena Pt_1 conoscenza non foss'altro che da quanto le aveva riferito il suo delegato e, al più tardi, dal verbale redatto e recapitato ai condomini a cura dell'amministratore, com'è
d'uso e non contestato.
8 3.2 L'insorgenza di entrambe le infiltrazioni ad una data prossima all'ottobre 2017 trova piena prova, sia nella circostanza della denuncia effettuata cui erano pacificamente seguiti i sopralluoghi con il perito dell'assicurazione allertata dal
ND che le aveva riscontrate (al di là dell'attribuzione della causa di esse ed al riconoscimento di un indennizzo di soli € 800 per l'infiltrazione in cucina), sia nelle dichiarazioni testimoniali di e che Testimone_1 Testimone_2 avevano visitato l'alloggio del nel settembre-ottobre 2017, in relazione Pt_1 all'offerta di locazione ad € 550 mensili.
Il sul capo 8 attoreo ammesso (ove si affermava che l'immobile era in “stato Tes_1
di degrado degli ambienti (cucina e bagno) ammalorati a causa delle infiltrazioni, e la conseguente necessità di intervenire previamente per l'eliminazione delle perdite ed il ripristino dei muri”) ne ha confermato la veridicità dichiarando: “l'abbiamo visto in situazione di degrado, come indicato nella domanda;
finita la visita abbiamo rinunciato all'immobile”. Analogamente, la moglie sul capo 8 ha confermato: “sì, così ho visto l'appartamento, una volta sola;
dopo averlo visto abbiamo deciso di non prendere l'appartamento”.
Sono state poi prodotte alcune fotografie che in allora ritraggono il bagno, il tinello e la cucina dell'alloggio dell'appellante e da cui sono ben visibili le tracce delle infiltrazioni, tracce peraltro rinvenute anche dal CTU che le ha descritte, nonostante al momento del suo sopralluogo non fossero più attive.
3.3 Sostengono gli appellati che manchi la prova che le infiltrazioni riscontrate, per la loro limitata estensione e i limitati costi di ripristino, fossero, singolarmente o complessivamente, in grado di impedire la locazione dell'alloggio.
Ora, al di là del fatto che entrambi i testi non avevano esitato a confermare che l'alloggio, dovendosi previamente intervenire per l'eliminazione delle perdite ed il ripristino dei muri, si trovava in uno stato di degrado, va preso atto che dalle foto in atti vi è conferma della presenza di considerevoli tracce di umidità sia sul soffitto che sulle pareti del bagno e del tinello (cfr. doc. 8 attoreo e foto allegate alla CTU), provenienti dalle perdite della vasca dell'immobile sovrastante ( , ora ) CP_6 CP_4 che già di per sé rendevano non appetibile l'alloggio per la locazione.
A ciò va aggiunto poi, che l'abitabilità dell'alloggio era del tutto insostenibile a fronte anche della perdita in cucina (pacificamente riconducibile all'usura e rottura della braga condominiale), posto che essa proveniva, come ha precisato il CTU, dalle tubazioni di scarico delle acque reflue condominiali, con le ben intuibili conseguenze
9 in termini di odori e di insalubrità di un ambiente fondamentale come la cucina per la fuoriuscita di liquidi putridi. Preso atto della natura della perdita, quindi, risulta del tutto ininfluente che essa avesse coinvolto una parte (ancora) limitata della parete/soffitto della cucina, ove era stato eseguito un saggio da parte del o in Pt_1
sede di sopralluogo del perito assicurativo intervenuto, lasciando un buco di modeste dimensioni e visibile nelle foto prodotte.
Tenuto conto di tutto ciò e della natura potenzialmente fruttifera dell'immobile (e acquistato dal all'esplicito intento di ricavarne una rendita stabile), il collegio Pt_1 ritiene sufficientemente provato che l'immobile presentasse danni tali da renderlo ragionevolmente inidoneo ad essere locato, almeno fino a quando non si fossero interrotte le perdite.
In senso conforme si è più volte pronunciata la Suprema Corte, affermando che “il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla mancata libera disponibilità del bene, e dalla impossibilità di conseguire integralmente l'utilità da esso ricavabile (ex plurimis Cass. n. 21239 del 2018; Cass. n. 20545 del 2018; Cass.
n. 12630 del 2019; Cass. n. 20708 del 2019)” (cfr. ex multis Cass.
9.10.2020 n.
21835).
In ogni caso, come affermato in una fattispecie analoga, “La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato” (Cass. 17.12.2019 n. 33439).
3.4 Parte appellante insiste per la condanna in solido degli appellati al risarcimento del danno costituito dall'ammontare dei canoni di locazioni, che a causa delle infiltrazioni nel proprio alloggio non è riuscito ad incassare e li quantifica in € 550 mensili da calcolare dalla data di acquisto dell'immobile (settembre 2017) a
10 settembre 2022, data in cui il ND aveva completato i lavori indicati dal CTU
(ovverosia la sostituzione della braga condominiale) per un totale di € 31.900 oltre interessi e rivalutazione.
L'ammontare richiesto corrisponde a 58 mesi così che il calcolo effettuato viene fatto decorrere, diversamente da quanto sostenuto, da novembre 2017 ovverosia dal mese successivo sia alla denuncia delle infiltrazioni effettuata nell'assemblea condominiale il 20.10.2017, sia al rifiuto di locarlo da parte dei coniugi Tes_1
3.4.1 Sotto un primo profilo, ritiene il collegio che gli elementi presuntivi forniti dall'appellante consentano di stimare in via equitativa il canone locatizio ragionevolmente percepibile per l'alloggio de quo nel range di € 550 circa, in quanto:
- tale era l'importo che era stato informalmente concordato con Tes_1 prima della sua visita dell'alloggio e quindi, sulla base della sua
[...]
metratura, conformazione, collocazione ed epoca di costruzione;
- è stato prodotto sub doc. 10.4 il contratto di locazione stipulato a ottobre 2022, che prevede un canone di € 600 (a conferma del fatto che la somma richiesta qualche anno prima corrispondeva al mercato locatizio della zona).
3.4.2 In ordine alla effettiva durata del danno devono peraltro essere evidenziate alcune circostanze che limitano il periodo in cui esso può essere anche presuntivamente imputato ai proprietari dell'alloggio sovrastante e al ND appellato.
Innanzitutto, si è detta pacifica la circostanza che le infiltrazioni dall'alloggio sovrastante erano cessate a partire dal luglio 2019, allorché era stata sostituita la vasca del bagno. A partire da tale mese, quindi, era onere del proprietario dell'alloggio danneggiato di impedire l'aggravamento del proprio danno, effettuando gli interventi di ripristino necessari per rendere locabile l'alloggio, specie considerando il ben limitato esborso che essi avrebbero comportato ed in vista di un successivo rimborso.
Quanto alle perdite in cucina imputabili all'usura della braga condominiale, il CTU ha riferito di avere constatato che, al di là degli interventi di definitiva e necessaria eliminazione della causa delle infiltrazioni, egli aveva constatato che già in precedenza il aveva (in data imprecisata) provveduto a “chiudere le rotture Pt_1
della tubazione mediante collanti a base siliconica, riuscendo momentaneamente ad evitare la continua fuoriuscita di liquidi” (pag. 8) seppure la risoluzione definitiva del
11 problema avrebbe richiesto la sostituzione della braga, come egli ha previsto nei costi di ripristino.
Va peraltro evidenziato che, come emerge anche in sede di risposta alle osservazioni dei CTP, a differenza di quanto inizialmente sembrava avere affermato, al momento del sopralluogo anche in cucina non vi erano più infiltrazioni attive, a riprova del fatto che l'intervento effettuato diligentemente dal proprietario dell'alloggio, seppure non definitivo, era stato effettivamente efficace per interrompere il flusso di liquidi e nel sopralluogo non era emerso che vi fossero ancora infiltrazioni attive nel cucinino (cfr. pag. 18).
A pag. 31 della relazione vi è una foto con la vista ingrandita del punto in cui era stato effettuato il saggio per visionare la fonte delle infiltrazioni e dove il CTU evidenzia le tamponature eseguite con collanti a base siliconica da parte del (e Pt_1
in essa si apprezza altresì che la parete e il soffitto sono del tutto asciutti a dimostrazione dell'efficacia dell'intervento, quand'anche non risolutivo); a pag. 32 della relazione di CTU, inoltre, vi è la foto della parete esterna dell'immobile lato cucina, tra il terzo e quarto piano, ove sono visibili “segni evidenti di umidità prodotta dalla rottura del tubo di scarico condominiale”. Il riferimento del CTU alla persistente umidità annotata a pag. 8 della relazione si riferiva, quindi, alla parete esterna dell'immobile, a dimostrazione della necessità di un intervento riparativo complessivo, al di là dell'efficacia dell'intervento con cui il aveva siliconato le Pt_1 rotture raggiungibili dall'interno del proprio alloggio e a suo integrale beneficio.
Va peraltro preso atto che l'appellante, pur non contestando di avere effettuato un simile intervento (cfr. appello pag. 15), ha omesso di allegare quando vi aveva provveduto. Né sul punto è stata svolta idonea trattazione da parte del . CP_8
Sulla base dei fatti acquisiti e tenuto conto della totale assenza di tracce di colature di liquidi al di sotto dell'angolo in alto del cucinino, interessato dal danneggiamento del tubo di scarico condominiale (come è ben visibile nelle foto normali e ingrandite di pag. 29-31 della relazione), può ritenersi provato che un simile intervento era stato effettuato dal successivamente al sopralluogo del perito dell'assicurazione che Pt_1 aveva scoperto ed accertato anche l'imputabilità delle infiltrazioni alle condutture condominiali (circostanza in sé mai contestata).
Tutto ciò considerato, ritiene il collegio, che al più tardi nel luglio 2019, pertanto, nell'alloggio del non vi erano più infiltrazioni attive ed egli in attesa di un più Pt_1
definitivo intervento di riparazione, avrebbe dovuto e potuto attivarsi per effettuare
12 tutti i ripristini necessari che gli avrebbero consentito di sistemare l'alloggio e renderlo locabile (e così non aggravando ulteriormente il danno). Anche con riferimento al cucinino, infatti, l'intervento necessario non era dispendioso ed avrebbe potuto essere poi rimborsato;
inoltre, in parte era già stato oggetto di un primo indennizzo di € 800 operato dalla compagnia assicurativa, non rilevando di certo che il abbia poi constatato in sede di approvazione del rendiconto 2018-2019, che Pt_1 il l'aveva imputato a parziale compensazione con la sua maggiore – e CP_8
colpevole - morosità per spese condominiali.
3.4.3 Posto ciò, pertanto, il Collegio ritiene equitativamente riconoscibile in capo al un danno da lucro cessante per non avere potuto locare l'immobile, da Pt_1
novembre 2017 a luglio 2019 e quindi per n. 20 mesi.
In via equitativa ed utilizzando il criterio sopraindicato, quindi, si ritiene congruo porre a carico solidale degli appellati il risarcimento di un danno da lucro cessante pari a €
11.000 liquidato con moneta attuale integralmente satisfattivo del pregiudizio subito nei limiti sopra evidenziati e su cui spettano inoltre gli interessi moratori dalla data della presente sentenza al saldo.
4. Il ND ha proposto un appello incidentale nei confronti di E_
(già censurando l'erroneità della condanna
[...] Controparte_3 in solido delle spese del primo grado di giudizio a favore dell'attore e reclamando la manleva integrale sia delle spese di lite del primo grado che della CTU, nonché il favore delle spese di lite nel rapporto con la compagnia assicurativa.
Nessuna trattazione ha svolto in proposito limitandosi ad E_
affermare genericamente di avere provveduto al pagamento di quanto dovuto.
La censura è fondata, atteso che è di tutta evidenza l'assenza di un qualsiasi rapporto processuale diretto tra il e la compagnia assicurativa chiamata in Pt_1
causa dal , da un lato e la conseguenza prevista dalla polizza azionata CP_8 circa l'effetto di tenere indenne l'assicurato di tutte le spese sostenute in relazione ad un processo concernente un danno, che detta compagnia avrebbe dovuto indennizzare spontaneamente.
Essa, quindi, risulta soccombente nel rapporto processuale con il , di cui CP_8
deve essere condannata a rifondere le spese del primo grado nei limiti del valore della condanna del danno emergente riconosciuto a suo carico in forza della polizza e non oggetto di censura in questa sede, spese da liquidare nel minimo in relazione
13 alla limitazione della manleva azionata rispetto al valore complessivo delle domande svolte fin dal primo grado nei confronti del da parte del . CP_8 Pt_1
Nessuna domanda è stata invece mai proposta in forza di detta polizza (come il ha da subito precisato e ribadito anche in questa sede) in relazione al CP_8
diverso ed ulteriore danno da lucro cessante e quindi, nessuna conseguenza sotto tale profilo deriva dall'accoglimento in questo grado di tale ulteriore domanda.
5. Quanto alle spese della CTU, tenuto conto della parziale riforma concernente i danni emergenti per il ripristino delle infiltrazioni provenienti anche dall'immobile di proprietà dei , esse devono essere poste definitivamente a carico, nei CP_4
rapporti interni fra le parti, per metà degli appellati , in solido e per la residua CP_4
metà di che vi hanno dato causa. E_
6. Atteso l'esito del giudizio, non sussistono i presupposti né per l'accoglimento della domanda ex art. 96 terzo comma c.p.c. avanzata da RT
(soccombente), né per la valorizzazione ai fini di regolazione delle spese della proposta transattiva dallo stesso avanzata in primo grado e che era del tutto inadeguata rispetto alla pretesa attorea nella misura in cui è risultata fondata.
7. Alla soccombenza segue l'obbligo delle parti appellate in solido alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio dell'appellante, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del vigente D.M. n. 55/2014 e s.m., applicato lo scaglione corrispondente a quanto liquidato, in considerazione delle fasi effettivamente svolte, applicati gli importi medi, riconosciuti gli esposti documentati.
In relazione alla regolazione delle spese di questo grado di giudizio tra il ND appellante incidentale e che vi ha infondatamente resistito, E_ quest'ultima deve essere condannata a rifondere le spese del liquidate CP_8
tenuto conto del vigente D.M. n. 55/2014 e s.m., applicato lo scaglione relativo all'effettivo valore di tale domanda, in considerazione delle fasi effettivamente svolte, applicati gli importi minimi, attesa la semplicità delle questioni in diritto esaminate sul punto, riconosciuti gli esposti documentati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e incidentale rispettivamente proposti da e dal sito in Alessandria, Parte_1 Controparte_1
Corso IV Novembre n.36, avverso la sentenza n. 378/2023 emessa inter partes dal
Tribunale di Alessandria,
14 in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. condanna e in solido, al pagamento in RT RT favore di della somma di € 954,08 oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda fino al saldo;
2. condanna sito in Alessandria, Corso IV Novembre Controparte_1
n.36, e in solido, al pagamento in favore di RT RT della somma di € 11.000 oltre interessi legali dalla data della Parte_1
presente sentenza fino al saldo;
3. - pone le spese di CTU, nei rapporti interni fra le parti, definitivamente a carico per metà di e in solido, e per la residua metà RT RT di (già E_ Controparte_3
;
[...]
4. condanna (già E_ Controparte_3
a tenere indenne e manlevare
[...] Controparte_1 sito in Alessandria, Corso IV Novembre n.36, dalle somme corrisposte a
[...]
titolo di danno emergente, nonché di quelle corrisposte a titolo di rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio a favore di nel limite di € Parte_1
1.276 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
5. condanna sito in Alessandria, Corso IV Novembre Controparte_1
n.36, e , in solido, a rimborsare a RT RT [...]
le spese del primo grado del giudizio che liquida in € 555,68 per esposti ed € Pt_1
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
6. condanna (già E_ Controparte_3
a rimborsare a sito in
[...] Controparte_1
Alessandria, Corso IV Novembre n.36, le spese del primo grado del giudizio che liquida in € 237,00 per esposti ed € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
6. conferma nel resto l'appellata sentenza;
7. condanna sito in Alessandria, Corso IV Novembre Controparte_1
n.36, e , in solido, a rimborsare a RT RT [...]
le spese del presente grado di giudizio in € 804,00 per esposti ed € 3.966,00 Pt_1
per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
15 8. condanna (già E_ Controparte_3
a rimborsare a sito in
[...] Controparte_1
Alessandria, Corso IV Novembre n.36, le spese del presente grado del giudizio che liquida in € 355,50 per esposti ed € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 6.5.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
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