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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/12/2024, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3854/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 354/2024, promossa con ricorso depositato il 17/09/2024 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Ruggero Panzeri del Foro di Lecco
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Dario Luigi Carlo Celiento del Foro di Busto Arsizio
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gornate NA (Va), in data 30 aprile 2016
(anno 2016 atto n. 3 parte II serie A )
separati con sentenza n. 636/2023 del 15.06.2023 – pubblicata il 23.06.2023 (passata in giudicato il
24.01.2024, v. documenti in atti).
senza figli. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17.09.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare di proprietà del padre della signora e già assegnata in sede di separazione, Pt_2
continuerà ad essere assegnata alla stessa;
2) i signori e economicamente indipendenti, dichiarano di aver già regolato ogni Parte_1 Pt_2
tipo di rapporto economico-patrimoniale in sede di separazione e di non avere pertanto nulla più ;
3) le spese legali sono compensate tra le Parti con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà ex
Legge Professionale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 30.04.2016, in Gornate NA (Va), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gornate NA
(anno 2016, atto n. 3, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 354/2024, promossa con ricorso depositato il 17/09/2024 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Ruggero Panzeri del Foro di Lecco
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Dario Luigi Carlo Celiento del Foro di Busto Arsizio
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gornate NA (Va), in data 30 aprile 2016
(anno 2016 atto n. 3 parte II serie A )
separati con sentenza n. 636/2023 del 15.06.2023 – pubblicata il 23.06.2023 (passata in giudicato il
24.01.2024, v. documenti in atti).
senza figli. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17.09.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare di proprietà del padre della signora e già assegnata in sede di separazione, Pt_2
continuerà ad essere assegnata alla stessa;
2) i signori e economicamente indipendenti, dichiarano di aver già regolato ogni Parte_1 Pt_2
tipo di rapporto economico-patrimoniale in sede di separazione e di non avere pertanto nulla più ;
3) le spese legali sono compensate tra le Parti con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà ex
Legge Professionale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 30.04.2016, in Gornate NA (Va), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gornate NA
(anno 2016, atto n. 3, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.